Il giudizio riguarda una gara per l’affidamento di un Accordo quadro per appalti di lavori, indetta (presumibilmente) nel 2021.
Il 2° classificato [TTT] impugna l’aggiudicazione in favore di [TTT].

Sul motivo relativo all’anomalia, sulle tabelle applicabili e le spese di trasferta.

8. Come accennato, i sei motivi formulati da [SSS] s.r.l. tendono ad affermare che [MMM] s.r.l. avrebbe dovuto essere nuovamente esclusa per anomalia dell’offerta.

8.1. Sul punto, prima di procedere allo scrutinio delle singole censure, occorre ricordare che il giudizio di congruità delle offerte, di cui all’art. 97 d.lgs. 50/2016, è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, non potendo il giudice procedere ad una autonoma verifica dell’offerta e delle singole componenti, poiché ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6161; Id., 12 marzo 2020, n. 1772; Id., 28 marzo 2022, n. 2269). Inoltre, il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico, dunque non deve essere condotto in modo parcellizzato o atomistico concentrandosi su singole inesattezze, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità e della sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso e non già dell’adeguatezza delle specifiche voci di costo che la compongono (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2019, n. 4050; Id., 24 novembre 2021, n. 7868; Id., 22 marzo 2022, n. 2079).

8.2. Tali caratteristiche del giudizio di anomalia, nonché la limitatezza del sindacato giurisdizionale che a loro consegue, sono ancor più accentuate nel caso di specie, poiché la gara per cui è causa ha ad oggetto un accordo quadro, la cui natura programmatoria impedisce di quantificare ex ante ed esattamente le singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l’esecuzione dei contratti di volta in volta conclusi (T.A.R. Roma, Sez. I, 19 aprile 2021, n. 4540).

9. Tanto premesso, con il primo e il secondo motivo, da analizzarsi insieme in quanto interconnessi, la ricorrente lamenta l’incongruità del costo della manodopera poiché:

– [MMM] s.r.l., che utilizza operai provenienti dalla provincia di Siena per eseguire un appalto nella provincia di Biella, avrebbe dovuto quantificare il costo medio orario del lavoro in base alla tabella ministeriale adottata per la provincia di Biella, mentre si è avvalsa della tabella senese;

– essa avrebbe inoltre dovuto far riferimento ai parametri dell’ultima tabella aggiornata, risalente all’anno 2019, mentre ha utilizzato la precedente tabella dell’anno 2016;

– quand’anche si ritenesse corretta l’applicazione della tabella senese, la controinteressata avrebbe dovuto aggiungere, ai fini del computo del costo della manodopera, le spese di trasferta degli operai per come indicate nel contratto collettivo di riferimento (CCNL Edilizia Industria).

9.1. Le doglianze sono infondate.

9.2. Occorre rimarcare che in sede di accordo quadro non è possibile fornire una giustificazione esatta dei costi della manodopera, poiché questi sono inevitabilmente influenzati dal numero delle commesse esecutive che verranno affidate all’operatore economico e dalle variazioni stipendiali e di costo che si potrebbero verificare nel triennio di vigenza dell’accordo. Nel caso di specie, tra l’altro, il bando di gara precisava, al punto 5.4, che «gli operatori economici potranno non indicare in sede di gara i costi della manodopera in quanto i medesimi non possono essere allo stato calcolati. Gli stessi dovranno tuttavia essere individuati in sede di stipulazione del contratto applicativo» (doc. 1 controinteressata). È pur vero che tale previsione della lex specialis desta qualche perplessità e che, comunque, [MMM] s.r.l. ha scelto di indicare in offerta i costi approssimativi della manodopera (in misura di euro 198.000 circa), così determinando la loro inclusione nel giudizio di anomalia, ma la portata di siffatto giudizio deve pur sempre essere calibrata sull’immanente ipoteticità e variabilità dei costi.

9.3. Ciò posto, il CCNL Edilizia Industria (doc. 28 controinteressata), applicato dalla controinteressata, all’art. 21 prevede che gli operai comandati in trasferta nei settori delle riparazioni e manutenzioni stradali rimangono iscritti nella cassa edile di provenienza, fermo il diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, eventualmente determinate in misura forfettaria.

9.4. È dunque corretta la quantificazione del costo medio orario del lavoro in base alla tabella di Siena, luogo di provenienza degli operai.

9.5. Le spese di trasferta, sebbene non specificamente enucleate tra i costi della manodopera, possono considerarsi ricomprese nelle spese generali. Queste ultime sono state quantificate nella misura del 20%, che è una percentuale di gran lunga superiore alla soglia minima del 5% che, nella guida alle giustificazioni predisposta dalla stazione appaltante (doc. 12 ricorrente), è considerata presuntivamente ragionevole. Pertanto, la stima prudenziale delle spese generali è idonea ad assorbire i maggiori costi plausibilmente discendenti dalle trasferte dei lavoratori, la cui indicazione analitica è ad oggi comunque inesigibile, poiché essi sono concretamente quantificabili solo in sede di conclusione dei contratti esecutivi dell’accordo quadro.

9.6. È invece errato l’utilizzo della tabella senese del 2016 anziché di quella del 2019, corrispondente all’ultimo aggiornamento ministeriale.

9.6.1. Tuttavia, è pacifico che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, d.lgs. 50/2016, evocate dall’art. 97, co. 5, lett. d), del medesimo decreto ai fini delle giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento indicativo per la valutazione di congruità dell’offerta, sicché lo scostamento dai valori tabellari non comporta un automatico giudizio di anomalia, occorrendo, perché possa dubitarsi della congruità dell’offerta, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce della valutazione globale e sintetica dell’offerta, propria del giudizio di anomalia (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3623; Id., Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; Id., 21 giugno 2021, n. 4753; T.A.R. Torino, Sez. II, 11 marzo 2022, n. 192).

9.6.2. Ebbene già dal raffronto dei costi medi orari della tabella del 2016 (doc. 10 ricorrente: euro 23,77 – I liv., euro 26,38 – II liv., euro 28,41 – III liv., euro 29,95 – IV liv.) e della tabella del 2019 (doc. 11 ricorrente: euro 23,86 – I liv., euro 26,50 – II liv., euro 28,59 – III liv., euro 30,12 – VI liv.) emerge che la discordanza valoriale è tutt’altro che consistente. Inoltre, posto che la ricorrente ha considerato i valori in via asettica, non vi è prova che gli scostamenti siano idonei a rendere l’offerta economicamente insostenibile. Occorre altresì considerare che, in sede di giustificazioni, la controinteressata ha indicato prudenzialmente che avrebbe conseguito un utile pari al 10%, ben superiore rispetto alla soglia minima di utile pari al 3% che, nella guida alle giustificazioni predisposta dalla stazione appaltante (doc. 12 ricorrente), costituisce un parametro presuntivo di sostenibilità dell’offerta. Ne consegue che il maggior costo del lavoro potrebbe essere facilmente assorbito con una ridotta contrazione dell’utile, nel rispetto della soglia minima di ragionevolezza del 3%.

Sul motivo relativo all’anomalia, sulle formalità dei preventivi allegati ai giustificativi.

12. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta che i preventivi prodotti dalla controinteressata per giustificare il costo dei pali di acciaio (doc. 24 ricorrente) e della vernice (doc. 25 ricorrente) siano irregolari, poiché mancanti della firma del fornitore, invece richiesta dalla guida alle giustificazioni (doc. 12 ricorrente).

12.1. La censura è inammissibile poiché formalistica, posto che non sono addotti elementi per ritenere che i prezzi indicati nei preventivi non firmati siano irrealistici, e focalizzata su singole inesattezze inidonee, da sole, a ritenere nel complesso inaffidabile l’offerta economica di [MMM] s.r.l.

Conclusioni.

[Il TAR respinge il ricorso.]