Pubblicato il 22/02/2024
N. 00188/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Stago Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8632814779, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Alessandro Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Torino, corso Marconi 10;
contro
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Matteo Chiosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Torino 4, non costituita in giudizio;
nei confronti
Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC il successivo 21 febbraio, con cui l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, a seguito della rideterminazione dei punteggi complessivi effettuata dal Seggio di gara, ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Instrumentation Laboratory S.p.A. del lotto 1.2 “della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori d’analisi dell’Asl Città di Torino e dell’Asl TO4, per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 193/02.07/2021 del 25.01.2021”;
– dei verbali di gara allegati alla predetta deliberazione, ovvero del “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” e delle schede di valutazione ad esso allegate relativo alla seduta del 25 novembre 2022 nella quale si è effettuata la rivalutazione parziale dell’offerte tecniche a seguito delle pronunce di codesto Ecc.mo Tar nn. 838 e 859 del 2022, nonché del verbale del Seggio di gara relativo alla seduta del 23 gennaio 2023 con il quale si è proceduto “a confermare il punteggio economico e quello complessivo già espresso per il lotto 1.2 “Sistemi analitici per l’esecuzione dei test coagulativi Asl Città di Torino”;
– della deliberazione 2269/02.07/2022 dell’8 novembre 2022 con cui si è disposta la rinnovazione parziale della procedura di gara e si è proceduto alla riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice;
– della deliberazione n. 1522/02.07/2021 del 16 dicembre 2021, con cui la Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha disposto di aggiudicare il lotto 1.2 della predetta procedura di gara in favore di Instrumentation Laboratory S.p.A.;
– dei verbali di gara con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al lotto n. 1.2. e, in particolare, il “Verbale 1° seduta del 20.04.2021”, il “Verbale 2° seduta del 24.05.2021”, il “Verbale 3° seduta del 25.10.2021”, il “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” relativo alle sedute del 15 giugno 2021 e 1 ottobre 2021, comprensivo delle “schede valutazione tecnico-qualitativa” a esso allegate;
– di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 1.2. ivi incluso l’eventuale contratto di fornitura stipulato tra l’amministrazione contraente e la controinteressata o l’eventuale avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza in relazione al lotto medesimo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Stago Italia S.r.l. Unipersonale il 8/11/2023:
per l’accertamento dell’illegittimità, l’annullamento e la declaratoria di inefficacia
– del contratto di fornitura contrassegnato con prot. n. 2023/0140097 del 27 settembre 2023 e n. 2023/0141174 del 29 settembre 2023, sottoscritto tra l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” e Instrumentation Laboratory S.p.A. (doc. 64);
– di tutte le determine e gli atti citati nel contratto di fornitura anzidetto, incluse la determinazione n. 922/02.07/2023 del 8 agosto 2023, la richiesta di certificazione antimafia formulata ai sensi degli art. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i e gli atti di approvazione della costituzione di garanzia;
– di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli sopra indicati e impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 1.2.
nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente:
– della deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023 (doc. 42), comunicata alla ricorrente a mezzo PEC il successivo 21 febbraio (doc. 43), con cui l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, a seguito della rideterminazione dei punteggi complessivi effettuata dal Seggio di gara, ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Instrumentation Laboratory S.p.A. del lotto 1.2 “della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori d’analisi dell’Asl Città di Torino e dell’Asl TO4, per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 193/02.07/2021 del 25.01.2021”;
– dei verbali di gara allegati alla predetta deliberazione, ovvero del “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” e delle schede di valutazione ad esso allegate relativo alla seduta del 25 novembre 2022 nella quale si è effettuata la rivalutazione parziale dell’offerte tecniche a seguito delle pronunce di codesto Ecc.mo T.A.R. nn. 838 e 859 del 2022 (doc. 44), nonché del verbale del Seggio di gara relativo alla seduta del 23 gennaio 2023 con il quale si è proceduto “a confermare il punteggio economico e quello complessivo già espresso per il lotto 1.2 “Sistemi analitici per l’esecuzione dei test coagulativi Asl Città di Torino” (doc. 45);
– della deliberazione 2269/02.07/2022 dell’8 novembre 2022 con cui si è disposta la rinnovazione parziale della procedura di gara e si è proceduto alla riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice (doc. 46);
– della deliberazione n. 1522/02.07/2021 del 16 dicembre 2021, con cui la Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha disposto di aggiudicare il lotto 1.2 della predetta procedura di gara in favore di Instrumentation Laboratory S.p.A. (doc. 1);
– dei verbali di gara con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al lotto n. 1.2. e, in particolare, il “Verbale 1° seduta del 20.04.2021”, il “Verbale 2° seduta del 24.05.2021”, il “Verbale 3° seduta del 25.10.2021”, il “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” relativo alle sedute del 15 giugno 2021 e 1 ottobre 2021, comprensivo delle “schede valutazione tecnico-qualitativa” a esso allegate (docc. da 2 a 5);
– di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 1.2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e della Instrumentation Laboratory S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazioni del 25 febbraio e 5 marzo 2021 l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” (ASL Torino) ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura in nove distinti lotti di sistemi analitici vari per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi.
2. Il criterio di aggiudicazione prescelto per ciascun lotto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica. Nello specifico, il capitolato speciale di gara regolava i criteri e coefficienti di valorizzazione qualitativa delle offerte: “la Commissione Giudicatrice procederà, per ciascun lotto, all’attribuzione del punteggio come segue: mediante l’assegnazione di un punteggio secco in relazione al possesso o meno del requisito richiesto (SI/NO – ON/OFF); mediante l’assegnazione di un punteggio proporzionale (ove indicato) diretto/inverso. Negli altri casi ogni singolo Commissario attribuirà un coefficiente discrezionale variabile da 0.00 a 1.00 sulla base della seguente scala di valutazione: Ottimo 1.00; Buono 0.80; Discreto 0.60; Adeguato 0.40; Sufficiente 0.20; Non valutabile/Insufficiente 0.00”.
3. In relazione al lotto 1.2 (avente ad oggetto la fornitura di “test di coagulazione” per il fabbisogno dei laboratori siti in taluni presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria), la graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice vedeva al primo posto la società Instrumentation Laboratory S.p.A. (IL) -con punteggio complessivo di 86,95, di cui 67 punti, riparametrati in 70, per l’offerta tecnica e 16,95 punti per l’offerta economica- e al secondo la società Stago Italia S.r.l. Unipersonale (Stago) -con un punteggio complessivo di 81,82, di cui 49,60 punti, riparametrati in 51,82, per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica-, con conseguente aggiudicazione del lotto a IL.
4. Avverso tale esito Stago è insorta con il ricorso iscritto al RG n. 106/2022, censurando, in via principale, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alle valutazioni rese sui criteri nn. 4, 5, 7, 13 (binari), n. 2 (discrezionale) e n. 19 (proporzionale) e, in subordine, chiedendo l’annullamento della lex specialis di gara, da ritenersi radicalmente illegittima perché idonea a conferire alla commissione un potere di valutazione abnorme e generico.
5. Con sentenza n. 838 del 9 ottobre 2022 questo Tribunale ha accolto il gravame per i profili di difetto d’istruttoria e motivazione del giudizio di non equivalenza espresso sui criteri di tipo binario, con assorbimento delle restanti doglianze relative al criterio discrezionale e a quello proporzionale.
6. In esito a tale pronuncia, con deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023, comunicata con pec del 21 febbraio 2023, l’ASL Torino ha confermato, previa rideterminazione, i punteggi originariamente assegnati e, per l’effetto, l’aggiudicazione in favore di IL del Lotto 1.2.
7. Con ricorso notificato il 16 marzo 2023 e depositato il 28 marzo 2023, Stago ha impugnato i superiori provvedimenti e, in subordine, la legge di gara, chiedendone l’annullamento e instando per il risarcimento del danno, in via principale mediante reintegrazione in forma specifica attraverso aggiudicazione in proprio favore, previo accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con IL, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
8. Il gravame è affidato a sei motivi di diritto.
9. Con i primi quattro Stago censura il rinnovato giudizio di non equivalenza rispetto ai criteri binari, sull’assunto del carattere solo apparente delle nuove giustificazioni rese dai commissari, chiedendo l’assegnazione del punteggio corrispondente a ciascuno dei parametri ad avviso della stessa violati dall’organo di gara.
10. In particolare, contestando la violazione degli artt. 68 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e della legge di gara nonché eccesso di potere, in relazione a plurime figure sintomatiche, la ricorrente articola, in sintesi, le seguenti ragioni doglianza:
– con il primo motivo essa lamenta la riassegnazione di zero punti in relazione al criterio n. 7 (“sistema di lettura ottica per i test coagulativi, cromogenici ed immuno-metrici”) motivato dalla commissione per la carenza nel sistema della ricorrente di una funzionalità (“curve di reazione”) propria del solo sistema offerto dalla controinteressata. Richiamando decisioni giurisdizionali in casi analoghi, valorizzate anche nella sentenza di questo TAR n. 838/2023, sostiene al riguardo Stago che la soluzione tecnica proposta non necessiti di quella funzionalità, potendo ottemperare allo standard prestazionale richiesto attraverso una metodica equivalente, se non addirittura migliorativa, come sarebbe suffragato anche dalle pertinenti linee guida internazionali e dalla letteratura scientifica richiamata nelle relative difese;
– con il secondo motivo censura la riassegnazione di zero punti in relazione al criterio n. 13 (“APTT reagenti con fosfolipidi sintetici”) – giustificato dalla commissione con la maggiore stabilità e uniformità tra lotti assicurata dal prodotto sintetico – deducendo, quanto al primo profilo, che il reagente offerto presenta la stessa stabilità “a bordo macchina” del prodotto proposto dalla controinteressata (come riconosciuto anche dai commissari con l’attribuzione del relativo punteggio), e richiamando, quanto al secondo, le risultanze di un sistema di valutazione indipendente (NEQAS) dal quale emergerebbe l’equivalenza tra i due prodotti;
– con il terzo motivo contesta la ridetermina di zero punti in relazione al criterio n. 5 (“Identificazione dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore barcode con identificazione multipla dei flaconcini che sono già inseriti negli appositi rack dello strumento”). Allegando l’indebita comparazione del suo prodotto con quello della controinteressata, anziché con le specifiche tecniche di gara, la ricorrente lamenta il travisamento delle procedure di lettura del codice a barre e caricamento dei flaconcini all’interno del macchinario;
– con il quarto motivo, censura la riassegnazione di zero punti in relazione al criterio n. 4 (“Caricamento in continuo in assenza d’interruzione della sessione analitica”). Richiamando nuovamente pronunce giurisdizionali a sé favorevoli, la ricorrente contesta il travisamento in cui sarebbe incorsa la commissione nella lettura del manuale d’uso del dispositivo.
11. Con gli ultimi due motivi di ricorso, Stago reitera le censure mosse all’applicazione dei criteri valutativi n. 2 e 19, dichiarate assorbite dalla sentenza di questo TAR n. 838/2023.
12. In particolare, contestando del pari la violazione degli artt. 68 e 95 D.Lgs. 50/2016 e della legge di gara nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, svolge le seguenti deduzioni:
– riguardo all’elemento di valutazione n. 2 (“modalità operative”), premettendo l’assenza di un ordine gerarchico tra gli otto pertinenti criteri di giudizio e l’omessa previsione di pesi ponderali, la ricorrente lamenta l’attribuzione di 9 punti (contro i 12 di IL) motivata dalla commissione solo sul primo, secondo e settimo degli otto criteri, senza alcuna deduzione rispetto agli altri cinque. Peraltro, i giudizi fondati sul primo e secondo criterio (rispettivamente: “semplificazione e riduzione dei processi lavoratori” e “ottimizzazione dei flussi di lavoro”) sarebbero illogici e discriminatori, in quanto nonostante una sostanziale uguaglianza con le valutazioni espresse per l’offerta di IL, l’esito sarebbe irragionevolmente deteriore. Allo stesso modo, il giudizio pertinente il settimo criterio (“adattabilità alle singole strutture di laboratorio”) sarebbe inficiato da istruttoria carente e travisamento giacché il macchinario offerto, operante in modalità stand alone, non integrerebbe l’oggetto principale dell’offerta, in quanto destinato al solo presidio dell’Ospedale San Giovanni Bosco, quale strumento aggiuntivo per test di secondo livello.
Ne conseguirebbe che per il criterio n. 2 la ricorrente avrebbe meritato un giudizio pari a “ottimo”, con la corrispondente attribuzione di 15 punti.
– Riguardo all’elemento di valutazione n. 19 (“AT (Antitrombina funzionale) Maggior linearità del reagente su campione intero“) Stago contesta l’illogicità del punteggio assegnato (di 2,8 su 3) sull’assunto che per il medesimo elemento di valutazione richiamato per il lotto 2.3 la Commissione avrebbe attribuito alla ricorrente il punteggio massimo di 2.
13. In via subordinata, la ricorrente denuncia l’illegittimità della lex specialis di gara, laddove la stessa avrebbe conferito alla commissione un potere di valutazione abnorme, ovvero una facoltà di scelta illimitata dell’offerta. Tale effetto sarebbe desumibile dalla genericità dell’elemento di valutazione n. 2 che da solo quotava ben 15 punti su 70, risultando determinante e attributivo di uno spazio di manovra in capo alla Commissione eccessivo e arbitrario; in via di ulteriore e definitivo subordine, l’esponente si duole del carattere irrimediabilmente viziato dell’intera procedura, in quanto segnata da così profonde, reiterate e pervasiva carenze – in particolare in relazione al profilo della motivazione delle scelte compiute dalla stazione appaltante – da renderne necessaria l’integrale riedizione.
14. Si sono ritualmente costituite in giudizio l’Amministrazione intimata ASL Torino e la controinteressata IL che, con documenti e memorie, hanno contestato l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
15. Con ordinanza n. 116 del 20 aprile 2023 resa all’esito della camera di consiglio del 19 aprile 2023 è stata rigettata l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
16. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 la trattazione della causa è stata rinviata stante la ivi manifestata volontà di parte ricorrente di procedere all’impugnazione del contratto di fornitura tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, medio tempore stipulato, con motivi aggiunti di ricorso.
17. L’esponente, con i preannunciati motivi aggiunti notificati alle controparti il 31.10.2023, ha censurato il suddetto contratto in uno con gli atti nello stesso citati e richiamati, ritenendoli affetti in via derivata dai medesimi vizi dedotti avverso il provvedimento di aggiudicazione oggetto dell’impugnativa principale, ribadendo le proprie conclusioni e insistendo per l’accoglimento delle domande formulate.
18. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente appare opportuno delimitare la portata del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 838/2023 rispetto all’odierno giudizio.
Il decisum di quella pronuncia non attiene al merito delle valutazioni espletate dal seggio di gara sulle soluzioni tecniche offerte, ma stigmatizza il deragliamento della parte intimata dall’obbligo di fondare i provvedimenti assunti su motivazioni controllabili, suffragate da un’istruttoria completa.
La consistenza procedimentale del vizio di annullamento ha, perciò, preservato i margini di discrezionalità dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15.01.2013 n. 2), esplicabili anche attraverso la conferma dell’originario esito della gara.
La nuova aggiudicazione, nella misura in cui si muove negli spazi lasciati liberi dal giudicato (non integrando neppure gli ambiti della deducibilità), non è, pertanto, censurabile sotto il profilo della conformazione a quanto statuito dalla sentenza 838/2023, ma solo alla stregua di autonomi profili d’illegittimità.
Diversamente, del resto, l’impugnativa, siccome incardinata in sede di cognizione e non di ottemperanza, dovrebbe essere dichiarata inammissibile alla stregua degli approdi della richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria circa l’impossibilità per il giudice della cognizione di convertire ex art. 32 co. 2 cod. proc. amm. la domanda di annullamento in domanda di nullità per elusione o violazione del giudicato (cfr. ancora Cons. Stato Ad. Plen. 15.01.2013 n. 2 cit.).
2. Ciò posto, poiché i primi quattro motivi di ricorso assumono quale comune perno argomentativo l’asserita violazione del principio di equivalenza ex art. 68 co. 7 D.Lgs. 50/2016, occorre ancora in premessa rammentare che l’istituto, nel perseguire chiare finalità proconcorrenziali, costituisce altresì espressione tipica di discrezionalità tecnica (cfr. tra le molte, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 01.06.2020, n. 5814).
Trattandosi perciò di valutazioni di fatti complessi, da vagliare al lume dell’attendibilità tecnico-scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05.12.2022 n. 1064), l’interessato, ove voglia contestare il nucleo intrinseco dell’apprezzamento compiuto dalla stazione appaltante, ha l’onere di metterne seriamente in discussione la plausibilità scientifica. Qualora, al contrario, si fronteggino soltanto opinioni divergenti, tutte ugualmente attendibili, il giudice è tenuto a dare prevalenza alla valutazione della P.A., non sostituibile dalla prospettazione individuale del ricorrente.
3. Da quanto innanzi osservato, il primo motivo è infondato.
Il criterio n. 7 (valorizzato con il punteggio SI: 2; NO: 0) concerne il “sistema di lettura ottica per i test coagulativi, cromogenici ed immuno-metrici” (doc. 7 Stago, pag. 11). L’offerta di Stago si avvale di tale metodica per i test cromogenici e immuno-metrici, mentre, per i test di coagulazione, si basa su una metodica di tipo magneto-meccanico. In sede rimotiva, la commissione ne ha escluso l’equivalenza sul rilievo che: “la rilevazione del coagulo con il metodo foto-ottico consente di avere la completa visibilità dell’andamento della reazione che ha condotto al risultato analitico. Con la visualizzazione delle curve di reazione si ottengono informazioni che sono di ausilio nella gestione clinica del paziente (paziente in terapia eparinica, pazienti con insufficienza epatica, emofilici). Tutte queste informazioni non possono essere ottenute con la tecnologia magneto-meccanica. Quanto riportato sul metodo foto-ottico deriva anche dall’esperienza di utilizzo nella pratica quotidiana” (doc. 44 Stago, pag. 3)
La nuova motivazione resa dai commissari assume, perciò, come fattore dirimente la presenza nel solo sistema fotometrico di una funzionalità (“curve di reazione”) in grado di assicurare, al termine dell’analisi, un compendio d’informazioni più ampio di quello garantito dal diverso metodo che caratterizza l’offerta della ricorrente.
La determinazione risulta, quindi, congruamente motivata dal riferimento a un profilo tecnico rilevante per la maggior completezza dell’indagine diagnostica.
Le allegazioni di parte ricorrente non evidenziano al riguardo macroscopici vizi d’illogicità o irragionevolezza.
Pur stigmatizzando la minore affidabilità della soluzione tecnica offerta dalla controinteressata, Stago non contesta il dato, assunto come decisivo dall’Amministrazione sanitaria, circa il superiore apporto informativo assicurato dal metodo fotometrico rispetto a determinate categorie di pazienti.
La giurisprudenza richiamata non è conferente, tenuto conto che, in un caso (T.A.R. Campania sez. I – Salerno 06.07.2010, n. 10086), il capitolato non esprimeva alcuna preferenza tra metodo fotometrico e meccanico, rimettendo la scelta agli offerenti, e nell’altro (T.A.R. Marche sez. I – Ancona, 13.01.2020, n. 29) l’equivalenza era stata, sia pure implicitamente, ammessa dalla stazione appaltante. Nella vicenda in oggetto essa è, invece, espressamente negata alla stregua di un elemento che non si palesa, ictu oculi, discriminatorio.
Infine, la verificazione disposta dal Consiglio di Stato nel giudizio RG 5740/2018 non è utilizzabile nel presente giudizio, siccome assunta in un contenzioso nel quale né IL né l’ASL Torino erano parti e, perciò, fuori dal perimetro del contraddittorio (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 04/01/2023 n. 166). Del resto essa non si palesa neppure idonea a fondare, quale prova atipica ex art. 116 cpc, una presunzione semplice o un argomento di prova tenuto conto che, per un verso, esula dal suo campo d’indagine lo specifico profilo funzionale valorizzato in specie dalla Commissione e, per altro verso, è proprio il verificatore ad affermare in quella sede che: “Le linee guida cui fa riferimento nella sua istanza Stago sono del 2008 (e un altro lavoro cui si fa riferimento è del 2000). Da allora, chiaramente le piattaforme si sono progressivamente evolute e raffinate. Non sono disponibili ulteriori linee guida e non ci sono studi che confrontino direttamente le due piattaforme in questione. Peraltro, uno studio pubblicato nel 2016 concludeva per la non superiorità di un metodo di analisi rispetto all’altro […] Un ulteriore studio del 2017 concludeva che ulteriori studi di confronto sono necessari […]” (doc. 26, pag. 6).
Tale rilievo, unitamente alla letteratura allegata dalla Commissione a conferma del giudizio, confina la fattispecie in una dimensione di fisiologica opinabilità scientifica di fronte alla quale il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle razionalmente espresse dal seggio di gara.
4. Il secondo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento.
Il criterio n. 13 (valorizzato con punteggio SI: 2; NO: 0) ha per oggetto “APTT reagenti con fosfolipidi sintetici” (doc. 7 Stago, pag. 12). La commissione, premesso che il prodotto offerto da Stago ha origine naturale e non sintetica, ne ha escluso l’equivalenza affermando che: “i reagenti con fosfolipidi sintetici permettono un’eccellente stabilità e una uniformità tra lotti, in quanto non risentono della variabilità intrinseca del materiale di partenza che è di origine animale (ricavato da estrazione da cervello di coniglio).
L’utilizzo dei fosfolipidi sintetici non è legato alla sensibilità del test ma garantisce una minore variabilità dei lotti” (doc. 44 Stago, pag. 3).
La motivazione, oltre che compiutamente articolata, si palesa anche razionale alla stregua della diversa matrice e natura del prodotto offerto dalla ricorrente nonché delle rappresentate caratteristiche di uniformità e standardizzazione industriale del prodotto sintetico.
La contestata contraddittorietà con l’elemento di valutazione n. 14 non ha pregio, assumendo qui rilevanza non la stabilità “a bordo macchina”, bensì quella relativa al processo produttivo del reagente; tanto che le due caratteristiche sono dedotte ad oggetto di altrettanti criteri di valutazione.
Non determinante si rivela pure il richiamo al programma internazionale di valutazione indipendente NEQAS, tenuto conto della diversa consistenza dei campioni statistici di riferimento e dell’assenza di dati univoci su numero e distribuzione dei lotti messi a confronto (cfr. doc. 5 IL, pag. 43 e doc. 13 Stago, pag. 3).
Infine, i contenuti opposti degli studi rispettivamente richiamati dalla commissione e della ricorrente restituiscono nuovamente un quadro di opinabilità tecnico-scientifica che osta alla sostituzione di una valutazione plausibile con altra parimenti plausibile.
5. Il terzo motivo è privo di pregio.
Il criterio n. 5 (valorizzato con punteggio SI: 2; NO: 0) concerne la “Identificazione dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore barcode con identificazione multipla dei flaconcini che sono già inseriti negli appositi rack dello strumento” (doc. 7 Stago, pag. 11).
Nel confermare il punteggio originario, la commissione ha statuito, al riguardo, che: “Stago ha optato per l’inserimento diretto, previa lettura del barcode, di reagenti e flaconi nello strumento e la procedura di inserimento dei reagenti e flaconi (pagine 62 e 77 della documentazione). La procedura di inserimento dei reattivi proposta non prevede quindi rack sui quali alloggiare i reattivi per l’inserimento contemporaneo di più flaconi a bordo strumento. La commissione ha valutato che la proposta IL con lettura del barcode dei reagenti già posizionati sul rack, svolta da un lettore interno allo strumento, presenta due principali vantaggi:
– Maggiore velocità nella procedura di inserimento dei reagenti
– Maggiore sicurezza
Nella proposta di Stago si evidenzia che dopo aver effettuato la lettura barcode singola del reagente al di fuori della strumentazione, il flacone viene posizionato nella zona di campionamento della strumentazione, ciò comporta che in caso di distrazione dell’operatore si possa verificare un’errata associazione tra reagente e posizione. A fronte di queste considerazioni, la commissione non ha ritenuto equivalenti i due sistemi” (doc. 44 Stago, pag. 2).
Ora, se è vero che, come rilevato dalla ricorrente, nel corpo della motivazione è presente un’indebita comparazione con il prodotto della controinteressata, nondimeno il discorso giustificativo rinviene il suo sostanziale fondamento in presupposti tecnici oggettivi direttamente tratti dal disciplinare (“la proposta non prevede […] rack sui quali alloggiare i reattivi”; “dopo aver effettuato la lettura barcode singola del reagente al di fuori della strumentazione, il flacone viene posizionato nella zona di campionamento della strumentazione”), sicché non merita condivisione la censura per cui i commissari avrebbero assunto quale normotipo di riferimento l’offerta della controinteressata anziché le specifiche tecniche della lex specialis.
La valutazione, inoltre, risulta scevra dai contestati vizi di carenza d’istruttoria e travisamento.
Invero, la documentazione fotografica presentata sia dalla ricorrente sia dalla controinteressata (cfr. pag. 19 del ricorso e pagg. 16-18 della memoria di IL del 13 aprile 2023) dà evidenza che nel macchinario offerto dalla prima:
– l’identificazione dei flaconcini è individuale;
– avviene attraverso un lettore di codici a barre che, per quanto integrato nella macchina, è rivolto verso l’esterno dello strumento;
– l’inserimento dei flaconcini segue la lettura del codice.
Tale assetto è confermato altresì dal manuale utente di Stago che, dopo aver avvertito di “manipolare una sola provetta alla volta” (doc. 4 ASL Torino, pag. 74) scandisce la procedura nelle seguenti fasi: “Aprire il cassetto dei prodotti; Passare l’etichetta […] del flacone davanti al lettore di codice a barre oppure utilizzare l’apposito terminale. […] Collocare il flacone in una posizione corrispondente al suo diametro” (doc. 4 ASL Torino, pag. 77).
La consistenza e univocità del compendio istruttorio non consente di trarre argomenti di prova difformi dal diverso caso giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2.10.2018, n. 937).
Pertanto, sia il difetto di identificazione multipla dei flaconcini sia l’inversione della sequenza di inserimento dei flaconcini-lettura del codice valgono a qualificare la decisione dei commissari come non discriminatoria e coerente secondo i canoni di inerenza e proporzionalità.
La stessa documentazione fotografica rivela, inoltre, che il prodotto di IL, attraverso la previa allocazione delle provette in un cestello (c.d. rack), ne consente l’identificazione multipla all’interno dello strumento.
Sicché neppure può essere accolta la censura d’illegittima attribuzione del punteggio alla controinteressata.
6. Il quarto motivo è infondato.
Il criterio n. 4 (valorizzato con punteggio SI: 2; NO: 0) è dedicato al “Caricamento in continuo dei reagenti e dei consumabili monouso, senza interruzione di sessione analitica o necessità di pausa strumentale” (doc. 7 Stago, pag. 3).
La commissione ha confermato il punteggio originario ritenendo scriminante quanto affermato a pag. 77 del manuale utente del prodotto di Stago ove è riportato che “Quando il cassetto dei prodotti è aperto, il prelievo dei campioni si arresta e nessun’altra funzione al di fuori della guida in linea è accessibile” (doc. 4 ASL Torino).
In replica la ricorrente deduce il travisamento della documentazione tecnica dal momento che a pag. 76 dello stesso manuale si afferma che, se l’operatore intende procedere al caricamento dei reagenti in un momento in cui lo strumento sta eseguendo un esame, “un messaggio lampeggia nella parte inferiore del monitor a indicare il tempo stimato prima dell’apertura”.
L’assunto non è idoneo a incrinare la tenuta logica della valutazione espressa dai commissari attesa la dirimente circostanza in fatto (non smentita dalla ricorrente) che, scaduto il tempo indicato nel monitor e aperto il cassetto, il prelievo si arresta, con conseguente interruzione della sessione analitica.
Non è concludente in contrario il richiamo alla sentenza del TAR Lazio, Roma sez. III 10.02.2023, n. 2288, giacché in quel caso, come sottolineato anche dall’autorità decidente, il bando non dettava prescrizioni specifiche sulla interruzione o meno dell’analisi dei campioni, mentre in specie il criterio n. 4 è esplicito nel prescrivere che il caricamento in continuo dei reagenti debba avvenire senza interruzione della sessione analitica.
7. Il quinto motivo non merita accoglimento.
Il criterio discrezionale n. 2 (valorizzato con un massimo di 15 punti) concerne le “modalità operative”, declinate secondo i seguenti plurimi parametri: “semplificazione e riduzione dei tempi lavorativi; ottimizzazione dei flussi di lavoro; semplicità nella fase di calibrazione; salvaguardia della continuità operativa; ottimizzazione del flusso provette a pieno carico dei sistemi analitici; gestione dei campioni non conformi; adattabilità alle singole strutture di laboratorio; assistenza ai pazienti e assistenza medici utilizzatori al software dedicato alla gestione dei pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina K” (doc. 7 Stago, pag. 3).
La commissione giudicatrice ha assegnato alla proposta della ricorrente 9 punti (con un coefficiente di 0,6, corrispondente a giudizio discreto) spiegando in nota che: “la soluzione offerta garantisce un discreto livello di semplificazione e riduzione dei processi lavorativi, facilitando i flussi di lavoro. In termini di occupazione degli spazi e di ottimizzazione dei processi, la strumentazione che opera in modalità stand alone per i test di secondo livello nel LAA [laboratorio ad alta automazione] rappresenta un punto critico” (doc. 5 Stago, pag. 7).
Alla proposta della controinteressata IL sono stati, invece, assegnati 12 punti (con un coefficiente di 0,80, pari a buono), sul rilievo che: “la soluzione offerta garantisce un buon livello di semplificazione e riduzione dei processi lavorativi, ottimizzando i flussi di lavoro. In termini di occupazione degli spazi e di future evoluzioni, viene garantito l’adeguamento alle esigenze dei laboratori”.
Tanto rilevato, dev’essere anzitutto respinta la censura con cui Stago contesta l’omessa articolazione dei superiori parametri secondo principi di gerarchia o di valore giacché, come osservato in giurisprudenza, “la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è meramente eventuale, com’è palese dall’espressione “ove necessario” dell’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito come “la scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato,. V, 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668)” (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017 n. 5245 richiamata anche nella sentenza di questo TAR 859/2023 sulla gara per il lotto 2.3).
Anche le altre censure sono immeritevoli di accoglimento.
La circostanza che l’offerta sia stata vagliata solo in base a tre parametri non depone per l’indeterminatezza della valutazione.
Tenuto conto che pure l’offerta della controinteressata è stata saggiata sotto gli stessi parametri -così da risultare garantita piena omogeneità di giudizio-, ricadeva senz’altro nell’indicata ampia discrezionalità della stazione appaltante la scelta di valorizzare solo gli aspetti più caratterizzanti, rispetto ai quali ha ritenuto di cogliere differenze significative, utili a esprimere una disparità di valore.
Alla stregua, poi, dell’indirizzo secondo il quale, nel difetto di un apparato di voci e sotto-voci sufficientemente analitico, occorre una motivazione discorsiva del punteggio numerico (Cons. Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2442), l’integrazione, in specie, dei valori numerici e dei giudizi sintetici con note esplicative correda la valutazione di un apparato motivazionale adeguato a individuarne i presupposti effettivi e a verificarne la ragionevolezza.
Esse rivelano, in primo luogo, il graduato apprezzamento delle due offerte in punto di efficientamento del lavoro, che si compendia nello scarto semantico tra la riconosciuta capacità dell’una di facilitare i flussi di lavoro e l’attitudine dell’altra, ritenuta più pregnante, di ottimizzarli: la rispettiva attribuzione di un giudizio “discreto” e “buono” si palesa pertanto congrua.
Le stesse note suffragano, poi, il punteggio inferiore della ricorrente con la circostanza, assunta dai commissari quale “punto critico”, che uno dei dispositivi da essa offerti per il presidio “Ospedale San Giovanni Bosco” non sia connesso al restante apparato analitico (modalità “stand alone”). La valorizzazione di tale dato fattuale, non smentito in fatto dalla ricorrente, risulta ragionevole alla luce della prescrizione del disciplinare che, proprio per il Laboratorio ad Alta Automazione (LAA) – Ospedale San Giovanni Bosco, richiede un “sistema di analizzatori tra loro connessi mediante sistema di trasporto dei campioni, per la realizzazione di un’unica area di lavoro ad elevata produttività […]” (doc. 7 Stago, pag. 1). Sicché anche sotto questo profilo il giudizio è immune da vizi di arbitrarietà.
8. Infine anche il sesto motivo -concernente il criterio di valutazione n. 19 (valorizzato con un massimo di 3 punti) – “AT Maggiore linearità del reagente su campione intero”- è infondato.
In disparte i dubbi di legittimità della rettifica del dato operata dalla commissione per il lotto 2.3, oggetto di sindacato nel giudizio rg 245/2023, poiché è pacifico che la ricorrente abbia prospettato in offerta un valore lineare (140%) minore di quello indicato dalla controinteressata (150%), l’attribuzione del punteggio 2,8, inferiore al valore massimo di 3,00 assegnato a IL, costituisce congruo risultato del modello proporzionale cui è informato il criterio.
9. Quanto alla doglianza articolata in via subordinata avverso la lex specialis, asseritamente attributiva di un potere arbitrario alla commissione di gara, idonea a viziare i giudizi da quest’ultima espressi, non può parimenti essere condivisa.
Benchè per costante insegnamento della giurisprudenza “l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato il percorso logico fatto proprio dalla commissione nell’apprezzamento delle offerte, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata si presenta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva risulta l’attitudine esplicativa del punteggio ai medesimi collegato” (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14.01.2019 n. 291), nel caso di specie non si ravvisa l’indeterminatezza dei criteri genericamente denunciata dalla deducente.
Sulla base di analoghe considerazioni, anche la radicale critica alla conduzione della procedura di gara, articolata in ulteriore e definitivo subordine, non può essere accolta, stante la relativa genericità e la sottostante mancata dimostrazione degli assunti posti alla base del rilievo, a fronte di una valutazione delle offerte scevra dai vizi denunciati con i superiori motivi di ricorso.
10. L’infondatezza delle censure avverso gli atti impugnati in via principale alla luce delle superiori considerazioni si ripercuote altresì sulla lamentata invalidità derivata di quanto oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti di ricorso, che devono del pari e complessivamente essere rigettati.
11. Il mancato accoglimento delle retroestese censure comporta, altresì, il complessivo rigetto dell’istanza risarcitoria, potendo prescindersi per ragioni di economia processuale dall’esame delle ivi graduate pretese.
12. In conclusione, la rinnovata valutazione e relativa motivazione da parte dell’organo di gara è immune dai vizi lamentati e sufficiente a sorreggere la legittimità degli atti impugnati, talché il ricorso e i relativi motivi aggiunti vanno respinti.
La complessità delle questioni poste giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci | |
IL SEGRETARIO