Pubblicato il 07/03/2024
N. 04703/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12667/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12667 del 2023, proposto da Glh S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 950648793D, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comitato Paralimpico Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Novaservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Azzarito Cannella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
So.Se.Am S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della Deliberazione del 2 agosto 2023, n. 451, con la quale il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico ha aggiudicato alla Novaservice S.r.l. il Lotto n. 1 (CIG: 950648793D) della “procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento di multiservizi per il centro di preparazione paralimpica sito in Roma in via delle Tre Fontane 25, 27, 29”;
– della Deliberazione del 25 maggio 2023, n. 424, con la quale l’Amministrazione resistente ha riammesso la Novaservice in gara;
– di tutti i verbali di gara (doc. 3 – verbali) e, in particolare, dei verbali n. 4 del 16 gennaio, n. 15 del 2 maggio 2023 e del verbale n. 16 del 2 agosto 2023;
– nota del 13 settembre 2023, n. 5371, con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza in autotutela avanzata dalla ricorrente;
– ove occorrer possa della documentazione di gara e segnatamente del bando, del disciplinare e del capitolato;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché di quelli sconosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato
e per il risarcimento danno
con istanza istruttoria, da valere anche ai fini dell’art. 116, comma 2, c.p.a. avverso la mancata esibizione in chiaro della documentazione tecnica della Novaservice con il riscontro del 6 settembre 2023 e avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto all’integrazione all’accesso inviata in data 13 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Paralimpico Italiano e di Novaservice S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato GLH S.r.l. (“GLH”) chiedeva l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) della Deliberazione del 2 agosto 2023, n. 451, con la quale il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico (“Comitato” o “Amministrazione” o “Stazione appaltante”) ha aggiudicato alla Novaservice S.r.l. (“Novaservice”) il Lotto n. 1 (CIG: 950648793D) della “procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento di multiservizi per il centro di preparazione paralimpica sito in Roma in via delle Tre Fontane 25, 27, 29”; b) della Deliberazione del 25 maggio 2023, n. 424, con la quale il Comitato ha riammesso Novaservice alla procedura di gara; c) di tutti i verbali di gara e, in particolare, dei verbali n. 4 del 16 gennaio 2023, n. 15 del maggio 2023 e del verbale n. 16 del 2 agosto 2023; d) della nota del 13 settembre 2023, n. 5371, con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza in autotutela avanzata dalla ricorrente; e) della documentazione di gara, inclusi bando, disciplinare e capitolato; f) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché di quelli sconosciuti dalla ricorrente ma funzionali all’impugnazione. Si chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e il risarcimento danno con istanza istruttoria, da valere anche ai fini dell’art. 116, comma 2, c.p.a. avverso la mancata esibizione – in chiaro – della documentazione tecnica di Novaservice, con il riscontro del Comitato del 6 settembre 2023, e avverso il silenzio serbato dalla medesima Amministrazione rispetto all’integrazione all’accesso con cui GLH, il 13 settembre 2023, ha chiesto accesso ai documenti.
2. La procedura aperta in questione ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, veniva indetta in modalità telematica, per l’affidamento di multiservizi per il Centro di Preparazione Paralimpica avvalendosi della piattaforma Digital Pa. Per il Lotto 1 – CIG 950648793D “servizio di pulizia, igiene ambientale e sanificazione” – il disciplinare prevedeva un importo a base d’asta pari a euro 258.196,73 (iva esclusa) per 30 mesi complessivi. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, con l’assegnazione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica. Tra i requisiti di partecipazione, l’art. 8.3 del disciplinare prevedeva il possesso da parte dei concorrenti di un “fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore a: – Lotto 1 € 126.000,00 IVA esclusa”. Inoltre, l’art. 8.4, richiedeva che “ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto di ogni singolo lotto al quale intende partecipare e, riferito ad un unico contratto, di importo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso”.
2.1. Con verbale n. 15 del 2 maggio 2023, la Commissione Giudicatrice, rilevata l’assenza dell’offerta tecnica della Novaservice, provvedeva all’esclusione della società dalla gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs 50/2016. Sulla base delle offerte tecniche ed economiche, la piattaforma assegnava il primo posto a GLH, odierna ricorrente, cui veniva aggiudicato, con delibera del Segretario Generale n. 416 del 10 maggio 2023, il servizio di cui al lotto 1.
2.2. In data 23 maggio 2023 Novaservice documentava il corretto caricamento sulla piattaforma del progetto relativo all’offerta tecnica, chiedendo quindi l’annullamento in autotutela della delibera di aggiudicazione.
2.3. Verifiche tecniche confermavano che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma Digital PA, la documentazione tecnica di Novaservice, effettivamente presente, non era stata visualizzata.
2.4. Con delibera n. 424 del 25 maggio 2023, la stazione appaltante annullava quindi in autotutela la precedente delibera e autorizzava la riammissione di Novaservice alla gara; riesaminata la documentazione, a quest’ultima veniva assegnata la prima posizione (Punteggio tecnico: 43,00; punteggio economico: 30,00; punteggio finale: 73,00) e aggiudicato definitivamente, con delibera n. 451 del 2 agosto 2023, il servizio di cui al lotto 1. GLH si classificava seconda nella graduatoria Punteggio tecnico: 40,70; punteggio economico: 29,10; punteggio finale: 69,80)
2.5. GLH, rinvenendo patenti profili di illegittimità nel provvedimento di aggiudicazione, in data 7 settembre 2023 chiedeva alla stazione appaltante annullamento dell’aggiudicazione in autotutela, dimostrando come la Novaservice non fosse in possesso sin dall’atto della partecipazione alla gara dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare, istanza respinta dalla Stazione appaltante con nota del 13 settembre 2023, n. 5371.
3. Avverso detto atto di aggiudicazione GLH deduceva i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 83 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Grave difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio, in quanto la Novaservice all’atto della partecipazione non possedeva i requisiti tecnici-professionali richiesti dagli atti di gara, né in proprio né per il tramite della società ausiliaria So.se.am.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 83 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto un ulteriore profilo. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Grave difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., nullità del contratto di avvalimento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la So.se.am non era in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste, sicché le dichiarazioni rilasciate in gara da parte della controinteressata – che invece attestano il possesso dei suddetti requisiti – risultano oggettivamente mendaci. Il contratto di avvalimento è quindi nullo;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 83 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto un ulteriore profilo. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Grave difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Novaservice non possedeva neanche il requisito economico-finanziario richiesto dagli atti di gara, per questo si è avvalsa della solidità finanziaria e dell’esperienza professionale di So.se.am, la quale tuttavia, a far data dal 25 ottobre 2022 (e, dunque, prima della partecipazione della Novaservice alla presente gara), è in stato di “scioglimento” e in “liquidazione”. Né sul punto può essere obiettato che Novaservice, sulla base di quanto dichiarato nel proprio DGUE, possedesse già in proprio il prescritto requisito economico finanziario.
4. Si costituivano in giudizio il Comitato Paralimpico Italiano e Novaservice per resistere al ricorso, depositando memorie e documentazione.
5. Novaservice eccepiva in via preliminare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, ogni valutazione in ordine alle potenziali capacità di garantire l’esecuzione delle commesse oggetto di appalto essendo rimessa esclusivamente alla Stazione Appaltante. Sosteneva, in particolare, la controinteressata che:
– come da dichiarazione di avvalimento, datata 13 dicembre 2022, la società si è avvalsa solo dei requisiti economici- finanziari e tecnici – professionali di cui al punto 8.3 e 8.4 del Disciplinare di gara, della società So.se.am;
– come emerge dalla visura in atti, l’ausiliaria – sebbene in liquidazione – è tuttora attiva;
– le certificazioni di qualità non hanno formato specifico oggetto di avvalimento, in quanto già detenute in proprio dalla controinteressata;
– So.se.am ha ceduto pro futuro uno specifico ramo d’azienda, consistente in unico contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Scuola Alpina della Guardia di Finanza lotto 1 CIG 86918537FF – contratto che non riguarda e non ha mai riguardato l’avvalimento – e l’apparato organizzativo necessario per la realizzazione di quel contratto;
– Novaservice si avvale dell’ausilio della So.se.am per una caratteristica soggettiva dell’impresa, ossia quella di aver avuto almeno un “contratto di punta” nell’ultimo triennio, per un importo almeno pari ad euro 103.278,69, come chiarito dalla Stazione Appaltante e non anche a euro 258.196,73. Tale requisito era ed è posseduto dalla So.se.am. e, in quanto già concluso, non ha formato oggetto di cessione;
– l’avvalimento non sarebbe stato nemmeno necessario, atteso che la Novaservice aveva già nel proprio patrimonio un contratto di punta del tipo richiesto dalla lex specialis;
– come chiarito dalla Stazione Appaltante, requisito necessario è di aver realizzato nell’anno 2019, un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto (lotto 1), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore a euro 126.000,00, iva esclusa [requisito questo, peraltro, dichiarato ad abundantiam dalla Novaservice onde evitare di incorrere in diverse interpretazioni del requisito “fatturato specifico medio annuo negli ultimi tre esercizi finanziari”].
– tali requisiti erano e sono posseduti dalla So.se.am, atteso che quest’ultima ha concluso contratti analoghi per importi, singolarmente e complessivamente, superiori a quelli richiesti dal disciplinare di gara, sia in relazione al punto 8.3 che al punto 8.4, che non hanno formato oggetto di cessione.
6. Con ordinanza n. 6893 del 10 ottobre 2023, pubblicata il 13 ottobre 2023, questa Sezione respingeva l’istanza di misure cautelari presentata dalla ricorrente e fissava l’udienza del 28 novembre 2023 per la trattazione della domanda relativa all’accesso agli atti di gara.
7. Con ordinanza n. 19061 del 28 novembre 2023, pubblicata il 15 dicembre 2023, veniva quindi accolta l’istanza di accesso agli atti presentata da GLH.
8. In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente e la controinteressata si scambiavano memorie e memorie di replica.
9. All’udienza del 27 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, giova osservare che il giudizio ha ad oggetto l’ammissione dell’aggiudicataria alla procedura di gara e non già l’esecuzione del contratto. Da ciò ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione di questo giudice.
11. Peraltro, come anticipato in sede cautelare, ogni valutazione relativa alle potenziali capacità di garantire l’esecuzione delle commesse in appalto, oggetto di giudizio solo prognostico in fase di gara, è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, che nel caso di specie ha effettuato una valutazione favorevole all’aggiudicataria.
12. Venendo al merito, il ricorso è infondato.
13. Col primo motivo di ricorso GLH sostiene che l’aggiudicataria Novaservice avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per carenza originaria dei necessari requisiti di ammissione, sia in proprio che per il tramite della società ausiliaria. Deduce la ricorrente che Novaservice avrebbe svolto negli ultimi tre anni soltanto dei contratti per servizi di pulizie di importo inferiore a quello richiesto dagli atti di gara; So.se.am invece sarebbe stata priva, al momento della partecipazione alla gara, delle qualifiche tecnico-operative di cui si è avvalsa Novaservice ai fini dell’ammissione alla procedura. Per effetto di un’operazione di cessione di ramo d’azienda con la ditta Morgana S.r.l., l’ausiliaria si sarebbe infatti privata, prima della gara, di tutta la struttura organizzativa destinata allo svolgimento dell’attività principale di pulizia e disinfezione – oggetto del bando – e delle relative certificazioni di qualità. Inoltre, Soseam risulta in stato di scioglimento e in liquidazione da data antecedente alla gara e non sarebbe quindi in grado di assicurare i requisiti oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.
14. In definitiva, l’aggiudicazione si porrebbe, secondo la ricorrente, in contrasto con l’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e con l’art. 8.4. del disciplinare, essendo Novaservice priva del contratto di punta nell’ultimo triennio e avendolo l’ausiliaria già ceduto a terzi prima di partecipare alla gara.
15. La censura è infondata.
16. L’art. 8.4 del disciplinare, recante “requisiti di capacità tecnica e professionale” prevede che “ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto di ogni singolo lotto al quale intende partecipare e, riferito ad un unico contratto, di importo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso”.
17. Dalla documentazione agli atti risulta confermato il possesso da parte di So.Se.Am del requisito di cui all’art. 8.4 del disciplinare – ovvero l’esecuzione, nell’ultimo triennio, di almeno un servizio analogo a quello oggetto del lotto 1 (servizi di pulizia), riferito ad un unico contratto, di importo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso –atteso che la società ha concluso, fra gli altri, un contratto per servizi analoghi a quelli appaltati con il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, con efficacia dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2021, per importi superiori a quello oggetto della gara di causa.
18. Detto contratto è rimasto nel patrimonio soggettivo della So.se.am S.r.l. e, in quanto già concluso, non ha formato oggetto di cessione.
19. Il contratto di cessione Repertorio n. 2066 Raccolta 1578 del 13 luglio 2022, tra la So.se.am e la società Morgana evocato dalla ricorrente aveva ad oggetto, infatti, come evidenziato dalla stazione appaltante in sede difensiva, uno specifico ramo d’azienda, consistente in un unico contratto relativo all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Scuola Alpina della Guardia di Finanza lotto 1 CIG 86918537FF – contratto che non riguarda la dichiarazione resa per l’avvalimento – e l’apparato organizzativo necessario per la realizzazione di quello specifico contratto.
20. Al contrario di quanto sostiene la ricorrente, inoltre, dalla visura in atti risulta che l’ausiliaria – sebbene in liquidazione – è attiva ed esercita la propria attività nell’ambito dei “lavori di pulizia e disinfestazione”, codice ATECO 81.21, che attiene proprio alla pulizia generale di edifici, categoria che al suo interno include tutte le attività inerenti la pulizia di interni e di aree esterne, dovendosi escludere soltanto la pulizia specializzata, attività che non ha formato oggetto di gara né del contratto di avvalimento con Novaservice.
21. Come evidenziato dalla stazione appaltante, dalla visura camerale effettuata, risulta che la società So.Se.Am. ha mantenuto il medesimo oggetto sociale e la stessa attività principale ovverosia “servizi di pulizia”. Medesima è rimasta anche la sede legale, così come la compagine sociale.
22. Quanto alla dedotta cessione delle certificazioni di qualità, come osservato pure dalla stazione appaltante in sede difensiva, non hanno formato specifico oggetto del contratto di avvalimento tra Novaservice e l’ausiliaria, in quanto – come risultante dal DGUE dell’aggiudicataria – già detenute in proprio da quest’ultima e per le quali, in sede di gara, la stazione appaltante ha assegnato uno specifico punteggio.
23. Peraltro, con i chiarimenti forniti in corso di procedura di gara, la stazione appaltante ha specificato la declinazione del punto 8.4. del disciplinare, secondo il quale “Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto di ogni singolo lotto al quale intende partecipare e, riferito ad un unico contratto, di importo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso”. Alla domanda relativa all’importo da prendere in considerazione, per il requisito sub punto 8.4, come fatturato eseguito con un unico contratto, la stazione appaltante ha, in particolare, chiarito che l’importo da prendere in considerazione è quello a base d’asta per un anno relativo allo specifico lotto, ovverosia euro 103.278,69 iva esclusa.
24. Da ciò consegue che l’avvalimento non sarebbe stato nemmeno necessario, atteso che la Novaservice – come risulta dal DGUE della società, agli atti – aveva già nel proprio patrimonio un contratto di punta del tipo richiesto dalla lex specialis, ossia quello stipulato per il servizio di pulizia con la Sorical Spa, per un importo pari a euro 109.054,54.
25. Con detti chiarimenti, invero, la stazione appaltante – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – non è andata a innovare la portata del requisito, bensì a chiarirne l’interpretazione e a renderne più trasparente il contenuto. I chiarimenti de quo pertanto non solo non sono andati oltre all’ambito semantico della lex specialis, ma neppure hanno comportato una modificazione del significato della stessa, non avendone mutato il contenuto, il senso e la ratio (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2022 n. 64), bensì chiarendone la portata.
26. Dall’infondatezza del primo motivo di ricorso discende l’infondatezza anche della seconda doglianza, con la quale GLH sostiene che, attesa la carenza da parte di So.se.am dei requisiti di ammissione alla gara, le dichiarazioni che ne attestano il possesso risulterebbero oggettivamente mendaci, al punto che avrebbero dovuto comportare ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica di Novaservice dalla procedura di gara.
27. Quanto al terzo motivo di ricorso, sull’argomento con cui GLH eccepisce che Novaservice sarebbe stata priva, nonostante l’avvalimento, del requisito economico-finanziario richiesto dagli atti di gara, essendo So.se.am. in liquidazione, si è già detto.
28. Va comunque aggiunto che, posto che come chiarito dal RUP in ordine ai requisiti di capacità economica, il disciplinare prevedeva un “fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore a € 126.000,00 IVA esclusa”.
29. Ebbene il fatturato dichiarato dalla Novaservice nel 2021 (euro 401.749,78 iva esclusa) da solo rendeva superfluo il ricorso all’avvalimento poiché la media annua ottenuta da tale importo è di euro 133.916,59 per tre anni.
30. In proposito, inconferente è il richiamo da parte della ricorrente al principio dell’auto-responsabilità degli operatori che abbiano dichiarato di avvalersi delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione ad una gara. Come già evidenziato in sede cautelare, per giurisprudenza consolidata, il possesso in proprio dei requisiti prescritti per la partecipazione e la rilevazione del carattere c.d. sovrabbondante dell’avvalimento consente la partecipazione alla gara nel caso in cui già dalla documentazione presentata entro i prescritti termini fissati dalla legge di gara risulti detta qualificazione (cfr. TAR Lazio, II bis, n. 7134/2019, Cons. Stato, V, n. 386/2020). Da ciò deriva che “l’eventuale inadeguatezza o invalidità dell’avvalimento – dichiarato in sede di gara – non configura un mutamento della domanda di partecipazione, né un’inammissibile contraddizione con quanto dichiarato nell’istanza, nel momento in cui il concorrente prova di essere comunque in possesso dei requisiti in relazione ai quali aveva dichiarato di far ricorso all’avvalimento” (Cons. Stato, V, n. 4301/2017). Peraltro, nel caso di specie, Novaservice non ha, né in corso di procedura e né all’esito di questa, mutato la propria originaria dichiarazione, manifestando l’intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti.
31. Tanto considerato, anche detta terza censura è infondata.
32. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
33. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nel merito.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e di quella controinteressata, liquidandole nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Silvia Simone | Francesco Arzillo | |
IL SEGRETARIO