Pubblicato il 05/04/2024

N. 06640/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01068/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2024, proposto da:
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 987186263B, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sogei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Nethex Care S.p.A., in proprio e nella qualità di Mandataria dell’Ati con GPI S.p.a. e Acapo Società Cooperativa Sociale Integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, Matteo Bortoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gpi S.p.A., Acapo Società Cooperativa Sociale Integrata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva – comunicato il 20 dicembre 2023 – dell’Appalto specifico indetto da Consip per l’affidamento del servizio di contact center per SOGEI – ID 2580 nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi di contact center ID 2444;

– di tutti i verbali di gara e segnatamente:

– quanto alla fase amministrativa del verbale del 14 settembre 2023 in cui sono condensate tutte le risultanze di detta fase;

– quanto alla fase di valutazione delle offerte tecniche dei verbali dal n. 1 del 20 settembre 2023 al n. 18 del 14 novembre 2023;

– quanto alla fase di apertura e valutazione delle offerte economiche dei verbali dal n. 19 del 15 novembre 2023 al n. 24 del 30 novembre 2023;

– quanto alla fase di conclusione delle fasi di gara al verbale n. 25 del 5 dicembre 2023;

– di tutti gli atti di gara dell’appalto specifico con particolar riguardo alla determina a contrarre, alla lettera di invito e al capitolato d’oneri;

– di tutti gli atti di gara per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per servizi di contact center con particolar riguardo al bando, al capitolato d’oneri, al capitolato tecnico, al documento denominato “valutazione tecnica”;

– di tutti i documenti presenti sul sito www.acquistinretepa.it relativi all’applicazione delle formule per l’attribuzione del punteggio economico con particolar riguardo alla guida rubricata “Formule della piattaforma” presente sulla pagina “Wiki” del sito e al “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Le formule della Piattaforma di e-procurement Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico”.

Il ricorrente, oltre a domandare l’annullamento degli atti impugnati, chiede l’assegnazione dell’appalto, previa la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, con istanza di subentro.

In via subordinata, si chiede comunque l’annullamento dell’intera procedura di gara;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Nethex Care S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 19.1.2024 nonché tempestivamente depositato il 31.1.2024, il Consorzio ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva – comunicato il 20 dicembre 2023 – dell’Appalto specifico indetto da Consip per l’affidamento del servizio di contact center per SOGEI – ID 2580 nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi di contact center ID 2444;

– di tutti i verbali di gara e segnatamente:

– quanto alla fase amministrativa del verbale del 14 settembre 2023 in cui sono condensate tutte le risultanze di detta fase;

– quanto alla fase di valutazione delle offerte tecniche dei verbali dal n. 1 del 20 settembre 2023 al n. 18 del 14 novembre 2023;

– quanto alla fase di apertura e valutazione delle offerte economiche dei verbali dal n. 19 del 15 novembre 2023 al n. 24 del 30 novembre 2023;

– quanto alla fase di conclusione delle fasi di gara al verbale n. 25 del 5 dicembre 2023;

– di tutti gli atti di gara dell’appalto specifico con particolar riguardo alla determina a contrarre, alla lettera di invito e al capitolato d’oneri;

– di tutti gli atti di gara per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per servizi di contact center con particolar riguardo al bando, al capitolato d’oneri, al capitolato tecnico, al documento denominato “valutazione tecnica”;

– di tutti i documenti presenti sul sito www.acquistinretepa.it relativi all’applicazione delle formule per l’attribuzione del punteggio economico con particolar riguardo alla guida rubricata “Formule della piattaforma” presente sulla pagina “Wiki” del sito e al “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Le formule della Piattaforma di e-procurement Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico”.

Il ricorrente, oltre a domandare l’annullamento degli atti impugnati, chiede l’assegnazione dell’appalto, previa la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, con istanza di subentro.

In via subordinata, si chiede comunque l’annullamento dell’intera procedura di gara.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, il ricorrente impugna l’aggiudicazione dell’appalto specifico indetto dalla Consip S.p.a. (nell’ambito del cd. Sdapa- Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione), nell’interesse della Sogei S.p.a., a beneficio del Rti controinteressato, in relazione all’affidamento dei servizi di contact center per la durata di 39 mesi.

La gara in questione è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica (di cui parte in modalità tabellare e parte in modalità discrezionale) e 30 a quella economica. L’attribuzione dei punteggi ai subcriteri di natura discrezionale dell’offerta tecnica è avvenuto con la modalità cd. del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) e con la previsione, a cura dei tre commissari, di valutazione espresse secondo la cd. scala di Saty, con giudizi di preferenza variabili tra 1 (parità) e 5 (preferenza massima). Il criterio per l’attribuzione complessiva dei punteggi è rappresentato dal metodo aggregativo-compensatore e, quanto all’offerta economica, si prevedeva l’utilizzo di una formula cd. “concava a punteggio assoluto”.

In esito all’elaborazione della graduatoria, l’Rti controinteressato ha ricevuto complessivamente 80,5793 punti (di cui 68,3178 all’offerta tecnica e 12,2615 a quella economica), contro gli 80,1249 assegnati al ricorrente (di cui 58,7268 all’offerta tecnica e 21,3981 a quella economica), secondo classificato.

3. Il ricorrente proponeva i motivi di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo.

3.1 Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5 del capitolato d’oneri; violazione delle linee guida ANAC n. 2; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere (difetto del presupposto – travisamento – sviamento), difetto di istruttoria e motivazione.

Parte ricorrente contesta preliminarmente che l’esito della gara ha stravolto quello che sarebbe stato il naturale epilogo della procedura, atteso che il ricorrente, pur avendo proposto il massimo ribasso ha conseguito solo 21,3981 punti, talchè la componente economica dell’offerta, pur “pesando” (in teoria) il 30% del punteggio complessivo, ha consentito (al migliore offerente) l’attribuzione di una quota parziale del punteggio massimo, pari al 71,327% del punteggio.

Secondo la prospettiva patrocinata dalla difesa di parte ricorrente, l’esito del procedimento di gara è viziato, a prescindere dalla duplice possibilità interpretativa delle regole fissate dal capitolato d’oneri per l’attribuzione del punteggio alle offerte, ritenute manifestamente illogiche, e, per l’effetto, della derivata prassi applicativa palesata dalla Commissione di gara.

In prima battuta, parte ricorrente sostiene che la disciplina fissata dall’art.17.5 del capitolato d’oneri, che stabiliva l’adozione del metodo aggregativo compensatore e che vietava espressamente la “riparametrazione” avrebbe dovuto essere intesa dalla Commissione quale divieto della sola “riparametrazione esterna”. In tale logica, una volta definiti i punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche ed economica sulla base delle formule indicate ai par.17.3 e 17.4 del capitolato, per la componente quantitativa (offerta economica) si sarebbe dovuto fisiologicamente (ossia sulla base della logica intrinseca al metodo aggregativo-compensatore) procedere ad attribuire il punteggio massimo all’elemento economico con il maggiore ribasso, con attribuzione proporzionale alle restanti offerte con ribassi inferiori.

In altri termini, secondo tale prima opzione ermeneutica, si intende prospettare, naturaliter, la riparametrazione, definita “interna”, del punteggio assegnato all’offerta economica, pur in assenza di una previsione ad hoc nella lex specialis, che invece vietava la sola riparametrazione cd. “esterna”, ossia riferita al punteggio complessivamente assegnato, vietata dall’art.17.5.

Laddove si accedesse alla predetta ipotesi ricostruttiva, ritenuta maggiormente conferente con quanto stabilito nelle Linee guida n.2 dell’Anac sull’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sarebbe determinato un sensibile rovesciamento della graduatoria, con la conseguente assegnazione dell’appalto al ricorrente (con l’attribuzione di 30 punti all’offerta economica e di un punteggio complessivo di 88,7268, a fronte di 80,5083 complessivamente assegnati, in tesi, al Rti controinteressato).

In seconda battuta, quale seconda e alternativa opzione interpretativa, si prospetta la frontale illegittimità dell’art.17.3 del capitolato d’oneri, nella misura in cui ha imposto la riparametrazione dell’offerta tecnica, relativamente alla componente discrezionale, finendo per incrementare ulteriormente il peso della componente qualitativa, a scapito di quella quantitativa (offerta economica) e senza peraltro che ne fosse oggettiva necessità, in ragione precipuamente del fatto che la formula (cd. indipendente, ossia che non assegna il punteggio in base al rapporto fra ribasso “iesimo” e maggiore ribasso) usata per l’offerta economica (concava a punteggio assoluto), non garantisce l’assegnazione del punteggio più alto alla migliore offerta e, quindi, in definitiva finisce già, in quanto tale, per penalizzare la componente quantitativa dell’offerta.

Anche percorrendo questa seconda ipotesi, si giungerebbe, in tesi, all’assegnazione dell’appalto al ricorrente, con l’attribuzione di 61,080 punti al ricorrente e 55,750 al Rti controinteressato).

3.2 Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; violazione della guida “formule della piattaforma”; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere (difetto del presupposto – travisamento – sviamento), difetto di istruttoria e motivazione.

Ad avviso di parte ricorrente, vi sarebbe un’ulteriore, autonoma ragione di illegittimità dell’aggiudicazione a beneficio del Rti controinteressato, laddove la stazione appaltante, con l’operato fin qui censurato nell’assegnazione dei punteggi, avrebbe finito per disattendere l’autovincolo contenuto nel “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni- Le formule della Piattaforma di e-procurement Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico”, nonché nel documento disponibile nella sezione denominata “Wiki”, disponibile sulla piattaforma Sdapa, che, per le formule economiche da applicare per l’aggiudicazione degli appalti specifici nel Sistema Dinamico, prevedeva la riparametrazione del punteggio inizialmente assegnato all’offerta economica.

3.3 In subordine: violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; violazione delle linee guida ANAC n. 2; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi del clare loqui, di proporzionalità e di legittimo affidamento.

In via subordinata, si prospetta la necessità di annullamento dell’intera procedura di gara, in relazione ai profili di seguito emarginati:

– difetto di motivazione in merito alla scelta della formula non lineare concava a punteggio assoluto, anche in relazione a quanto previsto dalla Linee Guida Anac n.2;

– illogicità della lex specialis, nella misura in cui ha previsto, all’art.17.3 del capitolato d’oneri, la riparametrazione per la sola componente qualitativa dell’offerta (offerta tecnica, relativamente al punteggio assegnato in modalità discrezionale) e non per quella quantitativa, con particolare riguardo all’offerta economica;

– mancato rispetto del regime di autovincolo, desumibile, quanto alla necessità di riparametrazione dell’offerta economica, dal contenuto dei documenti presenti nello spazio virtuale “Wiki” e nel “Manuale operativo delle procedure Sdapa”, esplicativo delle formule per l’offerta economica.

4. La Consip S.p.a. e l’Ati controinteressato si costituivano in giudizio, rispettivamente in data 9.2.2024 e 1.2.2024, per resistere e comunque avversare le ragioni del ricorso.

5. Seguiva il deposito, a cura delle parti, di ampia documentazione, nonché di articolate memorie difensive, anche in replica.

Inter alias, le difese delle parti intimate formulano eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lex specialis, con particolare riguardo agli artt.17.4 e 17.5 del capitolato d’oneri (appalto specifico).

6. All’udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

7. Il Collegio scrutina con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

L’eccezione è fondata, secondo quanto di seguito esplicato.

Il capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico disciplina, agli artt.17.3, 17.4 e 17.5 il modus procedendi per l’assegnazione dei punteggi alle offerte (tecniche ed economiche).

In particolare:

– l’art.17.3 disciplina, in modo articolato, il metodo per l’attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, prevedendo l’applicazione il confronto a coppie con il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). La valutazione dei commissari, per ciascun subcriterio oggetto di assegnazione discrezionale del punteggio, si esprime, secondo la cd. scala di Saty, in preferenze numeriche comprese tra 1 (parità) a 5 (preferenza massima), con la possibilità di utilizzare valori intermedi (anche per intervalli inferiori a quelli ivi contemplati);

– l’art.17.4 stabilisce, ai fini dell’assegnazione del punteggio per le offerte economiche, l’utilizzo della formula cd. “concava a punteggio assoluto”;

– l’at.17.5 prevede il criterio aggregativo-compensatore per l’assegnazione del punteggio finale, prevedendosi (sia per il punteggio tecnico che per quello economico) l’assenza di riparametrazione e stabilendosi che il punteggio finale è dato dalla sommatoria del punteggio assegnato ad entrambe le componenti dell’offerta (tecnica ed economica).

Dalla piana lettura delle predette disposizioni, si evince che il metodo e il procedimento per l’assegnazione dei punteggi era regolato dall’intero articolato (17.3, 17.4, 17.5), talchè era indefettibilmente necessario, nell’ottica argomentativa prospettata dalla ricorrente, formulare specifici ed espressi motivi di impugnazione nei confronti di tutte e tre le disposizioni in parola. Peraltro, proprio le contestazioni mosse dalla ricorrente, che riguardano precipuamente la tematica della riparametrazione (in tesi illegittimamente mancata quanto all’offerta economica, indebitamente effettuata quanto all’offerta tecnica) non poteva che postulare l’impugnazione contestuale dell’art.17.4 e, soprattutto, dell’art.17.5, che (ictu oculi) poneva il divieto di riparametrazione sia per l’offerta tecnica che per quella economica.

La parte ricorrente invece, come efficacemente rilevato dalle parti intimate, ha formulato, nel ricorso, espressi e precisi motivi di impugnazione unicamente con riguardo all’art.17.3 del capitolato, e ciò a pag.18 dell’atto introduttivo. Non è sufficiente, invece, a costituire rituale impugnazione delle sopra citate restanti disposizioni la generica impugnazione di mero stile contenuta nell’epigrafe, allorchè si è domandato l’annullamento “di tutti gli atti di gara dell’appalto specifico con particolar riguardo alla determina a contrarre (doc. 6 – determina a contrarre) lettera di invito (doc. 7 – lettera di invito) e al capitolato d’oneri (doc. 8 – capitolato d’oneri appalto specifico)”. Si rammenta, infatti, che l’art.40, co.1, lett. d) del codice del processo amministrativo onera la parte ricorrente di formulare “motivi specifici” di ricorso, a pena di inammissibilità e senza possibilità di intervento correttivo del giudice (cfr., in tal senso, quam multis, Tar Napoli, 2.8.2023, n.4723; Tar Milano, 22.3.2017, n.694).

Il ricorso è quindi inammissibile, in relazione a tutte le doglianze proposte, dal momento che, in mancanza di rituale impugnazione nei confronti degli artt.17.4 e 17.5 del capitolato d’oneri per l’appalto specifico, e non potendosi, come noto, operare la disapplicazione di clausole della lex specialis, l’interprete è vincolato dall’applicazione di tutte le disposizioni che individuano il modus operandi per l’assegnazione finale dei punteggi e, in tale contesto, risulta indispensabile, per accogliere (in ipotesi) l’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, disapplicare gli artt.17.4 e il 17.5.

Del resto, in nessuna parte del ricorso, parte ricorrente paventa che la Commissione di gara abbia frontalmente violato la lex specialis, la quale in verità (v. infra) non prevedeva alcuna forma di riparametrazione, né per il punteggio tecnico né per quello economico (così, espressamente l’art.17.5), talchè, in definitiva, la Commissione non ha fatto altro che rispettare pedissequamente il modus operandi delineato dalla lex specialis. E di tale evidenza occorre prendere atto, non potendosi surrettiziamente realizzare, in assenza di rituale impugnazione, né la disapplicazione “creativa” della lex specialis (assegnando l’appalto alla ricorrente), né la caducazione dell’intero procedimento di gara.

In disparte quanto precede, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che il ricorso è comunque infondato anche nel merito.

Quanto al primo motivo, secondo la tesi di parte ricorrente, in buona sostanza, la stazione appaltante avrebbe dovuto (in primo luogo) procedere alla riparametrazione dell’offerta economica, ovvero (in alternativa), non effettuare alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica. Ciò avrebbe consentito al ricorrente di vincere la gara, ottenendo un più alto punteggio per avere presentato l’offerta economica con il più alto ribasso.

La tesi è manifestamente erronea, atteso che:

– non avrebbe avuto senso riparametrare l’offerta economica (ossia assegnare comunque il punteggio massimo al massimo ribasso e riparametrare in modo proporzionale le altre offerte), dal momento che la formula prescelta (concava a punteggio assoluto) è una formula di tipo indipendente (ossia non assegna i punteggi in base alla distanza dell’offerta i-esima rispetto a quella di massimo ribasso e non garantisce l’attribuzione del punteggio massimo all’offerta con il ribasso più alto) e si caratterizza per il fatto di scoraggiare i ribassi eccessivi, eccentrici rispetto ai valori mediani. Si tratta di una scelta che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, non irragionevole, specie ove si consideri la natura labour intensive dell’appalto (servizi di contact center), e la correlata finalità di scongiurare, a priori, meccanismi che favoriscano ribassi eccessivi, sovente forieri di criticità nella gestione dell’appalto, con particolare riguardo alla giusta e adeguata remunerazione della manodopera e dei fattori di produzione.

Peraltro, in tema di riparametrazione, non c’è ragione per discostarsi dal tradizionale orientamento per cui tale meccanismo è facoltativo, e può essere applicato solo se espressamente previsto nella disciplina di gara (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 27.9.2022, n.8326, ma anche Linee guida Anac n.2: “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti)”

Nel caso di ricorso a formule di tipo indipendente, la stessa Anac, nelle Linee guida n.2, riconosce che “Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti”.

Vieppiù, nella gara in questione per l’offerta economica è stato comunque assegnato al ricorrente un punteggio significativo (oltre 21 punti), posto che i 30 punti rappresentano la soglia massima di punteggio assegnabile alla componente economica dell’offerta;

– al contrario di quanto paventato dal ricorrente, non è stata applicata alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica, né in relazione al punteggio complessivo (che consiste nell’assegnare il punteggio massimo complessivo all’offerta tecnica con il punteggio più alto, con rimodulazione proporzionale del punteggio alle restanti offerte tecniche), né in riferimento al punteggio assegnato al singolo subcriterio (che consiste nell’assegnare il punteggio massimo, limitatamente al subcriterio di riferimento, alla migliore offerta tecnica relativa a detto subcriterio, con rimodulazione proporzionale del punteggio assegnato al subcriterio alle restanti offerte tecniche).

Come correttamente evidenziato dalle difese delle parti intimate, il meccanismo delineato dall’art.17.3 del capitolato d’omeri (appalto specifico) non riparametra il punteggio assegnato sulla base dei coefficienti aggregati definitivi di valutazione (derivanti a loro volta dalla media dei coefficienti definitivi afferenti a ciascun Commissario), ma “riproporziona” i coefficienti provvisori, ossia quelli scaturenti direttamente dalle preferenze espresse dal singolo Commissario secondo i valori della scala di Saty (che prevede intervalli di valore superiore ad 1), attribuendo valore 1 alla preferenza più alta, e definendo i coefficienti aggregati in termini di media aritmetica ricavata dai coefficienti definitivi. E’ risolutiva, a mò di esempio, la tabella riportata alla fine di pag.43 del capitolato d’oneri, laddove si evince chiaramente che i coefficienti aggregati definitivi, sui quali si applica la formula di cui all’art.17.5, è la media aritmetica dei coefficienti provvisori dei vari Commissari per il subcriterio di riferimento, senza applicazione di un meccanismo di “riparametrazione”, nel senso sopra chiarito.

Anche le restanti censure si appalesano prive di fondamento, in quanto nessun regime di autovincolo si può evincere per il solo fatto che, sulla piattaforma Sdapa, siano pubblicati documenti che esplicitano le formule, nella piattaforma, per l’attribuzione dei punteggi (spazio Wiki, Manuale operativo della procedura) che possano suggerire (ma di certo non imporre) l’applicazione di meccanismi di riparametrazione in senso proprio.

La lex specialis di gara, infatti, non contiene alcun rinvio a tali documenti, i quali, evidentemente, rappresentano indicazioni (certamente non vincolanti) per gli utenti (ergo per le stazioni appaltanti), da valutare e, se del caso, recepire nei bandi, all’esito di scelte che rientrano nella discrezionalità che l’ordinamento assegna loro.

Nella gara in esame, come già chiarito, il capitolato d’oneri non contemplava (anzi, escludeva espressamente) il ricorso alla riparametrazione.

Né, infine, per quanto chiarito, la disciplina di gara appare irragionevole o la stazione appaltante avrebbe dovuto esplicitare una particolare motivazione sottesa alle scelte compiute, peraltro autoevidente con riguardo alla mancata applicazione della riparametrazione della componente economica, in ragione della natura labour intensive dell’appalto e della formula “indipendente” prescelta e comunque anche in armonia con la generale regola sancita all’art.3, co.2 L.n.241/90 per gli atti (come i bandi di gara) a contenuto generale.

8. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti della Consip S.p.a. e della società controinteressata Nethex Care S.p.A, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti di Sogei S.p.a. e degli ulteriori controinteressati in epigrafe, non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella seguente modalità:

– complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della Consip S.p.A.;

– complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della Nethex Care S.p.A.. Nulla nei confronti di Sogei S.p.A. e degli ulteriori controinteressati in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Igor Nobile   Francesco Riccio
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO