Pubblicato il 02/02/2024
N. 00107/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da
2I Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani e Francesca Maria Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ivrea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Costantini e Erika Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Erika Rosi, con studio in Pescara, viale V. Colonna, 22;
Provincia di Biella, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella, Comune di Agliè, Comune di Albiano d’Ivrea, Comune di Val di Chy, Comune di Andrate, Comune di Azeglio, Comune di Bairo, Comune di Baldissero Canavese, Comune di Banchette, Comune di Barone Canavese, Comune di Bollengo, Comune di Borgiallo, Comune di Borgofranco d’Ivrea, Comune di Borgomasino, Comune di Brosso, Comune di Burolo, Comune di Caluso, Comune di Candia Canavese, Comune di Caravino, Comune di Carema, Comune di Cascinette d’Ivrea, Comune di Castellamonte, Comune di Castelnuovo Nigra, Comune di Chiaverano, Comune di Chiesanuova, Comune di Ciconio, Comune di Cintano, Comune di Colleretto Castelnuovo, Comune di Colleretto Giacosa, Comune di Cossano Canavese, Comune di Cuceglio, Comune di Fiorano Canavese, Comune di Foglizzo, Comune di Issiglio, Comune di Lessolo, Comune di Loranzè, Comune di Lusigliè, Comune di Mercenasco, Comune di Valchiusa, Comune di Montalenghe, Comune di Montalto Dora, Comune di Montanaro, Comune di Nomaglio, Comune di Orio Canavese, Comune di Ozegna, Comune di Palazzo Canavese, Comune di Parella, Comune di Pavone Canavese, Comune di Perosa Canavese, Comune di Piverone, Comune di Quagliuzzo, Comune di Quassolo, Comune di Quincinetto, Comune di Romano Canavese, Comune di Rueglio, Comune di Salerano Canavese, Comune di Samone, Comune di San Benigno Canavese, Comune di San Giorgio Canavese, Comune di San Giusto Canavese, Comune di San Martino Canavese, Comune di Scarmagno, Comune di Settimo Rottaro, Comune di Settimo Vittone, Comune di Strambinello, Comune di Strambino, Comune di Tavagnasco, Comune di Torre Canavese, Comune di Traversella, Comune di Vestignè, Comune di Vialfrè, Comune di Vidracco, Comune di Vistrorio, Comune di Volpiano, Comune di Roppolo e Comune di Viverone, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
– dell’invito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella, in funzione di Centrale di Committenza ausiliaria del Comune di Ivrea, alla procedura ristretta per l’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale minimo “TO5 NORD EST”;
– della comunicazione del predetto invito, ricevuta in data 21 settembre 2023;
– del disciplinare di gara allegato all’invito e del relativo allegato A, nonché di tutti gli ulteriori allegati, ivi compresi la documentazione tecnica di gara e le informazioni di cui all’articolo 9, comma 6, del regolamento sui criteri di gara per ciascuno dei Comuni dell’ambito territoriale;
– del bando di gara;
– della determinazione del Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Ivrea, n. 880 del 14 dicembre 2021;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ivrea, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il 27 dicembre 2021 Provincia di Biella ha avviato, in forza di una pregressa convenzione con il Comune di Ivrea, una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a favore dell’Ambito territoriale minimo “TO5 NORD EST”, per una durata di 12 anni e un importo stimato in 105.099.592,93 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il 21 settembre 2023, l’odierna ricorrente, che aveva a suo tempo presentato la propria domanda di partecipazione, è stata invitata alla gara, con la specificazione che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato individuato nel successivo 29 dicembre 2023.
3. Il 3 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto all’amministrazione procedente una proroga del temine de quo, evidenziando, tra l’altro, che la formulazione del bando non avrebbe permesso la predisposizione di un’offerta consapevole e, per le medesime ragioni, il successivo 6 ottobre, ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela della procedura e il 10 ottobre 2023, ha proposto una serie di quesiti, ma tutte le domande sono rimaste, allo stato, inesitate.
4. Con ricorso, notificato il 23 ottobre 2023 e depositato il successivo 27 ottobre, la ricorrente ha impugnato tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
5. All’udienza camerale, svoltasi in data 8 novembre 2023, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
6. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
7. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio è tenuto a esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai gestori uscenti del servizio di distribuzione del GAS che, a dire dell’amministrazione procedente, assumerebbero le vesti di controinteressati in quanto l’eventuale annullamento della gara li costringerebbe a prolungare l’erogazione del servizio sino all’effettivo subentro.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, il ricorso è stato ritualmente notificato all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella loro veste di controinteressati e, pertanto, anche qualora fosse necessario integrare il contraddittorio, l’impugnazione non sarebbe inammissibile.
Ciò posto, come è noto, «nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabili (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio; tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio» (ex multis T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 ottobre 2016, n. 1353).
Il controinteressato è, quindi, «tale se l’atto gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio, mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio» (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4930).
Ebbene, il Collegio ritiene che la posizione di controinteressato non possa essere riferita ai gestori uscenti in quanto essi sarebbero incisi solo mediatamene dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato e solo limitatamente all’obbligo di proseguire la gestione del servizio sino all’esito della nuova procedura di aggiudicazione, obbligo che non pare neppure foriero di danno.
2. Nel merito, con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura il fatto che, il considerevole lasso di tempo trascorso tra l’indizione della gara e l’invito della ricorrente, oltre che violare il disposto dell’art. 14 del bando (a fronte del quale la spedizione degli inviti doveva avvenire entro 180 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle domande di partecipazione), ha determinato che la procedura di evidenza pubblica, così come strutturata, non risponda più al pubblico interesse, a causa della positivizzazione, ad opera della legge 118/2022, di nuovi criteri di aggiudicazione, ispirate alla sostenibilità e transazione energetica.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a evidenziare che, per giurisprudenza costante, «la procedura di affidamento di un contratto, in tema di gare pubbliche, è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2023, n. 7901).
Nello specifico, è stato chiarito che «il bando ha natura di atto amministrativo generale ed è la lex specialis di gara, di indole imperativa, che contiene l’insieme delle regole di partecipazione dei concorrenti, di valutazione delle offerte e di conclusione della procedura, cui devono attenersi sia la Stazione appaltante che i partecipanti. Come tale, il bando non si sottrae alla regola generale del tempus regit actum per cui è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione; soluzione, questa, che consente di rispettare i superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto, che connotano le gare di appalto pubblico e che verrebbero irragionevolmente sacrificati ove si consentisse di modificare le regole della procedura in corso di gara. La lex specialis vincola la stessa Amministrazione al suo puntuale rispetto, non potendo essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela» (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13049).
Ne consegue che le sopravvenienze normative non generano alcun obbligo in capo all’amministrazione procedente di annullare una gara in corso di svolgimento: tale decisione è, infatti, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e, attinendo al merito amministrativo, non è sindacabile in tale sede.
Per quanto concerne, invece, il mancato rispetto del termine previsto dall’articolo dell’art. 14 del bando, si evidenzia che, per giurisprudenza altrettanto pacifica, «i termini per la conclusione del procedimento amministrativo devono reputarsi normalmente come ordinatori e non perentori, sicché l’adozione del provvedimento conclusivo dopo la scadenza non implica di per sé l’illegittimità del provvedimento medesimo» (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 8 aprile 2016, n. 658). Da ciò deriva l’ovvia conseguenza secondo cui il mancato rispetto di un termine, tra l’altro endoprocedimentale e avente una mera finalità acceleratoria, non può, di per sé, comportare l’illegittimità della procedura.
Alla luce di quanto esposto il motivo è infondato e deve essere respinto.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrete sostiene che i dati forniti dalla stazione appaltante impedirebbero la formulazione di un’offerta consapevole.
Nello specifico, la Società lamenta il fatto che il Valore Industriale Residuo (VIR) sarebbe stato ricalcolato nella lettera di invito sulla base di dati non validati da ARERA; inoltre, poiché il dato contenuto nel bando e approvato da ARERA nel 2020, sarebbe riferito allo stato degli impianti del 2016 mentre la rispettiva RAB riguarderebbe lo stato degli impianti nel 2020, sarebbe impossibile calcolare adeguatamente il delta VIR / RAB e, quindi, formulare seria offerta con riferimento al criterio A.1 del disciplinare.
3.1. Il motivo è ricevibile ma infondato, sulla base di quanto di seguito precisato.
3.2. In primo luogo, il Collegio deve respingere l’eccezione di irricevibilità della doglianza sollevata dall’amministrazione resistente, secondo cui la censura sarebbe tardiva, in quanto sollevata ben oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Come noto, «sussiste l’interesse all’immediata impugnazione del bando di gara solo in presenza di clausole di per sé impeditive dell’ammissione dell’interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara. L’assenza di immediata lesività (e la conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’immediata impugnazione del bando) è poi ancora più evidente nel caso in cui si tratti di una procedura ristretta, sicché entro il termine previsto gli operatori interessati devono solo presentare la domanda di partecipazione, con la quale chiedono di essere invitati a presentare la propria offerta sulla base anche degli elementi indicati nella successiva lettera di invito, nella quale troveranno puntuale e specifica indicazione i criteri di aggiudicazione, i sub-criteri e i relativi punteggi» (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 2421).
Ebbene, applicando le delineate coordinate ermeneutiche al caso di specie appare evidente che le previsioni censurate sono potenzialmente lesive degli interessi della ricorrente solo al momento del ricevimento dell’invito a partecipare alla gara, posto che, prima di esso, l’operatore economico doveva semplicemente limitarsi a presentare la propria candidatura.
Detto altrimenti, poiché le offerte dovevano essere formulate a seguito dell’invito della stazione appaltante e siccome la censura in esame si incentra sull’asserita impossibilità di formulare una proposta consapevole, l’eccezione è infondata e l’impugnazione è, pertanto, tempestiva.
3.3. Nel merito, il Collegio evidenzia, in primo luogo, che, ai sensi del criterio A.1 del disciplinare sarebbero state prese in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale di un valore massimo dello sconto, rispetto alle tariffe approvate dall’Autorità, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito.
Nello specifico, al massimo valore di sconto percentuale, pari al 100%, corrisponde un valore massimo dello sconto (VLim), il quale è calcolato anche sulla base della «quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara».
Ciò posto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 118/22, tra l’altro emanata successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, «qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con la precisazione, di cui alla lettera successiva, secondo cui «nei casi di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell’ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località».
Inoltre, la direttiva n. 714/2022/R/GAS del 22 dicembre 2022, emanata da ARERA in attuazione del suddetto dato normativo, dopo aver premesso che «la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio», ha chiarito che esula «dai poteri dell’Autorità la possibilità di legittimare qualsiasi intervento degli Enti locali sulle gare in corso di svolgimento» e, pertanto, «qualora, nei casi di bandi già pubblicati e dunque di gare in corso di svolgimento, gli Enti locali sottoponessero all’Autorità stessa le valutazioni compiute in ordine alla valorizzazione delle porzioni di reti e impianti di loro proprietà, manifestando la volontà di alienarle in dette gare, le osservazioni dell’Autorità non avrebbero comunque effetti ulteriori rispetto a quello di verifica della bontà delle valutazioni compiute e della correlata valorizzazione».
Alla luce di quanto evidenziato, anche alla luce delle disposizioni sopravvenute, non solo la stazione appaltante non era obbligata a chiedere ad ARERA la validazione dei dati forniti, che deve avvenire, ex art. 6, comma 1, lett. c), della legge 118/22 prima della pubblicazione del bando, ma è, altresì, da escludere che l’Autorità possa comunque invalidare gli effetti della futura gara posto che, per sua stessa ammissione, «gli atti di gara adottati dagli Enti locali rimangono nella loro esclusiva competenza e responsabilità, così come eventuali interventi sugli stessi in autotutela» (cfr. delibera ARERA 714/22).
Del resto, si tratta di una conclusione del tutto coerente con i principi costituzionali di buona amministrazione, i quali verrebbero irrimediabilmente sacrificati qualora le amministrazioni fossero costrette a chiedere costantemente la validazione dei dati aggiornati posti alla base della procedura già bandita.
3.4. Per quanto riguarda, invece, l’asserita violazione del principio di coerenza temporale, secondo cui i il VIR e il RAB dovrebbero essere riferiti al medesimo periodo, il Collegio evidenzia, in primo luogo, l’infondatezza, per le medesime ragioni precedentemente esposte, dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente, secondo cui la discrasia dei dati avrebbe dovuto essere contestata in sede di pubblicazione del bando: all’epoca, infatti, la clausola de qua non era lesiva degli interessi della ricorrente, che era solo tenuta a presentare le propria domanda di partecipazione.
Nel merito, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del 12 novembre 2011, n. 226 «Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell’11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità».
Inoltre, ai sensi dell’art. 5.2. dell’allegato al d.m. del 22 maggio 2014 («Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”») la «valutazione del valore di rimborso per la pubblicazione del bando di gara deve essere, in linea generale, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando. Tutte le informazioni necessarie per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai Comuni e il calcolo del degrado dei cespiti, devono essere aggiornate all’anno t-1. Pertanto per le gare con il bando di gara pubblicato entro il 2014 viene fatto riferimento, in linea generale, allo stato dell’impianto al 31.12.2013 e ai valori contabili dell’anno 2013», con la precisazione, di cui al terzo capoverso, secondo cui qualora «per le valutazioni del valore di rimborso da inserire nel bando di gara non sia possibile fare riferimento alle informazioni al dicembre dell’anno t-1, ad esempio nel caso in cui il bando di gara sia pubblicato nei primi mesi dell’anno t, è necessario che tutte le informazioni utilizzate e le elaborazioni effettuate per la valutazione del valore di rimborso siano riferite alla stessa data di riferimento».
Sul punto, è stato evidenziato che la disposizione de qua prevede una deroga al criterio t-1 in caso di impossibilità oggettiva, o comunque, non imputabile alla stazione appaltante, di avvalersi delle informazioni più aggiornate, a condizione che sia rispettato il criterio della coerenza temporale tra la data di riferimento del VIR e gli altri documenti di gara, la cui portata «è generale, e non limitata al solo caso in cui il bando di gara sia pubblicato nei primi mesi dell’anno, costituendo, questa, una mera esemplificazione, come appare chiaro da un’interpretazione letterale dell’art. 5.2 del d.m. 22 maggio 2014» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2022, n. 5757).
Principi, questi, che sono stati rispettati dall’amministrazione procedente che, alla data di pubblicazione del bando (dicembre 2021), ha comunicato i dati relativi agli anni 2018-2020, ivi compreso il VIR approvato da ARERA nel 2020, relativo ai dati del 2016, salvo, poi, aggiornare tutti i dati in sede di invito alla gara, seppur con l’ausilio degli indici ISTAT, a causa della scarsa collaborazione di alcuni gestori che non avevano messo a disposizione del Comune i dati aggiornati.
3.5. Poiché, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i dati in possesso degli operatori economici consentono la formulazione di un’offerta consapevole offerta, anche con riferimento al punto A.1 del bando, il motivo è infondato e deve essere respinto.
4. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso la ricorrente evidenzia ulteriori criticità della lex specialis e della successiva lettera di invito, che le impedirebbero di formulare un a seria offerta, come:
– l’omessa indicazione della di presa in carico del servizio, che impedirebbe di effettuare un adeguato cronoprogramma degli investimenti;
– l’incompletezza del sottocriterio C.1, che non conterrebbe le colonne c e d, previste dall’all. 3 al DM 226/2011;
– l’inadeguatezza del criterio C.3, il quale fisserebbe degli obiettivi temporali irraggiungibili perché riferiti a periodi ormai trascorsi (2022 e 2023);
– la mancata allegazione nella lettera di invito delle cartografie del gestore Reti Distribuzione s.r.l. relative all’ubicazione degli impianti primari e secondari, nonché di una chiara indicazione della fascia di pressione di funzionamento delle condotte;
– l’assenza di regolamenti che disciplinano gli oneri di occupazione del suolo e l’esecuzione dei lavori stradali;
– la mancanza di informazioni sugli impianti interconnessi, che, oltre che in contrasto con l’art. 9, comma 6-bis del D.M. n. 226/2011, sarebbe, altresì, essenziale per stabilire la possibilità di sviluppo degli impianti e la loro capacità di gestione delle emergenze;
– il fatto che l’allegato C al bando non indicherebbe il numero esatto delle risorse da assumere, con conseguente impossibilità di stimare i costi del personale.
Il motivo è inammissibile, posto che, ci si trova innanzi a clausole non escludenti in quanto, come correttamente evidenziato dall’amministrazione resistente, tutti i dubbi evidenziati possono essere risolti in sede di chiarimenti, che sono, tra l’altro, già stati formulati dalla ricorrente, e, pertanto, le eventuali imprecisioni della lex specialis non impediscono all’operatore economico di effettuare un’offerta ponderata e consapevole ma lo legittimeranno, al massimo, a impugnare gli esiti della procedura qualora la condotta della stazione appaltante abbia concretamente tratto in errore l’offerente.
5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che i dati forniti sarebbero obsoleti perché risalerebbero al periodo 2018-2020, e non sarebbero neppure stati aggiornati, al triennio 2020/2023, con la lettera d’invito.
Il motivo è infondato alla luce di quanto precedentemente evidenziato.
Nello specifico, si ribadisce che dall’esame degli atti di causa è emerso che la stazione appaltante ha aggiornato i dati con le informazioni in suo possesso e provvederà a successivi aggiornamenti, previa apposita richiesta ai gestori uscenti.
6. Infine, con il sesto motivo di ricorso la ricorrente censura il fatto che il ristretto lasso temprale intercorrente tra la lettera di invito (21 settembre 2023) e il termine per la presentazione delle offerte (29 dicembre 2023) le impedirebbe di formulare una seria offerta.
Il motivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che con la nota del 31 ottobre 2023 la stazione appaltante ha differito il termine di presentazione delle offerte alla fine di maggio 2024.
Tuttavia, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare l’irragionevolezza di tale scansione temporale, soprattutto a fronte del lungo periodo di tempo trascorso tra l’indizione della procedura e l’invio delle relative lettere d’invito e che, ulteriori irragionevoli scansioni temporali, ben potranno essere oggetto di successive impugnazione, qualora foriere di un concreto danno per i partecipanti.
7. In conclusione, poiché la formulazione del bando e della successiva lettera di invito non impediscono la formazione di un’offerta ponderata e consapevole da parte degli operatori economici, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Alla luce delle peculiarità della vicenda e del fatto che l’originaria scadenza temporale era del tutto inadeguata alla complessità della gara e sproporzionata rispetto al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’indizione della procedura e l’invio delle relative lettere d’invito, il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi | |
IL SEGRETARIO