Pubblicato il 17/01/2024
N. 00114/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02351/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2022, proposto da
Malvestio Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst della Valle Olona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 8;
nei confronti
Hill Rom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Linet Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione n. 779 del 25.8.2022 di aggiudicazione della fornitura di letti di terapia intensiva, di tutti i verbali di gara, della lettera di invito e del capitolato, della esclusione implicita, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per la declaratoria di nullità, di invalidità ed inefficacia del contratto eventualmente concluso e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst della Valle Olona e di Hill Rom S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst della Valle Olona (di seguito anche solo “Asst” oppure “Azienda”) indiceva una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) per la fornitura di n. 34 letti elettrici per terapia intensiva, occorrenti alle strutture di taluni presidi ospedalieri facenti capo all’Azienda.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 70 punti agli elementi tecnici/qualitativi e di un massimo di 30 punti a quelli economici.
Era altresì fissata una soglia di sbarramento in relazione agli elementi tecnici di 36 punti su 70, sotto la quale non si sarebbe proceduto all’apertura delle offerte economiche.
La società Malvestio presentava la propria offerta tecnica ma non era ammessa all’apertura di quella economica, avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo di 36/70, in particolare 35,79.
La procedura proseguiva e l’appalto era affidato alla ditta Hill Room Spa.
Contro il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti pregressi era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituivano in giudizio l’Azienda e Hill Room, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 18.10.2022 la scrivente Sezione, con ordinanza n. 1216/2022, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Asst Valle Olona, in quanto la copia ricevuta da quest’ultima era priva della sottoscrizione digitale prevista dalle norme sul processo telematico.
L’esponente provvedeva all’incombente richiestole.
Alla successiva udienza cautelare del 13.12.2022 la Sezione fissava l’udienza di discussione con ordinanza n. 1454/2022.
Alla pubblica udienza del 9.1.2024 la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
L’infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti intimate.
Inoltre, ancorché la fornitura oggetto del gravame sia stata interamente eseguita, appare necessario scrutinare nel merito tutte le doglianze, attesa la domanda di risarcimento del danno proposta dall’esponente (cfr. l’art. 34 comma 3 del c.p.a. e la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 2022).
1.1 La società ricorrente non è stata ammessa all’apertura delle offerte economiche per non avere raggiunto il punteggio minimo di 36/70 nella valutazione delle offerte tecniche (cfr. il doc. 12 della resistente).
Nel primo mezzo di gravame Malvestio lamenta che la commissione di gara, dopo avere preso visione delle offerte tecniche, avrebbe introdotto di propria iniziativa una serie di criteri di valutazione non previsti dalla legge di gara, modificando così illegittimamente quest’ultima.
La doglianza appare infondata.
La lettera di invito predisposta dalla stazione appaltante (cfr. il doc. 2 della ricorrente, pagine 7 e 8) fissava in maniera dettagliata i criteri e gli elementi per l’attribuzione del punteggio tecnico, pari complessivamente a 70 punti e ripartiti sulla base della facilità d’uso del dispositivo (20 punti), delle caratteristiche tecniche (20 punti), delle caratteristiche tecniche migliorative pertinenti (15 punti) e dei tempi di fornitura (15 punti).
La commissione di gara, nella prima seduta del 18.5.2022, dopo avere espressamente richiamato i succitati criteri, decideva di esplicitare alcune caratteristiche tecniche per definire in maniera più dettagliata i requisiti da valutare e ciò per la ragione che nella procedura non era previsto l’esibizione di campioni dei prodotti offerti (cfr. per la copia del citato verbale il doc. 4 della ricorrente ed il doc. 6 del resistente).
L’elencazione di tali elementi tecnici, non avente carattere tassativo ma esemplificativo (si noti l’uso dell’aggettivo “alcune”, pag. 3 del verbale del 18.5.2022), era volta ad agevolare il lavoro dei commissari e non costituiva una modifica dei criteri previsti nella lettera di invito ma semmai una semplice esplicitazione degli stessi.
Si pensi, a mero titolo di esempio, al criterio della lex specialis circa la “posizione dei comandi (tastiera e/o pedali) e modalità di utilizzo”.
La commissione (cfr. il doc. 6 della resistente, pag. 3) indicava senza pretesa di esaustività cinque elementi per la valutazione della posizione dei comandi, con riguardo alla specifica funzione degli stessi (movimentazione del letto, gestione della superficie antidecubito, funzione CPR, basculamento e bilancia su entrambi i lati).
D’altronde, al momento dell’assegnazione del punteggio tecnico alle singole offerte, la commissione richiamava nei propri verbali i soli criteri previsti dalla lettera di invito, senza altro aggiungere (cfr. i documenti dal n. 7 al n. 11 della resistente).
A conferma di quanto sopra si aggiunga che le caratteristiche tecniche dei prodotti (letti per le terapie intensive) erano state già definite dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, trattandosi di letti per le terapie intensive (cfr. il doc. 2 della resistente).
L’esponente sostiene altresì che la commissione avrebbe ignorato i requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato, ma si tratta di un’asserzione non condivisibile.
I requisiti tecnici minimi sono distinti dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e solo questi ultimi valgono, ovviamente, per l’attribuzione del punteggio tecnico, mentre i primi rappresentano le caratteristiche minime che il prodotto deve possedere per essere valutato (cfr. il doc. 4 della resistente, pag. 2).
Infine e con particolare riguardo al punteggio tecnico ottenuto dalla ricorrente, preme dapprima richiamare il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla Sezione, secondo cui l’attribuzione di tale punteggio è espressione della discrezionalità da riconoscersi in materia all’Amministrazione, censurabile davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4600/2023 e TAR Umbria, sentenza n. 275 del 2021).
Nel caso di specie la commissione, all’atto dell’esame della proposta tecnica di Malvestio, ha compiutamente motivato le proprie valutazioni, attraverso non solo l’assegnazione del punteggio ma anche mediante una relazione scritta per ogni criterio valutativo, relazione compresa nella voce “Note” (cfr. il verbale del 30.5.2022, doc. 8 del resistente).
In conclusione, l’intero primo motivo deve rigettarsi.
1.2 Nel secondo mezzo di gravame, l’esponente si duole nuovamente dell’asserita illegittima integrazione del disciplinare di gara ed indica quelli che, a suo avviso, costituirebbero veri e propri nuovi criteri introdotti dalla commissione.
La censura è anch’essa infondata e sul punto sia consentito, per ragioni di economia espositiva, rinviare a quanto sopra esposto al punto 1.1 della presente narrativa, con particolare riguardo sia alla discrezionalità riconosciuta alla commissione nella valutazione delle offerte tecniche e nell’assegnazione del relativo punteggio sia alla possibilità per la commissione di esplicitare i criteri valutativi, senza per questo violare la legge di gara (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1991/2020).
Il secondo motivo si risolve di fatto nella pretesa di Malvestio di sostituire la propria personale valutazione tecnica a quella espressa dalla commissione di gara.
Ad esempio, l’esponente sostiene che la commissione avrebbe introdotto un criterio valutativo nuovo riferito alla presenza, nei letti, di ruote gemellate o integrali e questo nell’ambito del criterio previsto dalla legge di gara e costituito dalla “facilità di sanificazione”.
In realtà (si veda ancora la lettera di invito, doc. 3 della resistente) la “facilità di sanificazione” è inserita nella più ampia voce sulla “Facilità d’uso ed ergonomia del dispositivo”, per cui non appare illogica la scelta della commissione di fare riferimento anche alle caratteristiche delle ruote del letto per la terapia intensiva.
Si poi si ha riguardo al verbale della commissione del 30.5.2022 di attribuzione del punteggio tecnico a Malvestio (cfr. ancora il doc. 8 della resistente), le considerazioni in esso svolte sulle ruote gemellari si inseriscono in una più ampia ed analitica valutazione dei caratteri complessivi del dispositivo, il che non appare certo il frutto di un evidente errore o di un travisamento della legge di gara.
In definitiva, devono respingersi il secondo motivo e quindi l’intero ricorso in epigrafe.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Condanna la società Malvestio Spa al pagamento delle spese di lite, che così liquida:
– euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona;
– euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Hill Room Spa.
Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo | |
IL SEGRETARIO