Pubblicato il 25/03/2024
N. 00306/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2024, proposto da
Codan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8969602DB7, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To4 dei Comuni di Ciriè, Chivasso e Ivrea, Azienda Sanitaria Locale To5, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e Azienda Ospedaliero – Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, non costituite in giudizio;
nei confronti
Edwards Lifesciences Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
– della Deliberazione D.G. n. 171 del 2.2.2024, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino ha disposto l’aggiudicazione a Edwards Lifesciences Italia S.r.l. del Lotto n. 54 della procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di dispositivi medici vari e accessori per anestesia e rianimazione occorrenti a ss.cc. varie dell’A.S.L. Città di Torino, ASLTO3, ASLTO4 e ASLTO5, all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino e all’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano”;
– di tutti i verbali di gara ed in particolare:
i. di quello relativo alla seduta riservata del 30.3.2023, nel corso della quale la Commissione giudicatrice “per il proseguimento delle valutazioni tecnico-qualitative” ha ritenuto di dover richiedere a Edwards Lifesciences Italia S.r.l. e Codan S.r.l. “l’acquisizione di dichiarazione di disponibilità a fornire in uso gratuito i cavi di collegamento interfaccia monitor-trasduttore” oggetto di fornitura del Lotto n. 54;
ii. di quello relativo alla seduta riservata del 2.5.2023, nel corso della quale la Commissione “dato atto che tutte le informazioni relative ai chiarimenti richiesti nella seduta del 30.3.2023 alle ditte Edwards Srl Codan Srl [..] sono regolarmente pervenute, decide di ammette le succitate Società e di procedere alle relative valutazioni”;
iii. di quello relativo alle sedute tenutesi il 13, 14, 15 e 16 novembre 2023, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le offerte economiche;
iv. di quello relativo alla seduta telematica del 13.1.2024, nel corso della quale si è determinata la graduatoria finale del Lotto n. 54;
– di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito;
e per la condanna delle Aziende intimate al risarcimento del danno patito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda sanitaria locale Città di Torino ha indetto la procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici vari e accessori per anestesia e rianimazione, avente durata di 36 mesi, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice, nella seduta del 30.3.2023, ha ritenuto di chiedere alla ricorrente e a Edwards s.r.l. di dichiarare la disponibilità a fornire in uso gratuito i cavi di collegamento interfaccia monitor-trasduttore, oggetto del lotto n. 54 e di altri lotti.
L’ASL Città di Torino ha quindi chiesto, con nota del 13.4.2023, la suddetta dichiarazione in ordine ai lotti n. 54 e 57.
La Commissione giudicatrice, acquisiti i chiarimenti forniti dai due operatori, li ha ammessi alle fasi successive di gara.
Il procedimento si è concluso con deliberazione n. 171 del 2.2.2024, di aggiudicazione del lotto n. 54 ad Edwards s.r.l..
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
-violazione dell’art. 5.1 del capitolato speciale, dell’art. 2.1 del disciplinare di gara, dei principi generali in materia concorsuale come enunciati dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (in particolari di quelli di par condicio, trasparenza, proporzionalità, libera concorrenza); violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; falso presupposto di fatto; illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta; sviamento di potere.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino.
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente deduce di avere precisato, nella propria risposta alla richiesta della stazione appaltante, la disponibilità a fornire in uso gratuito, senza limitazione di numero e tipologia, i cavi di collegamento interfaccia monitor-trasduttore, a differenza della controinteressata, che invece ha limitato la propria disponibilità a 20 cavi all’anno per i lotti 54 e 57. Secondo la deducente tale numero sarebbe inadeguato alle esigenze operative di ogni struttura, riguardanti due lotti e sei aziende sanitarie. L’esponente sostiene che la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto la sua offerta era incompleta, condizionata, non rispondente alle caratteristiche tecniche minime stabilite dalla lex specialis e non comparabile con quella di Codan s.r.l., oltre che in contrasto con l’art. 5.1 del capitolato speciale nella parte in cui prescrive che “la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito un numero di cavi interfaccia monitor-trasduttore adeguato alle esigenze operative di ogni struttura”.
La censura è infondata.
L’art. 5.1 del capitolato speciale stabilisce, per il lotto in questione, che la fornitura in uso gratuito dei cavi interfaccia dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria.
La norma della lex specialis di gara, per come formulata, introduce e prevede un requisito di esecuzione dell’appalto e non un elemento essenziale dell’offerta. Invero, da un lato fa riferimento a un obbligo della “ditta aggiudicataria”, alludendo alla fase successiva all’aggiudicazione, dall’altro, coerentemente, usa il tempo futuro (“dovrà”); se l’amministrazione avesse voluto qualificare la fornitura in uso gratuito dei cavi come elemento dell’offerta, avrebbe fatto riferimento non alla ditta aggiudicataria ma a ciascun partecipante alla gara.
Non depone in senso contrario il fatto che l’art. 5 del capitolato rechi come titolo “specifiche tecniche”, stante il tenore della autonoma prescrizione relativa all’obbligo della “ditta aggiudicataria” e visto il generico riferimento del capitolato ad “un numero…adeguato alle esigenze operative di ogni struttura”, in virtù del quale avverrà ex post la determinazione del numero esatto di cavi occorrenti, sulla base di oggettive esigenze di ogni struttura sanitaria, durante l’esecuzione del contratto.
Trattandosi di clausola relativa all’esecuzione della fornitura, la richiesta della stazione appaltante, cui hanno fatto seguito le dichiarazioni delle parti, non può che ritenersi ultronea.
Poiché la norma del capitolato speciale in tema di fornitura gratuita di cavi interfaccia non costituisce clausola escludente ma prescrizione della fase esecutiva del contratto, la sua eventuale violazione potrà rilevare come causa di risoluzione contrattuale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere all’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
Stefania Caporali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Gianluca Bellucci | ||
IL SEGRETARIO