Pubblicato il 29/01/2024
N. 01668/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08827/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8827 del 2023, proposto da Com Metodi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9553341264, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 2;
contro
di Ferservizi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Grandi Stazioni Rail S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
di Gae Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Simona Rostagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iec Consulting S.r.l., non costituita in giudizio;
Consilia Cfo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato D’Angelo, Clara Cairoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento con il quale, in data 28 aprile 2023, è stata comunicata a COM Metodi S.p.A. l’aggiudicazione, in favore del costituendo RTI tra GAE Engineering s.r.l. (mandataria) e IEC Consulting s.r.l. (mandante), della gara bandita da Ferservizi S.p.A., in nome e per conto di Grandi Stazioni Rail S.p.A., per l”affidamento di “Servizi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08” – CIG 9553341264;
– di tutti i verbali della procedura relativi alla disamina delle offerte tecniche ed economiche e alla verifica di congruità dell”offerta presentata dal RTI aggiudicatario, con i quali non è stata disposta l”esclusione del RTI aggiudicatario e sono state accolte le giustificazioni prodotte dal medesimo;
– di tutti i verbali della procedura relativi alla disamina delle offerte tecniche ed economiche, in esito alla quale Consilia CFO S.r.l. è stata collocata al secondo posto in graduatoria;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia dell”Accordo Quadro eventualmente nelle more stipulato, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferservizi Spa, Gae Engineering S.r.l. e Consilia Cfo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura ristretta per l’affidamento di servizi di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, da espletarsi presso i complessi immobiliari delle Stazioni di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Principe, Verona Porta Nuova, 3 Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale e Roma Tiburtina, di cui Grandi Stazioni Rail è affidataria per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Sistemi Urbani S.p.A.
2. La procedura prevede la stipula di un Accordo Quadro della durata di trentasei mesi. Il valore complessivo dell’Accordo Quadro a base di Gara è pari a 6.500.567,16 Euro, di cui: – 5.150.567,16 Euro, quale valore soggetto a ribasso, per la remunerazione a canone delle prestazioni previste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Capitolato tecnico; – 1.350.000,00, quale valore massimo non soggetto a ribasso per la remunerazione di eventuali prestazioni a richiesta della committente (Grandi Stazioni Rail S.p.A.) di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 4 dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con attribuzione fino a 70 punti per l’offerta tecnica e fino a 30 punti per l’offerta economica. Dei 70 punti previsti per la valutazione dell’offerta tecnica, è prevista l’attribuzione di 50 punti in via tabellare (criterio on/off) e l’attribuzione fino a 20 punti in via discrezionale mediante il confronto a coppie di relazioni tecniche, per i criteri B1 e C1 di cui al paragrafo 3.1. della Lettera di invito.
4. Hanno aderito all’invito a partecipare alla procedura ristretta, oltre la Ricorrente, esclusivamente la GAE Engineering s.r.l., in qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante IEC Consulting s.r.l. e Consilia CFO s.r.l..
5. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RTI aggiudicatario e Consilia hanno ottenuto rispettivamente un punteggio di 97,04 (di cui 70 punti tecnici e 27,04 economici) e 92,83 (di cui 62,83 tecnici e 30 economici), collocandosi dunque nella prima e seconda posizione della graduatoria. COM Metodi ha ottenuto un punteggio di 61,15 (di cui 45,55 punti tecnici e 15,60 punti economici), collocandosi in terza posizione.
6 Sia l’offerta del RTI aggiudicatario, sia l’offerta di Consilia sono risultate anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo e i punti tecnici sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina della gara. In considerazione di ciò, Ferservizi ha sottoposto a subprocedimento di verifica dell’anomalia l’offerta del RTI aggiudicatario. Con nota del 28 aprile 2023 (venerdì) Ferservizi ha comunicato a COM Metodi l’aggiudicazione della gara.
7. Il 2 maggio 2023 (martedì, in quanto lunedì 1° maggio 2023 era giorno festivo) COM Metodi ha chiesto di accedere a tutta la documentazione presentata dal RTI aggiudicatario e da Consilia. In data 26 maggio 2023 Ferservizi ha concesso l’accesso, comunicando tuttavia che le offerte tecniche sarebbero state rilasciate oscurate nelle parti che il RTI aggiudicatario e Consilia avevano dichiarato non ostensibili.
8. In considerazione di ciò, COM Metodi, con istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., ha impugnato il diniego di accesso alle offerte tecniche delle controinteressate, chiedendo la condanna all’esibizione delle offerte medesime nella loro integralità.
9. La controversia in materia di accesso è stata risolta con ordinanza della Sezione 1.12.2023, n. 18026, che ha rigettato il ricorso.
10. Parte ricorrente ha, comunque, impugnato gli atti della procedura in quanto dalla documentazione relativa al subprocedimento di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario emergerebbero vizi che avrebbero dovuto condurre Ferservizi all’esclusione del RTI aggiudicatario.
11. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “Violazione del paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, del paragrafo 9 della Lettera di invito, del paragrafo 10, terzo capoverso, della Lettera di invito e dell’art. 94, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”. Il paragrafo 4.2 della Lettera di invito prevede in particolare che la struttura organizzativa sia composta da un Direttore Tecnico del Contratto (tenuto a garantire il complessivo coordinamento del servizio affidato e che rappresenta il fornitore per tutti gli aspetti operativi riguardanti l’esecuzione delle prestazioni contrattuali) coadiuvato da un Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro e per il “Coordinamento delle attività in appalto e assimilate” e da un Referente centrale per “Antincendio e Gestione dell’Emergenza”. Con riguardo alle suddette figure professionali, il paragrafo 4.2, sesto capoverso, della Lettera di invito stabilisce che “Fatto salvo quanto stabilito al punto 4.4.4 f) (attività a richiesta – Presidio di controllo) l’impegno di ciascuno dei ruoli sopra indicati deve essere non inferiore alle 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, con esclusione dei giorni festivi presso la sede centrale di Roma ovvero presso i siti di esecuzione contrattuale in base alla pianificazione delle attività condivisa con GSRail”.
12. Con riguardo ai ruoli sopra detti, in sede di chiarimenti era stato espressamente chiesto “se tale impegno debba essere garantito solo in presenza o anche da remoto”. Ferservizi ha chiarito che “L’obbligo contrattuale dedotto nella domanda è previsto in presenza”. Dalle prescrizioni sopra riportate si evincerebbe, quindi, che le figure del Direttore Tecnico del Contratto, del Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro, del Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza devono operare in via pressoché esclusiva per la commessa in esame, essendo obbligatoriamente tenuti ad operare 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 18:00, per complessive 40 ore, garantendo durante il predetto orario la presenza fisica presso la sede centrale di Roma Termini.
13. Il Capitolato Tecnico, al paragrafo 4.3, richiedeva inoltre che tutte le predette figure professionali avessero determinati requisiti formativi minimi (requisiti minimi) e una pluriennale esperienza nell’esecuzione delle attività oggetto di gara.
14. Dalla documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell’anomalia emerge che il RTI aggiudicatario ha indicato, quale Direttore Tecnico del Contratto, Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro e Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza, professionisti di elevata esperienza professionale (non a caso ha ottenuto per tali figure il massimo punteggio attribuibile). Si legge infatti nei giustificativi dell’11 aprile 2023 (pagine 4 e 5) che il Direttore Tecnico del Contratto e i due Referenti centrali, che compongono il Comitato di Indirizzo, sarebbero figure di “altissimo profilo”, “esperti riconosciuti in materia”. Il Direttore Tecnico sarebbe stato individuato addirittura nella figura del fondatore di GAE Engineering S.r.l., il quale è anche il legale rappresentante e direttore tecnico della medesima Società. Senonché, nei giustificativi dell’11 aprile 2023, il RTI aggiudicatario avrebbe dichiarato che i predetti soggetti opererebbero “da remoto”: circostanza questa che permetterebbe – a dire dello stesso RTI aggiudicatario – di ridurre fortemente i costi di gestione del Comitato di indirizzo. Si legge testualmente che: “Il Comitato di Indirizzo è composto dei soggetti indicati a pag. 2 della Relazione Tecnica predetta e si prevede una operatività sostanzialmente da remoto […]” (pag. 3 dei giustificativi dell’11 aprile 2023). Ed ancora: “Quanto al Comitato di Indirizzo, l’altissimo profilo dei componenti non comporta ovviamente costi di avviamento e/o formazione. I costi di gestione del Comitato sono ridotti mediante l’utilizzo di piattaforma di Gae, svolgendosi l’attività generalmente da remoto e solo ove strettamente necessario in presenza” (pag. 4 dei giustificativi dell’11 aprile 2023).
15. Il RTI aggiudicatario avrebbe, quindi, disatteso la prescrizione, di carattere obbligatorio, del Capitolato Tecnico secondo la quale – anche per come puntualmente chiarita e cristallizzata con le risposte fornite da Ferservizi in riscontro alle richieste di chiarimento nn. 4 e 5 – le predette figure devono operare in presenza a Roma Termini per cinque giorni a settimana, dalle 9:00 alle 18:00, per complessive 40 ore. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l’esclusione del RTI aggiudicatario considerato che l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario costituirebbe una inammissibile modifica di una prescrizione minima della disciplina della gara (aliud pro alio) e, comunque, un’offerta condizionata.
16. Con il secondo motivo si contesta “Violazione dell’articolo 97 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”. L’offerta del RTI aggiudicatario andrebbe in ogni caso esclusa in quanto anomala. Nel computo dei costi, infatti, il RTI aggiudicatario non avrebbe tenuto conto di alcune voci che renderebbero certamente in perdita la commessa. Innanzitutto, l’aggiudicatario non avrebbe considerato i costi “di registrazione del contratto e i costi che la Stazione Appaltante addebiterà rispetto alla gara”, che il RTI ha dichiarato di sostenere nei giustificativi dell’11 aprile 2023. Inoltre, considerato che la disciplina della Gara prevede che il Direttore Tecnico del Contratto, il Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro ed il Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza debbono lavorare in presenza a Roma e non da remoto, per cinque giorni la settimana dalle 9:00 alle 18:00, avrebbero dovuto essere considerati anche i costi di trasferimento, di vitto e alloggio. A tale proposito sarebbe ragionevole ed obiettivo stimare che i costi per il trasferimento e la permanenza a Roma delle tre figure professionali indicate dal RTI aggiudicatario, persone con anzianità ultracinquantennale ed altrettanto elevata esperienza professionale, possano essere non inferiori, per ciascuna di tali figure, a 30.000,00 euro l’anno, ossia a circa a 2.500,00 euro al mese.
17. Inoltre, il RTI aggiudicatario avrebbe considerato per ciascuna figura professionale una sola risorsa: un Direttore Tecnico del Contratto, un Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro, un Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza e un Referente Territoriale presso ciascuna sede locale di servizio. Tuttavia, il Capitolato Tecnico avrebbe previsto l’impiego di 1,24 risorse. Infatti, ciascuna predette figure dovrà essere impiegata per 5 giorni la settimana dalle 9:00 alle 18:00, ossia per 40 ore settimanali e dunque per 2.080 ore l’anno (40 ore settimanali x 52 settimane/anno = 2.080). Considerato che un lavoratore eroga mediamente 1.672 ore l’anno (8 ore al giorno x 209 giorni di lavoro, detratti i giorni festivi = 1.672) ne conseguirebbe che per ogni singola figura professionale avrebbe dovuto essere considerata, secondo la ricorrente, 1,24 risorse. Ne conseguirebbe, ancora, che il costo per la figura di Direttore Tecnico del Contratto, di Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro, e di Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza non potrebbe essere di 210.000 euro l’anno, come ipotizzato dal RTI aggiudicatario, bensì di 373.205,74 euro l’anno. Allo stesso modo il costo per la figura di Referente Territoriale non potrebbe essere di 630.000 euro per il primo anno, di 585.000,00 euro per il secondo anno e di 540.000,00 per il terzo anno, come dichiarato dal RTI aggiudicatario, bensì di 783.732,06 euro per il primo anno, di 727.751,20 euro per il secondo anno e di 671.770,00 euro per il terzo anno.
18. Per quanto riguarda i Referenti Territoriali, le 14 risorse per i primi 18 mesi e 12 risorse nei 18 mesi successivi indicate dal RTI aggiudicatario, moltiplicate per 1.24 diventerebbero 17,4 risorse per i primi 18 mesi (14 x 1,24 = 17,4) e 14,9 risorse per i successivi 18 mesi (12 x 1,24 = 14,9).
19. Infine, nella previsione degli impegni il RTI aggiudicatario avrebbe omesso di considerare i costi di remunerazione per il servizio, di cui al paragrafo 2.4. del Capitolato Tecnico, “Sviluppo e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza”, che dovrà essere espletato dai Referenti Territoriali. Con un approccio molto cautelativo (ossia, considerando al ribasso il relativo costo), si potrebbe ritenere, secondo la ricorrente, che per l’espletamento di detto servizio possa essere impiegata una mezza risorsa all’anno. Atteso che il RTI aggiudicatario ha dichiarato che il costo annuo di un Referente Territoriale è di 45.000,00 euro, si potrebbe considerare un costo annuo per il Servizio di “Sviluppo e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza” pari a 22.500,00 euro.
20. Aggiungendo i costi omessi a quelli quantificati dal RTI aggiudicatario nei suoi giustificativi, la commessa risulterebbe in perdita di poco meno di 700.000,00 euro. Ove Ferservizi si fosse avveduta delle omissioni compiute dal RTI aggiudicatario non avrebbe potuto non ritenere anomala l’offerta dello stesso.
21. Con il terzo motivo la ricorrente, rivolgendosi all’offerta della seconda classificata (Consilia), deduce “Violazione del paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, del paragrafo 9 della Lettera di invito, del paragrafo 10, terzo capoverso, della Lettera di invito e dell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dell’articolo 97 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”. L’offerta di Consilia sarebbe anomala e pertanto, a seguito della attesa esclusione del RTI aggiudicatario, dovrà essere sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia. Fermo ciò, emergerebbero comunque, dalla documentazione ad oggi in possesso di COM Metodi, profili di vizio dell’offerta tecnica ed economica di Consilia, che si censurano con il presente motivo.
22. Consilia, al pari del RTI aggiudicatario, ha ottenuto, sotto il profilo tecnico, per il criterio A.1 relativo alle figure professionali proposte per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto, denominato “Figure professionali – Professionalità e competenze Risorse impiegate”, il punteggio tabellare massimo, il che presuppone che Consilia abbia offerto professionisti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza o meglio professionisti dotati del medesimo grado di competenza ed esperienza di quelli offerti dal RTI aggiudicatario.
23. Dal punto di vista economico, Consilia ha offerto uno sconto molto elevato sui prezzi a base di gara: la media aritmetica degli sconti offerti da Consilia sulle otto voci di costo è pari al 48%. Trattasi di una percentuale già in valore assoluto molto elevata e, in termini relativi, maggiore di ben 12,5% rispetto alla media aritmetica degli sconti offerti dal RTI aggiudicatario. Tali dati assumono maggiore rilievo se si prende in considerazione la circostanza che Consilia, rispetto alla voce di prezzo “canone”, ha offerto un ribasso superiore a quello del RTI aggiudicatario di circa 5 punti percentuali (39,28% offerto da Consilia – 34,50% offerto dal RTI aggiudicatario = 4,78). In termini assoluti, la differenza tra lo sconto offerto da Consilia sul canone e quello offerto dal RTI aggiudicatario, si sostanzia in una riduzione del canone di Consilia pari a 246.091,44 euro in tre anni di contratto.
24. Il RTI aggiudicatario ha offerto professionisti di elevato calibro (tanto da avere ottenuto il massimo punteggio per la voce A1) e ha allo stesso tempo previsto per tali figure professionali di sostenere costi per 70.000 euro l’anno, dunque costi, secondo la ricorrente, eccessivamente contenuti considerando l’anzianità professionale e anagrafica delle figure professionali proposte, nonché l’impegno “assorbente” necessario per l’espletamento del servizio oggetto di Gara, che richiede che le figure professionali siano dedicate alla commessa a tempo pieno (cinque giorni alla settimana dalle 9:00 alle 18:00), privandole di fatto della possibilità di ottenere altri incarichi. Il RTI aggiudicatario ha dichiarato di poter contenere i costi delle figure professionali contando (in spregio alla disciplina di Gara) sul fatto che tali figure lavoreranno da remoto. In disparte il fatto che l’offerta della prestazione da remoto invece che in presenza sarebbe già di per sé idonea a determinare l’esclusione del concorrente, la commessa del RTI aggiudicatario non sarebbe comunque sostenibile, considerata la sottostima dei costi per le figure professionali offerte. Analoghe considerazioni varrebbero per l’offerta di Consilia, addirittura più sfidante di quella del RTI aggiudicatario. L’offerta di Consilia sarebbe, quindi, certamente da escludere, considerato che costi tanto contenuti non potrebbero essere collegati a prestazioni in presenza: ne conseguirebbe che, anche in questo caso, la prestazione risulterebbe erogata da remoto, in violazione del paragrafo 9 della lettera di invito, del paragrafo 10, terzo capoverso, della lettera di invito e dell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
25. Diversamente, non sarebbero stati considerati gli oneri economici connessi a trasferimento, vitto e alloggio per svolgere il servizio a Roma, né l’impegno assorbente e totalizzante che il servizio oggetto di gara richiede (cinque giorni la settimana, per 40 ore in loco).
26. In relazione all’interesse al ricorso, la ricorrente rileva di aver svolto censure nei confronti dei due concorrenti che la precedono in graduatoria, il che varrebbe a sostanziare il suo interesse al ricorso. A fondare tale interesse vi sarebbero, in ogni caso, due ulteriori circostanze.
27. La prima è che l’offerta di Consilia dovrebbe essere sottoposta a verifica di anomalia, in quanto il punteggio da essa ottenuto (con riferimento al prezzo e agli aspetti tecnici) è superiore a 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi attribuibili ai sensi della disciplina di Gara.
28. La seconda circostanza è che la lettera di invito, al paragrafo 3.1 (“PUNTEGGIO QUALITÀ (PQ) – MAX 70 punti”), disciplina le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici discrezionali, prevedendo il ricorso al metodo del confronto a coppie soltanto nell’ipotesi di un numero di offerte maggiore o uguale a 3 e disponendo invece l’applicazione di altro e del tutto differente metodo, quello dei giudizi, nel caso di offerte in numero inferiore a 3. L’applicazione di un metodo di attribuzione dei punteggi tecnici discrezionali del tutto differente da quello attualmente utilizzato determinerebbe, secondo la ricorrente, risultati diversi, idonei anche ad invertire la posizione attualmente ottenuta in graduatoria da COM Metodi (terzo posto) e da Consilia (secondo posto).
29. Si è costituita GAE Engineering, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse. Come sottolineato dalla giurisprudenza, infatti, l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussisterebbe solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata che quelle spese nei confronti della seconda, mentre sarebbe inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l’accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente (Cons. Stato III, 8 maggio 2023 n. 4584).
30. La ricorrente, quanto alla posizione di Consilia, si limiterebbe ad osservare che: Consilia, “rispetto alla voce di prezzo […] ha offerto un ribasso superiore a quello del RTI aggiudicatario” (ricorso, par. 3.3., pag. 15), il che non sarebbe di per sé illegittimo; pertanto, “costi tanto contenuti non possono essere collegati a prestazioni in presenza” (ricorso, par. 3.5., pag. 16), il che sarebbe una mera supposizione. Si farebbe fatica persino a intravedere un motivo di ricorso.
31. Nel merito e con riferimento al primo motivo, la Relazione in data 11 aprile 2023 distingue nettamente: – il “Comitato di indirizzo” che è “composto dai soggetti indicati a pag. 2 della Relazione Tecnica” per cui “si prevede una operatività sostanzialmente da remoto”; – l’“Unità Centrale di Supporto e di Governo del Sistema Gestionale – Control Room” che è “composta mediamente da n. 3 risorse” e che ha “sede fisica presso la sede legale di Gae”; – “Le figure di Direttore Tecnico e dei n. 2 Referenti Centrali, così come individuati al punto 4.2. del Capitolato Tecnico”, per i quali non vi sarebbe cenno alcuno ad attività da remoto ed anzi si farebbe pieno riferimento alle regole dell’art. 4.2. del Capitolato. Il “Comitato di Indirizzo” non corrisponderebbe al Direttore Tecnico e ai Referenti Centrali e non corrisponderebbe all’Unità Centrale di Supporto e di Governo del Sistema Gestionale – Control Room.
32. Quanto al secondo motivo, parte ricorrente avrebbe proceduto ad un’artata ricostruzione dei fatti, a partire dalla tabella dei costi riportata nel ricorso, che non esisterebbe nell’elaborato dell’aggiudicataria ma sarebbe stata creta dalla stessa ricorrente. La predetta tabella ripartirebbe costi, ricavi e marginalità in maniera differente rispetto alle tabelle n. 1/3 dell’aggiudicatario e consentirebbe, così procedendo, una evidente manipolazione del dato. La tabella 2 della relazione giustificativa 11 aprile 2023 (doc. 17 ter, pag. 7), infatti, riprenderebbe i costi individuati nella declaratoria e fra i quali i seguenti: “Inoltre è stata stimata una somma di circa € 10.000 una tantum per il costo di registrazione del contratto e i costi che la Stazione Appaltante addebiterà rispetto alla gara”. A tale declaratoria corrisponde nella Tabella 2 la somma di € 240 (anno/sito). L’importo di € 240 anno/sito confluisce nella complessiva somma di € 9.570,00 della tabella 2 della relazione giustificativa 11 aprile 2023 (doc. n. 17ter, pag. 7): tenuto conto che l’importo di € 9570, in cui confluisce anche il costo di € 240, come da tabella 2 della relazione giustificativa, se moltiplicato per 14 siti/anno corrisponde a € 136.500 (€ 9570 x 14 = € 136.500), emergerebbe che tale importo è stato riportato anno per anno nella tabella fabbricata dal ricorrente ma a tale importo di € 136.500 è abbinata la seguente descrizione: “costi indiretti/ spese per garanzia, SW e spese di sede”. In altre parole, nella tabella fabbricata dal ricorrente sarebbe stato riportato l’importo della tabella 2 della relazione giustificativa, sia pure moltiplicato per i siti per quanto sopra chiarito, ma la descrizione abbinata non corrisponderebbe a quella della tabella 2, in quanto mancherebbe appunto la descrizione che nella tabella 2 è abbinata all’importo di € 240. Salvo poi sostenere che “innanzitutto l’aggiudicatario non ha considerato i costi di “registrazione del contratto e i costi che la Stazione Appaltante addebiterà rispetto alla gara, che il RTI ha dichiarato di sostenere nei giustificativi dell’11 aprile 2023” (ricorso, pag. 11). Tale affermazione, pertanto, non sarebbe vera, perché nella voce che corrisponde all’importo di € 136.500 della tabella fabbricata dal ricorrente sarebbero presenti (€ 9750 x 14 siti /anno = € 136.500) tutte le voci di cui alla tabella 2 che a sua volta corrisponde alla declaratoria puntuale della relazione 11 aprile alla voce “Determinazione costi indiretti” di pag. 7, che ricomprende anche “una somma di circa € 10.000 una tantum per il costo di registrazione del contratto e i costi che la Stazione Appaltante addebiterà rispetto alla gara”.
33. Con la successiva contestazione, il ricorrente afferma che, tenuto conto che il Direttore Tecnico e i due Referenti Centrali “debbono lavorare in presenza a Roma e non da remoto, per cinque giorni la settimana dalle 9:00 alle 18, andavano considerati anche i costi di trasferimento, di vitto e di alloggio” (ricorso, pag. 11). Nel ricorso, tuttavia, non si terrebbe conto che nella relazione di giustificazioni 11 aprile è chiarito che per le tre figure (Direttore Tecnico e Referenti centrali) si provvede con contratti di collaborazione professionale, con il che il compenso di € 70.000/anno cadauno sarebbe onnicomprensivo (doc. 17ter, pag. 6). Inoltre, l’ing. Amaro disporrebbe gratuitamente e stabilmente per ragioni di famiglia di una ampia abitazione a Roma di cui usufruirà anche l’ing. F. Locigno (docc. 26/28 e 40).
34. Non più fondata sarebbe anche la questione dei costi di trasferta, in quanto Gae Engineering opera in Lazio e su Roma e pertanto anche l’ing. Amaro e gli altri collaboratori spesso già risiederebbero per lunghi periodi in Roma.
35. Infondata sarebbe la contestazione di cui al par. 2.5. del ricorso (pag. 12), in quanto la struttura offerta sarebbe caratterizzata da contratti di collaborazione, per cui sarebbe già di per sé improprio un ragionamento fondato sul calcolo delle ore di lavoro, a tacere di quale che sia il concetto di “giorno festivo” cui aderisce il ricorrente. Emergerebbe poi come il raggruppamento oggi affidatario abbia offerto una struttura ridondante, prevedendo un elenco di nominativi di professionisti maggiore (doc. n. 22), onde consentire di far fronte a eventuali malattie o altre sopravvenienze.
36. Del pari da rigettare sarebbe la considerazione per cui il Capitolato avrebbe richiesto “l’impiego di 1,24 risorse” (ricorso, pag. 12). Il compenso stimato per ciascun Referente Territoriale è pari a € 45.000,00/anno a fronte di una media nazionale di reddito/anno per la categoria degli ingegneri di € 34.776 (anno 2021), sicché la proporzione sarebbe ampiamente rispettata (doc. 17 ter, pag. 16). Sarebbe, dunque, del tutto infondata la quantificazione di somme ulteriori rispetto a quanto dedotto dall’aggiudicatario.
37. Apodittica sarebbe, infine, la contestazione per cui “Il RTI aggiudicatario ha omesso di considerare i costi di remunerazione per il servizio di cui al paragrafo 2.4. del Capitolato Tecnico”. La prestazione di cui all’art. 2.4. del Capitolato (doc. 11bis, pag. 4) sarebbe, infatti, compresa nel canone (cfr. doc. 17ter, pag. 6).
38. Si è costituita Ferservizi, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe formulato alcuna censura che, se accolta, le consentirebbe di essere collocata prima in graduatoria, non avendo neppure accennato alla formulazione di una c.d. prova di resistenza, pur necessaria nel dedotto contesto. Evidenzia Ferservizi che secondo la giurisprudenza la sussistenza dell’interesse del terzo graduato in una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico emerge unicamente laddove l’utilità che il ricorrente tende a conseguire – sia essa finale o strumentale – derivi, in via immediata e secondo i criteri di regolarità causale, dall’accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il terzo graduato deve peraltro dimostrare come possa conseguire un risultato (utile, reale ed effettivo), superando l’ostacolo concretamente rappresentato da due imprese graduate in via poziore e a condizione che risultino evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione dell’offerta del secondo graduato. La ricorrente, invece, lungi dall’aver prospettato profili di invalidità delle offerte delle prime due graduate, i quali, se condivisi, avrebbero potuto teoricamente determinare l’effetto di consentire a Com Metodi di collocarsi in posizione utile per l’aggiudicazione, di fatto avrebbe omesso di articolare motivi di doglianza nei confronti di Consilia, essendosi limitata ad invocare la necessità di una verifica di anomalia.
39. Nel merito, quanto alla ritenuta operatività da remoto del Direttore Tecnico del contratto, del Referente per la sicurezza dei complessi immobiliari e del lavoro e del Referente centrale per antincendio e gestione dell’emergenza, il RTI aggiudicatario avrebbe compiutamente giustificato la contestata possibilità di limitare fortemente i costi di gestione del Comitato di indirizzo attraverso le seguenti circostanze:
– il raggruppamento non affronta costi inerenti all’avvio della commessa in ragione del know-how anche specifico rispetto all’area di commessa e ancor più in particolare rispetto alla gestione dell’operatività delle stazioni ferroviarie e delle infrastrutture di trasporto;
– la coincidenza del soggetto che svolge la funzione di Direttore Tecnico con il legale rappresentante di Gae;
– l’altissimo profilo dei componenti del Comitato di indirizzo non comporta costi di avviamento e/o formazione, mentre i costi di gestione sono ridotti mediante l’utilizzo della piattaforma di Gae, svolgendosi l’attività generalmente da remoto e solo ove strettamente necessario in presenza;
– è istituita l’Unità Centrale di Supporto e di Governo del Sistema Gestionale – Control Room, i cui costi di gestione per l’insediamento sono ampiamente ammortizzati, valendosi della sede legale di Gae e degli strumenti già facenti parte della dotazione informatica di Gae;
40. In esito ad approfondita istruttoria, l’offerta di GAE è stata dunque reputata non solo congrua, ma anche migliorativa rispetto al modello prefigurato nel CT grazie ad alcuni profili organizzativi senz’altro migliorativi della proposta contrattuale, quanto in particolare all’apporto migliorativo costituito dal Comitato di indirizzo multidisciplinare, del quale non farebbero parte il Direttore e i due Referenti, trattandosi di un organismo aggiuntivo composto da altri e diversi soggetti altrettanto altamente qualificati.
41. In nessun modo, quindi, la commissione sarebbe potuta addivenire all’esclusione di GAE nei termini pretesi dalla ricorrente, atteso che non vi sarebbe stata alcuna modificazione di un requisito essenziale della proposta negoziale, né quanto rivendicato dalla ricorrente sarebbe stato prescritto dalla legge di gara a pena di esclusione.
42. Altrettanto infondato sarebbe il secondo motivo di ricorso: nei giustificativi dell’11 aprile 2023 GAE avrebbe, infatti, indicato anche i costi di registrazione del contratto e i costi che la stazione appaltante addebiterà rispetto alla gara. L’aggiudicataria avrebbe, inoltre, contestualmente indicato, unitamente alle altre voci di costo indiretto utili a valorizzare il costo indiretto totale annuo/sito, il valore dei costi di pubblicazione del bando debitamente reperiti in base a quanto dichiarato. GAE avrebbe, infine, dato evidenza dei valori totali di costo diretti più quelli indiretti (ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione del bando), relativamente ai periodi indicati.
43. Peraltro, e in nessun punto del CT o di altro documento relativo alla gara sarebbe previsto (né desumibile) l’impiego di 1,24 risorse per le figure professionali di Direttore Tecnico del Contratto, Referente centrale per la Sicurezza dei Complessi Immobiliari e del Lavoro e Referente centrale per Antincendio e Gestione dell’Emergenza e dei Referenti Territoriali. I calcoli effettuati dalla ricorrente non potrebbero, pertanto, considerarsi oggettivi, non essendo in alcun modo richiesto un numero minimo di ore lavorate per risorse da utilizzare, dal momento che l’obbligo in questione è sostanzialmente rappresentato dal presidio e che quest’ultimo può anche essere garantito da più risorse.
44. Quanto alle doglianze nei confronti della seconda classificata, l’argomentare della ricorrente sarebbe sul punto di carattere meramente ipotetico, con espressa riserva di sollevare nuove censure o nuovi argomenti a sostegno di dei vizi denunciati.
45. Si costituita Consilia CFO s.r.l., la quale, in senso adesivo ai rilievi formulati dalla ricorrente, afferma che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara il RTI aggiudicatario, non avendo quest’ultimo ottemperato a quanto inderogabilmente previsto dal Capitolato Tecnico. Il Comitato di indirizzo, infatti, non si distinguerebbe affatto dall’Unità Centrale di Supporto e di Governo del Sistema Gestionale – Control Room, che corrisponderebbe esattamente agli stessi tre professionisti che compongono il Comitato di indirizzo e per cui si prevede un’operatività sostanzialmente da remoto, presso la sede legale di GAE.
46. Consiglia aderisce, altresì, alla censura formulata nel secondo motivo del ricorso introduttivo, rilevando come il margine ritraibile dalla commessa sarebbe falsato dalla mancata considerazione di alcuni costi necessari di cui si doveva dare evidenza all’appaltante. Oltre ad aver omesso di considerare nel conteggio dei costi quelli di registrazione del contratto e che la Stazione appaltante addebiterà rispetto alla gara, il RTI aggiudicatario non avrebbe considerato i costi di trasferta, vitto e alloggio che, invece, avrebbero dovuto necessariamente essere considerati, proprio tenuto conto che i servizi appaltati devono essere espletati, con riferimento alle figure in questione, necessariamente in presenza a Roma. Peraltro, l’ultima produzione documentale di GAE del 27/12/2023 e relativa al contratto di compravendita dell’immobile di proprietà dell’Avv. Simona Rostagno sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio in quanto non costituente documentazione prodotta in sede di gara.
47. Sul terzo motivo di ricorso, ossia sull’offerta di Consilia, quest’ultima non ha mai presentato alla Commissione di gara alcuna documentazione giustificativa e/o elementi chiarificatori della propria offerta che possano essere censurati da parte ricorrente, non essendo stati attivato il relativo procedimento. Secondo un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, quando l’impresa terza graduata censura l’anomalia dell’offerta della seconda, non vagliata dalla stazione appaltante, il giudice amministrativo sarebbe tenuto, preliminarmente, ad esaminare le censure avverso l’aggiudicataria e, se le ritiene fondate, annullare l’aggiudicazione, rimettendo, poi, alla stazione appaltante di completare il giudizio di anomalia nei confronti della seconda graduata, che potrà essere, eventualmente, oggetto di altra impugnazione, così potendosi scongiurare la sostituzione del giudice amministrativo nei poteri, non ancora esercitati, della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3861). A fronte del mancato esercizio da parte della Commissione di Gara della verifica dell’anomalia dell’offerta di Consilia e dell’assenza di eventuali controdeduzioni in merito dell’interessata, la domanda di COM Metodi nei confronti di Consilia CFO sarebbe allo stato inammissibile e/o improcedibile.
48. Con memoria depositata il data 8.1.2024 la ricorrente ha in primo luogo contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che la verifica di anomalia nei confronti di Consilia verrebbe effettuata con matematica certezza e non sarebbe dunque “presumibilmente effettuata”. L’offerta di Consilia sarebbe già ex lege sospettata di anomalia e tale circostanza sarebbe di per sé idonea a fondare l’interesse di COM Metodi al ricorso, dal momento che dal suo accoglimento la ricorrente conseguirebbe la concreta chance di aggiudicarsi l’appalto.
49. COM Metodi, inoltre, avrebbe mosso specifiche censure nei confronti di Consilia: ha, infatti, dedotto profili di vizio dell’offerta economica di quest’ultima, i quali, in fase di verifica di anomalia, ben potrebbero condurre con carattere di obiettività e ragionevolezza ad un giudizio di non congruità dell’offerta.
50. Nel merito, la ricorrente ha ribadito che il Comitato di indirizzo del RTI aggiudicatario sarebbe composto esattamente dal Direttore Tecnico (DT) e dai due Referenti Centrali (RS e RE), ribadendo la censura formulata con il primo motivo.
51. Circa il secondo motivo, la ricorrente non avrebbe operato alcuna manipolazione del dato, confermando il rilievo che l’offerta di GAE non sarebbe remunerativa, perché il RTI aggiudicatario avrebbe sottostimato e in alcuni casi finanche non previsto costi del personale. Quanto al fatto che non sarebbero stati previsti costi di trasferta del DT, del RS e del RE (risorse di elevata caratura professionale), in quanto gli stessi già risiederebbero a Roma per lunghi periodi, dato che GAE opera “in Lazio e su Roma”, tale circostanza non giustificherebbe la sottostima dei costi per le tre figure, considerato che l’impegno di 5 giorni a settimana richiesto dalla lex specialis non lascia spazio ad ulteriori attività del DT e dei Referenti su presunte ulteriori commesse, né nelle dette aree, né in altre; la circostanza, dunque, oltre a confermare la mancata previsione di costi adeguati di trasferta, alloggio e vitto delle tre figure, da imputare alla commessa in parola, ingenererebbe, altresì, e in modo palese il dubbio che per tali soggetti non sia stato neppure previsto l’impegno full time prescritto dalla legge di gara.
52. Sul terzo motivo, la ricorrente riafferma che la mera possibilità che nel futuro procedimento di anomalia l’offerta venga esclusa sarebbe di per sé idonea a fondare una posizione qualificata in capo al terzo graduato.
53. Con memorie di replica le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
54. All’udienza pubblica del 24.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
55. Ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimate, essendo il ricorso infondato nel merito.
56. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544), il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia e di incongruità dell’offerta è regolato dai seguenti princìpi:
“mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450; id., V 27 luglio 2017, n. 3702; id., III, 18 dicembre 2018, n. 7129);
– in questa stessa direzione, la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a. (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689);
– un siffatto giudizio tecnico-discrezionale, per definizione, risulta insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689, cit.);
– in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio, spetta alla parte ricorrente che contesti l’operato dell’amministrazione, quando la stazione appaltante abbia concluso positivamente il giudizio di congruità dell’offerta, addurre argomenti idonei a confutare tale giudizio ed a sostenerne la sindacabilità in ambito giurisdizionale nei limiti sopra detti”.
La sentenza n. 2593/2019 ha poi osservato che “nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5387; 12 marzo 2018, n. 1541; 25 giugno 2018 n. 3924; 27 febbraio 2019, n. 1387; Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336; 11 ottobre 2018, n. 5857). Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta ovvero della sua sostenibilità/attendibilità, rientra nell’alveo dell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, V 7 maggio 2018 n. 2689; 3 aprile 2018 n. 2051; Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”.
Infine, […] “il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla pubblica amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, C.d.S., sez. V, 26 ottobre 2018 n. 6119; sez. III, 9 novembre 2018 n. 6326); anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti rientra nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione (ex multis, C.d.S., sez. V, 21 novembre 2017, n. 5387; sez. V, n. 6119/18 cit.)”.
57. Ciò ricordato, con il primo motivo la ricorrente deduce, in sostanza, che l’aggiudicataria avrebbe previsto, per il Direttore Tecnico del Contratto e i due Referenti centrali – che costituirebbero il Comitato di Indirizzo – un’operatività “da remoto”, circostanza che permetterebbe di ridurre fortemente i costi di gestione ma che si porrebbe in contrasto con il capitolato tecnico, che prevede un impegno in presenza per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
58. La censura, tuttavia, è manifestamente infondata alla luce delle risultanze agli atti, dai quali si ricava che il c.d. comitato di indirizzo, che invero opera da remoto, è composto da soggetti diversi e, comunque, costituisce un organismo distinto dalle figure del Direttore tecnico e dei Referenti centrali. Il Comitato, infatti, risulta composto dai soggetti indicati nella relazione tecnica B.1., di cui al doc. 12 prodotto dalla ricorrente, in cui sono elencati profili aventi, ciascuno, una specifica professionalità: ad es., un esperto in normazione, un avvocato, un’esperta in gestione delle infrastrutture edilizie, un architetto esperto in materia di edilizia, un esperto in sistemi informativi di gestione, un esperto in modellazione, un architetto esperto di impianti, ecc.). Ne consegue che le deduzioni di parte ricorrente riguardanti l’operatività del Direttore tecnico e dei due referenti centrali non colgono nel segno, posto che in nessuna parte dell’offerta e della documentazione di gara emerge una loro operatività da remoto (che è, invece, riferita al comitato). Né questa potrebbe essere presunta in considerazione del fatto che l’operatività delle predette figure non sia stata ulteriormente declinata nell’offerta, essendone evidentemente implicita la conformazione alle richieste del capitolato.
59. Con il secondo motivo la ricorrente intende sostenere che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe da escludere in quanto non avrebbe tenuto conto di una serie di costi che, se considerati, avrebbero determinato lo svolgimento della commessa in perdita. Anche tale censura, tuttavia, si palesa infondata.
60. In primo luogo, dalle deduzioni svolte dall’aggiudicataria emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in sede di offerta si è tenuto conto del costo di registrazione del contratto e dei costi che la Stazione Appaltante addebiterà rispetto alla gara, che sono stati imputati pro quota ai siti di esecuzione dell’appalto.
61. Con riguardo alla (ritenuta) mancata considerazione dei costi di vitto e alloggio del Direttore tecnico e dei referenti, la cui operatività sarebbe prevista su Roma, occorre anzitutto rilevare che parte ricorrente opera una lettura riduttiva del Capitolato, in quanto questo prevede che le prestazioni richieste ai predetti soggetti dovranno essere svolte “presso la sede centrale di Roma ovvero presso i siti di esecuzione contrattuale in base alla pianificazione delle attività condivisa con GSRail”. Dal disciplinare di gara non si evince, pertanto, l’esclusiva operatività su Roma delle richiamate figure, la cui presenza sarà invece richiesta presso i diversi siti di esecuzione del contratto in relazione alla programmazione delle complessive attività che dovranno essere svolte presso di essi.
62. Ciò premesso, le deduzioni della ricorrente circa la presunta esiguità della remunerazione prevista per il Direttore tecnico e i referenti (euro 70.000,00 annui cadauno) nell’offerta dell’aggiudicataria, che non potrebbe coprire eventuali spese di trasferta, sono di tipo meramente congetturale e non tengono conto che si tratta di soggetti operanti in regime di collaborazione professionale e non di lavoro dipendente, per cui sono anche inconferenti gli argomenti sviluppati circa il calcolo delle ore-lavoro mediamente erogate da un lavoratore ogni anno. Quanto ai referenti territoriali, inoltre, che pure operano in regime di collaborazione professionale, il compenso previsto (45.000,00 euro annui cadauno) è stato giustificato dall’aggiudicataria producendo il dato delle retribuzioni medie di settore (ben inferiore a quello previsto per le suddette figure nell’offerta economica – cfr. doc. 17ter), che non risulta smentito (se non, ancora una volta, in modo apodittico e senza documentazione a supporto) dalla ricorrente.
63. Non giunge a miglior sorte nemmeno l’osservazione per cui l’aggiudicataria avrebbe omesso di considerare i costi di remunerazione per il servizio, di cui al paragrafo 2.4. del Capitolato Tecnico, “Sviluppo e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza”, che dovrà essere espletato dai Referenti Territoriali. Il predetto servizio, infatti, rientra tra quelli la cui remunerazione è compresa nel canone corrisposto dalla stazione appaltante e i relativi costi di produzione sono quelli relativi ai referenti territoriali e all’organizzazione di mezzi e personale approntata dall’aggiudicataria. La censura, pertanto, si rivela del tutto apodittica e in alcun modo supportata dalle emergenze agli atti.
64. A fronte di quanto sopra, le censure svolte con il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondate e vanno rigettate. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente rispetto all’esame del terzo motivo, relativo all’offerta formulata da Consilia, che va pertanto dichiarato improcedibile.
65. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra la ricorrente, GAE Engeneering s.r.l. e Ferservizi S.p.A., mentre possono essere compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, in parte, lo dichiara improcedibile ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali, quantificate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, di cui 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore di GAE Engeneering s.r.l. ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore di Ferservizi S.p.A. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Marco Savi | Giuseppe Sapone | |
IL SEGRETARIO