Pubblicato il 02/04/2024

N. 00235/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2023, proposto da
Smiths Detection Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Cassioli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aeroporto di Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Microcontrol Electronics s.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

degli atti della procedura aperta per la fornitura e posa in opera di linee automatizzate per il controllo radiogeno dei bagagli a mano e, segnatamente, della determinazione prot. n. 1062/2023/ACQ del 10.7.2023, recante l’aggiudicazione in favore di Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o., dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, della valutazione di congruità dell’offerta, degli atti di positiva conclusione della fase di comprova dei requisiti, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto, della determina di indizione e dei chiarimenti;

e per la condanna dell’ente aggiudicatore al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, per equivalente;

nonché, in via subordinata, per l’annullamento della gara;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto di Genova s.p.a. e di Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 14 agosto 2023 Smiths Detection Italia s.r.l. (d’ora innanzi, Smiths), in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Cassioli s.r.l., ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da Aeroporto di Genova s.p.a. (d’ora in poi, Aeroporto) per la fornitura e la manutenzione di linee automatizzate per il controllo radiogeno dei bagagli a mano e, segnatamente, il provvedimento di aggiudicazione in favore di Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o. (d’ora innanzi, anche Nuctech), nonché i verbali delle sedute di gara, la valutazione di congruità dell’offerta e gli atti di positiva conclusione della fase di comprova dei requisiti. In particolare, premesso di essersi classificata terza in graduatoria, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’ente intimato al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara (con subentro nel contratto eventualmente stipulato), o, in subordine, al ristoro per equivalente, nonché, in via ulteriormente subordinata, la caducazione dell’intera procedura.

Ha articolato i seguenti motivi:

I) Illegittimità della mancata esclusione del concorrente Nuctech per nullità del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 85 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di gara. Nullità del DGUE e di tutte le dichiarazioni rese da Nuctech ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, presentate dalla controinteressata per attestare il possesso dei requisiti generali e speciali, dovrebbero considerarsi inesistenti per violazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 445 cit.: ciò in quanto tali documenti sono stati sottoscritti dal signor Chan Yei Atreju Ma, cittadino cinese non residente o soggiornante in Italia, il quale avrebbe dovuto produrre certificazioni originali rilasciate dalle autorità del suo Stato di residenza. Inoltre, in sede di dimostrazione dei requisiti, Nuctech avrebbe prodotto dichiarazioni sostitutive in materia antimafia firmate da altri soggetti extracomunitari non residenti e, dunque, anch’esse invalide, nonché certificati penali non utilizzabili in quanto consegnati oltre il termine per la presentazione delle offerte e non corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare.

II) Illegittimità della mancata esclusione del concorrente Nuctech per violazione del disciplinare di gara in ordine alle referenze bancarie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio e parità di trattamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. e, in particolare, degli artt. 15, comma 3, e 16, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per inosservanza dell’art. 12.3 del disciplinare di gara. Una delle due referenze bancarie depositate dalla vincitrice non sarebbe conforme alle prescrizioni del disciplinare, in quanto fornita da un istituto di credito non autorizzato ad operare in Italia. Né risulterebbe attivabile il soccorso istruttorio, trattandosi di requisito di capacità economico-finanziaria stabilito a pena di esclusione.

III) Illegittimità della mancata esclusione del concorrente Nuctech per mancata dichiarazione di gravi illeciti professionali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per inosservanza delle Linee guida n. 6 approvate dall’Anac in materia di gravi illeciti professionali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. L’aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare gravi illeciti professionali commessi da essa stessa o dal suo socio sovrano Nuctech Company Limited, tacendo informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura.

IV) Illegittimità dell’aggiudicazione in favore di Nuctech per mancata esclusione dalla procedura di gara in ragione dell’anomalia dell’offerta presentata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta. La stazione appaltante avrebbe giudicato congrua l’offerta a fronte di giustificazioni generiche, contraddittorie ed incomplete, giacché: mancherebbero informazioni sui costi dei materiali e della manodopera impiegata nell’assemblaggio delle apparecchiature; gli addetti alla manutenzione risulterebbero inquadrati nel livello contrattuale più basso, anziché in quello corrispondente all’esperienza tecnica decennale promessa in sede di offerta; le ore di manutenzione preventiva e correttiva esposte non sarebbero realistiche; difetterebbe l’indicazione delle spese per gli spostamenti del personale.

V) Illegittimità della mancata esclusione del concorrente Microcontrol per nullità della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria, nonché per nullità del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive rese sul possesso dei requisiti partecipazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, 83, 85 e 89 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Nullità del DGUE e di tutte le dichiarazioni rese dall’ausiliaria Leidos Security Detection & Automation U.K. Ltd ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Inefficacia dell’avvalimento dei requisiti di Leidos Security Detection & Automation U.K. Ltd da parte di Microcontrol. Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta. Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive della società inglese Leidos, ausiliaria della seconda classificata Microcontrol Electronic s.r.l., sarebbero state sottoscritte da un cittadino statunitense residente in California, con conseguente radicale inesistenza delle dichiarazioni stesse per contrasto con l’art. 3 del d.p.r. n. 445/2000.

VI) In subordine, illegittimità dell’attribuzione dei punteggi per violazione del metodo del confronto a coppie del bando e degli artt. 15, 16 e 17 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per inosservanza delle Linee guida n. 2 approvate dall’Anac in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. I passaggi effettuati dall’organo valutatore per applicare i criteri “A1” e “A4” con il metodo del confronto a coppie risulterebbero incomprensibili, perché il verbale riporta soltanto i punti dati da ogni commissario a ciascun concorrente, mentre non esisterebbe o, comunque, non sarebbe stata fornita la matrice con l’esito dei singoli confronti. Inoltre, per il parametro “A4”, l’attribuzione dello stesso punteggio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice violerebbe la ratio del meccanismo del confronto a coppie, che poggia sull’autonomia della valutazione individuale comparativa.

Sia Aeroporto di Genova s.p.a. sia la controinteressata Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o. si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 264 del 18 settembre 2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare accedente al ricorso, non ravvisando il fumus boni iuris.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Con il I) motivo dell’impugnativa la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria, perché avrebbe reso dichiarazioni sostitutive invalide e presentato certificati inutilizzabili.

Le censure non meritano condivisione.

1.1. Innanzitutto, non coglie nel segno la tesi ricorsuale secondo cui il signor Chan Yei Atreju Ma, cittadino di Hong Kong non residente né soggiornante in Italia, non avrebbe potuto sottoscrivere il DGUE e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di Nuctech, società di diritto polacco.

L’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che le disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si applicano non soltanto alle persone fisiche con cittadinanza italiana o europea, ma anche alle persone giuridiche, alle pubbliche amministrazioni ed agli enti, associazioni e comitati aventi sede nei Paesi dell’Unione.

Ebbene, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive (docc. 14-23 ricorrente) sono stati firmati dalla società polacca Nuctech attraverso il suo procuratore speciale Chan Yei Atreju Ma (regolarmente nominato con atto notarile in data 6 marzo 2023, sub doc. 19 ricorrente), il quale ha sottoscritto la documentazione non in proprio, come persona fisica, bensì, appunto, quale rappresentante della persona giuridica, legittimato ad impegnarla validamente (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711).

L’equivoco in cui cade la ricorrente è evidente ove si consideri la ratio delle norme in materia di autocertificazione, che risiede nella semplificazione delle dichiarazioni inerenti a stati, qualità e fatti la cui veridicità sia agevolmente accertabile dalle amministrazioni italiane o di altri Paesi europei. Nella specie, vengono in rilievo situazioni riguardanti non il signor Ma, bensì Nuctech (sia in via diretta che indirettamente, in quanto inerenti ai titolari di cariche societarie di vertice), che possono essere verificate dalle amministrazioni polacche. Appare, quindi, illogico l’assunto attoreo secondo cui la concorrente avrebbe dovuto presentare certificazioni originali rilasciate dalle autorità pubbliche dello Stato in cui risiede il signor Ma, ossia Hong Kong (regione amministrativa speciale della Cina), poiché l’amministrazione hongkonghese non è titolare di poteri certificativi in merito ai dati di un’impresa avente sede in Polonia (anche se controllata da una società cinese).

Oltretutto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il DGUE deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016, il quale contempla la sottoscrizione di un soggetto munito del potere di rappresentare l’impresa, indipendentemente dal Paese di residenza della persona fisica che firma. Onde la tesi patrocinata dalla ricorrente, secondo cui il rappresentante extracomunitario di una società europea non potrebbe sottoscrivere il DGUE, si rivela in contrasto con il diritto unionale (si veda anche il quarto considerando del citato regolamento di esecuzione UE 2016/7, in base al quale “Il DGUE dovrebbe concorrere a un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico”).

1.2. Per quanto riguarda i documenti prodotti dalla vincitrice nella fase di comprova dei requisiti, si osserva quanto segue.

Con nota del 10 luglio 2023 Aeroporto ha chiesto all’aggiudicataria di fornire “la documentazione prevista dall’art. 86, commi 2, lett. a) e b), 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale…In questo quadro si chiede un’autodichiarazione integrativa, per eventuali modifiche sopravvenute riguardo alle persone fisiche titolari di cariche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e, per tutte le persone fisiche rilevanti, un’autodichiarazione relativa ai familiari conviventi che assumono rilievo per le verifiche antimafia” (doc. 25 ricorrente).

Nuctech ha, quindi, trasmesso la documentazione richiestale (v. lettera accompagnatoria del 14.7.2023, sub doc. 34 ricorrente), tra cui, per quanto qui interessa:

– i certificati del casellario giudiziale, rilasciati dalla competente autorità polacca, per i tre cittadini cinesi componenti del consiglio di amministrazione (Xiaohao Bian, Qiyuan Fu e Sun Shangmin) e per la stessa società (docc. 32-33 ricorrente);

– le dichiarazioni dei tre consiglieri di insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (docc. 26-28-30 ricorrente) e di indicazione dei loro familiari conviventi (docc. 27-29-31 ricorrente).

1.2.1. Ciò posto, contrariamente all’assunto ricorsuale, i certificati polacchi attestanti l’assenza di condanne penali non dovevano essere prodotti entro il termine per l’invio delle domande, non risultando una simile prescrizione né nel d.lgs. n. 50/2016, né nella lex specialis della procedura.

Inoltre, non è censurabile la presentazione delle prefate certificazioni in lingua polacca e senza traduzione in italiano, non rinvenendosi sul punto alcuna tassativa previsione nella legge di gara (per un caso analogo cfr. Cons. St., sez. VI, 1° agosto 2019, n. 5466).

1.2.2. Con riferimento ai requisiti morali di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, relativi all’insussistenza di cause ostative ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, si evidenzia che l’acquisizione della documentazione antimafia, mediante consultazione diretta della B.D.N.A. e/o tramite richiesta alla Prefettura, spetta sempre all’ente committente, in base al disposto dell’art. 87 del d.lgs. n. 159 cit. Pertanto, le dichiarazioni aggiuntive rese dai tre consiglieri di Nuctech, concernenti l’assenza di motivi impeditivi ai sensi della legislazione antimafia italiana, sono in realtà superflue.

Per quanto riguarda, poi, i familiari conviventi delle persone fisiche che ricoprono incarichi gestionali, la relativa indicazione da parte del concorrente è necessaria affinché l’Amministrazione possa svolgere i controlli in materia antimafia, ma la legge non prescrive che tale comunicazione rivesta la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, né Aeroporto ha formulato una simile istanza, essendosi limitata a richiedere un’ “autodichiarazione”. Ne discende che le lettere con cui i tre cittadini cinesi, membri del C.d.A. di Nuctech, hanno comunicato i nomi dei propri congiunti conviventi devono ritenersi regolari, non risultando tali dichiarazioni soggette alle regole del d.p.r. n. 445/2000.

2. Con il II) mezzo di gravame Smiths sostiene che l’ente aeroportuale avrebbe dovuto estromettere Nuctech dalla gara per inidoneità di una delle referenze bancarie.

La doglianza è destituita di fondamento.

L’art. 12.3 del disciplinare prescrive, fra i requisiti di capacità economico-finanziaria, il “possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993” (doc. 7 ricorrente). Dunque, la lex specialis non richiede che la banca fornitrice della referenza sia abilitata ad operare in Italia, riferendosi il richiamo del d.lgs. n. 385/1993 agli intermediari (diversi dalle banche) autorizzati allo svolgimento di servizi bancari e finanziari.

Del resto, la tesi dell’esponente non è coerente con l’oggetto della referenza bancaria, che consiste non già nella prestazione di una garanzia, bensì nella comunicazione di notizie riservate sulle qualità dei rapporti in atto tra l’istituto creditizio e l’impresa cliente, quali la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto e l’assenza di situazioni passive (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8122; Cons. St., sez. V, 19 marzo 2022, n. 1936; Cons. St., sez. V, 8 maggio 2020, n. 2910). Pertanto, l’interpretazione attorea secondo cui il disciplinare avrebbe imposto referenze di sole banche patrie o, comunque, operanti sul territorio italiano si rivela incongrua e, a ben vedere, si sostanzia in una forma di discriminazione delle imprese in base alla nazionalità, in contrasto con le libertà fondamentali del TFUE, perché di norma l’operatore economico avente sede in uno Stato membro intrattiene rapporti bancari con istituti di credito di quel Paese.

Alla luce di quanto esposto, la referenza della Bank Handlowy w Warsawie s.a., nota banca commerciale polacca, deve ritenersi valida secondo la lex specialis della procedura.

Per completezza, si rammenta in ogni caso che, secondo l’elaborazione pretoria, quando siano previste due dichiarazioni bancarie a supporto della capacità economica e finanziaria dell’impresa, in base al principio di massima partecipazione può, comunque, reputarsi sufficiente l’allegazione di una sola referenza (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 598; Cons. St., sez. V, 7 luglio 2015, n. 3346).

3. Con il III) motivo la deducente si duole che la controinteressata abbia sottaciuto gravi illeciti professionali, commessi direttamente o dalla sua controllante cinese Nuctech Company Limited.

La lagnanza è priva di pregio.

Per quanto riguarda la gara per la fornitura di apparecchi di rilevamento di esplosivi in aeroporti della Lituania, il diniego di stipula del contratto opposto dalla commissione governativa si fonda su valutazioni di carattere politico, legate ai rapporti della società con la Cina (v. doc. 37 ricorrente), e non a carenze nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, tanto che Nuctech ha inoltrato alla Commissione europea una denuncia per violazione del diritto comunitario (v. doc. 4 controinteressata). Pertanto, la vicenda in parola non rientra fra le fattispecie rilevanti in punto di illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (in tal senso v. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 247, relativa al medesimo episodio).

Identica conclusione vale per la decisione dello Stato canadese di non affidare a Nuctech l’installazione di scanner a raggi X nelle proprie ambasciate, parimenti scaturente non da inadempimenti contrattuali, bensì dal timore che l’impresa potesse raccogliere informazioni riservate e trasmetterle al governo cinese (doc. 38 ricorrente).

Irrilevante appare, poi, la pronunzia del Consiglio di Stato belga, che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna controinteressata, con procedura sommaria d’urgenza, avverso l’affidamento senza gara ad un altro operatore economico: invero, l’organo giudiziario non ha stigmatizzato mancanze di Nuctech nei pregressi rapporti negoziali, né ha accertato che la società abbia fatto un uso improprio di sistemi informatici, ma ha semplicemente ritenuto insindacabile la scelta discrezionale dell’amministrazione nazionale di non richiederle un’offerta, per evitare in radice rischi connessi con la sicurezza (docc. 44-45 ricorrente).

Infine, gli ultimi due episodi riferiti da Smiths, riguardanti la società cinese Nuctech Company Limited, controllante dell’aggiudicataria, sono manifestamente inconferenti.

Infatti, la condanna di un dipendente pubblico taiwanese, che avrebbe ricevuto tangenti per l’assegnazione di una commessa all’impresa asiatica, attiene ad un illecito professionale da reato, con la conseguenza che il mezzo di prova indicato dalla ricorrente, vale a dire un articolo giornalistico pubblicato sul Taipei Times (doc. 39 ricorrente), è pacificamente inidoneo a dimostrare i fatti criminosi (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 10 agosto 2021, n. 248; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 settembre 2019, n. 11041). In ogni caso, non risultano sentenze di condanna a carico degli amministratori della società-madre cinese, sicché non può comunque verificarsi il “contagio” della controllata polacca, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda i macchinari venduti da Nuctech Company Limited alla Dogana malese, il malfunzionamento riportato sul sito internet Malaysiakini.com, anche ove effettivamente sussistente, costituirebbe un’inadempienza di natura contrattuale: pertanto, non ricorrono neanche astrattamente i presupposti del “contagio” di Nuctech da parte del suo socio di maggioranza, in quanto il meccanismo in questione opera esclusivamente per l’illecito professionale da reato.

4. Con il IV) mezzo la ricorrente contesta il giudizio di congruità dell’offerta espresso da Aeroporto, sulla scorta delle giustificazioni dell’aggiudicataria.

La censura non è condivisile.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la serietà e l’affidabilità della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica, nel senso che mira non già a ricercare inesattezze delle singole voci di costo, bensì ad accertare se l’offerta stessa, nel suo complesso, dia garanzia di una corretta esecuzione dell’appalto (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 14 giugno 2021, nn. 4620 e 4623; Cons. St., sez. V, 2 luglio 2020, n. 4272; Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528; Cons. St., sez. III, 20 maggio 2020, n. 3207; Cons. St., sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689). Ciò in quanto la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo pertanto impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, ma risultando sufficiente che l’offerta medesima si presenti ex ante ragionevole ed attendibile (Cons. St., sez. V, 14 giugno 2021, n. 4623; sez. V, 8 giugno 2018, n. 3480).

Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene che il Collegio che i profili denunciati da Smiths non forniscano evidenza di un giudizio abnorme, manifestamente illogico o, comunque, contraddittorio della stazione appaltante, né denotino la palese inattendibilità o insostenibilità dell’offerta vincitrice.

In particolare, per la fornitura delle linee dei nastri e delle apparecchiature, appare sufficiente l’indicazione dei costi per singole unità riportata nell’offerta economica (doc. 1 resistente), senza scomposizione nelle componenti delle materie prime e della forza lavoro intervenuta nel processo di fabbricazione, trattandosi di prodotti standard commercializzati a livello globale e non, invece, specificamente progettati e realizzati per Aeroporto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 febbraio 2022, n. 2002, che ha reputato legittima la valutazione di congruità di un’offerta, presentata proprio dall’odierna ricorrente, fondata su una relazione di giustificazioni strutturata in modo analogo e, segnatamente, con esposizione del costo delle macchine RX, senza un ulteriore frazionamento per i singoli pezzi da assemblare e per gli operai addetti al montaggio in fabbrica: v. doc. 9 controinteressata).

Gli oneri della manodopera risultano, poi, correttamente illustrati da Nuctech sia per l’installazione delle linee di controllo dei bagagli a mano e degli apparecchi radiogeni, sia per la successiva manutenzione (v. doc. 13 ricorrente). Per quanto concerne specificamente i costi del personale manutentore, si rileva che:

– contrariamente all’assunto ricorsuale, nessun addetto alla manutenzione risulta inquadrato nel livello più basso del CCNL Metalmeccanici (che è il D1), ma, conformemente all’offerta tecnica (doc. 35 ricorrente), la controinteressata ha previsto due figure professionali del ruolo tecnico con livello C3 ed un gruppo di lavoro composto da manutentori del ruolo operativo con livello D2 (oltretutto, i costi orari indicati sono superiori agli importi medi di cui all’apposita tabella ministeriale);

– le uscite per manutenzione preventiva nell’arco dell’anno sono dodici e non ventinove, come erroneamente ritenuto dalla deducente. Infatti, l’aggiudicataria ha offerto dodici interventi con cadenza mensile, più quattro manutenzioni trimestrali ed una annuale: come usualmente accade nei servizi manutentivi, gli interventi da effettuare ogni tre mesi e quello annuale vengono accorpati alle attività da svolgere mensilmente, sicché le n. 176 ore annue stimate sono senz’altro congrue (potendo, ad esempio, ipotizzarsi n. 12 ore per ciascuno degli otto interventi solo mensili, n. 18 ore per le tre uscite finalizzate all’intervento trimestrale più quello mensile e, infine, n. 26 ore per l’operazione annua comprensiva di tutte e tre le tipologie di manutenzioni);

– con riguardo alla manutenzione straordinaria / correttiva, l’esponente ha confuso due dati distinti, vale a dire n. 156 ore annuali per il servizio di teleassistenza ed ulteriori n. 504 ore all’anno per interventi in loco;

– le spese per le trasferte sono comprese nella voce “costi Servizio di Manutenzione oltre alla manodopera”, pari ad € 4.577,98, importo che appare capiente, anche perché si aggiunge alle distinte poste di “Ricambi Commessa”, “Materiali di consumo” e “Call Center (Telecom)”.

5. Non occorre scrutinare il V) mezzo dell’impugnativa, che contiene censure riguardanti la seconda classificata. Infatti, l’eventuale accoglimento non potrebbe arrecare alcuna utilità a Smiths, data la validità dell’aggiudicazione in favore di Nuctech (la quale ha già stipulato il contratto con Aeroporto ed è in procinto di iniziare l’esecuzione: v. docc. 3-5 resistente).

6. Da ultimo, è inaccoglibile il VI) motivo, con cui la ricorrente agita questioni inerenti al metodo del confronto a coppie.

6.1. Come dato atto dalla difesa pubblica, effettivamente la matrice con le preferenze di ciascun commissario non era stata inclusa tra gli allegati al verbale di gara, ma a tale omissione materiale l’ente ha posto rimedio acquisendo le tabelle triangolari ed inserendole negli atti della procedura con nota ufficiale protocollata (doc. 2 resistente).

In proposito, non persuade l’obiezione della deducente secondo cui l’originaria mancata allegazione della matrice vizierebbe irrimediabilmente l’intero procedimento. Invero, da un lato, secondo consolidato principio giurisprudenziale, l’insufficiente verbalizzazione dei singoli passaggi delle operazioni di voto non può ricollegarsi in modo automatico ad un pregiudizio alla genuinità dei giudizi formulati dall’organo valutatore, gravando su chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara l’onere di dimostrare in positivo le circostanze e gli elementi atti a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 17 agosto 2020, n. 5055; T.A.R. Liguria, sez. I, 16 dicembre 2021, n. 1074; in generale sull’argomento cfr. Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677); dall’altro lato Aeroporto ha recuperato le tabelle sulla base di un’espressa dichiarazione di assunzione di paternità (con correlativa responsabilità) dei commissari, ponendo così in essere un’attività ricognitiva e integrativa che segna la differenza rispetto alle fattispecie esaminate nei precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente.

6.2. Non costituisce sintomo di illegittimo esercizio del potere valutativo l’assegnazione, da parte dei commissari, dello stesso punteggio (rectius, coefficiente) per il criterio “A4”, vale a dire 4 a Microcontrol, 1 a Nuctech e 1 a Smiths.

Invero, come sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2022, la violazione del principio di individualità del giudizio nel confronto a coppie si verifica allorquando i membri della commissione “esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nella comparazione tra due entità, e con riferimento a svariati, e spesso numerosissimi, sub-criteri di valutazione”, poiché “non può darsi logicamente e non è dunque legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari”.

Nel caso in esame, i componenti dell’organo tecnico hanno formulato la stessa valutazione solamente con riguardo ad uno dei due criteri per i quali era previsto il confronto a coppie, ossia il parametro “A4”, mentre hanno attribuito preferenze diverse in relazione al parametro “A1”. Pertanto, non si è verificata quella concordanza di giudizi per plurimi criteri che inficia l’applicazione del metodo del confronto a coppie, perché, appunto, le preferenze sono state coincidenti per il criterio “A4”, ma non per quello “A1”.

7. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato.

8. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Smiths Detection Italia s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di Aeroporto di Genova s.p.a. e di Nuctech Warsaw Company Limited sp. zo.o., liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento//00) per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felleti, Referendario, Estensore

Davide Miniussi, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Liliana Felleti   Giuseppe Caruso
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO