Pubblicato il 17/02/2024
N. 00162/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da
Indivior Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03A3344D2, A03A348553, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano e Giorgia Marcaccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Quilico e Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
Mylan Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del bando (doc. 1 bis) e della Determina Dirigenziale n. 383/2023 (doc. 2) pubblicati il 27 dicembre 2023, con i quali quale la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha indetto il Settimo appalto specifico per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi da destinarsi alle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte, Valle d”Aosta e Molise, nell”ambito del Quarto Sistema Dinamico di Acquisizione (doc. 1), con specifico riguardo alle previsioni dettate in ordine ai lotti di fornitura n. 328 e 329 relativi all”associazione fissa di principi attivi buprenorfina/naloxone;
– della lettera di invito al suddetto settimo appalto specifico (doc. 3), del capitolato tecnico (doc. 4), dell’Allegato A recante la tabella elenco prodotti (doc. 5), – dell’Allegato G recante la tabella farmaci cui è stata riservata una percentuale di acquisto (doc. 6), del modello di offerta economica (doc. 7), dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante (doc. 11), della determinazione di rettifica degli atti di gara n. 10/2024 (doc. 9), nonché di tutti gli altri atti della procedura di gara, sempre con specifico riguardo alle previsioni dettate in ordine ai lotti di fornitura n. 328 e 329 relativi all”associazione fissa di principi attivi buprenorfina/naloxone;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 383 del 27 dicembre 2023 (doc. 1 resistente) la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R.) ha proceduto – nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 95-2021) – all’indizione del settimo appalto specifico per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizi Sanitario delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise (gara 131-2023).
2. Il criterio di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuato sul presupposto che la gara abbia ad oggetto forniture standardizzate; l’Allegato A) al Capitolato Tecnico, denominato “Tabella Prodotti” (doc. 2 resistente), riporta nel dettaglio tutte le informazioni utili all’individuazione del prodotto richiesto per ciascun lotto, con i relativi quantitativi; in particolare, per quanto riguarda i principi attivi buprenorfina/naloxone in “forma orale solubile” sono richiesti:
a) lotto n. 328: dosaggio 2 mg + 0,5 mg con un prezzo a base d’asta per unità posologica pari a 0,183 €, un quantitativo di 224.056 unità e un valore complessivo di 41.002,24 €;
b) lotto n. 329: dosaggio 8 mg + 2 mg con un prezzo a base d’asta per unità posologica 0,424 €, un quantitativo 253.856 unità e per un valore complessivo del lotto di 107.634,94 €.
3. Con richiesta del 16 gennaio 2024 la Società ricorrente, primario operatore del settore farmaceutico, ha rappresentato ad S.C.R. la mancata indicazione, nella “Tabella prodotti”, dei farmaci esclusivi (Classe A-PHT) Suboxone Film sublinguale ivi precisati e indicati come già pubblicati in GU il 23.09.2021 e attualmente in uso in Piemonte e Molise, chiedendo alla stessa di valutarne l’inserimento (per tutti i dosaggi richiesti) nella procedura in contestazione (doc. 10 ricorrente); a riscontro, con chiarimento n. 48 del 19 gennaio 2024, S.C.R. ha confermato l’elenco lotti di cui all’Allegato A), precisando che i farmaci oggetto della richiesta di chiarimento “per i dosaggi 2mg/0,5mg e 8mg/2mg sono ricompresi nei lotti 328 e 329 e che la forma farmaceutica “film sublinguale” è ricompresa nella forma farmaceutica “forma orale solubile”” (doc. 4 resistente).
4. Avverso gli atti di gara nonché il chiarimento reso da S.C.R. è insorta la Società Indivior Italia, ritenendo l’operato della Stazione appaltante illegittimamente volto ad accorpare nell’ambito dei due lotti n. 328 e n. 329 l’acquisto di medicinali con formulazione differente che risultano, di conseguenza, non equivalenti né confrontabili mediante il criterio del minor prezzo, con conseguente chiara violazione dei principi di massima concorrenza e di necessaria suddivisione degli appalti in lotti prestazionali e funzionali che debbono sempre caratterizzare le procedure ad evidenza pubblica; in particolare, ha affidato le proprie doglianze a tre distinti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 51 del d.lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile a fronte dell’indizione dello SDA in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del divieto di artificioso accorpamento dei lotti e del principio di massima concorrenza. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost, nonché dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile a fronte dell’indizione dello SDA in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 e del principio che impone alle stazioni appaltanti di valutare offerte omogenee. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione del principio di par condicio. Sviamento;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile a fronte dell’indizione dello SDA in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e dei presupposti.
L’esponente ha articolato la propria istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, concludendo per l’accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese.
5. Si è costituita la Società di Committenza Regionale, svolgendo le proprie difese e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
6. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024 le parti sono state avvertite della possibilità di una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. Il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata attesa la sussistenza dei prescritti presupposti in rito e l’integrità del contraddittorio e dell’istruttoria.
2. Lo scrutinio delle doglianze formulate deve essere condotto evidenziando, sin dalle premesse della trattazione, la stretta connessione logica tra le stesse, in quanto incentrate sulla radicale contestazione degli atti di indizione della procedura evidenziale e della relativa lettera d’invito, rappresentati come immediatamente lesivi delle posizioni giuridiche dell’esponente.
Siffatta tipologia di impugnativa, per consolidato insegnamento del Giudice di Appello, è di regola inammissibile, poiché, per un verso, mossa avverso atti meramente endoprocedimentali, per altro verso non sorretta da idoneo interesse: la lesione concreta ed attuale alla posizione giuridica del concorrente si verifica di norma solo a seguito dell’eventuale esito finale negativo della procedura (ex multis, Cons. Stato, V, 29.04.2019, n. 2732).
Nondimeno, l’immediata impugnazione è possibile nel caso in cui le condizioni ovvero le regole evidenziali risultino tali da precludere a priori una utile partecipazione alla gara, sortendo con ciò un effetto immediatamente escludente nei confronti dell’offerta del concorrente. Vanno in particolare considerate tali, in termini generali e in consonanza con l’autorevole insegnamento del Giudice di Appello (Cons. Stato, Ad. Plen. 26.04.2018, n. 4), le clausole della lex specialis che: a) impongano, ai fini della partecipazione alla procedura evidenziale, oneri manifestamente inintellegibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto all’oggetto della gara; b) scandiscano regole idonee a rendere la partecipazione degli operatori economici incongruamente difficoltosa o, addirittura, impossibile; c) prefigurino disposizioni abnormi o irragionevoli, che rendano impraticabile il ragionevole calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della formalizzazione dell’offerta, ovvero comprimano irragionevolmente i tempi per la relativa elaborazione e presentazione; d) fissino condizioni negoziali che rendano a priori il prospettico rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente non conveniente; e) scolpiscano clausole impositive di obblighi contra jus; f) presentino gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 21.01.2022. n. 383).
Nel caso di specie la ricorrente basa l’impugnazione della lex specialis di gara su aspetti del lotto in questione che, sulla base di una certa interpretazione delle clausole della lettera invito, precluderebbero la possibilità di una congrua offerta (ovvero di un’offerta al ribasso rispetto al prezzo a base di gara), cosicché il ricorso è immune da profili di inammissibilità.
3. Con la prima censura la Società ricorrente contesta in radice la composizione dei lotti di gara nn. 328 e 329 da parte di S.C.R., ritenendo ciascuno un illegittimo accorpamento di eterogenee commesse che dovrebbero essere mantenute distinte: in particolare, il farmaco prodotto dall’esponente si distinguerebbe per differenti modalità di somministrazione (film sublinguale) da quelli offerti – anche – dalla concorrenza (compresse orosolubili), idonee a renderlo non confrontabile con questi ultimi e pienamente giustificanti il corrispondente maggior costo di commercializzazione, ben superiore al corrispettivo individuato come base d’asta per i lotti in questione (doc. 5 resistente, pag. 2, recante i “prezzi massimi di cessione” per le due formulazioni in film nei dosaggi richiesti: Lotto 328: 0,50393 €, Lotto 329: 2,015 €) a fronte dell’esclusiva di vendita detenuta.
La scelta amministrativa, pertanto, nella richiamata prospettazione di parte ricorrente, si paleserebbe illogica e irragionevole nonché immotivata e, pertanto, in frontale contrasto con il disposto dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis, nonché, comunque, sproporzionata e lesiva della concorrenza; a supporto delle deduzioni difensive richiamate militerebbe secondo la Società farmaceutica il disposto dell’art. 7 del d.l. n. 347/2001, a mente del quale due medicinali possono ritenersi equivalenti solo se “aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali”, non ravvisabili nel caso di specie.
La censura, per i profili in sintesi riportati, non può essere condivisa.
L’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 prescrive la suddivisione degli appalti in lotti funzionali al dichiarato fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici in diretta attuazione dei “considerando” 78 e 79 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui l’affidamento degli appalti pubblici deve essere adeguato alle necessità delle PMI.
La mancata suddivisione in lotti deve pertanto essere motivata, trovando tale onere un precipuo ruolo di tutela in favore dei soggetti cui la norma intende garantire pieno accesso al mercato, vale a dire le micro, piccole e medie imprese: ne discende la sussistenza di un margine di discrezionalità del quale le stazioni appaltanti pubbliche possono godere, permettendo di considerare la divisione in lotti non alla stregua di un precetto inviolabile ma quale principio generale, suscettibile di declinazione alle peculiarità del caso di specie.
L’odierna ricorrente è, per fatto notorio, un importante operatore nel settore farmaceutico, estraneo come tale alle sopra richiamate esigenze di protezione delle PMI di cui all’art. 51 del d.lgs. 50/ 2016 e non può perciò dolersi sic et simpliciter dell’assenza, nella legge di gara, di una specifica motivazione sul non formare, per il medicinale dalla stessa prodotto in esclusiva, un lotto ad hoc, ricompreso, invece, nell’unitario lotto “composto” per il medesimo principio attivo e dosaggio, dovendo al contrario provare l’insussistenza di plausibili ragioni a giustificazione delle determinazioni criticate e la conseguenziale eventuale violazione dei principi e delle regole che presiedono all’affidamento dei contratti pubblici (Tar Piemonte, I, 24.10.2022, n. 884, con pertinenti richiami giurisprudenziali).
Invero, come già accennato nelle superiori considerazioni, occorre sottolineare che le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara, godono di un ampio margine di discrezionalità, il cui esercizio presuppone, nello specifico ambito della divisione e perimetrazione dei lotti, un adattamento dei principi generali pro concorrenziali posti dall’ordinamento in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica.
In tale ambito, possono e devono trovare spazio valutazioni ordinariamente ancorate a considerazioni di carattere tecnico ed economico, improntate al contemperamento di tutti gli interessi in gioco, sindacabili avanti al giudice amministrativo sotto i profili della proporzionalità, ragionevolezza e idoneità dell’istruttoria, ma non anche della mera opportunità (ex multis, Cons. Stato, III, 28.12.2020, n. 8440, con pertinenti richiami giurisprudenziali).
I principi richiamati, laddove declinati nel caso di specie, conducono ad individuare l’oggetto della domanda pubblica sottesa a ciascuno dei lotti nn. 328 e 329 nell’acquisizione della disponibilità di un quantitativo di farmaci aventi una specifica composizione ed una ivi determinata forma farmaceutica, ivi espressamente individuata nella “forma orale solubile”; tali elementi risultano ulteriormente esplicitati nel pertinente riscontro al chiarimento n. 48, direttamente fornito all’odierna ricorrente, laddove la stazione di committenza ha precisato che la forma farmaceutica “film sublinguale”, con cui l’esponente offre in esclusiva il proprio farmaco Suboxone film, deve ritenersi ricompresa nella più generale categoria “forma orale solubile” richiesta per i lotti in questione. Non può pertanto dubitarsi che il tracciato rapporto di genere a specie si risolva nella favorevole apertura concorrenziale della gara anche allo specifico prodotto dell’esponente – accanto alle altre soluzioni presenti per lo stesso principio attivo come elencate dall’amministrazione resistente a pag. 5 della memoria depositata il 5.2.2024 – nei dosaggi specificati in ciascun lotto. Tale scelta discrezionale, espressiva delle esigenze terapeutiche ritenute prevalenti, non si palesa pertanto ex se affetta da un patologico difetto di proporzionalità o di ragionevolezza ma, al contrario, si pone in sintonia con le esigenze palesate dall’amministrazione in sede di definizione della domanda farmaceutica, da soddisfare con i lotti di gara in contestazione, nonché conforme ai principi di buona amministrazione e contenimento della spesa farmaceutica (doc. 5 resistente, verbale nucleo tecnico, pag. 2).
La documentazione tecnica prodotta in sede di causa dalla stessa ricorrente in relazione al farmaco Suboxone film, peraltro, espressamente prende in considerazione il “Passaggio tra compressa sublinguale e film (…)” (doc. 12 ricorrente, pag. 21), pur sottoponendolo alle cautele ivi meglio specificate, confermando che entrambe le formulazioni sono prodotte dalla stessa Società e trovano un impiego sostanzialmente sovrapponibile, risultando espressamente sconsigliato soltanto un uso alternato delle stesse (“Non è consigliato associare formulazioni diverse o alternare tra formulazioni in film e compressa sublinguale”, doc. 12 ricorrente, ibidem).
Parimenti, il riferimento al disposto di cui all’art. 7, co. 1, d.l. 347/2001 (conv. L. 405/2001), in ragione della lamentata mancata rispondenza al criterio della medesima via di somministrazione enfatizzato dalla ricorrente, risulta inconferente. Per condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, la norma in questione regola i profili di equivalenza tra farmaci ai fini dei rimborsi a carico del Servizio Sanitario, esaurendo in tale ambito il proprio spettro prescrittivo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 1.4.2016 n. 114).
Nel caso di specie rileva, ai fini della configurazione dei contestati lotti, la dichiarata finalità della stazione appaltante di acquistare i farmaci aventi i principi attivi buprenorfina/naloxone in “forma orale solubile”, ed è indubbio che anche il farmaco proposto dalla ricorrente ricada in tale genus, cosicché trova giustificazione l’inserimento nei citati lotti.
L’insieme degli elementi richiamati corrobora pertanto la lettura patrocinata dall’Amministrazione intimata, laddove quest’ultima sottolinea che non troverebbe giustificazione un acquisto del solo farmaco oggetto di esclusiva, stante la notevole differenza del relativo costo di acquisizione. Tale approccio si pone in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, fermi nello stigmatizzare le scelte amministrative che si risolvano, anche in ragione della scarsa concorrenzialità del mercato di riferimento, in un oggettivo fattore distorsivo della corretta competizione, con penalizzanti ricadute per la stessa Amministrazione, misurabili anzitutto sul piano economico e, sotto distinto profilo, anche rispetto alle evidenti esigenze di semplificazione gestionale e di riduzione dei costi che inevitabilmente si accompagnano ad una razionalizzazione delle procedure di acquisto, con possibili significative economie di scala (Cons. Stato, III, 5.2.2020, n. 932).
4. Con il secondo mezzo di gravame, strettamente connesso al primo, l’esponente censura le modalità di composizione delle offerte prescritte dalla lettera di invito, laddove interpretate nel senso di imporre a ciascun concorrente – anche laddove in possesso di più farmaci idonei a rientrare nell’ambito del lotto oggetto di interesse in quanto conformi alle caratteristiche minime ivi richieste – la presentazione di un’unica offerta, necessariamente articolata per tutti gli articoli al medesimo prezzo.
La doglianza si palesa infondata.
L’art. 10.1 della lettera di invito, infatti, rubricato “offerta economica”, espressamente impone che il perimetro dell’offerta copra integralmente il quantitativo richiesto dalla committente, precisando che “nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l’offerta per tutti prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l’esclusione limitatamente al lotto per il quale l’offerta risulta incompleta. Ogni lotto è inscindibile” ed avvertendo altresì che “non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore complessivo del lotto posto a base d’asta), pari a zero. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito”.
Il successivo art. 11 dispone che “l’offerta per singolo lotto non può essere superiore a base di gara, pena esclusione”, aggiungendo che “non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito (…). Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l’offerta per tutti i prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l’esclusione. Ogni lotto è inscindibile. In riferimento ai lotti con indicazione sul dosaggio “Tutti i dosaggi”, i Fornitori dovranno, in caso di aggiudicazione, fornire tutti i dosaggi da loro commercializzati, che non siano previsti in altri lotti. Per tali Lotti il prezzo unitario per Unità di Misura dovrà essere unico per tutti i dosaggi”.
Orbene, i lotti n. 328 e 329 comprendono un solo prodotto (e cioè un qualsiasi farmaco con principio attivo Buprenorfina e Naloxone in forma orale solubile, con dosaggio di mg. 2+0,5 quanto al lotto n. 328 e di mg. 8+2 quanto all’altro lotto), cosicché non ricorre, nel caso in esame, l’ipotesi del lotto comprendente più prodotti di cui all’art. 10 della lettera invito. Ne dà del resto conferma la tabella relativa ai prodotti riguardante i lotti n. 328 e 329 (documento n. 5 depositato in giudizio dalla società istante e documento n. 2 depositato in giudizio dalla resistente), la quale indica la quantità complessiva dei farmaci da fornire a base di Buprenorfina e Naloxone in forma orale solubile e non le quantità richieste di ogni singolo farmaco appartenente a tale tipologia. I due lotti in questione sono calibrati sul genus Buprenorfina/Naloxone in forma orale solubile nei prefigurati dosaggi e non si articolano in un elenco di farmaci, appartenenti a tale categoria, ciascuno dei quali costituente un distinto prodotto da prevedere nell’offerta ai sensi dell’art. 10.1 della lettera invito.
Ne deriva che la deducente non era obbligata a inserire nell’offerta il farmaco in film sublinguale e che avrebbe potuto proporre un qualsiasi altro farmaco appartenente alla tipologia indicata nella lex specialis.
Pertanto la patrocinata lettura del contenuto della lettera di invito, alla base della presente doglianza, non può essere condivisa.
Inoltre, l’assenza di profili di invalidità sottesi alla scelta amministrativa di definizione dei lotti, acclarata all’esito dello scrutinio del primo motivo di ricorso, conduce a qualificare tutti i farmaci, caratterizzati dalla confezione nel dosaggio richiesto del principio attivo buprenorfina/naloxone in “forma orale solubile”, rispettosi delle prescritte caratteristiche minime dei lotti in questione. Da ciò discende che per “prodotto” deve unitariamente intendersi qualunque farmaco o combinazione di farmaci offerti in relazione a ciascuno dei richiamati lotti, rispondenti al genus indicato dalla lex specialis di gara e individuati dall’offerente conformemente alle proprie scelte imprenditoriali.
Il precipitato di tale combinata lettura della lex specialis e della richiamata lettera di invito non può, pertanto, prestarsi ad una opzione ermeneutica che pretenda di individuare quale “prodotto” il singolo farmaco presente nel catalogo dell’offerente, ben potendo essere offerto unicamente quello – complessivamente ed unitariamente inteso – rispettoso delle caratteristiche minime imposte per ciascun lotto della procedura.
Sarà cura dell’offerente confezionare la propria offerta inserendo uno o più farmaci nella combinazione ritenuta più idonea ma nel rispetto delle prescrizioni capitolari: da tale scelta imprenditoriale deriverà un prezzo unitario differente, come tale oggetto di successiva valutazione comparativa.
Nel caso di specie, peraltro, la stessa ricorrente risulta produttrice tanto della formulazione in film sublinguale quanto delle compresse orosolubili, senza che risulti preclusa alcuna formulazione dell’offerta che preveda la fornitura di solo uno tra tali prodotti.
5. Con il terzo motivo la Società ritiene la lex specialis irrimediabilmente viziata per l’uso illegittimo o comunque immotivato del criterio del minor prezzo, pur in assenza, nelle prestazioni oggetto dell’appalto per cui è causa, delle caratteristiche richieste dall’art. 95, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis applicabile.
La doglianza non può essere accolta.
L’art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 ammette il criterio del minor prezzo per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Nel caso in esame, la tipologia di farmaco richiesta riguarda beni che si trovano ordinariamente sul mercato e che non devono essere realizzati sulla base di specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante, cosicché l’oggetto dei lotti in argomento rientra nella previsione della lettera b del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.
Né si configura un difetto di motivazione in ordine all’applicazione del criterio del minor prezzo, giacché appare evidente che il tipo di fornitura richiesto dalla stazione appaltante riguardi prodotti aventi caratteristiche standard (costituite dall’appartenenza alla categoria del principio attivo Buprenorfina/Naloxone in forma orale solubile con predeterminato dosaggio, categoria ampiamente presente sul mercato).
La fornitura di farmaci è stata del resto più volte ritenuta compatibile con l’aggiudicazione tramite sistemi dinamici di acquisizione già nel vigore del previgente codice dei contratti pubblici (art. 60 D. Lgs. 163/2006) in considerazione della loro intrinseca natura standardizzata, della loro presenza sul mercato quali beni di “uso corrente” e dell’inconfigurabilità di una ingerenza del committente in relazione alle relative specifiche tecniche (Cons. Stato, III, 1.4.2016, n. 1306), caratteristiche, queste, che, nella controversia in esame, sono pienamente assunte dall’oggetto dei lotti de quibus.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La particolarità delle questioni dedotte milita per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci | |
IL SEGRETARIO