Pubblicato il 29/01/2024
N. 00193/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01859/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2023, proposto da
Impresa Edile Geom. Bosco s.a.s. di Bosco Pasquale & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maggiorino Bubba Bello, Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pitaro in Catanzaro, via F. Acri , 88;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Vincenza Palmieri, Danilo Parvopasso, Paolo Radaelli, Massimo Calì ed Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
nei confronti
Malacrida AVC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fatebenefratelli 15;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione da gara con procedura negoziata per l”affidamento degli interventi relativi all”Accordo Quadro n. 26/2023 (interventi straordinari manutentivi per edifici scolastici cittadini finalizzati al superamento delle barriere architettoniche);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Malacrida AVC s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con delibera G.C. 24.11.2022 n. 1747 il Comune di Milano ha disposto di avviare le procedure necessarie per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione in appalto d’interventi straordinari di manutenzione su edifici scolastici cittadini volti al superamento delle barriere architettoniche. Con successiva D.D. 28.11.2022 n. 12372 dell’Area Gestione Amministrativa, Progetti e Lavori è stata autorizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con il criterio dell’aggiudicazione al minor prezzo. È stato pubblicato avviso per la manifestazione d’interesse e, dopo l’adesione di un certo numero d’imprese edili, è stata comunicata lettera d’invito con indicazione dell’importo dei lavori a base d’asta per € 4.854.000,00 oltre IVA e del termine triennale dell’accordo quadro.
L’impresa edile Geom. Bosco s.a.s. di Bosco Pasquale & C ha offerto un ribasso di circa il 20%, con indicazione di € 1.842.803,68 per il costo della manodopera. Con nota del 3.7.2023 il R.U.P. comunicava all’impresa che in sede di verifica del costo della manodopera ha ritenuto di procedere alla valutazione di congruità delle offerte presentate, chiedendo di giustificare, mediante specifica produzione di un foglio excel in uso alla stazione appaltante, 77 voci di prezzo, oltre la produzione di ulteriore tabella analitica per le spese generali. A conclusione delle valutazioni di congruità il R.U.P. decideva di escludere le prime quattro classificate, tra le quali l’impresa Bosco, classificata al quarto posto, e riconosceva congrua l’offerta della quinta classificata Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni (AVC) s.r.l., la quale ha offerto un ribasso di circa il 15%. Avallate le decisioni del R.U.P. dal seggio di gara, il 21.8.2023 è stata comunicata l’aggiudicazione dell’appalto a Malacrida AVC.
Il 15.9.2023 l’impresa Bosco ha formulato istanza di autotutela, respinta dalla stazione appaltante il 21 successivo.
L’impresa, pertanto, formula il presente ricorso.
Secondo parte ricorrente la verifica del R.U.P. ha considerato lo scostamento di € 741.251,33 del costo per materiali e trasporti nell’offerta Bosco rispetto al costo di progetto quale elemento economico determinante una perdita per l’impresa, costituita dalla differenza tra detta cifra e l’utile dichiarato di € 633.723,62, ossia una perdita di € 107.527,71. L’impresa Bosco deduce che in realtà lo scostamento non incide sull’utile, essendo soltanto la differenza tra il costo di progetto per materiali e trasporti (€ 1.993.556,89) e il costo offerto dalla concorrente per le stesse voci (€ 1.252.305,56), con una percentuale di riduzione del 5,39%. Non è perciò congrua, ed è erronea, la valutazione di anomalia dell’offerta Bosco (conclude parte ricorrente), anche considerando che è stata ritenuta giustificata l’offerta Malacrida che presenta uno scostamento del 13,20% rispetto al costo di progetto per materiali e trasporti.
L’Amministrazione e la controinteressata Malacrida AVC si sono costituite in giudizio e hanno depositato memorie di controdeduzioni.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali e di merito.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’impresa ricorrente assume uno scostamento del 5,39% tra il costo di € 1.252.305,56 da essa offerto per materiali e trasporti e il costo di progetto di € 1.993.556,89 per le stesse voci rapportando detta percentuale a € 107.527,71 nel confronto con la cifra di € 633.723,62, da essa indicata quale utile d’impresa, assumendo che “l’impiego dell’utile d’impresa dichiarato per intervenire sullo scostamento tra il costo di progetto e il costo dichiarato in offerta” determina un valore residuo di € 107.527,71 che “non è una perdita ma è, molto più semplicemente, il nuovo valore di scostamento”.
In realtà la percentuale di riduzione del costo per materiali e trasporti nell’offerta Bosco è del 37,18%, mentre € 107.527,71 non è un “nuovo valore di scostamento” ma la differenza negativa tra l’utile dichiarato (€ 633.723,62) e il valore del ribasso (€ 741.251,33) sul costo di progetto per materiali e trasporti, quindi una perdita.
Lo scostamento del 37,18% offerta/progetto tra identiche voci rende di per sé l’offerta Bosco anomala nel confronto con l’offerta Malacrida, il cui scostamento analogo è solo del 13,20%.
Né l’impresa Bosco ha giustificato il ribasso con la compilazione, richiesta dal R.U.P., del file excel di analisi della congruità dell’offerta, nonostante la richiesta sia stata reiterata. Ha invece risposto che detto file era già stato compilato in altra procedura di accordo quadro e che pertanto non riteneva necessario compilarlo di nuovo; argomento che tuttavia non è sufficiente, considerato che non può essere proposta una giustificazione di anomalia nel raffronto tra offerte diverse in gare diverse, soggette a diverse regole e sottoposte al vaglio di differenti organi (cfr.: TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 10.7.2015 n. 669).
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a corrispondere in solido a ciascuna delle controparti la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) per le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO