Pubblicato il 30/01/2024

N. 00100/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00593/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2023, proposto da
Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9279293AD1, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini, Eleonora Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto, 1;

contro

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Carpignano, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc. Coop. Consorzio Nazionale Servizi – Cns, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Milan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bruno Buozzi n. 3;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 00001807 del 20 giugno 2023, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei “servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso de “La Venaria Reale” a CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

– di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto alla ricorrente, ed in particolare: della nota prot. n. 00001822 del 20 giugno 2023, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il provvedimento di aggiudicazione; di tutti i verbali di gara tra cui il verbale di apertura delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi; di tutti gli atti di gara ed, in particolare, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato prestazionale se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l’adozione del provvedimento di aggiudicazione a CNS; dei successivi provvedimenti ancorché ignoti alla ricorrente, adottati e aventi effetto confermativo dell’aggiudicazione.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e di Soc. Coop. Consorzio Nazionale Servizi – Cns;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con Bando pubblicato sulla GURI del 20 giugno 2022, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento in “appalto dei servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso de “La Venaria Reale””.

La gara è stata bandita per un valore complessivo stimato di euro 12.500.968,25 I.V.A. esclusa.

Nel disciplinare è stato precisato che l’affidamento dei servizi sarebbe avvenuto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto, con elemento opzionale di prosecuzione del contratto per la durata di ulteriori di 2 anni.

Per quanto qui rileva, l’art. 17.1. del disciplinare ha prescritto ai concorrenti, a pena di esclusione, di indicare nella propria offerta economica, tra gli altri:

– la percentuale di rialzo sui canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 3.1 lettera (a);

– i punti percentuali di rialzo da applicare sulle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 3.1 lettera (a), che saranno corrisposte a favore del Consorzio sul fatturato annuo, al netto dell’eventuale IVA, derivante dalla gestione dei Servizi in Concessione;

– la percentuale di ribasso unico per l’esecuzione dei Servizi in appalto, da applicare agli importi a base di gara sia a corpo, sia unitari a misura indicati nel paragrafo 3.1 lettera (b).

L’art. 18.3. del Disciplinare ha poi precisato che la valutazione degli elementi di natura quantitativa (offerta economica) sarebbe avvenuta attraverso il metodo di interpolazione lineare V(a)i = Ra/Rmax.

Alla procedura di gara hanno partecipato Soc. Coop. Consorzio Nazionale Servizi – Cns (risultata aggiudicataria) e Società Cooperativa Culture (odierna ricorrente).

Nel verbale, in esito alla seduta pubblica del 17 febbraio 2023 dedicata alla valutazione delle offerte economiche, la commissione giudicatrice, relativamente al punteggio per i punti di rialzo offerto sulle royalties, ha precisato di aver proceduto “preventivamente al calcolo della media dei punti percentuali espressi dall’offerente Società Cooperativa Culture (7 per 1 anno e 10 per 2 anni) risultante 9”, ritenendo di dover applicare tale modalità di calcolo “in quanto l’offerta economica dell’offerente Società Cooperativa Culture risulta univoca e intrinsecamente coerente, nonché determinata e oggettivamente verificabile in tutti i suoi elementi”.

A seguito della riparametrazione dei punteggi, è stata predisposta la graduatoria finale ed è risultata migliore offerta quella presentata dalla controinteressata CNS.

Con provvedimento Prot. n. 108 del 20 giugno 2023, la stazione appaltante ha aggiudicato definitivamente la gara al Consorzio CNS.

Con ricorso principale depositato in data 17 luglio 2023 e corredato da istanza sospensiva, Società Cooperativa Culture ha impugnato l’aggiudicazione, la nota prot. n. 00001822 del 20 giugno 2023 – con la quale è stata comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione – tutti i verbali di gara, tra cui quello di apertura delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi, nonché il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato prestazionale se interpretati nel senso di consentire e/o imporre l’adozione del provvedimento di aggiudicazione a CNS.

Il gravame è affidato ai seguenti tre motivi di ricorso.

I) “Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (in particolare degli artt. 3.1 lett. a, 17.1 e 18.3 del Disciplinare di gara), dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi di affidamento e di par condicio. Eccesso di potere, sotto i profili sintomatici dell’arbitrarietà, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità manifeste. Difetto ed incongruenza della motivazione”; la ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe coniato un metodo di calcolo dei punteggi non previsto dal disciplinare, al fine di ammettere a valutazione l’erronea offerta di CNS, in quanto priva del valore numerico di aumento percentuale da applicare sulle percentuali di royalties a base di gara richiesto dalla formula di attribuzione del punteggio e riportante solamente la variazione in aumento in valore assoluto delle due royalties;

II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, c. 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della lex specialis di gara (in particolare degli artt. 3.1 lett. a, 13, 17.1 e 18.3 del Disciplinare di gara) e del principio di immodificabilità dell’offerta economica. Eccesso di potere, per erroneità dei presupposti, sviamento dell’interesse pubblico, arbitrarietà, manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento.”; la stazione appaltante avrebbe inteso arbitrariamente soccorrere l’offerta economica di CNS (o rectius seguendo gli assunti della memoria depositata per il merito, della stessa ricorrente) il tutto in violazione delle norme e dei principi sul soccorso istruttorio;

III) In via gradata la ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3.1 lett. a, 17.1 e 18.3 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo sintomatico dell’arbitrarietà, illogicità, irrazionalità manifeste. Violazione del giusto procedimento e dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Distorsione della concorrenza.”; dato che la prescrizione del disciplinare sulla modalità di compilazione dell’offerta economica era stata oggetto di letture diverse dei concorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere le operazioni di gara e determinarsi in autotutela sulla lex specialis.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Soc. Coop. Consorzio Nazionale Servizi – Cns, chiedendo che venissero respinte l’istanza cautelare e il ricorso perché la ricorrente avrebbe mal interpretato la legge di gara proponendo calcoli basati sull’erroneo assunto che la Componente Royalty avrebbe dovuto essere espressa come percentuale di rialzo e non, come correttamente svolto da CNS, in punti di rialzo rispetto alle percentuali poste a base di gara; nonché, in quanto la commissione di gara avrebbe disatteso il vincolo di cui alla lex specialis valutando l’erronea offerta economica della Società Cooperativa Culture che, al contrario, avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione dal procedimento di selezione.

Con ordinanza n. 261/2023, questo TAR ha rigettato l’istanza cautelare.

Interposto appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3896 pubblicata in data 22 settembre 2023, ha respinto l’istanza cautelare mandando al TAR la fissazione dell’udienza di merito.

In data 28 novembre 2023 l’amministrazione ha sottoscritto il contratto di appalto con CNS e ha avviato il servizio.

In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica, formulando anche eccezioni di inammissibilità relative a singoli atti difensivi.

All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene all’attenzione del Collegio una controversia concernente la denuncia di vizi asseritamente occorsi nell’iter valutativo svolto dalla commissione designata nell’ambito della procedura di gara aperta indetta dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per l’affidamento dell’ “appalto dei servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso de “La Venaria Reale””, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Per quanto qui rileva nella seduta pubblica del 17 febbraio 2023 la stazione appaltante ha valutato le offerte economiche, composte di varie voci; relativamente al punteggio per “i punti di rialzo” offerti sulle royalties, considerato che la ricorrente aveva offerto non un unico valore assoluto di “punti ri rialzo” ma un’unica percentuale di rialzo da applicarsi a valori percentuali base previsti dagli atti di gara in importi diversi per i diversi anni (con l’effetto di generare, per le diverse annate, a parità di percentuale applicata, “punti percentuali” di rialzo difformi) ha proceduto al calcolo della media dei punti percentuali risultati proposti dalla ricorrente; individuato così un unico valore in termini di punti percentuali, l’amministrazione ha fatto applicazione dalla formula prevista dalla legge di gara; all’esito della complessiva valutazione è risultata vincitrice la controinteressata.

In via preliminare occorre ricostruire il mosaico regolatorio della disciplina di gara, con specifico riferimento alle disposizioni dedicate all’offerta economica per la parte qui di interesse.

La legge di gara richiedeva di predisporre la composita offerta economica indicando per talune voci la percentuale di rialzo e di ribasso sui valori posti a base di gara e per altre voci i punti di rialzo; in sostanza la legge di gara richiedeva di esprime parte dei rialzi/ribassi in valori percentuali e parte degli stessi in valori assoluti (punti percentuali di rialzo).

Nel dettaglio, l’art. 17.1. del Disciplinare prevedeva quanto segue:

17.1 A pena di esclusione, il concorrente deve inserire nella busta C con la dicitura “Offerta Economica”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, una dichiarazione in bollo da € 16,00 contenente:

– l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della percentuale di rialzo sui canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 3.1 lettera (a);

– l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, dei punti percentuali di rialzo da applicare sulle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 3.1 lettera (a), che saranno corrisposte a favore del Consorzio sul fatturato annuo, al netto dell’eventuale IVA, derivante dalla gestione dei Servizi in Concessione;

– l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso unico che intende offrire per l’esecuzione dei Servizi in appalto, da applicare agli importi a base di gara sia a corpo, sia unitari a misura indicati nel paragrafo 3.1 lettera (b);

– l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della retribuzione lorda oraria che il concorrente intende applicare in favore del personale impiegato nel servizio di custodia e sorveglianza;

– l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della retribuzione lorda oraria che il concorrente intende applicare in favore del personale impiegato nel servizio di accoglienza, assistenza al pubblico e di biglietteria:

– i costi della manodopera (relativi sia ai servizi in concessione, sia ai servizi in appalto);

– gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (relativi sia ai servizi in concessione, sia ai servizi in appalto)

– gli oneri della sicurezza propri o aziendali (relativi sia ai servizi in concessione e sia ai servizi in appalto)

– il Piano Economico-Finanziario relativo alla gestione dei Servizi in concessione”.

L’art. 18.3. del Disciplinare di gara individuava poi la formula matematica da applicare agli elementi quantitativi dell’offerta, precisando che l’offerta sarebbe stata valutata “b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica), attraverso il seguente metodo di interpolazione lineare:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente;

Rmax = valore dell’offerta più conveniente”.

Trattasi di formula di uso comune nelle gare, il cui funzionamento presuppone che sia individuato/individuabile per ogni voce valutata un unico valore offerto dal concorrente da inserire nel calcolo matematico.

Venendo quindi alle offerte, la ricorrente così si è espressa:

percentuale di rialzo sui canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 3.1 lettera (a) del disciplinare di gara: 95% (novantacinquepercento);

punti percentuali di rialzo da applicare sulle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 3.1 lettera (a) del disciplinare di gara, che saranno corrisposte a favore del Consorzio sul fatturato annuo, al netto dell’eventuale IVA, derivante dalla gestione dei Servizi in Concessione: 7 punti di rialzo % per il primo anno e 10 punti di rialzo % per il secondo e terzo anno pari ad un rialzo del 100% sulle royalties a base d’asta (centopercento) al fine di corrispondere al Consorzio rispettivamente le seguenti royalties totali = 14% primo anno, 20% anni successivi;

percentuale di ribasso unico per l’esecuzione dei Servizi in appalto, da applicare agli importi a base di gara sia a corpo, sia unitari a misura indicati nel paragrafo 3.1 lettera (b) del disciplinare di gara: 8,21 % (ottovirgolaventunopercento)…”.

L’aggiudicataria CNS ha invece offerto quanto segue:

la percentuale di rialzo sui canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 3.1 lettera (a) è pari a 111,11% (centoundicivirgolaundicipercento) corrispondente ad un canone annuo di € 63.333,33 per il primo anno e € 95.000,00 per gli anni successivi;

i punti percentuali di rialzo da applicare sulle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 3.1 lettera (a), che saranno corrisposte a favore del Consorzio sul fatturato annuo, al netto dell’eventuale IVA, derivante dalla gestione dei Servizi in Concessione sono pari a 7,5 (settevirgolacinque) corrispondente ad una royalties complessiva del 14,50% per il primo anno e del 17,50% per gli anni successivi;

la percentuale di ribasso unico che intende offrire per l’esecuzione dei Servizi in appalto, da applicare agli importi a base di gara sia a corpo, sia unitari a misura indicati nel paragrafo 3.1 lettera (b) è pari a 7,93% (settevirgolanovantatrepercento);…

Il cuore delle doglianze dalla deducente si fonda su due erronei presupposti: l’assunto che la lex specialis richiedesse l’espressione della componente royalties in un unico valore espresso in percentuale di rialzo e non in punti percentuali di rialzo rispetto alle diverse percentuali annuali poste a base di gara e la presunta ambiguità del tenore letterale della legge di gara in relazione alla modalità di presentazione dell’offerta economica.

Una semplice lettura della legge di gara sovrariportata sconfessa gli assunti presupposti di tutto il ricorso; fermo restando che, come già chiarito, affinché l’insieme del meccanismo di valutazione dell’offerta potesse operare, per ogni voce oggetto di valutazione il concorrente doveva esprimere un valore unitario, la ricorrente ha errato nella lettura della legge di gara e pretende, in sede di ricorso, di insistere in una lettura antiletterale della stessa; per quanto infatti riguarda la voce royalties la legge di gara è cristallina nel richiedere l’indicazione di un unico valore espresso in “punti percentuali” e non in “percentuale”.

Non solo la legge di gara era sul punto letteralmente chiara (per il rialzo sul canone e il ribasso sui servizi si richiedeva l’indicazione di un’unica “percentuale”, per le royalties si richiedeva un unico valore (assoluto e non percentuale) di “punti percentuali”) ma la controinteressata aggiudicataria ha perfettamente inteso l’offerta e ha formulato la sua proposta in stretta aderenza alla legge di gara.

La ricorrente inutilmente insiste su due aspetti: che la propria offerta, come anche indicato dall’amministrazione negli atti di gara, fosse in sé stessa comprensibile e che contenesse anch’essa un valore unitario, espresso tuttavia in percentuale e non in punti percentuali.

La prima considerazione non è utile alla difesa; l’offerta era certamente comprensibile, se avulsa dalla legge di gara; resta il fatto che non era formulata in aderenza alla legge di gara perché palesemente implicava la proposta di due differenti valori di punti percentuale per la stessa voce, il che la rendeva non valutabile alla luce di una formula matematica che pacificamente, per essere applicabile, richiedeva l’inserimento di un solo valore per ogni voce valutata, valore unico che, per la voce in contestazione, la legge di gara individuava nei “punti percentuali”.

E’ allora vero è che l’offerta della ricorrente, sempre per la voce in questione, contemplava un valore unitario, quello della percentuale; senonché si trattava di un valore diverso da quello richiesto dalla legge di gara che, come già più volte osservato, richiedeva punti percentuali e non percentuali. Per tentare di ovviare al proprio errore la ricorrente arriva al paradosso di sostenere (con assunti in verità ondivaghi nei vari atti difensivi) che errata sarebbe stata l’offerta della controinteressata, che ha appunto proposto un unico valore di punti percentuali, a sua volta necessariamente corrispondente e due diverse percentuali, in quanto da applicarsi alle diverse basi di calcolo prefissate in gara per le diverse annualità.

Senonché la modalità di formulazione dell’offerta dell’aggiudicataria è quella strettamente aderente alla legge di gara, avendo la concorrente individuato correttamente quale fosse l’unico valore da proporre, con il risultato che la ricorrente pretenderebbe che, per ovviare al proprio documentale errore di lettura della legge di gara, venisse considerata errata o inadeguata l’offerta che alla legge di gara si è puntualmente conformata.

La tesi è infondata in fatto prima ancora che in diritto e il primo motivo deve essere respinto.

Quanto al secondo motivo di gravame, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, lamenta l’illegittimità dell’operato della commissione che avrebbe, secondo l’originaria impostazione difensiva, soccorso l’offerta economica di CNS in violazione delle norme e dei principi sul soccorso istruttorio e dell’immodificabilità dell’offerta economica, salvo poi riconoscere, con memoria ex art. 73 c.p.a, che la stazione appaltante ha invero soccorso l’offerta della ricorrente medesima; si sostiene a questo punto che il soccorso praticato avrebbe diminuito il valore reale dell’offerta, falsando l’attribuzione dei punteggi, essendo stata calcolata la media tra valori assoluti derivanti dall’applicazione dell’unica percentuale a basi percentuali di calcolo diverse media che tuttavia non sarebbe rispettosa della realtà economica dell’offerta.

Al di là dell’inammissibile cambio di impostazione difensiva e del dubbio interesse della ricorrente a dolersi del fatto di essere stata soccorsa, il dato di fatto resta che la ricorrente ha prospettato come valore unitario un valore che non era quello da prendersi in considerazione secondo la legge di gara; né è immaginabile, come per altro solo nelle ultime difese la ricorrente arriva ad affermare, che l’amministrazione potesse applicare la formula inserendovi valori eterogenei (percentuali di rialzo per un concorrente, punti percentuali di rialzo per l’altro concorrente), posto che, come la stessa ricorrente si sforza a proprio danno di dimostrare, si sarebbe trattato di valori non comparabili in quanto l’applicazione di identici punti percentuali di rialzo a due diverse percentuali di riferimento non genera risultati identici in termini percentuali.

Non potendo dunque paragonare valori eterogenei l’amministrazione, facendo necessaria applicazione della legge di gara, ha tentato di ricavare un unico valore in punti percentuali (unico da prendersi in considerazione) anche dall’offerta della ricorrente, utilizzando la media tra i due valori che la percentuale offerta produceva quando applicata alle diverse percentuali di base.

Ora poco rileva lo sforzo di calcolo della ricorrente; a volerne seguire sino in fondo le tesi circa l’alterazione della proposta economica, l’unica conclusione plausibile è che l’errore fatto dalla ricorrente rendesse la sua offerta in radice non compatibile con la legge di gara e quindi non valutabile né suscettibile di soccorso istruttorio senza alterarne i valori (esito pacificamente inammissibile in un contesto di gara), con il risultato unico possibile non certo di penalizzare il diverso concorrente, che la legge di gara la aveva rispettata, bensì di escludere l’offerta in sostanza non valutabile della ricorrente.

Con l’operazione correttiva la commissione ha dunque portato alla sua massima estensione il principio del favor partecipationis a beneficio della ricorrente; se tale operazione può essere, vista la possibile incidenza sul contenuto dell’offerta, opinabile, l’unico effetto coerente con la disciplina dell’evidenza pubblica di siffatta eventuale distorsione sarebbe l’esclusione dell’offerta soccorsa e non valutabile, non certo il pregiudizio del concorrente che ha invece correttamente gestito la gara e che resterebbe aggiudicataria.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi infondato il secondo motivo di doglianza.

Con il terzo motivo di gravame la ricorrente domanda, in via subordinata, l’annullamento in parte qua del bando e del disciplinare di gara (artt. 3.1. lettera a), 17.1. e 18.3.), in quanto asseritamente opinabili e non intelligibili ex ante con certezza, avendo le concorrenti interpretato diversamente le disposizioni del disciplinare inerenti alla formulazione dell’offerta economica.

La ricorrente equivoca tra il proprio individuale errore e la non intellegibilità della legge di gara.

Ribadito che il tenore della legge di gara era letteralmente chiaro, e che i due concetti di “percentuale” e “punti percentuali” (quest’ultimo un valore assoluto) sono oggettivamente distinguibili (tanto che non solo li ha distinti l’aggiudicataria ma la stessa ricorrente, nel formulare la propria offerta, pur invertendo i valori richiesti, ha fatto esplicitamente uso, per distinguerli, proprio dei termini “punti percentuale” e “percentuale”), non si ritiene che la ricorrente possa ottenere un improprio azzeramento della gara al solo fine di rimediare non all’incertezza degli atti di gara ma al suo individuale errore di lettura.

In aderenza ai principi generali che presiedono alla disciplina contrattualistica in materia di appalti pubblici, la partecipazione alla gara impone all’operatore economico di usare dell’ordinaria diligenza, per altro da valutarsi secondo quella propria di un accorto operatore di mercato.

La ricorrente, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto correttamente interpretare le disposizioni del disciplinare, stante la chiarezza della legge di gara.

Ed invero, l’erroneità dell’offerta economica della ricorrente non discende da un’ambigua formulazione della legge di gara bensì da una superficiale lettura della stessa, che si ascrive ragionevolmente alla sua autoresponsabilità di operatore economico.

Anche il terzo motivo di doglianza deve essere respinto, con conseguente infondatezza dell’impugnativa tutta.

L’infondatezza nel merito del ricorso assorbe le eccezioni di inammissibilità di singole memorie o difese, formulate dalle parti per la discussione di merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e di Soc. Coop. Consorzio Nazionale Servizi – Cns, che si liquidano nell’importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per ciascuna delle due parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Paola Malanetto   Raffaele Prosperi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO