Pubblicato il 19/02/2024
N. 00164/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Neocos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
nei confronti
Mattioda Pierino & Figli s.p.a., Tekne s.p.a. e Tekne Esco s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Angelini, Rosario Achille Dell’Abate, Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Alessandro Angelini, con studio in Torino, corso Re Umberto, 27;
Dott. Geol. Carlo Cerutti, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione del Comune di Novara, n. 243 del 23 agosto 2023, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla «Procedura di gara, per l”affidamento dell”appalto integrato: NG EU – PNRR – M 5 – C 2 – I2.1 Investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Rigenerazione urbana di S. Agabio – Lotto 2 -Interventi di miglioramento della qualità urbana di Cascina Cascinetta e relativo ambito. CIG: 9806291754 – CUP: F18I21001840001» e, conseguentemente, è stata disposta l”aggiudicazione dell’appalto integrato alla società Mattioda Pierino & Figli s.p.a.;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi:
a) i verbali di gara e i tabulati dei confronti a coppie;
b) la determina n. 225 del 7 agosto 2023 del Settore 1 – Organizzazione Risorse Umane CUC, avente a oggetto «approvazione verbali ed ammessi/esclusi»;
c) il verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera;
d) la nota del Comune di Novara, prot. n. 0109451/2023 del 19 settembre 2023, inerente all’esito delle verifiche effettuate in capo all’aggiudicatario e la conseguente dichiarazione di efficacia dell”aggiudicazione;
e) il contratto e la nota del 28 agosto 2023, con cui l”Amministrazione ha comunicato la relativa sottoscrizione;
e per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
del Comune di Novara a disporre il subentro a favore dell”odierna esponente;
con riserva
di agire in un separato giudizio per il risarcimento del danno per equivalente monetario;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara, del Ministero dell’Interno, delle società Mattioda Pierino & Figli s.p.a., Tekne s.p.a. e Tekne Esco s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il 19 maggio 2023 il Dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Novara ha avviato la procedura di affidamento di un appalto integrato di progettazione e lavori, subordinato all’erogazione dei fondi del PNRR, volto alla rigenerazione di un quartiere cittadino (determinazione a contrarre numero 169).
2. Il 23 maggio 2023 il Comune ha approvato il bando, il relativo disciplinare di gara nonché lo schema di contratto.
Nello specifico, la commessa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), riguardava la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere necessarie per il miglioramento della qualità urbana di un’area del quartiere di Sant’Agabio e aveva un valore è stato stimato in 7.187.081,37 euro (7.003.488,69 euro per i lavori e 183.592,68 euro per la progettazione esecutiva).
3. All’esito delle operazioni di gara la ricorrente si è classificata al secondo posto con 69,307 punti, preceduta dal raggruppamento costituito dalle odierne controinteressate, che avevano, invece, totalizzato un punteggio pari a 71,882 punti.
4. Il 23 agosto 2023 l’appalto è stato aggiudicato al controinteressato (determinazione numero 243) e, il 28 agosto 2023, la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso gli atti della procedura, che è stata integrata il successivo 30 agosto.
5. Il 13 settembre 2023 l’amministrazione procedente ha consegnato alla ricorrente parte della documentazione richiesta, il 22 settembre 2023 ha inviato ulteriori documenti e, il giorno successivo, il Comune ha stipulato il contratto con l’aggiudicataria.
6. Con ricorso, notificato il 27 settembre 2023 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamene illegittimo.
7. Il 6 ottobre 2023 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, censurando le ulteriori fasi della procedura.
8. Il 9 ottobre 2023 la stazione appaltante ha inviato alla ricorrente la versione integrale dell’offerta dell’aggiudicatario (nota prot. 117678).
9. All’esito dell’udienza camerale del 17 ottobre 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente.
10. In data 8 novembre 2023 la ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti con cui ha precisato la doglianza IV.
11. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica.
12. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio deve accogliere l’istanza di rimessione in termini formulata dalla controinteressata, con riferimento alla produzione documentale depositata il 23 gennaio 2024 alle ore 15:08.
Come noto, l’art. 37 del cod. proc. amm., nel disciplinare l’errore scusabile ha previsto che il «giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto».
Si tratta di una disposizione «di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d’impugnazione. Di conseguenza, il cit. art. 37 c.p.a. deve considerarsi norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale» (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623).
Ebbene, nel caso di specie la controinteressata ha adeguatamente dimostrato di aver ripetutamene tentato di effettuare tempestivamente il deposito ma di non esservi riuscita, a causa di un malfunzionamento del PAT, fino alle ore 15:08 dell’ultimo giorno utile.
2. Nel merito, con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3 e 23 del d.lgs. 50/16, del d.m. 17 giugno 2016 n. 263, delle linee guida ANAC n. 1 e della lex specialis di gara; nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
Nello specifico, la Società sostiene che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione perché, in violazione del disciplinare (il quale richiedeva che i progettisti avessero svolto negli ultimi dieci anni servizi analoghi a quello oggetto della commessa), avrebbe indicato il possesso da parte della mandante (Tekne Esco) di una quota del requisito de quo pari al 7%, salvo poi allegare nella tabella riepilogativa dei “servizi analoghi” nove incarichi, tutti riconducibili a Tekne.
A suo dire, inoltre, il requisito in esame non sarebbe stato neppure dimostrato a seguito della richiesta di integrazioni del RUP, successiva all’aggiudicazione, in quanto l’aggiudicatario si sarebbe limitato ad allegare una fattura di Toscana Aeroporti Engineering.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. 50/16, rientrano nel novero degli operatori economici «i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti».
La ratio del R.T.I. è infatti quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare alla procedura competitiva accedendovi in associazione con altri operatori economici.
Non avrebbe pertanto «senso limitare la partecipazione alle sole R.T.I. i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità tecnico-economica di accesso; una clausola di tal guisa sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 16 maggio 2022, n. 6099).
Ne discende che, in linea generale, per i contratti di servizi e forniture, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi su una soglia minima, senza che a essa debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al RTI, rientrante nella piena disponibilità degli associati e, pertanto, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e di esecuzione dichiarate dalle imprese in raggruppamento temporaneo non deve necessariamente coincidere con le quote di qualificazione di ciascun operatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3993).
Del resto, lo stesso art. 83, comma 4, del d.lgs. 50/16 prevede, infatti, espressamente che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando di gara, tra l’altro, «che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto».
Laddove, quindi, la lex specialis non richieda la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, ma prescriva semplicemente un generico requisito minimo, come, ad esempio, una generica quota minima di fatturato non può disporsi l’esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336).
Detto altrimenti, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti e pertanto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491).
Ciò posto, nel caso in esame, l’art. 3 del disciplinare prevede, relativamente al servizio di progettazione esecutiva dell’opera, che il requisito della capacità economica e finanziaria dei progettisti deve considerarsi integrato qualora essi abbiano espletato «negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni “ID-Opera” pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione».
Con la conseguenza che esso può, quindi, essere interamente soddisfatto, e comprovato, dalla mandataria del servizio di progettazione e che, stante l’assenza di un obbligo di corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, la società Tenke, ben avrebbe potuto eseguire il 7% del servizio.
Si evidenzia, infine, che a fronte dell’inequivocabile dichiarazione contenuta del DGUE di Teke Esko, secondo cui i «requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara sono raggiunti dalla mandataria del raggruppamento temporaneo Tekne S.p.A.», è del tutto verosimile la tesi della controinteressata secondo cui il riferimento al 7% contenuto nel modello “P” dovrebbe essere inteso come quota di partecipazione al raggruppamento e non come percentuale dei requisiti di qualificazione i quali, come visto, sono dichiaratamente soddisfatti da Tenke, così come espressamente indicato nel DGUE.
A ciò si aggiunga che, a seguito di espressa richiesta della stazione appaltante l’aggiudicatario ha comunque dimostrato che anche Tenke Esco possiede i requisiti di qualificazione richiesti, avendo essa svolto le prestazioni richieste dalla lex specialis sia come subappaltatrice della società Tenke sia direttamente nei confronti dell’Aeroporto di Firenze (Toscana Aeroporti Engineering s.r.l.).
Né è possibile sostenere l’inammissibilità dall’integrazione, posto che, per giurisprudenza costante «la facoltà accordata a un candidato – in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione – di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti» (ex multis T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2017 n. 886).
La recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il «soccorso istruttorio integrativo persegue, dunque, la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto anche nell’interesse delle stazioni appaltanti, che potrebbero perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili quali – come nel caso di cui si discorre – la mancanza di dichiarazioni afferenti ai requisiti di partecipazione» (ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 2 agosto 2022, n. 6786).
In conclusione, alla luce di quanto esposto il motivo è infondato e deve essere respinto.
3. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente censura il fatto che il servizio analogo denominato “Masterplan Isola di Sindalah” (Arabia Saudita), non sarebbe riconducibile alla categoria OS24 (Verde pubblico e arredo urbano) sia perché il “concept design” non rientrerebbe tra i servizi di architettura e ingegneria, annoverabile fra quelli previsti dagli artt.3 lett.vvvv) e 46 d.lgs. 50/16 (tant’è che il disciplinarne prenderebbe in considerazione solo i progetti per cui sia stato redatto almeno uno “studio di fattibilità”) sia in virtù del fatto che il servizio de quo sarebbe ancora “in corso”, mentre il disciplinare in prevedeva espressamente che i servizi indicati dovevano essere conclusi, con buon esito e senza contestazione.
A dire della ricorrente, infine, le fatture esibite non attesterebbero la riconducibilità del servizio de quo alla categoria ID-P.02.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’articolo 3 del disciplinare i progettisti devono aver svolto «negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni “ID-Opera” pari a due volte l’importo stimato dei la-vori cui si riferisce la prestazione».
Nello specifico, la tabella contenuta all’articolo 3 del disciplinare, relativa agli importi minimi dei “servizi analoghi”, contempla la categoria OS 24 (verde e arredo urbano), per un valore stimato di 518.468,77, pari al 7,40% del servizio.
Si tratta di una categoria che può essere sussunta in quella denominata “P.02” della tabella allegata al DM 17 giugno 2016, dedicata agli “Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva” e comprensiva delle «Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo».
Il menzionato articolo 3 del disciplinare prevede, poi, che ai «fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria gli operatori economici “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”», con l’ulteriore precisazione che verranno presi in considerazione solo i servizi conclusi «con buon esito e senza contestazione», senza, quindi, contemplare lo studio di fattibilità come livello minimo di sviluppo dei servizi allegabili.
Inoltre, dall’esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dal servizio in contestazione, l’aggiudicatario ha svolto per la società Europa Risorse SGR s.p.a. opere di «arredamenti con elementi singolari, giardini, opere di riqualificazioni paesaggista e ambientale di aree urbane» (rientranti nella categoria E.19 «Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane»), per un valore pari a 726.975,97 euro e per la società Investire SGR s.p.a. attività di sistemazioni esterne (rientranti nella categoria E.18 «Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto»), per un valore di 330.000,00 euro.
Essendo, dunque, il valore complessivo delle predette commesse pari a 1.056.975,97 euro e, quindi, superiore al doppio del valore dei servizi richiesti per la categoria OS 24 (1.036.937,54 euro), il motivo è per ciò solo infondato.
A ciò si aggiunga che il progetto denominato “Masterplan isola di Sindalah”, comprendeva la «Progettazione del concept design delle ville NEOM, ognuna di superficie compresa tra 2.000 e 5.000 mq, localizzate in aree scelte appositamente per diventare dei poli di interesse culturale, sociale e ricreativo adatti ad ospitare eventi multifunzionali» e la ricorrente si è espressamente occupata di curare il «Concept design del Masterplan; Progettazione preliminare di sistemi strutturali e sistemi impiantistici; Progettazione LEED» per un valore di 14.000.000,00; attività che rientra nella categoria P.2., come dimostrato dalla certificazione del committente, oggetto di generiche contestazioni da parte della ricorrente, in quanto non assistite da alcun argomento di prova per dimostrarne la fondatezza.
A ciò si aggiunga che, da una lettura congiunta della tabella allegata dall’aggiudicatario, a dimostrazione dei servizi effettuati, e della certificazione rilasciato dallo studio Luca Dini Design & Architecture, committente, sino a prova contraria, del servizio di progettazione del “Masterplan isola di Sindalah”, emerge chiaramente che l’attività di progettazione preliminare e definitiva delle opere si è conclusa con buon esito nel 2020-2021 e che l’aggiudicataria ha indicato l’opera in corso solo perché l’esecuzione materiale dei lavori non è ancora conclusa.
Poiché, quindi, il Collegio non ravvisa la sussistenza delle censure indicate nel motivo in esame, esso è infondato e deve essere respinto.
4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente evidenzia che nella propria dichiarazione i componenti del Raggruppamento aggiudicatario avrebbero indicato nominativamente i professionisti componenti che faranno parte del gruppo di progettazione, i quali sarebbero stati tutti qualificati come “consulenti” di Tekne, eccezion fatta per uno di essi, che sarebbe legato da un rapporto di “collaborazione continua” con Tekne Esco. Indicazione, questa che, a dire della ricorrente, non corrisponderebbe a quanto richiesto dal disciplinare di gara e dalle Linee guida ANAC n. 1 e all’art .4 D.M. Infrastrutture 2 dicembre 2016 n. 263.
Per la tesi in esame, infatti, la formulazione utilizzata non permetterebbe di comprendere se i progettisti siano collaboratori a contratto ovvero consulenti esterni, i quali dovrebbero, però, aver fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio reddito annuo.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 3 del disciplinare il concorrente era tenuto a specificare se il progettista è «dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263».
Ebbene, effettivamente, nel modello P (relativo alle dichiarazioni dei progettisti) l’aggiudicatario ha qualificato cinque professionisti come consulenti di Tenke, legati ad essa da un generico rapporto di collaborazione continua.
Tuttavia, è altrettanto vero che, proprio per tale ragione, l’operatore economico è stato ammesso con riserva alla gara e, in sede di soccorso procedimentale, ha chiarito che «le risorse Massimo Buson, Umberto Biscottini, Lorenzo Ceri, Giovanni Flavio Chiesa e Roberto Carella, sono state indicate con la dicitura “consulenti con rapporto di collaborazione continua” in quanto fanno parte della categoria “collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente (rectius, nella specie, il progettista c.d. indicato) una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”, così come previsto dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, nonché a pagina 8 del disciplinare di gara»; affermazione che è, inoltre, corroborata dalle dichiarazioni dei redditi professionisti de quibus, depositate agli atti del giudizio.
Per quanto concerne, poi, l’asserita inidoneità della dichiarazione a comprovare i requisiti dell’Ing. Umberto Biscottini, il Collegio deve, in primo luogo, evidenziare l’inammissibilità della censura in quanto contenuta in una mera memoria non notificata alle controparti e non in una formale impugnazione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, «nel processo amministrativo, sono inammissibili le censure introdotte con meri atti difensivi non notificati alle altre parti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale. Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 settembre 2022, n. 5804).
A ciò si aggiunga che la doglianza oltre che inammissibile è infondata nel merito, posto che non solo in caso di studio associato la documentazione fiscale è necessariamente riferita all’organizzazione di appartenenza e non al singolo professionista che ne fa parte ma anche perché la ricorrente si è limitata a paventare genericamente la mancanza del requisito, senza fornire alcun argomento di prova a suffragio della propria asserzione.
In conclusione, anche il motivo in esame è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo dei motivi aggiunti, rubricato “IV”, così come integrato dal motivo IV-bis del secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente censura l’Illogicità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.
Nello specifico, essa evidenzia, con riferimento al “criterio A”, che tutti i valutatori avrebbero ritenuto l’offerta di Mattioda superiore alla propria ma tale giudizio diventerebbe illogico se paragonato a quello espresso nei confronti del concorrente Notari.
Come anticipato, la censura è stata, successivamente, approfondita nel motivo “IV-bis” in cui la ricorrente evidenziala l’illogicità della valutazione perché, a suo dire, l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe qualitativamente inferiore alla propria: mentre, infatti, l’RTI aggiudicatario si sarebbe limitato a indicare le figure del Responsabile di Commessa e del Direttore tecnico di cantiere, comprovando la loro esperienza attraverso l’indicazione di tre “cantieri di riferimento” per il primo e due per il secondo, la propria offerta descriverebbe dettagliatamente il profilo professionale delle tre figure offerte, anche mediante l’allegazione dei relativi curricula.
A ciò si aggiungerebbe che, con riferimento all’ottimizzazione della catena logistica, l’aggiudicatario avrebbe posizionato il proprio magazzino a oltre 15 km di distanza dall’area di cantiere e questo, a suo dire, non permetterebbe l’ottimizzazione del servizio.
Inoltre, con specifico riferimento al “criterio C”, l’offerta della ricorrente sarebbe stata ritenuta superiore rispetto a quella di Mattioda, giudizio diventerebbe però illogico nel momento in cui la propria proposta è stata comparata con quella di Notari.
Il tutto sarebbe aggravato dalla mancanza di un giudizio discorsivo, che non permetterebbe di comprendere l’iter valutativo seguito dalla commissione: essa si sarebbe, infatti, limitata alla votazione numerica delle offerte, in assenza di una previa e dettagliata individuazione dei criteri di valutazione.
Per la ricorrente, inoltre, l’offerta dell’aggiudicatario si limiterebbe a indicare i nominativi dei fornitori senza, però, provare l’esistenza di preaccordi o contratti di fornitura, ovvero di partnership con gli stessi.
A ciò si aggiungerebbe che la loro sede disterebbe oltre 180 km dal comune di Novara, in violazione, quindi, del punto 2.6.5 del d.m. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, che imporrebbe la valorizzazione dell’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo.
5.1. Il motivo, al limite dell’inammissibilità, è infondato nel merito.
5.2. Con specifico riferimento alla violazione del d.m. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio si evidenzia che esso non prevede alcuna causa di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica: esso contiene, infatti, delle indicazioni che dovrebbero essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per la «razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, ed eventualmente anche in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso».
Tra di esse figura la precisazione contenuta nell’art. 2.6.5 la quale suggerisce di inserire, quale criterio premiante, «l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché’ lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva».
Si tratta di una previsione che non sancisce, né del resto potrebbe farlo, alcuna causa di esclusione ma si limita a indicare l’opportunità di prevedere un punteggio premiale qualora vengano utilizzate materie prime estratte in prossimità del cantiere rimettendo ogni decisione, circa l’inserimento del criterio e il suo eventuale peso, alla discrezionalità dell’amministrazione procedente la cui decisione, come è noto, non può essere sindacata da questo Giudice in quanto attinente al merito amministrativo.
A ciò si aggiunga che: non tutte le sedi dei fornitori distano oltre 150 km dal cantiere né è stato contestato dalla ricorrente che non vi sarebbero fornitori di acciaio a una distanza inferiore a quella prevista dal menzionato d.m. ovvero che la sua fornitura rappresenti solo il 33,41% del totale delle materie prime.
5.3. Per quanto concerne, invece, l’asserita illogicità delle valutazioni della commissione di gara, si evidenzia che, come noto, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito la legittimità della c.d. “valutazione a coppie” che rappresenta un «metodo di selezione, volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti; è pertanto chiara l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto), ma esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte; in altre parole la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, di conseguenza il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito “ex lege” spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica» (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 7 luglio 2022, n.5641 in terminis recentemente anche T.A.R. Veneto, sez. III, 26 aprile 2023, n. 559).
Prova, quest’ultima, che non è stata fornita dalla ricorrente che ha tentato di dimostrare, con specifico riferimento ai criteri A e C, la superiorità della propria proposta o, comunque, l’inattendibilità delle valutazioni della commissione di gara attraverso un esame atomistico delle singole valutazioni “a coppie”, chiedendo, di fatto, al Collegio di entrare nel merito delle valutazioni per sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione di gara, operazione che, per le ragioni esposte, non può essere effettuata.
Si evidenzia, infatti, a integrazione di quanto precedentemente esposto, che poiché il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta, con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto, è del tutto fisiologico che «nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato.
Del resto, all’applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l’insormontabile ostacolo rappresentato dall’impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri» (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2022, n. 3528).
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato, se non con generiche asserzioni, il perché i propri tecnici sarebbero maggiormente qualificati rispetto a quelli dell’aggiudicatario né le ragioni per cui la distanza tra magazzino e cantiere (che è, tra l’altro, oggetto di contestazioni tra le parti in quanto influenzata dal tragitto prescelto per raggiungere il luogo delle lavorazioni) non sarebbe funzionale all’ottimizzazione della logistica, anche perché, come ha evidenziato la controinteressata, il posizionamento del magazzino potrebbe essere funzionale alla riduzione del traffico di mezzi pesanti nella zona, a totale beneficio dei suoi abitanti.
5.4. Con specifico riferimento, poi, al fatto che la valutazione sia stata espressa con un mero punteggio numerico, il Collegio è tenuto a evidenziare che qualora la lex specialis «contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, l’indicazione dei voti numerici è sufficiente a dare contezza della preferenza sui contenuti delle offerte esaminate; in particolare con il metodo di selezione del confronto a coppie o ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, la quale esprime una valutazione relativa delle offerte presentate in sede di gara; i punteggi attribuiti indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con la conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte» (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 3 dicembre 2021, n. 2688).
Ebbene, nel caso di specie non è possibile sostenere che i criteri individuati dalla stazione appaltante siano generici e non dettagliati: essi contengono, infatti, un’adeguata descrizione di quali aspetti dell’offerta sarebbero state valorizzati dalla Commissione giudicatrice, il che rende del tutto ragionevole l’attribuzione di un mero punteggio numerico.
Si evidenzia, nello specifico, che nel criterio A («Organizzazione del cantiere e struttura organizzativa dell’impresa») era espressamente indicato che la «Commissione riterrà più adeguate le offerte che:
– proporranno l’organizzazione dell’impresa più efficiente ed efficace per la conduzione e gestione dell’appalto, in considerazione della tipologia di professionalità, specializzazione, ruolo, esperienza in ambito di direzione di cantiere di lavori affini;
– ottimizzeranno in maniera più esauriente ed efficace l’organizzazione logistica del cantiere, l’esecuzione delle lavorazioni, in considerazione della complessità delle lavorazioni dell’appalto e della presenza continuativa di persone terze in prossimità e/o in corrispondenza delle aree oggetto di intervento;
– proporranno l’operatività del cantiere, come sviluppo dello stesso, pur garantendo i più alti standard di sicurezza per le maestranze e di gestione delle interferenze (maestranze, mezzi meccanici etc.), derivanti dalla compresenza delle maestranze delle ditte esecutrici e di possibili presenze di fruitori dell’area di cantiere, garantendo la sicurezza in caso di emergenza e di evacuazione».
Del pari, anche il criterio C («Proposta migliorativa rispetto alle indicazioni dei CAM per le lavorazioni previste in progetto»), oggetto anch’esso di contestazione prevede espressamente che la «Commissione valuterà come più adeguate le soluzioni meglio finalizzate a garantire l’ottimizzazione degli interventi manutentivi per le opere e impianti realizzati per quanto riguarda:
– le modalità di intervento e gestione di eventuali guasti/disservizi/ malfunzionamenti anche dopo il collaudo provvisorio, anche da parte delle ditte installatrici/fornitori;
– le condizioni previste dalle garanzie che saranno rilasciate sugli impianti e opere;
– le migliori soluzioni riferite agli interventi manutentivi previsti per gli impianti;
– l’utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili e la previsione di materiali ed impianti riutilizzabili e riciclabili;
– la previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione della manutenzione futura».
5.5. In conclusione, poiché dall’esame degli atti di causa la valutazione della commissione di gara appare conforme ai principi enunciati in tema di “confronto a coppie” e non è, quindi, né illogica né irragionevole, la doglianza è infondata e deve essere respinta.
6. Con il secondo motivo dei primi motivi aggiunti la ricorrente censura la valutazione dei costi della manodopera effettuata dalla commissione di gara perché, a suo dire, sarebbe stata sottostimata, in quanto fondata su meri dati statistici senza, cioè, prendere in considerazione le migliorie qualitative offerte e la riduzione delle tempistiche esecutive.
Nello specifico, la ricorrente asserisce che l’aggiudicataria avrebbe incrementato considerevolmente le risorse necessarie all’esecuzione della commessa per trarne benefici sia nel criterio A (che premiava l’organizzazione messa in campo) sia in quello D (che valorizzava la riduzione sulle tempistiche esecutive dell’appalto), salvo poi rinnegare quei dati in sede di valutazione di congruità del costo della manodopera.
Il motivo è infondato.
Come noto, per giurisprudenza costante, «la verifica di anomalia dell’offerta, anche con riferimento al rispetto dei costi della manodopera, ha come scopo quello di accertare che l’importo complessivo stimato dal concorrente risulti coerente con i minimi salariali inderogabili, circostanza non contestata, risultando irrilevanti lievi modifiche volte ad emendare eventuali errori ovvero a recepire ipotetiche sopravvenienze di fatto o di diritto» (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 4 novembre 2022, n. 14389), del resto neppure la «mancata formalizzazione della verifica sul costo della manodopera non è di per sé elemento tale da inficiare irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione, essendo necessario che la relativa censura, da parte del ricorrente, sia supportata dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi, applicandosi altrimenti 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241» (ex multis T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 15 giugno 2023, n. 427).
Ciò posto, il Collegio è tenuto a evidenziare che a fronte di una dichiarazione ufficiale del RUP in cui si evidenzia che l’aggiudicataria ha presentato «la relazione per la giustificazione dei costi della manodopera, che riporta il dettaglio dei costi della manodopera previsti per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto» e che dal suo esame è emerso che i «costi previsi per la manodopera siano congrui rispetto alle tabelle ministeriali corrispondenti al CCNL applicato (Edilizia-Industria) per l’esecuzione dai lavori in argomento», la ricorrente si è limitata a asserire l’erroneità dei calcoli basandosi sul cronoprogramma dell’aggiudicataria.
Invero, tale tabella si limita a riportare una stima della presenza media degli “operai/operatori” presenti all’interno del cantiere in una determinata settimana, senza operare alcuna distinzione tra operai, che, essendo addetti alle lavorazioni, devono garantire una presenza costane in cantiere (anche se non necessariamente per 8 ore al giorno) e operatori, la cui presenza è, invece, limitata al tempo necessario per effettuare determinate operazioni (come la consegna di materiale, il trasportare all’esterno materiali di risulta o macerie da demolizione) sicché non appare corretto moltiplicare detto valore per otto ore giornaliere e per cinque giorni la settimana.
Poiché, quindi, la ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a inficiare le valutazioni della commissione di gara sul punto la censura è infondata e deve essere respinta.
7. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. In virtù del contenuto della presente decisione e dell’attività difensiva svolta dalle parti, il Collegio ritiene di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Novara e delle società Mattioda Pierino & Figli s.p.a., Tekne s.p.a., Tekne Esco s.r.l., mentre ritiene equa la compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Novara e in altrettanti euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge, a favore delle società Mattioda Pierino & Figli s.p.a., Tekne s.p.a. e Tekne Esco s.r.l., in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi | |
IL SEGRETARIO