… il Ministero dell’Interno ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza della Sezione n. 13084/2021 (allo stato, oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato), ciò in ragione di quanto espresso in fase cautelare dal giudice di appello che, con ordinanza n. 965/2022, ha respinto la richiesta di sospensione della predetta sentenza;
… con la predetta sentenza n. 13084/2021, la Sezione ha annullato il provvedimento … con cui la società [VVV] era stata esclusa dalla procedura di gara … ;
… in quella sede, la Sezione ha ritenuto applicabile l’istituto del soccorso procedimentale, dando indicazioni nel senso che ”lo stesso [ndr: ovvero il progetto di massima relativo alla provincia di Padova] dovrà essere valutato all’esito della corretta produzione delle indicazioni da parte della ricorrente in sede di soccorso procedimentale. In altri termini, la Commissione dovrà procedere alla stessa valutazione di detto documento, che avrebbe effettuato se lo stesso fosse stato già presentato dalla concorrente nella forma richiesta dalla legge di gara”;
… con ordinanza cautelare n. 965/2022, il Consiglio di Stato, nel respingere l’istanza di sospensione della predetta sentenza del TAR Lazio n. 13084/2021, ha in particolare affermato che, nel caso di specie, prevale l’interesse alla massima partecipazione alla gara, “venendo in rilievo un soccorso di tipo procedimentale che onera la commissione di gara dalla disamina della rintracciabilità dei dati omessi, a causa dell’errata trasmissione del progetto di massima relativo alla provincia di Padova, nella restante documentazione dell’offerta tecnica”;
… il Ministero dell’Interno, con il ricorso in esame, chiede di chiarire “se debba procedere alla valutazione del documento omesso – evidentemente acquisendolo in sede di soccorso procedimentale come se lo stesso fosse stato già presentato dalla concorrente nella forma richiesta dalla legge di gara, ovvero se la Commissione- come ritenuto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 965/2022 – debba disaminare la “rintracciabilità dei dati omessi” avvalendosi esclusivamente della restante documentazione dell’offerta tecnica”;
… ciò premesso, il Collegio, al fine di dare una compiuta risposta alla richiesta di che trattasi, non può preliminarmente esimersi dal rilevare che i chiarimenti non possono che riguardare il contenuto della sentenza di primo grado pronunciata dalla Sezione, la cui efficacia non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, non potendo questo giudice sostituirsi a quello di appello nell’interpretazione “autentica” delle sue pronunce;
… ciò detto, la Sezione, alla luce di quanto espresso nella sentenza n. 13084/2021, ritiene che, ai fini di una sua corretta esecuzione, l’amministrazione resistente debba procedere, con la massima trasparenza (dando cioè comunicazione di ogni passaggio procedimentale ai controinteressati), ad instaurare un contraddittorio procedimentale anche in forma scritta con la società [VVV] la quale dovrà/potrà fornire indicazioni sulla documentazione già dalla stessa presentata a suo tempo in sede di gara da cui poter ricavare gli elementi che si riferiscono alla provincia di Padova e che rispondono alle informazioni richieste in sede di capitolato, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi;
… in estrema sintesi, la stazione appaltante potrà verificare il contenuto dell’allegato n. 20 depositato in questo giudizio dalla società [VVV], al fine di verificare la rispondenza di quanto ivi affermato con le risultanze di gara ovvero con la documentazione tecnica già depositata a suo tempo dalla stessa concorrente entro i termini di presentazione della relativa offerta;
… ciò vale anche con riferimento alle mappe di copertura, in relazione alle quali la società [VVV] afferma di aver allegato i relativi file già in sede di gara, e al cronoprogramma nella misura in cui la tempistica sembra dover essere identica con riferimento al blocco provinciale che, oltre alla Provincia di Padova, comprende anche quelle di Bologna, Napoli e Catania;
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