Pubblicato il 06/02/2024
N. 00089/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2023, proposto da
Randstad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre n. 10/12;
contro
AMAIE Energia e Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sanremo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano e Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
In.HR Agenzia per il Lavoro s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
A – per quanto riguarda il ricorso principale:
degli atti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e, in particolare, della determina prot. n. 6837 del 16.5.2023, comunicata il 23.5.2023, recante l’aggiudicazione in favore di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., dei verbali di valutazione delle offerte economiche e del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica vincitrice, nonché dei chiarimenti della stazione appaltante;
e per la condanna dell’ente al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro, o, in via subordinata, al ristoro per equivalente;
B – per quanto riguarda il ricorso incidentale:
degli atti di gara, nella parte in cui non hanno escluso Randstad Italia s.p.a., o, in subordine, dell’intera procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AMAIE Energia e Servizi s.r.l. e di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 giugno 2023 e depositato il 27 giugno 2023 Randstad Italia s.p.a. (d’ora innanzi, anche Randstad) ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dalla società pubblica AMAIE Energia e Servizi s.r.l. (di seguito, anche Amaie) per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e, segnatamente, i verbali di valutazione delle offerte economiche e del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta vincitrice, i chiarimenti ed il provvedimento di aggiudicazione in favore di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a. (d’ora innanzi, anche Synergie). In particolare, premesso di essersi posizionata terza in graduatoria, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’ente intimato al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, o, in subordine, al ristoro del danno per equivalente.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 20 e 21 del disciplinare. Violazione della par condicio e trasparenza. Le due concorrenti prime classificate avrebbero dovuto essere escluse per avere presentato offerte irregolari, applicando il ribasso percentuale (rispettivamente, del 75% e del 62,50%) sulle sole due cifre decimali del moltiplicatore a base d’asta, anziché sull’intero parametro, fissato nel valore numerico di 1,04. Né l’estromissione potrebbe essere evitata grazie ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, perché la legge di gara sarebbe modificabile esclusivamente con lo strumento della rettifica e, comunque, le predette offerte risulterebbero incomparabili con quella della deducente, che ha proposto lo sconto dell’1,25% su tutto il numero moltiplicatore.
II) Violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 97, comma 5, lett. a) e d) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 81/2015. Violazione dell’art. 3 del capitolato. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Disparità di trattamento. In via subordinata, qualora le prime due imprese graduate venissero mantenute in gara, il ribasso da loro formulato dovrebbe essere riferito all’intero parametro moltiplicatore 1,04, ottenendo così i valori di 0,260 e 0,390 e, conseguentemente, le tariffe orarie di € 4,406 ed € 6,610, di gran lunga insufficienti a garantire ai lavoratori somministrati la retribuzione minima fissata dal CCNL Terziario.
Si è costituita in giudizio AMAIE Energia e Servizi s.r.l., opponendo la piena legittimità degli atti di gara e chiedendo il rigetto del gravame.
Si è costituita anche la controinteressata Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., instando per la reiezione dell’impugnativa e proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi:
I) Violazione della lex specialis di gara per omessa esclusione dell’offerta della ricorrente. Randstad avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, avendo trasmesso un’offerta difforme dalla lex specialis.
II) In via subordinata, violazione del legittimo affidamento delle concorrenti, per lesione dell’interesse pubblico all’imparzialità, alla trasparenza e alla concorrenzialità della gara. Ove fosse accolto il ricorso principale, dovrebbe essere annullata l’intera procedura, per tutelare il legittimo affidamento delle concorrenti che hanno aderito alle indicazioni di Amaie.
Con ordinanza n. 184 del 24 luglio 2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare accedente al ricorso, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2024 la causa è stata assunta in decisione.
1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno indicare gli elementi salienti della fattispecie:
– l’appalto in contestazione ha ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un periodo di un anno (v. bando, sub doc. 5 ricorrente);
– il prezzo a base di gara è di € 2.412.800,00, comprensivo del costo dei lavoratori e del compenso del fornitore, da ribassare facendo riferimento al parametro moltiplicatore fissato nel valore algebrico di 1,04 (v. art. 3 del disciplinare e art. 1 del capitolato, sub docc. 6-7 ricorrente: “L’importo totale a base di gara dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, è pari a € 2.412.800,00 (Euro duemilioniquattrocentododicimilaottocento/00) IVA di legge esclusa; tale importo varierà per il contratto sulla base del ribasso offerto dall’aggiudicatario sul prezzo a base di gara, ovvero il valore del moltiplicatore pari a € 1,04 (Euro Uno/04)”);
– l’art. 18 del disciplinare stabilisce che la documentazione economica deve essere compilata nel seguente modo:
“• inserendo lo sconto percentuale unico offerto sul valore del moltiplicatore posto a base di gara, sconto indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; in caso di inserimento di un numero maggiore di cifre dopo la virgola verranno considerate esclusivamente le prime tre cifre senza procedere ad alcun arrotondamento (es. sconto offerto=7,6788% sconto ammesso=7,678%);
• inserendo valore 0 (zero) per i costi della manodopera;
• inserendo valore 0 (zero) per i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
– con apposito chiarimento Amaie – premesso che la tariffa della somministrazione si individua sulla base del numero moltiplicatore 1,04 (nel quale 1 corrisponde al costo del lavoro incomprimibile, mentre 0,04 rappresenta l’aggio spettante all’appaltatore) – ha evidenziato che il ribasso percentuale doveva essere calcolato sui decimali (doc. 2 resistente);
– tre dei quattro operatori gareggianti, ossia Synergie, In.HR e Gi Group, hanno confezionato l’offerta economica in conformità alla precisazione della stazione appaltante, proponendo una riduzione, rispettivamente, del 75%, del 62,50% e del 12% sulle cifre decimali, mentre Randstad ha indicato un ribasso dell’1,25% da applicare sull’intero moltiplicatore (docc. 6-7 resistente);
– la commissione ha tuttavia inteso che, come gli sconti degli altri competitors, anche la diminuzione percentuale offerta dalla deducente si riferisse ai decimali, attribuendole di conseguenza il punteggio più basso per la parte economica e collocandola al terzo posto della graduatoria finale (cfr. verbale 21.4.2023, sub doc. 7 controinteressata).
2. Tanto premesso, il I) mezzo del gravame è inaccoglibile, per le ragioni che in appresso si illustrano.
2.1. Nel numero moltiplicatore l’unità rappresenta il costo fisso dei lavoratori somministrati (id est gli oneri retributivi e previdenziali di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 81/2015), non passibile di diminuzione a pena di violare i minimi salariali, mentre i decimali costituiscono l’aggio o compenso dell’agenzia di somministrazione (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 luglio 2019, n. 191): appare, quindi, logico e coerente che il ribasso abbia ad oggetto i soli decimali dopo la virgola del parametro moltiplicatore.
Poiché, però, il testo dell’art. 18 del disciplinare poteva dare adito ad incomprensioni ed equivoci, riferendosi genericamente al “valore del moltiplicatore posto a base di gara”, con il chiarimento avversato l’ente committente ha precisato che la percentuale di sconto doveva essere espressa con riguardo alle cifre decimali del moltiplicatore e non anche all’unità, illustrando così le regole di gara in modo da fugare ogni possibile dubbio dei partecipanti. Pertanto, il chiarimento reso dalla stazione appaltante ha solamente esplicitato la reale portata della lex specialis attraverso una sorta di interpretazione autentica, mirata a spiegare il contenuto della clausola del disciplinare, che appariva ambigua ed involuta (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 luglio 2023, n. 7111; Cons. St., sez. V, 3 aprile 2023, n. 3434; Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2022, n. 9139).
Dunque, non sono stati i tre operatori economici Synergie, In.HR e Gi Group ad errare nella predisposizione delle proprie offerte, ma è stata Randstad a fraintendere il meccanismo di formulazione del ribasso. Infatti, da un lato l’esponente ha proposto lo sconto dell’1,25% sull’intero moltiplicatore; dall’altro lato, ha esposto i costi della manodopera e quelli della sicurezza, quantificandoli, rispettivamente, nel 35% e nello 0,5% del moltiplicatore offerto (doc. 6 resistente), in palese violazione dell’art. 18 del disciplinare (che, come si è visto, ha prescritto l’inserimento del valore 0 per tali oneri, in quanto compresi nella base d’asta di 1, ossia nella parte non ribassabile del parametro moltiplicatore).
2.2. In ogni caso, anche valorizzando l’effettiva volontà di Randstad, essa non riuscirebbe a sopravanzare Synergie.
Invero, contrariamente all’assunto attoreo, le proposte economiche possono essere agevolmente raffrontate, perché il ribasso percentuale – sia esso tarato sui soli decimali o sull’intero numero 1,04 – serve a calcolare il moltiplicatore offerto e, quindi, il prezzo che l’impresa intende praticare. Ecco allora che il confronto si dipana nei seguenti termini:
– Synergie, indicando uno sconto del 75% sui decimali, ha offerto un moltiplicatore di 1,010, come espressamente puntualizzato nel relativo modulo (doc. 8 controinteressata);
– Randstad, indicando uno sconto dell’1,25% sul parametro numerico comprensivo dell’unità, al quale corrisponde un ribasso del 32,50% sui soli decimali, ha offerto un moltiplicatore di 1,027, come pacificamente ammesso dalla deducente (cfr. pag. 7 del ricorso principale);
– in applicazione della formula matematica stabilita nell’art. 20.2 del disciplinare, ossia PGE = M x Si/Smax (punteggio = 30 punti massimi assegnabili, moltiplicati per il quoziente della divisione fra lo sconto dell’offerente e lo sconto più elevato tra tutti quelli proposti dai concorrenti), Synergie conserva il punteggio massimo per l’offerta economica, pari a 30 (30 x 75/75), sì che, aggiungendo i 60,18 punti ottenuti per l’offerta tecnica, il suo punteggio finale rimane di 90,18;
– in base alla predetta formula Randstad totalizza 13 punti per l’offerta economica (30 x 32,50/75), che, sommati ai 61 punti ricevuti per l’offerta tecnica, la portano al punteggio finale di 74, vale a dire al secondo posto dietro Synergie.
Dunque, pur applicando il ribasso di 1,25% sull’intero numero moltiplicatore, secondo l’intenzione di Randstad, l’offerta economica dell’aggiudicataria risulta comunque migliore e, di conseguenza, Synergie permane al primo posto della graduatoria.
Non persuade, invece, l’obiezione della ricorrente secondo cui, qualora avesse compreso che il ribasso doveva essere calibrato sulle sole cifre decimali, essa avrebbe ipoteticamente potuto adottare una diversa strategia di gara e, quindi, proporre uno sconto più elevato. A ben vedere, infatti, una simile tesi oblitera il dato fondamentale che la riduzione offerta non è fine a se stessa, ma serve a indicare il moltiplicatore e, quindi, il corrispettivo contrattuale concretamente proposto dall’impresa, quali che siano le modalità di determinazione dello stesso moltiplicatore. In altri termini, non ricorrono – né, comunque, l’esponente ha illustrato – ragioni obiettive per le quali il prezzo che il concorrente decide di offrire sarebbe influenzato dal criterio matematico con il quale viene definito il moltiplicatore, anziché da dinamiche aziendali e/o di mercato.
Nel caso in esame, posto che il valore dell’appalto ammonta ad € 2.412.800,00, Synergie ha offerto un moltiplicatore pari a 1,010 e, quindi, un prezzo di € 2.343.200,00 (€ 2.412.800,00 x 1,010 / 1,040), recepito nel contratto stipulato con la committente (doc. 8 resistente). Invece, l’offerta di Randstad di un moltiplicatore di 1,027 si sostanzia in un corrispettivo di € 2.382.640,00 (€ 2.412.800,00 x 1,027 / 1,040), superiore di ben € 39.440,00 rispetto a quello della controinteressata. Ragion per cui, anche nel caso di applicazione dello sconto sull’intero moltiplicatore, la situazione si conferma identica, poiché:
– il prezzo offerto da Synergie corrisponde ad un ribasso del 2,88% su tutto il numero moltiplicatore, maggiore dell’1,25% della proposta di Randstad;
– pertanto, Synergie conquista sempre il punteggio massimo di 30 per l’offerta economica (30 x 2,88/2,88), così come Randstad ottiene ugualmente soltanto 13 punti (30 x 1,25/2,88).
3. Il II) motivo di ricorso è manifestamente privo di fondamento, giacché si risolve in una manipolazione dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale ha inequivocabilmente proposto il ribasso del 75% sui soli decimali, precisando che il suo moltiplicatore è 1,010 (supra, § 2.2; si vedano altresì le giustificazioni di Synergie, sub doc. 4 resistente, nelle quali sono esposti il costo del lavoro di € 2.320.000,00 e l’aggio di agenzia di € 23.200,00, corrispondenti, rispettivamente, a 1 e a 0,010 nel moltiplicatore).
4. In relazione a quanto precede, il ricorso principale si appalesa infondato e va, quindi, rigettato. Di conseguenza, il ricorso incidentale di Synergie dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna Randstad Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di AMAIE Energia e Servizi s.r.l. e di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento//00) per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Davide Miniussi, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso | |
IL SEGRETARIO