Pubblicato il 19/02/2024

N. 00198/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Compass Group Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 90245026A3, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Cascina Global Service s.r.l., Innova s.p.a., Turigest s.r.l., non costituite in giudizio;
Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., Vivenda s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone in Bari, strada Torre Tresca;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della determinazione 18 luglio 2023 N.SAR/129, con cui Innovapuglia ha affidato al RTI La Cascina il lotto 2 del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie regionali (CIG 90245026A3); – della nota del 28 agosto 2023, che ha consentito il solo parziale accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’aggiudicataria;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/11/2023:

dei medesimi atti impugnati con il ricorso e con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all”esito dell”esame integrale dell”offerta dell”aggiudicataria;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vivenda s.p.a. il 15/11/2023:

della clausola contenuta nell”art. 3 del disciplinare di gara, per quanto di interesse;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/12/2023:

dei medesimi atti impugnati con il ricorso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/12/2023:

dei medesimi atti impugnati con il ricorso;

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia, di Vivenda, con la Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Massimiliano Gordon La Pietra, su delega degli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, per Compass Group Italia s.p.a.; Ida Maria Dentamaro per Innovapuglia; Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, quest’ultimo su delega degli avvocati G. Lo Pinto e F Cintioli, per Vivenda con la Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

A. Con la determina n. SAR/187 del Direttore della Divisione SArPULIA di InnovaPuglia del 10 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata indetta la procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, su piattaforma EmPULIA, suddivisa in sei lotti d’importo a base di gara pari a € 189.998.947,35, oltre IVA, di cui € 216.000,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto, previsto per un quinquennio, è ulteriormente prorogabile alla scadenza senza una nuova gara per una durata massima di ulteriori 24 mesi.

Per quanto riguarda il lotto 2, la procedura ha avuto il seguente esito finale:

1) RTI Vivenda Spa – Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. – Punteggio totale 100,00 (75,00 punteggio tecnico + 25,00 punteggio economico);

2) Compass Group Italia spa – Punteggio totale 94,65 (69,75 punteggio tecnico + 24,90 punteggio economico);

3) RTI Innova S.p.A. – Servizi Integrativi srl – Punteggio totale 94,34 (70,49 punteggio tecnico + 23,85 offerta economica).

Di riflesso, con la determinazione 18 luglio 2023, prot. n. SAR/129, del Direttore generale della Divisione SArPULIA, comunicata lo stesso giorno, il lotto è stato aggiudicato al raggruppamento qui denominato VIVENDA.

Contro tale determinazione insorgono sia la seconda sia la terza classificata, rispettivamente con i ricorsi 1067 e 1031 del 2023.

Nel primo giudizio si sono costituite INNOVAPUGLIA e VIVENDA (che ha incorporato LA CASCINA, TURIGEST e GLOBAL CRI), con la mandante Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

All’atto introduttivo del giudizio n. 1067 del 2023 sono seguiti motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2023, il 18 dicembre 2023 (dopo che i documenti oggetto d’istanza di accesso erano stati resi disponibili dalla Stazione appaltante) e il 21 dicembre 2023.

VIVENDA ha proposto un ricorso incidentale in data 15 novembre 2023.

Sulle conclusioni delle parti, affidate alle rispettive memorie e note di replica, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 14 febbraio 2024.

B. Per chiarezza espositiva e in ossequio agli articoli 120, comma 5, e 74 del codice processo amministrativo, le censure sono esaminate nel loro ordine cronologico e logico.

B.1. Ricorso

Primo motivo (“Violazione dell’art. 95, 10° c., d.lgs. 50/16, dell’art. 3 del disciplinare e dell’allegato 5”)

– LA CASCINA (originaria) mandataria del raggruppamento aggiudicatario, avrebbe indicato oneri di manodopera di gran lunga inferiori a quelli calcolati dalla legge di gara.

La censura è infondata in quanto l’articolo 3 del disciplinare di gara non individua un costo minimo della manodopera, ma si limita ad indicare l’incidenza di tale voce sul totale dell’importo posto a base d’asta (pari a circa 50%, come risulta dall’allegato 5 – dati di riferimento e calcolo della base d’asta), calcolandola forfettariamente sulla base di contratti precedenti, nel complesso analoghi ma non necessariamente identici come tipologia di organizzazione del servizio. In definitiva poi l’assunto attoreo è smentito in concreto dall’offerta dell’aggiudicataria, pari a € 39.044.368,41, con un costo della manodopera di € 20.068.226,69, che, come normale, costituisce un ribasso rispetto alla base d’asta come sopra determinato pur rispettando il rapporto tra i sub-importi individuato dalla Stazione appaltante (seppur a un fine diverso dalla valutazione delle proposte dei concorrenti).

Secondo motivo (“Violazione degli art. 48, 4° c., e 95, 10° c, d.lgs. 50/16”)

– La mandataria LA CASCINA si dichiara esecutrice del 65% del servizio senza oneri di manodopera, in prevalenza accollati alla mandante VIVENDA.

Il dato posto a base della doglianza è smentito dalla documentazione di gara e, in particolare, da quella relativa alla verifica dell’anomalia operata dalla Stazione appaltante. Inoltre il rilievo non assume un particolare ruolo, considerato che, in corso di gara, VIVENDA ha incorporato LA CASCINA TURIGEST e GLOBAL CRI.

B.2. Motivo aggiunto (terzo) depositato il 13 novembre 2023 (“Violazione dell’art. 50 d.lgs. 50/16”)

La censura, la quale si esaurisce nel rilievo che, negli atti difensivi avversi, vari “riferimenti inducono sin d’ora a concludere che l’offerta aggiudicataria, caratterizzata da una forte riduzione degli oneri di manodopera, sia stata in realtà formulata in violazione dell’art. 50 d.lgs. 50/16 e non sia stata quindi considerata per nulla la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato”, si presenta del tutto generica e perciò inammissibile. Senza considerare che, come accennato al punto B,1, il presupposto della forte sottovalutazione dei corsi del personale non è in concreto riscontrabile.

Le ulteriori specificazioni, contenute al proposito della memoria del 29 gennaio 2024 e della successiva replica, se e in quanto ammissibili, non contengono specifici riferimenti alla disciplina della gara in contestazione, ma si limitano ad evocare meccanismi rigidi di riassorbimento del personale già impiegato la cui applicazione la giurisprudenza non ritiene più adeguati e quindi imposti.

B.3. Motivi aggiunti depositati il 18 dicembre 2023 (in cui la ricorrente qualifica le violazioni ognuna come carenza di un requisito essenziale comportante l’automatica esclusione dalla gara)

Quarto motivo (“Violazione dell’art. 13.2 del capitolato”)

Le modalità di distribuzione dei pasti nei reparti del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, come descritte da VIVENDA con inizio delle operazioni alle 13:15, non consentono il rispetto dei tempi di consegna previsti dalle 12:30 alle 13:15.

Il rilievo non è condivisibile.

L’art. 13.2 recita: “Gli orari di distribuzione dei pasti, con una variabilità stagionale di 30 min., sono i seguenti: • colazione dalle ore 07,00 alle ore 8,30 • pranzo 12,30 – 13,15 8 • cena 19,00 – 20,00. Eventuali modifiche dell’orario potranno essere concordate tra la Direzione Sanitaria di ogni singolo Presidio e l’appaltatore”.

Ciò significa che gli orari sono tendenzialmente flessibili e quindi la loro rigida osservanza non può essere qualificata “requisito essenziale” la cui mancanza “provoca dunque l’automatica esclusione dalla gara”, come invece sostiene la ricorrente.

Quinto motivo (“Violazione dell’art. 12, lett. c, del capitolato”)

“Vivenda prevede un sistema di mantenimento dei pasti alla temperatura minima di appena 60° C (p. 15 doc. 17), tuttavia inferiore a quella – 65° C – prescritta dal capitolato (p. 14, ult. riga, doc. 16)”.

La contestazione non è provata dagli atti richiamati ex parte actoris: il capitolato tecnico fornisce una serie di specificazioni circa la temperatura: il trasporto deve avvenire a “60°C‹T‹65°C”, cioè superiore a 60° e inferiore a 65°, la conservazione a “+65°”, cioè precisamente a 65°, e, “A TITOLO INDICATIVO”, pervenire al letto del paziente ad una temperatura minima di 65°, mentre VIVENDA garantisce più genericamente, nella sua relazione tecnica, la somministrazione dei pasti caldi a una temperatura “›+60°C”, cioè superiore ai 60°, prevedendo anche la possibilità di ulteriore riscaldamento “che riporti la temperatura al cuore del prodotto superiore a + 75°”.

Sesto motivo (“Violazione dell’art. 7 del capitolato”)

Il capitolato consente al gestore di rifornirsi da ditte di propria scelta, purché di sicura serietà. VIVENDA si è affidata prevalentemente alla Pastore, anche se – come denuncia COMPASS – molti dei suoi certificati risultano scaduti già molti mesi prima rispetto all’indizione della procedura (dicembre 2021).

L’argomento, pur suggestivo, non è condivisibile in quanto in nessuna parte dell’articolo 7 del capitolato viene prescritta la produzione di certificati aggiornati o di certificati in genere, che comunque VIVENDA (indicata nel fascicolo digitale con la denominazione della mandante, COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO SOC. COOP.) ha depositato in atti il 24 gennaio 2024.

B.4. Motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2023

Settimo motivo (“Violazione dell’art. 95, 10° c., e 97 d.lgs. 50/16”)

– VII.1.- Smaltimento rifiuti

L’offerta dell’aggiudicataria sarebbe anormalmente bassa in quanto la voce “smaltimento dei rifiuti” viene calcolata dalla VIVENDA nelle giustificazioni in euro 2.500 annui globali, mentre, secondo l’istante, l’onere ammonterebbe a euro 101.112,20.

– VII.2.- Mezzi di trasporto

COMPASS stima la somma riservata dalla VIVENDA agli undici mezzi di trasporto da impiegare nei sessanta mesi del servizio insufficienti a coprire i costi diretti e indiretti.

– VII.3.- Sistema informatico

Nei giustificativi mancherebbe qualsiasi riferimento al sistema informatico, pur essendo lo stesso composto da più strumenti, programmi e app.

– VII.4.- Attrezzature nuove e analisi batteriologiche

Non comparirebbero neppure i prezzi delle attrezzature nuove, come le zone per cibi per celiaci nei centri cottura, e i costi da sostenere per le analisi batteriologiche.

VII.5.- Formazione del personale

Mancherebbero anche questi oneri che rientrano nei costi della manodopera.

VII.6.- Comunicazione pazienti

Non sarebbe possibile rinvenire nei giustificativi il riferimento al piano di comunicazione alimentare ai pazienti (secondo la ricorrente comportante una spesa superiore a centotrenta/centoquarantamila euro annui).

Nella memoria dell’aggiudicataria del 29 gennaio 2024, corredata da pertinente documentazione, la sostenibilità delle varie voci viene analiticamente giustificata, spiegazione che in ogni caso è ulteriormente contestata da COMPASS con la replica.

In particolare, riguardo al punto VII.2.- Mezzi di trasporto, di fronte alla produzione da parte di VIVENDA del contratto di noleggio dimostrativo della congruità del costo calcolato, la ricorrente si limita a contestare la tipologia di alimentazione, senza ancorarla ad alcuna regola di gara.

Per il resto, la ricorrente mette in discussione che i vari costi possano essere imputati al “portafoglio di sicurezza” e alle “spese generali”; è un argomento non condivisibile in quanto si tratta di voci residuali, la cui consistenza dipende dalle scelte di tenuta della contabilità, più o meno specifica e dettagliata, e il cui utilizzo non è soggetto a particolari preclusioni, salvo che ciò non sia espressamente previsto.

Complessivamente gli aspetti considerati critici si risolvono in contestazioni che in realtà si presentano tendenzialmente congetturali e alquanto generiche, al limite dell’inammissibilità.

In definitiva, la COMPASS non compie mai una propria valutazione complessiva dell’offerta vittoriosa per dimostrarne l’inattendibilità e l’inaffidabilità e in definitiva l’inadeguatezza a garantire l’esecuzione corretta dell’appalto, considerato altresì, in concreto, lo scarto tra le offerte economiche dell’aggiudicataria (€ 39.044.368,41) e della seconda classificata (€ 39.124.732,72), come risulta dal verbale del 3 aprile 2022.

In conclusione, le censure dedotte non si presentano fondate.

B.5. Ricorso incidentale depositato il 15 novembre 2023

La società VIVENDA non può trarre alcuna ulteriore utilità dall’eventuale accoglimento del gravame incidentale, stante l’esito del ricorso della COMPASS, sicché non sussiste alcun interesse alla decisione di detto ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, comprensivo dei motivi aggiunti, lo respinge.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento VIVENDA.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 10.000, oltre accessori come per legge (euro 5000, in favore di ognuna delle controparti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Giuseppina Adamo    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO