PREMESSE

Rif. Accordo quadro per servizi indetto il 22.4.2021.

Il disciplinare prevedeva che: “il concorrente … che intenda concorrere a più lotti, potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di due lotti, da individuarsi prendendo in considerazione il lotto di importo a base d’asta più elevato, di cui sarà aggiudicatario e, progressivamente, sempre seguendo l’ordine dato dal valore a base d’asta, l’altro lotto fra quelli in cui è collocato al primo posto in graduatoria, per il quale venga al contempo a soddisfarsi la condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara”.

Il lotto 8 era aggiudicato a [AAA]. Il lotto 11 era aggiudicato a [TTT], con [AAA] 2°, e [CCC] 3°. Il lotto 7 era aggiudicato a [AAA], con [CCC] 2°. [CCC] impugna l’aggiudicazione del lotto 11 a [TTT], deducendone l’esclusione (invero, in virtù della clausola del disciplinare, riformulata la graduatoria per il lotto 11, [AAA] si sarebbe aggiudicata i lotti 8 e 11, mentre [CCC] si sarebbe aggiudicata il lotto 7).

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE IN CASO DI GARA A LOTTI PLURIMI

La s.a. eccepisce l’incompetenza del TAR di Bari, sostenendo che il lotto impugnato doveva avere esecuzione a Lecce, e sul presupposto che nelle gare a lotti plurimi ogni lotto costituisce gara autonoma.

Il TAR respinge. Nelle gare a lotti plurimi in ambito regionale, con lotti da eseguire in ambiti territoriali che involgono, taluni, la sede capoluogo del TAR, ed altri, la sede distaccata, la competenza territoriale sull’impugnazione di un lotto si determina diversamente a seconda se si tratti di “gara unica” (con competenza del TAR capoluogo) o di “gare distinte” tante quanto sono i lotti (con competenza della sede del luogo di esecuzione del lotto). Sono indici di una “gara unica”, a questo fine, la possibilità di aggiudicarsi un numero limitato di lotti, e la nomina di una Commissione giudicatrice e di un unico RUP.

7. … deve essere respinta l’eccezione …

Invero, in riferimento ad una fattispecie identica a quella in esame, questa Sezione… ha avuto modo di respingere analoga eccezione, chiarendo che La competenza appartiene al T.a.r. Puglia – Bari, non alla Sezione staccata di Lecce. L’eccezione, sollevata dalla …, deriverebbe dalla circostanza che i lavori relativi al lotto 5 sono relativi a impianti situati nella provincia di Brindisi. Sennonché, la competenza territoriale del T.a.r., con riguardo all’impugnativa degli atti di gara spetta al T.a.r. di Bari, poiché la Stazione appaltante ha dato luogo a un’unica procedura di gara riguardante servizi da prestare in vari ambiti territoriali, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando. Gli indici che, secondo la giurisprudenza, sono indicativi dell’unitarietà di una procedura di gara, ancorché divisa in lotti, attengono alla previsione della possibilità di aggiudicazione di un solo lotto o di un numero limitato di lotti ad ogni singolo concorrente, cosicché l’aggiudicazione di un lotto viene ad essere condizionata dall’esito della procedura selettiva relativa agli altri lotti; pertanto, gli effetti di un eventuale annullamento giurisdizionale avente a oggetto un lotto si possono ripercuotere a livello territoriale regionale. Inoltre, la giurisprudenza ha individuato come elementi indicativi dell’unitarietà di una gara la nomina di un’unica Commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti, sicché non ha rilievo la circostanza che alcuni lotti cadano sulla parte del territorio regionale per la quale è competente la Sezione staccata del T.a.r. Puglia avente sede a Lecce (cfr.: Cons. Stato, Ad. plen., 12 dicembre 2012, n. 38; idem Ad. plen. 29 settembre 2012, n. 33; idem IV, ord. n. 83/2019; idem IV, ord. 4271/2019; T.a.r. Lazio Roma II, 21.2.2020 n. 802)” (TAR Puglia Bari, Sez. III, 15 gennaio 2021, n. 79).

SUL MOTIVO RELATIVO ALL’AVVALIMENTO (CONTRATTO DI AVVALIMENTO CONDIZIONATO)

La ricorrente [CCC] deduce che i contratti di avvalimento dell’aggiudicataria [TTT] erano illegittimi in quanto condizionati, vista la clausola di impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione i requisiti per tutta la durata dell’appalto, ma previo pagamento del corrispettivo …”.

Il TAR rigetta. La clausola del contratto di avvalimento che prevede la messa a disposizione dei requisiti “previo pagamento del corrispettivo” non rende il contratto condizionato, trattandosi di clausola di stile; in ogni caso, una clausola condizionante nel contratto di avvalimento, a in presenza della separata “dichiarazione dell’ausiliaria” di impegno incondizionato verso la s.a., non potrebbe provocare l’invalidità del contratto di avvalimento, essendo limitata ai rapporti interni tra ausiliaria e ausiliata. 

8.1. … si osserva che dal tenore della lettera del contratto di avvalimento (“previo pagamento”) non emerge in modo chiaro e univoco la volontà di condizionare sospensivamente la prestazione dell’ausiliaria al pagamento del corrispettivo e quindi l’intento delle parti contraenti di rendere inefficace la relativa obbligazione nelle more del pagamento.

… in mancanza di ulteriori indicazioni, l’inciso in questione costituisce null’altro che una mera clausola di stile, da riferire alla necessità che all’adempimento della ausiliaria corrisponda l’adempimento della ausiliata, come deve essere in ragione del sinallagma contrattuale.

In ogni caso, la predetta clausola esaurisce i suoi effetti nell’ambito del rapporto tra le parti contrattuali e non incide sugli obblighi autonomamente assunti dalla ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, in forza di apposita dichiarazione …, i quali obblighi sono pieni, univoci ed incondizionati e valgono quindi a soddisfare gli interessi pubblici di riferimento: “La tesi della necessaria correlazione tra l’inadempimento dell’avvalente alla clausola in discorso e l’inadempimento dell’obbligazione assunta dall’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, di cui alla citata giurisprudenza di primo grado … non è condivisibile e prova troppo. Su tali basi infatti dovrebbe allora considerarsi sempre condizionato l’adempimento nei confronti della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo che l’ausiliata deve corrispondere all’ausiliaria per l’avvalimento, che caratterizza proprio il rapporto privato tra le parti. Ma così non è, in quanto il mancato pagamento del corrispettivo fa unicamente insorgere il diritto di credito dell’ausiliaria nei confronti dell’ausiliata, non condizionando però la solidarietà dell’obbligazione assunta nei confronti della stazione appaltante come prevista dal Codice dei Contratti” (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 5 maggio 2023, n. 326; in senso analogo Consiglio di Stato, Sez. V, 24 novembre 2021, n. 7863: “la previsione di cui all’art. 3, comma 2, punto 3 del contratto di avvalimento, statuente l’obbligo di … di corrispondere preventivamente all’ausiliaria un corrispettivo commisurato al costo di mercato non rende affatto eventuale ed incerto il predetto l’impegno assunto da quest’ultima nei confronti della stazione appaltante; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 24 aprile 2023, n. 312: la previsione di cui al contratto di avvalimento, statuente l’obbligo dell’aggiudicataria di corrispondere preventivamente all’ausiliaria un corrispettivo commisurato al costo di mercato non rende affatto eventuale ed incerto il predetto l’impegno assunto da quest’ultima nei confronti della Stazione appaltante, né sarebbe stato ad essa opponibile per eventualmente liberarsi dagli obblighi assunti nei suoi confronti o dalla responsabilità solidale”).

SUL MOTIVO RELATIVO AL “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” A COMPROVA DEL FATTURATO SPECIFICO

Il disciplinare” richiedeva di un determinato fatturato specifico nel triennio; una mandante del RTI aggiudicatario aveva indicato servizi presso un ente privato, e in sede di verifica dei requisiti, aveva prodotto “certificato di regolare esecuzione” rilasciatole dal Responsabile della qualità di tale ente. Tuttavia, ad ulteriore richiesta della s.a. – sollecitata da [CCC] – il Presidente del CdA e legale rappresentante del committente privato escludeva che quello rilasciato dal Responsabile della qualità fosse un vero e proprio “certificato” e comunicava di non poter determinare l’effettiva entità delle specifiche prestazioni svolte dalla mandante dell’aggiudicataria.

Secondo la ricorrente [CCC] il RTI aggiudicatario doveva essere escluso all’esito di tale seconda dichiarazione.

Il TAR rigetta. Costituisce idonea prova dei requisiti dichiarati il “certificato di regolare esecuzione” per prestazioni verso privati, rilasciato da un soggetto apicale del Committente dichiaratosi competente (benchè successivamente contradetto, in modo non univoco, da una successiva dichiarazione del legale rappresentante, non accompagnata dalla revoca del primo certificato); invero, il “certificato di regolare esecuzione” non costituisce una dichiarazione di volontà di competenza esclusiva del rappresentante legale.

8.2. … la verifica positiva del requisito speciale di cui all’art. 4.3, lett. C), sub c), del disciplinare” … è giustificata dalla acquisizione agli atti di gara di una univoca dichiarazione (con valore di “certificato di regolare esecuzione”), resa da una figura – con ruolo di responsabilità apicale – interna ad [eee], che si è dichiarata “legittimata a rilasciare la documentazione in oggetto in qualità di responsabile qualità e del servizio” e ha attestato l’avvenuto svolgimento del servizio “di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione nei tratti della rete fognaria appartenenti ai punti vendita [eee] s.p.a. … per un totale pari a 235.000,00, … nel seguente periodo dal 05.05.2018 al 01.05.2021”, ciò che vale a soddisfare le esigenze istruttorie della stazione appaltante e a legittimare l’ammissione del raggruppamento alla procedura di gara.

Il fatto che il Presidente della società, su richiesta della parte ricorrente (e in un contesto esterno alla procedura di gara), abbia successivamente reso dichiarazioni non coincidenti con quelle acquisite agli atti dalla Stazione appaltante, non vale di per sé a porre nel nulla il certificato reso dal “responsabile qualità e del servizio” della società in sede procedimentale, trattandosi di un atto meramente dichiarativo di un dato contabile e privo di rilevanza negoziale, che come tale non è necessariamente da riferire alle prerogative del legale rappresentante della società, ciò che non consente di risolvere in questa sede la questione delle competenze interne alla società nel senso della irrilevanza del certificato reso dal responsabile della qualità del servizio, che peraltro non è stato espressamente ritirato dalla … s.p.a.

SUL MOTIVO RELATIVO ALLA PERTINENZA DEI SERVIZI SPESI AI FINI DEL FATTURATO SPECIFICO

[CCC] deduce inoltre che i servizi attestati dal “C.r.e.” del Committente privato (“Sanificazione, Disinfestazione e Derattizzazione dei tronchi di fognatura appartenenti alla scrivente società”; ossia i tratti di fognatura dai locali privati alla pubblica rete), non erano in linea con l’oggetto dell’appalto (manutenzione di reti idriche e fognarie; cioè la rete principale).

Il TAR rigetta. Quando la lex specialis richieda quale requisito “servizi analoghi” (e non identici), l’analogia va intesa non come identità, ma come similitudine (a maggior ragione in caso di prestazioni rese a privati, che, per natura, possono non avere la medesima configurazione della corrispondente prestazione per il committente pubblico).

– il bando chiedeva l’attestazione di servizi si sanificazione analoghi e non identici rispetto a quelli descritti nel capitolato speciale di appalto;

– … l’analogia è da riferire alla tipologia dell’attività eseguita in favore di [eee]  s.p.a. – che dal punto di vista funzionale è senza meno omogenea (o comunque simile rispetto) a quella descritta del Capitolato speciale di appalto – e non alla configurazione delle strutture interessate dagli interventi di sanificazione, dal momento che i servizi erogati in favore di committenti privati, pacificamente ammessi dalla lex specialis, non possono che riguardare il tratto di allacciamento degli edifici alla rete fognaria, e non la rete fognaria nel suo complesso: “Nelle gare per l’affidamento di servizi e forniture i concetti di ‘servizi analoghi’ e di ‘forniture analoghe’ devono essere intesi ‘non come identità ma come mera similitudine’ tra le prestazioni richieste” (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2023, n. 7938).

CONCLUSIONI

Il TAR rigetta pertanto il ricorso.