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1. L’[S.A.] s.p.a. ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento dell’accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie suddiviso in 8 lotti” distinti per aree territoriali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La [CCC] s.p.a. – seconda classificata per il lotto 3 con un punteggio complessivo di 64,628 – ha impugnato la determina del 13 dicembre 2022 con la quale l’[AAA] s.p.a. ha aggiudicato il lotto alla Europea 92 s.p.a., con il punteggio di 65,879 punti, articolando le seguenti doglianze:
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3. Con il primo motivo viene contestato il punteggio – pari a 2,8 punti – attribuito alla controinteressata per il sub criterio di valutazione concernente le “soluzioni gestionali su lavori pregressi”, di cui al punto B.3.1 del disciplinare di gara
Ad avviso della ricorrente la commissione di gara avrebbe dovuto ritenere “non valutabile” l’offerta tecnica della [EEE] s.p.a. e, dunque, attribuirle zero punti: l’offerta sarebbe priva di riferimenti all’esecuzione di precedenti appalti, mai menzionati, e non allegherebbe né estratti di documenti progettuali direttamente riferibili al concorrente né documenti ufficiali emessi dalle stazioni appaltanti per i lavori prestati, come richiesto dalla legge di gara. Non rileverebbero a tal fine gli schemi di cantierizzazione inseriti nell’offerta in quanto sarebbero stati dichiaratamente predisposti dalla controinteressata per il caso di ottenimento dell’aggiudicazione e non riguarderebbero precedenti commesse.
3.1. La censura è infondata.
Il disciplinare di gara, al paragrafo 18.1, elenca i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, alla quale è riservato un punteggio massimo di 80 punti.
Esso prevede l’attribuzione di un punteggio “discrezionale” – cioè un punteggio “il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice” – di un massimo di 14 punti per il criterio B.3 “cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico” di cui un massimo di 8 punti per il sub criterio B.3.1 “soluzioni gestionali su lavori pregressi”.
La legge di gara specifica, poi, che “la Commissione valuterà le soluzioni gestionali e gli approntamenti specifici adottati dal concorrente ai fini del mantenimento del maggior livello di esercizio sostenibile dall’infrastruttura stradale in presenza di traffico durante le fasi di lavoro con riferimento a strade di categoria B e C del C.d.S., con particolare riferimento a quelle soluzioni che prevedono l’esecuzione dei lavori in soggezione di traffico in galleria. Il Concorrente dovrà produrre schemi in formato A4 oppure in A3 che riportino le modalità di esecuzione effettivamente adottate su lavori pregressi, per le lavorazioni in soggezione di traffico che hanno riguardato interventi effettuati in galleria. Al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, a comprova di quanto indicato al presente criterio, dovranno essere prodotti estratti di documenti progettuali direttamente riferibili al concorrente (es. schemi di cantierizzazione, piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza ecc.) ovvero altri documenti ufficiali emessi dalla Stazione Appaltante per i lavori presentati (es. ordinanza, ordini di servizio ecc.)”.
Con riferimento a questo sub criterio, l’offerta tecnica della [EEE] ss.p.a. ha ricevuto una valutazione di “mediocre”, corrispondente alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, pari a 0,35, e le sono stati attribuiti 2,8 punti (doc. n. 6 della ricorrente).
3.2 L’attribuzione di tale punteggio non può ritenersi viziata.
L’offerta tecnica della [EEE] si compone di una relazione tecnica e di un album in formato A3 (doc. n. 13 e 14 dell’[S.A.] s.p.a.) il quale, in forza di quanto previsto dalla legge di gara, contiene “gli elaborati tecnici necessari a descrivere le sole proposte di cui al paragrafo 18.1” (disciplinare, pag. 41).
Nell’album sono raffigurati degli schemi di cantierizzazione, in cui vengono descritte le modalità di esecuzione di lavori effettuati in galleria, anche in soggezione di traffico, con riferimento a strade di categoria B e C del Codice della Strada, e una cartografia dell’Italia in cui sono stati indicati lavori precedentemente eseguiti in gallerie, anche in soggezione di traffico veicolare (pag. 7).
Non è dunque veritiera l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui i precedenti appalti di lavori eseguiti dalla controinteressata non sarebbero menzionati nell’offerta.
Sotto ulteriore profilo non è condivisibile quanto dedotto dalla ricorrente circa la mancata prova che, in tali appalti, sia stata effettivamente la [EEE] s.p.a. a predisporre le soluzioni tecniche indicate nell’album e non la stazione appaltante o l’appaltatore, allorché la controinteressata era subappaltatrice. La legge di gara prevede che siano ad oggetto di valutazione “le soluzioni gestionali e gli approntamenti specifici adottati dal concorrente ai fini del mantenimento del maggior livello di esercizio sostenibile dall’infrastruttura stradale in presenza di traffico durante le fasi di lavoro”: ciò che assume rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è l’adozione, da parte del concorrente, di determinate soluzioni e non il soggetto che le ha predisposte.
La circostanza che nella relazione tecnica venga specificato che, negli schemi contenuti nell’allegato, sono indicate le soluzioni delle fasi di cantierizzazione per le sezioni stradali di tipo B e C che “il concorrente adotterà” non consente di affermare, come fa la ricorrente, che tali soluzioni siano state predisposte unicamente “pro futuro”, e non siano state piuttosto adottate anche per i lavori eseguiti, come indicati a pagina 7 dell’album.
Questi elementi, letti congiuntamente, forniscono indicazioni sufficienti per giustificare la valutazione della commissione che ha ritenuto l’offerta valutabile e per considerare comprovata l’esperienza pregressa che anzi – proprio per le scarne indicazioni fornite – è stata giudicata “mediocre” e a cui sono stati attribuiti soli 2,3 punti, a fronte di un massimo di 8 punti attribuibili (ciò senza considerare che per alcuni dei lavori indicati nella cartografia la stazione appaltante era la stessa [S.A.] s.p.a. – doc. n. 20 della controinteressata).
La valutazione della Stazione appaltante non si pone, dunque, in contrasto con quanto prescritto dalla legge di gara e rientra in un ambito che è riservato alla discrezionalità dell’amministrazione.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409).
Nel caso di specie questi vizi – in mancanza di concreti elementi che palesino l’erroneità del giudizio espresso dalla commissione di gara sulla pregressa esperienza della controinteressata e, in particolare, che dimostrino che le soluzioni gestionali indicate nell’offerta non siano state effettivamente adottate anche negli undici appalti indicati nell’album allegato all’offerta – non possono ritenersi sussistenti. La censura va dunque respinta.
4. Con il secondo motivo viene contestata la legittimità il giudizio di congruità espresso dalla commissione di gara sui costi della manodopera indicati dalla controinteressata per violazione dell’art. 30, c. 3 e dell’art. 97, c. 5, d.lgs. n. 50/2016 e per inattendibilità dell’offerta: l’[AAA] non si sarebbe avveduta che i giustificativi resi dalla controinteressata non rispetterebbero la contrattazione collettiva di settore poiché non considererebbero la maggiorazione prevista all’art. 20 del CCNL Edili “per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate”, pari al 18% della paga base di fatto, dell’indennità di contingenza e dell’indennità territoriale di settore.
4.1 Anche questa censura non merita accoglimento.
La Commissione di gara ha concluso con esito positivo il sub procedimento di verifica prescritto all’art. 97, c. 5, D. Lgs. n. 50/2016, affermando che la stima dei costi della manodopera, da parte della [EEE] s.p.a., non contempla l’applicazione di minimi salariali retributivi inferiori a quelli indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, c. 16, d.lgs. n. 50/2016.
Per giurisprudenza costante, quando la Stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (così, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; nello stesso senso, quanto all’onere probatorio gravante sul ricorrente, anche Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528).
Invero, la verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma è riconducibile a quella di verifica di congruità dell’offerta, che a sua volta è da intendersi globale e riferibile all’offerta nel suo complesso e non limitatamente alle sue singole componenti (così Cons. St., sez. V, 30 settembre 2020, n. 5735; sez. V, 4 novembre 2022, n.9691; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 gennaio 2023, n.165).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che i costi della manodopera siano incongrui e sottostimati rispetto al fabbisogno lavorativo per la corretta esecuzione dei lavori, né ha dimostrato in alcun modo che dalla mancata espressa considerazione dell’indennità di galleria consegua l’insostenibilità e l’inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria nel suo complesso.
Depongono, in senso contrario, la stima, da parte della controinteressata, dell’incidenza del costo della manodopera pari al 22,371% (a fronte del 14,328 % stimato dalla Stazione appaltante) e l’impegno dalla stessa assunto al rispetto del CCNL edili – dunque anche della maggiorazione prevista all’art. 20 – nonché l’impossibilità di quantificare l’ammontare dell’indennità di galleria con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
A quest’ultimo riguardo, come già affermato da questo Tribunale in un caso analogo, “poiché nella fattispecie, trattandosi di un Accordo Quadro, il prospetto utilizzato dalla stazione appaltante riguarda lo schema rappresentativo di quello che potrebbe essere un contratto applicativo, il calcolo dell’indennità di galleria – secondo l’id quod plerumque accidit – non può essere ragionevolmente quantificato con riferimento all’intero ammontare dell’appalto, in quanto quest’ultimo potrebbe anche non prevedere, a seconda dei casi, lavorazioni da effettuarsi esclusivamente in galleria; per le stesse ragioni non è possibile ritenere che tale indennità, da corrispondersi al personale addetto in galleria, debba essere valutata con riferimento a tutto il personale impiegato nell’appalto ai fini della quantificazione del costo complessivo della manodopera” (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 532/2022, confermata dal Cons. Stato con sentenza, sez. 00091/2023).
Non può quindi dirsi dimostrato che il costo della manodopera dell’aggiudicataria sia stato calcolato in maniera non corretta, e, tantomeno, una complessiva insostenibilità dell’offerta.
5. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto delle istanze risarcitorie.
6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.