PREMESSE

Rif. concessione di servizi del 2014, e sua proroga del 2019.

La p.a. concedente dispone varie “proroghe tecniche” della concessione; il concessionario [BBB] impugna le proroghe, ed in particolare la terza ed ultima.

SUL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA PROROGA

Implicitamente, il TAR deliba sul termine per l’impugnativa della “proroga tecnica”. L’impugnazione dell’atto che dispone la “proroga tecnica” è soggetta ai termini decadenziali (non dimezzati) per il ricorso impugnatorio.

13.1. In premessa va puntualizzato l’ambito di estensione del presente giudizio, che è limitato al gravame del (solo) terzo periodo di proroga tecnica … disposto dalla Determina … del 30.12.2019.

Da un lato, infatti, i provvedimenti di adozione della prima e della seconda proroga tecnica (determinazioni n. … del 15.04.2019 e n. 37 del 22.07.2019) non hanno formato oggetto di tempestiva e specifica impugnazione. Dall’altro … il Tribunale non può vagliare neppure la legittimità della Determina n. 55 del 23.10.2019, rimasta inoppugnata nei rituali sessanta giorni dal quindicesimo giorno di sua pubblicazione sull’albo pretorio comunale …

SUL MOTIVO RELATIVO ALLA COMPETENZA A DISPORRE LA PROROGA TECNICA

La ricorrente deduce vizio di incompetenza, per dover essere la proroga adottata dal Consiglio comunale anzichè dal RUP.

Il TAR rigetta. La competenza all’adozione del provvedimento di “proroga tecnica” è del RUP (art. 106 d.lgs. 50/2016).

… il Tribunale deve preliminarmente respingere il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza dell’Autorità che ha disposto la proroga ritualmente impugnata.

… Nel caso di specie rileva difatti la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e segnatamente la previsione del suo primo comma, in base alla quale spetta al RUP la competenza ad autorizzare le “variazioni” di cui ai vari commi dell’articolo medesimo (compresa, quindi, la proroga tecnica di cui al relativo comma 11).

Pertanto la proroga in contestazione risulta essere stata legittimamente disposta dal Responsabile del Servizio amministrativo comunale.

SUL MOTIVO RELATIVO AI PRESUPPOSTI PER LA PROROGA TECNICA

La ricorrente deduce anche l’illegittimità della proroga, in quanto non prevista dalla lex specialis, e comunque non riconducibile a ragioni di necessità.

Il TAR rigetta. La “proroga tecnica” (proroga nelle more della procedura per l’individuazione del nuovo affidatario: art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016) impegna il contraente alla prosecuzione del contratto oltre il suo termine naturale. Essa ha, per primo presupposto, la sua previsione negli atti di gara (ed a tal fine, è sufficiente che essa faccia un semplice rinvio alla possibilità di proroga “nei casi contemplati dalla legge”). Il secondo presupposto è la ragione di necessità nelle more dell’individuazione del nuovo contraente: a tale fine, rilevano la necessità di non interrompere la prestazione, la tempestiva indizione della nuova gara, e la durata per il tempo strettamente necessario; peraltro, nella valutazione di legittimità, non è indifferente il comportamento dell’o.e. che ingeneri un affidamento della s.a. nella sua disponibilità).  

Sul presupposto formale della previsione negli atti di gara.

15. … è stata lamentata l’illegittimità della proroga tecnica per l’assenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla legge.

Anche questa critica è priva di pregio.

15.1. … il disciplinare di gara alla pag. 2 (con disposizione analoga a quella prevista dall’art. 2 del capitolato d’oneri) disponeva quanto segue: «La gestione avrà la durata di anni 5 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del contratto. Sono escluse proroghe e rinnovi, al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento». Analoga prescrizione è stata stipulata nel contratto …: «sono escluse proroghe e rinnovi, al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento».

La formula utilizzata, sia nei documenti di gara che nel contratto, è quindi univoca sia nell’escludere proroghe diverse da quelle che l’ordinamento giuridico contempla, sia, per converso, nell’ammettere che il servizio fosse prorogabile nei “casi contemplati dall’ordinamento”.

Ebbene, uno dei “casi contemplati dall’ordinamento”, in tema di proroga, è senz’altro quello di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in base al quale: «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

Questa previsione, per poter trovare applicazione, richiede semplicemente che la relativa fattispecie di prorogabilità del contratto sia prevista nei documenti di gara. E non pare dubbio che nel caso di specie i documenti di gara, esprimendo la possibilità di proroga “nei casi contemplati dalla legge”, contenessero una previsione sufficiente ad integrare la condizione richiesta per l’applicazione dell’art. 106, comma 11, poc’anzi citato.

… consegue, dunque, la legittimità della proroga tecnica in esame sotto l’aspetto dell’effettività del suo fondamento tanto normativo quanto pattizio.

Sul presupposto sostanziale delle condizioni di necessità.

15.2. Il motivo di ricorso si rivela del pari infondato nella parte in cui si allega la carenza delle condizioni sostanziali di “stretta necessità” previste per la proroga del contratto dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50 del 2016.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che “La cd. “proroga tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (ex multis, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521)” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 274).

Nel caso di specie, l’operato dell’Amministrazione risulta però pienamente legittimo anche sotto tale profilo.

Infatti, proprio in aderenza alla regola di cui all’art. 106, comma 11, D.Lgs. cit., la proroga de qua è intervenuta in ragione della “stretta necessità” di garantire la continuità del servizio di gestione della casa di riposo per anziani fino alla conclusione della procedura di successivo nuovo affidamento del servizio, la quale era ancora in corso alla scadenza dell’affidamento della ricorrente.

In particolare, la terza proroga tecnica intervenuta si presenta pienamente legittima per essere stata disposta per un mese soltanto, nelle more dell’imminente conclusione del nuovo diligente corso della procedura di affidamento del servizio (come da ultimo avviata con la Determina … del 4.11.2019).

D’altro canto, la legittimità dell’azione amministrativo si profila esistente anche per i periodi di proroga precedenti, non essendo dipesa dal Comune la mancata individuazione del nuovo concessionario entro la data di scadenza del rapporto precedente. L’Amministrazione comunale aveva difatti diligentemente operato … attivandosi sei mesi prima della scadenza della concessione per l’avvio della nuova procedura di affidamento del servizio …. Ma la sua iniziativa -come ha osservato, non smentita, la difesa comunale – si era arenata in sede di CUC regionale, al di fuori di ogni possibilità d’imputazione all’Ente locale, pertanto incolpevole.

15.3. A conferma della legittimità della terza proroga può infine valorizzarsi anche la disponibilità alla gestione interinale del servizio manifestata dalla stessa concessionaria in occasione delle due precedenti proroghe, allorché essa -dichiarando che “manterrà fede al servizio fino al nuovo gestore”- aveva radicato in capo all’Amministrazione un affidamento in ordine alla prosecuzione del servizio fino alla nuova concessione …

15.4. La [BBB], che non aveva sollevato alcuna obiezione in occasione delle precedenti due proroghe, ha preso a contestare l’azione comunale solo a partire dall’approvazione degli atti a base di gara per la nuova gestione del servizio, in quanto contenenti una minore misura del canone gravante sul futuro concessionario, rispetto a quello imposto alla ricorrente …

SUL MOTIVO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DELLA PROROGA

La ricorrente deduce infine l’illegittimità della proroga, per avere mantenuto il corrispettivo in essere, mentre la nuova gara stabiliva condizioni ampiamente migliorative per l’affidatario.

Il TAR rigetta. La “proroga tecnica” – a differenza del “rinnovo” – postula la prosecuzione dell’esecuzione alle medesime condizioni del contratto scaduto, senza che possa rilevare l’antieconomicità gravante sull’o.e..

… neppure le doglianze appuntate sull’antieconomicità del più gravoso canone invece perpetuato a carico del concessionario uscente risultano inidonee a scalfire la legittimità della proroga tecnica.

Quest’ultima, invero, deve per legge essere disposta proprio “agli stessi patti e condizioni” precedenti. Tant’è che la stessa va distinta dal diverso fenomeno del “rinnovo contrattuale”, proprio perché caratterizzata dalla doverosa conferma delle medesime condizioni originariamente previste, esclusa qualunque forma di rinegoziazione.

A tal riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, invero, che: «la c.d. proroga tecnica costituisce un mero differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, rimane interamente regolato dall’atto originario, laddove il rinnovo contrattuale postula una nuova negoziazione tra le medesime parti, che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni» (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3874 del 2020; sez. VI, sentenza n. 3478 del 2019; sez. III, sentenza n. 5059 del 2018).

Da tali premesse logicamente consegue che l’Amministrazione, una volta riscontrata la necessità di disporre la proroga tecnica per l’esistenza dei requisiti di stretta necessità di cui si è detto, era tenuta a confermare anche per il periodo di gestione del servizio in proroga le medesime condizioni economiche stabilite nel contratto sottoscritto con la concessionaria.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso.