Pubblicato il 30/04/2024

N. 00425/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01059/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da
PFE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;

nei confronti

Issitalia A. Barbato s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, Mauro Marangon e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del decreto della Prefettura di Torino, prot. n. 196291 del 7 novembre 2023, con cui è stato aggiudicato alla società Issitalia A. Barbato s.r.l. il «servizio di pulizia delle caserme dell”Area dei Carabinieri dal 01.10.2023 al 30.09.2026 nei comuni della Città Metropolitana di Torino» ;

– della nota, prot. n. 199221 del 10 novembre 2023, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione;

– di tutti i verbali di gara;

– della verifica dei requisiti generali e speciali dell’aggiudicataria;

– di qualsiasi altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;

e, per l”accoglimento

della domanda di conseguire l’aggiudicazione e la stipula del contratto ovvero per la declaratoria di inefficacia dello stesso, ex artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 e conseguente subentro della ricorrente;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Issitalia A. Barbato s.r.l. e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 23 aprile 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Il 26 giugno 2023 la Prefettura ha indetto procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica), per l’affidamento del servizio di pulizia delle caserme dell’Arma dei Carabinieri situate nei comuni della Città Metropolitana di Torino per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2026.

2. Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l’odierna ricorrente (PFE s.p.a.) e la Issitalia A. Barbato s.r.l..

3. All’esito della procedura si è collocata al primo posto nella graduatoria l’odierna controinteressata, con un punteggio pari a 86,77 punti (56,77 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica) seguita PFE s.p.a. con 80,46 punti (67,97 per l’offerta tecnica e 12,49 per quella economica).

4. Il 7 novembre 2023 il Prefetto ha disposto l’aggiudicazione a favore della controinteressata ed essa è stata comunicata alla ricorrente il successivo 10 novembre.

5. Con ricorso, notificato in data 11 dicembre 2023 e depositato il successivo 20 dicembre, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.

6. All’esito dell’udienza camerale, svoltasi in data 11 gennaio 2024, il Collegio ha respinto l’stanza cautelare della ricorrente.

7. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.

8. All’udienza pubblica del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

9. Con il proprio ricorso la ricorrente censura la violazione degli artt. 34, 44, 52, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016

A suo dire, infatti, ai sensi dell’art. 16.1 del disciplinare, la relazione illustrativa dell’offerta tecnica doveva rispettare determinati criteri redazionali, tra cui un numero massimo di 10 pagine, il cui superamento avrebbe comportato la decurtazione del punteggio attribuito di 1 punto per pagina eccedente, fino a un massimo di 10 / 70.

Ebbene, a suo dire, la sanzione de qua sarebbe stata erroneamente applicata in quanto comminata solo all’esito delle riparametrazioni perviste dall’art. 18.4 del disciplinare.

10. Il ricorso è infondato.

Come noto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui «ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2023, n. 3509).

Ciò posto, con specifico riferimento ai criteri per il calcolo del punteggio da attribuire alle offerte tecniche ed economiche, l’articolo 16.1. del disciplinare sancisce che «Per la valutazione degli elementi inerenti all’offerta tecnica, il concorrente dovrà presentare una “relazione” suddivisa in tanti paragrafi quanti sono gli elementi di valutazione», la quale dovrà rispettare delle specifiche indicazioni redazionali, la cui violazione è sanzionata con «UNA PENALIZZAZIONE DI 1/70 PER OGNI CARTELLA ECCEDENTE LE 10 FINO AD UN MASSIMO DI 10/70» che, logicamente, andrà applicata dal punteggio complessivamente attribuito.

I successivi artt. 18.1 e 18.2 sono, invece, dedicati rispettivamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del suo punteggio.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 18.2, «A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D” della Tabella, è attribuito un coefficiente unico – da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio – variabile tra zero e uno, risultante dalla media aritmetica dei coefficienti di ciascun commissario di gara».

Individuato il coefficiente di calcolo, la commissione dovrà poi individuare il punteggio da attribuire all’offerta tecnica ed economica, secondo i criteri stabiliti del successivo art. 18.4 il quale prevede, per quanto qui di interesse, che esso sia determinato per ogni singolo criterio «secondo il metodo aggregativo compensatore» (la cui formula è indicata nel successivo capoverso).

Inoltre, al «fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente» e sempre per il medesimo scopo «se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente».

Ebbene, dalle disposizioni de quibus si evince la fallacità della tesi della ricorrente, che pretenderebbe di applicare la penalità ai singoli coefficienti, suddividendola addirittura in modo ponderale per gli specifici elementi di valutazione, anziché al punteggio finale come, invece, prescritto dal bando.

Il tenore letterale delle lex specialis è infatti chiaro nel prevedere che il valore utilizzato per il calcolo del coefficiente non debba essere intaccato dalla penalità de qua che dovrà essere applicata al punteggio complessivamente attribuito, anche perché l’applicazione del criterio prospettato dalla ricorrente comporterebbe, di fatto, l’irrogazione di una penalizzazione superiore ai 10/70 e, come tale, in palese contrasto con il dato letterale della lex specialis.

Si evidenzia, infine, che le conclusioni de quibus sino ulteriormente avvalorate dal fatto che anche la penalità è espressa in settantesimi, proprio come il punteggio attribuito all’offerta tecnica.

Ciò posto, il Collegio ritiene l’operato della commissione di gara immune da cesure di ordine logico in quanto essa, in omaggio a quanto prescritto dalla lex specialis, ha dapprima individuato il coefficiente di calcolo dell’offerta tecnica, senza tener conto della penalità, che è stata correttamente applicata al punteggio complessivo, ottenuto attraverso il metodo aggregativo compensatore e le conseguenti riparametrazioni.

Né tali considerazioni possono essere inficiate dalla circostanza che nel verbale del 17 ottobre 2023 la commissione parrebbe aver immediatamente applicato la penalità de qua, anche perché l’amministrazione resistente ha evidenziato nelle proprie difese che tale attività «aveva il mero scopo di fotografare esattamente la situazione che si sarebbe verificata se non ci fosse stata la riparametrazione, oltre a fungere da richiamo alla Commissione di gara sulla presenza della stessa penalizzazione a carico di ISSITALIA».

11. Poiché, quindi, la Commissione di gara ha correttamente applicato la lex specialis, il cui contenuto non è neppure stato oggetto di censura da parte della ricorrente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e in altrettanti euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della società Issitalia A. Barbato s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Luca Pavia, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Luca Pavia   Raffaele Prosperi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO