Pubblicato il 22/02/2024

N. 00217/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00906/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da
Pan.Eco. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9646304DDF, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Chieffi e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Protecta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della determinazione n. 1055 del 26 giugno 2023 del comune di Altamura avente ad oggetto l’aggiudicazione del “servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale urbanizzato, disinfezione delle scuole e immobili comunali e pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del mercato ittico. CIG 9646304DDF”, comunicata il successivo 27 giugno u.s.;

– di tutti i verbali della procedura, in particolare dei verbali di gara n. 2 del 24 aprile 2023, 3 del 2 maggio 2023 e 4 del 17 maggio 2023 recanti, nelle schede allegate, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti; del verbale n. 5 del 24 maggio 2023 nel quale sono stati calcolati i punteggi tecnici; e del verbale n. 6 del 26 maggio 2023 recante la sommatoria dei punteggi tecnico ed economici dei singoli concorrenti e la conseguente proposta di aggiudicazione a favore della Protecta s.r.l.;

– del bando e degli atti di gara, ove interpretati nel senso di consentire l”illegittima attribuzione dei punteggi per come effettuata a favore della controinteressata;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati, ivi compresa la comunicazione di aggiudicazione del 24 luglio 2023;

nonché per l’annullamento

del contratto, ove stipulato, con espressa richiesta di risarcimento in forma specifica, con il subentro nel rapporto contrattuale, ovvero risarcimento per equivalente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Protecta S.r.l. il 5/10/2023:

per l’annullamento

– della determinazione n. 1055 del 26 giugno 2023 con cui il Comune di Altamura ha approvato gli atti della gara avente ad oggetto il “servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale urbanizzato, disinfezione delle scuole e immobili comunali e pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del mercato ittico. CIG 9646304DDF”, comunicata il successivo 27 giugno u.s. nonchè di tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno omesso di escludere la Pan.eco. s.r.l. dalla procedura di gara;

– della determinazione n. 1055 del 26 giugno 2023 con cui il Comune di Altamura ha approvato gli atti della gara avente ad oggetto il “servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale urbanizzato, disinfezione delle scuole e immobili comunali e pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del mercato ittico. CIG 9646304DDF”, comunicata il successivo 27 giugno u.s. nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno illegittimamente sovrastimato il punteggio tecnico della Pan.eco. s.r.l. che avrebbe dovuto essere inferiore rispetto a quello effettivamente assegnato ovvero per aver assegnato alla soc. Protecta punteggi inferiori rispetto a quelli dovuti;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e della Protecta S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il comune di Altamura, con determinazione n. 1686 del 1° dicembre 2022, ha approvato il progetto per il “Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale urbanizzato, disinfezione delle scuole e immobili comunali e pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del mercato ittico in Piazza Matteotti”, per un importo complessivo di euro 360.000,00 e per una durata di tre anni.

Pertanto veniva indetta la gara in modalità telematica tramite il portale EMPULIA, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con base di gara -IVA esclusa- di euro 285.140,70, compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 6.440,70.

Alla gara hanno partecipato cinque concorrenti, tra cui la ricorrente PAN.ECO. S.r.l. e la controinteressata Protecta S.r.l.-.

All’esito delle operazioni di gara, la commissione proponeva l’aggiudicazione a favore della Protecta (precedente aggiudicataria nel medesimo Comune di Altamura) classificatasi prima con un punteggio complessivo di 93,136; mentre la Pan.Eco si è classificata seconda con 92,556 punti (verbale del 26 maggio 2023).

Con successiva comunicazione del 27 giugno 2023, l’amministrazione notificava l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla controinteressata. La Pan.Eco, dopo aver ottenuto copia della documentazione di gara, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, d.lgs. 50/2016, della lex specialis di gara e dei principi che sorreggono la valutazione delle offerte. – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei documenti posti a base dell’offerta tecnica. – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifesta.

L’aggiudicazione in favore della Protecta conseguirebbe alla illegittima attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione di gara, che discostandosi dall’offerta tecnica presentata dalle concorrenti, avrebbe attribuito punteggi più alti alla aggiudicataria, per consentirle di colmare il minor punteggio attribuito all’offerta economica.

La differenza tra le offerte sarebbe pari a soli 0,58 punti (Protecta 93,136 e Pan.Eco 92.556) e sarebbe

recuperabile dalla Pan.Eco con una più corretta ponderazione delle offerte.

I punteggi sono stati attribuiti in relazione a tre macrocriteri, meglio specificati con alcuni sub-criteri.

Nella valutazione espressa dall’ing. Maiullari al sub-criterio A.2.1. sebbene il giudizio per la Pan.Eco. fosse più che buono (generalmente è stato valutato con 0,85), sarebbe stato assegnato solo 0,75; di contro, alla Protecta, a fronte di un giudizio solo buono è stato assegnato un punteggio più alto, 0,80.

Allo stesso modo per il sub criterio C.1.1. (buono per entrambe), alla Pan.Eco sarebbe stato assegnato un punteggio di 0,75, mentre alla Protecta 0,80.

Del pari, il dott. Lorusso avrebbe attribuito alla Protecta un punteggio sempre più alto rispetto anche ai parametri del disciplinare, come alla voce A.1.1. in cui a fronte di un giudizio “più che buono” viene assegnato il punteggio di 0,90, proprio di un giudizio “ottimo”, mentre per la medesima voce, alla Pan.Eco, pur a fronte di un giudizio buono, sarebbe stato attribuito il punteggio più basso del coefficiente di riferimento. Lo stesso varrebbe per la voce C.1.1.

In altri profili non sarebbe stato indicato il parametro di valutazione previsto dal disciplinare.

Il commissario Barnaba non avrebbe tenuto conto dei parametri forniti dal disciplinare, riducendo in modo non giustificato la media ottenuta dalla Pan.Eco e innalzando quella della Protecta.

Le motivazioni non renderebbero comprensibili i riferimenti numerici assegnati e, ove vengano espressi dei valori coerenti con il sistema del disciplinare -a parità di giudizio- la Pan.Eco avrebbe ottenuto comunque il punteggio più basso (voce B.2.2. 0,75 a fronte di 0,80).

I punteggi attribuiti sarebbero orientati a creare una differenza tra le due concorrenti.

In relazione al criterio A.1.1. (“Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto note: competenze e qualifiche del personale addetto agli interventi, del responsabile tecnico del servizio ed eventuali sostituti, descrizione da effettuare in relazione all’esecuzione del servizio da effettuare”) sono stati attribuiti i seguenti punteggi: PROTECTA 10 / PAN.ECO 7,73.

La PROTECTA S.r.l. avrebbe descritto in maniera sommaria l’organizzazione aziendale, senza nessun riferimento al coordinamento, all’interazione tra le strutture, alla reperibilità del servizio, al controllo ufficio presenze/assenze. Nona avrebbe indicato il nome del Responsabile Tecnico, di cui sono ignoti dunque titolo di studio, attestati di formazione e referenze rispetto ai cantieri diretti.

Anche per quanto attiene alle competenze e alle qualifiche del personale addetto, nella relazione mancherebbe uno schema chiaro e riassuntivo dal quale si evinca la data, la durata, il tipo di corso conseguito, la sua durata, il nominativo del dipendente che ha partecipato nell’ultimo triennio. Inoltre mancherebbero gli attestati relativi alle misure di sicurezza adottate atte alla prevenzione degli infortuni ex DL 81/08; mancherebbero gli attestati del Responsabile del RSPP, del rappresentante dei lavoratori, dei dipendenti che effettuano lavori in quota, degli addetti alla prevenzione incendi/evacuazione, degli addetti al pronto soccorso.

A fronte di tali lacune il punteggio assegnato sarebbe del tutto incongruo, abnorme e irragionevole.

In relazione al criterio A.2.1. (“Qualità dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità. Note verrà valutata la qualità dei dispositivi proposti (es. tecnologia degli erogatori, sistemi di nuova generazione e dimostrata efficacia”) sono stati attribuiti i seguenti punteggi: PROTECTA 8/PAN.ECO 6,56.

La Protecta non avrebbe indicato le caratteristiche richieste dei macchinari, essendosi limitata a farne un elenco, recante il numero di targa indicando e il tipo dell’atomizzatore montato, senza pertanto dare evidenza della qualità e caratteristiche in termini di efficacia, innovazione e rumorosità.

Negli allegati della relazione tecnica sarebbero presenti solo gli attestati di funzionalità e taratura, mentre non sarebbero stati allegati né inseriti gli attestati di conformità CEE ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui alla direttiva CEE 98/37 e succ. mod. ed ai requisiti di inquinamento acustico di cui alla Direttiva 2000/14/CE.

La Pan.Eco invece avrebbe promosso la ecosostenibilità impiegando automezzi di proprietà full electric, con investimenti in innovazione e in capacità operativa con il sistema telematico “my Tifone” del progetto “Industria 4.0” (pagine da 15 a 18 della relazione dell’offerta tecnica presentata).

Tali aspetti non sarebbero stati valorizzati e sarebbero stati ritenuti meno premianti dell’offerta dela aggiudicataria che sarebbe stata priva di qualsiasi indicazione concreta dei mezzi proposti, delle tecnologie impiegate e dei benefici apportati agli aspetti rilevanti per il criterio in discussione.

In relazione al criterio A.3.1. (“Qualità dei servizi migliorativi Note: proposta di servizi innovativi per la dissuasione dei punti di raccolta dei piccioni mediante interventi che non determinino il decesso della specie animale”) sono stati attribuiti i seguenti punteggi: PROTECTA 10 / PAN.ECO 8,07.

La Protecta avrebbe indicato solo n. 2 sistemi, quello della falconeria e quello dei dissuasori visivo laser, nessuno dei quali potrebbe ritenersi innovativo e performante.

La Pan.Eco invece avrebbe offerto quattro sistemi di servizi innovativi, tra i quali:

– utilizzo di disabituante “ecologico” Bye Bird, un sistema olfattivo naturale, non tossico, sicuro per gli animali e per gli essere umani, con indici di repellenza efficace perché basato su studi psicologici, comportamentali e nidificazioni uccelli. Inoltre, Pan.Eco. quantifica la sua disponibilità per la campagna di dissuasione dei punti di raccolta dei piccioni con l’utilizzo di cinquanta confezioni di prodotto da 400gr/cad, capaci di trattare quasi 400/500 metri lineari;

– utilizzo del farmaco “Ovistop”: strategia in linea con i principi di cui all’art. 19 della legge 157/1992, che risulta ecologica, selettiva rispetto alla specie target, sicura per l’ambiente, ecosostenibile, fattibile sotto il profilo tecnico-scientifico, con l’impiego e il controllo farmacologico della riproduzione con impiego di “nicarbazina”. Inoltre, la Pan.Eco rappresenta e quantifica la sua disponibilità alla campagna di dissuasione dei punti di raccolta dei piccioni, con l’installazione di due postazioni “Fly 15 flot”, totalmente elettriche, per la distribuzione automatica di 150 kg di farmaco.

Nonostante ciò alla Protecta è stato attribuito (previa riparametrazione) il punteggio massimo, in distonia con l’offerta presentata, che sarebbe priva de caratteri valorizzati nei giudizi dei commissari.

In relazione al criterio C 1.1 – “Piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre gli impatti ambientali. Efficacia di soluzioni proposte per la riduzione dell’impatto ambientale degli interventi Note: Proposta di servizi migliorativi, di prodotti con impatti sull’ambiente poco rilevanti e modalità di impiego, impiego di veicoli a basso impatto ambientale”) sono stati attribuiti i seguenti punteggi: PROTECTA 12 / PAN.ECO 10,353.

La Protecta nel rappresentare ed illustrare i servizi migliorativi per l’ambiente non avrebbe fornito alcuna indicazione di dettaglio come la ricorrente Pan.Eco.

La aggiudicataria avrebbe solo accennato all’indicizzazione della capacità di risparmio in CO2, al rischio Iso 31008 2018, che non riguarderebbe però le attività oggetto di gara, peraltro, la Protecta non avrebbe neanche dichiarato il possesso di tale certificazione.

La Protecta avrebbe dovuto dimostrare il possesso e l’impiego di veicoli ed attrezzature elettriche, ibride, metano, euro 6, come da regole e percentuali dei CAM, omologazioni CEE, utilizzo di eventuali combustibili ecocompatibili, l’applicazione della normativa “PAN” ex art. 6 del d.lgs.14 agosto 2012, n. 150.

Sebbene l’offerta abbia ottenuto il massimo punteggio ipotizzabile (a seguito di riparametrazione): la Protecta si sarebbe limitata (pag. 15, punto 1.c. della relazione) ad affermare l’“utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale elettrici o con alimentazione ibrida o di altro tipo”. La Pan.Eco, invece, avrebbe allegato in modo puntuale tutti gli aspetti utili a verificare il piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre gli impatti ambientali, prospettando soluzioni e servizi migliorativi: il possesso di veicoli elettrici, ibridi, a metano, turbo sei, l’utilizzo di combustibili eco compatibili e tutti gli elementi che avrebbero dovuto essere iper valorizzati dalla commissione.

Ciò nonostante la commissione avrebbe attribuito punteggi molto alti alla Protecta e incomprensibilmente bassi alla Pan.Eco, travisando la documentazione delle offerte tecniche presentate.

In via subordinata nell’ipotesi in cui il Tribunale non dovesse dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato e non dovesse disporre il subentro contrattuale ex artt. 121 e 122 c.p.a., comunque richiesto, è chiesto il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124, comma 1, c.p.a., nella misura da quantificare in corso di causa e, in ogni caso, comprensiva:

– dei costi sopportati per la partecipazione alla gara;

– dell’utile che la società avrebbe conseguito, con certezza, dall’aggiudicazione

dell’appalto;

– del danno curriculare e da perdita di chance derivante dalla mancata esecuzione

dell’appalto, da computarsi, eventualmente, anche in via equitativa.

Il Comune di Altamura si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependo, in via preliminare, la irricevibilità della impugnazione per tardività. Secondo l’Amministrazione in particolare con nota del 27.6.2023 inviata a mezzo del portale EmPulia in pari data: ha comunicato alle concorrenti di avere con la D.D. n. 1055 del 26.06.2023 aggiudicato la gara alla Protecta srl; ha trasmesso la determina di aggiudicazione e gli allegati verbali della Commissione giudicatrice; ha informato gli interessati che gli atti di gara risultavano scaricabili dal sito del Comune (di cui ha indicato l’apposito link di accesso).

Dal 27 giugno 2023 la ricorrente, quindi, avrebbe avuto piena conoscenza sia della aggiudicazione (D.D. n. 1055 del 26.06.2023), che di tutti i verbali del Seggio di gara (approvati ed allegati alla determina di aggiudicazione).

Ne conseguirebbe l’irricevibilità del ricorso proposto dalla Pan. Eco. avverso i punteggi assegnati dalla Commissione e l’aggiudicazione della gara alla Protecta srl in quanto proposta con ricorso notificato solo in data 3 agosto 2023 allorquando risultava già interamente decorso il termine di impugnazione decorrente dalla data del 27 giugno 2023 di avvenuta conoscenza (a mezzo di rituale comunicazione) dei provvedimenti gravati.

Nel merito il Comune eccepisce che le censure dedotte in ricorso dalla società Pan. Eco. S.r.l. sarebbero comunque inammissibili ed infondate in quanto impingono nel merito di valutazioni del seggio di gara esenti da vizi logici e risultano sorrette su presupposti erronei, generici, e decontestualizzati.

Con ricorso incidentale depositato il 2023 la soc. Protecta evidenzia l’illegittimità degli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso la Pan.eco. s.r.l. dalla procedura e comunque (in via subordinata) nella parte concernente la valutazione dell’offerta tecnica della stessa società a cui sono stati illegittimamente assegnati dei punti in misura superiore a quella spettante.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione di legge – Violazione art. 97 commi 5 e 6 del D.lgs. 18aprile 2016 n. 50 – violazione art. 22 del disciplinare di gara per l’incongruità dell’offerta della ditta Paneco s.r.l. in relazione al costo del personale. Violazione dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento dei concorrenti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione e difetto di motivazione.

L’offerta della ricorrente non potrebbe ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e avrebbe dovuto essere esclusa giacché anomala ed incongrua in relazione al costo del personale, situandosi la retribuzione prevista al di sotto dei trattamenti salariali minimi previsti sia dalle Tabelle Ministeriali vigenti (approvate con Decreto Direttoriale n. 25/2022) e sia dal CCNL di categoria da cui le tabelle traggono origine.

L’allegato n. 5 alla lex specialis di gara, richiamando le Tabelle Ministeriali del luglio 2022 vigenti per la Provincia di Bari relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, ha stimato il monte ore complessivo necessario per l’esecuzione della commessa in complessivi 8568 ore.

La medesima tabella, inoltre, stima il costo orario medio come pari ad € 17,55 che corrisponde al costo orario medio di un operaio di terzo livello assunto a tempo indeterminato (vd. tabella Ministero del Lavoro luglio 2022 per la provincia di Bari).

Pertanto l’elaborato n. 5 allegato agli atti di gara stima il costo complessivo della manodopera come pari ad € 150.368,40.

La ditta Pan.eco. S.r.l. avrebbe prodotto in gara un’offerta economica in cui ha dichiarato il costo per remunerare la manodopera nella misura di €90.716,85 (il 40% circa in meno del costo stimato dalla stazione appaltante).

Nell’offerta tecnica di Pan.eco. si indica in 14 unità il personale dipendente (n. 10 operai, n. 2 impiegati, un direttore tecnico e un consulente scientifico adibito alla commessa) per un monte ore complessivo di 8.568 ore, pari a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Dei 10 operai, 5 sono inquadrati al III livello retributivo (costo medio orario di € 17,56) e 5 al IV livello (costo medio orario di € 18,48).

I 2 impiegati sono entrambi inquadrati al IV livello a cui corrisponde un costo medio orario di € 18,21.

Suddividendo il costo della manodopera stimato da Pan.eco. pari ad € 90.716,85 per il monte ore complessivo di 8.568 ore si ottiene un costo orario medio di appena € 10,59 che, come è agevole constatare, è inferiore di almeno il 40% rispetto al costo orario medio minimo determinato dalle tabelle ministeriali vigenti per ciascuna delle figure professionali incluse nell’organico di appalto.

Oltre ai 12 lavoratori (10 operai e 2 impiegati), occorrerebbe considerare anche la remunerazione per il direttore tecnico ed il consulente tecnico scientifico (di cui non viene indicato il trattamento economico), per cui il costo orario preventivato sarebbe anche inferiore ad € 10,59.

L’importo indicato per remunerare la manodopera, sarebbe incongruo e denoterebbe l’insostenibilità ed inaffidabilità complessiva dell’offerta proposta.

La soc. Pan.eco. inoltre avrebbe indicato nell’offerta economica i propri oneri di sicurezza aziendale come pari ad € 3.628,67.

Anche questi costi sarebbero sottostimati, atteso che la tabella ministeriale di settore indica la spesa annuale pro capite obbligatoria per la sicurezza in € 200,00 e la spesa per il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale in € 130,00. Ne conseguirebbe che per ognuno dei 12 lavoratori adibiti alla commessa la Pan.eco. avrebbe dovuto prevedere una spesa annuale di € 330,00;

2) Violazione di legge – Violazione art. 80 comma 5 lettera c-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione e difetto di motivazione.

La Pan.eco. s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa anche per aver fornito nella propria offerta tecnica delle informazioni non veritiere ovvero fuorvianti in merito al proprio organigramma destinato alla commessa, incorrendo nella causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis, D.lgs. n. 50/2016. A pag. 11 sarebbe stato indicato un breve curriculum vitae nel quale, tra le altre cose, si afferma che il Dott. Nicassio è stato docente in corsi di formazione organizzati da API Industria di Venezia e ANID (Associazione Nazionale Imprese della Disinfestazione). A pag. 12, la Pan.eco. s.r.l. dichiara che: “Per l’esecuzione del servizio saranno impiegati n. 10 operai disinfestatori/pulitori inquadrati tra il 4° livello e il 3° livello nel settore della disinfestazione e n. 2 impiegati amministrativi inquadrati al 4° livello, n. 1 direttore tecnico e n. 1 consulente scientifico con un monte ore totale di n. 8.568”.

Il Nicassio avrebbe invece dichiarato che tra lui e la Pan.eco. non intercorrerebbe alcun rapporto di lavoro dipendente e che la descrizione del suo profilo professionale contenuta nell’offerta tecnica della Pan.eco. sarebbe inveritiera in ordine allo svolgimento di docenze a corsi di formazione di API Industria Venezia.

Pertanto la Pan.eco. avrebbe tentato di fuorviare il processo decisionale della Stazione Appaltante nella valutazione del criterio 1 “Qualità della struttura organizzativa e Personale”, perché avrebbe falsamente indicato di disporre di una figura professionale di significativa notorietà nel settore che, al contrario, avrebbe negato di intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente con la predetta società;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 e dei criteri di valutazione delle offerte. Erronea attribuzione di punteggi alla Pan.eco. s.r.l. in relazione a profili della sua offerta che o non erano valutabili o lo erano in misura deteriore rispetto a quanto riconosciuto. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti e dei documenti di gara difetto di istruttoria, irragionevolezza, carenza di motivazione.

In via subordinata rispetto ai motivi che precedono (volti ad ottenere l’esclusione di Pan.eco. s.r.l.) si denuncia l’illegittimità della graduatoria nonché di tutti gli atti e verbali di gara nella parte sono stati assegnati alla offerta tecnica della ricorrente dei punteggi non dovuti o quantomeno sovrastimati in relazione ad alcuni criteri di valutazione.

In relazione al criterio di valutazione A.1 (Qualità della struttura organizzativa e del personale) l’offerta della Pan.eco. ha illegittimamente ottenuto 7,736 punti rispetto ad un massimo di 10 punti assegnabili.

A mente dell’art. 17 del disciplinare, attraverso tale criterio, la commissione era chiamata a valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto da ciascun concorrente.

Come dedotto nel primo motivo, il dott. Nicassio, pur indicato quale consulente tecnico-scientifico della Pan.eco. s.r.l., non è dipendente della ricorrente e verosimilmente non aveva neanche idea fino a qualche giorno fa di essere stato da essa incluso nello staff addetto alla commessa.

La Pan.eco. s.r.l. non ha neppure allegato all’offerta un contratto di prestazione professionale eventualmente stipulato con il predetto dott. Nicassio, sicché la partecipazione di quest’ultimo all’espletamento delle prestazioni oggetto di gara è da ritenere, ad oggi, incerto e condizionato.

Da quanto detto consegue che la commissione avrebbe dovuto assegnare 0 punti a Pan.eco. s.r.l. in relazione al criterio A.1, essendo la sua offerta manifestamente inadeguata, oltre che incerta e condizionata quanto alla presenza del responsabile tecnico-scientifico nella persona del dott. Nicassio che non è dipendente né risulta aver stipulato con la Pan.eco. un contratto di consulenza professionale.

In via subordinata, si osserva che, la Pan.eco. avrebbe, comunque, meritato un punteggio inferiore rispetto all’elevato punteggio ottenuto in relazione a tale criterio di valutazione in ragione della minore competenza professionale dei propri addetti. A differenza della soc. Protecta, nel descrivere la qualità della propria struttura organizzativa la soc. Pan.eco. s.r.l. non ha indicato il possesso in capo ai propri operatori del tesserino rilasciato dalla Regione Puglia che sarebbe obbligatorio per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari (usati per la disinfestazione da agenti parassitari in ambiente agricolo o di campagna), previa la frequenza di corsi obbligatori di formazione, a mente del Decreto Interministeriale del 22.1.2014 (vd. art. 1.2 del Decreto Interministeriale 22.1.2014).

Pur non essendo espressamente previsto dal disciplinare come un requisito essenziale di partecipazione, il mancato possesso di tale patentino e della connessa attività di formazione in capo al personale di Pan.eco, S.r.l. denoterebbe una minore competenza professionale del personale di quest’ultima che avrebbe dovuto essere valutata dalla commissione e debitamente considerata ai fini dell’assegnazione ad essa di un punteggio più basso (ovvero dell’assegnazione a Protecta di un punteggio superiore a quello ottenuto).

In relazione al criterio di valutazione A.2 (Qualità delle apparecchiature utilizzate e flessibilità di intervento) l’offerta della Pan.eco. avrebbe ottenuto 6,56 punti rispetto ad un massimo di 8 punti assegnabili. Tale punteggio sarebbe sovrastimato rispetto all’offerta della ricorrente che sarebbe carente poiché gli atomizzatori indicati sarebbero destinati ad essere montati su automezzi a gasolio, con effetto praticamente nullo in merito alla riduzione dei livelli di rumorosità dei macchinari.

In relazione al criterio di valutazione A.3 (Qualità dei servizi migliorativi) l’offerta della Pan.eco. ha illegittimamente ottenuto 8,07 punti rispetto ad un massimo di 10 punti assegnabili, che sarebbero eccessivi tenuto conto della offerta che farebbe riferimento a sistemi non innovativi e poco efficaci (uso di reti antivolatili e di dissuasori meccanici, sistema cosiddetto bye bird, metodo anticoncezionale peri piccioni basato sul farmaco Ovistop).

All’udienza del 7 febbraio 2024 il ricorso principale e quello incidentale sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate dalla difesa del Comune di Altamura perché il ricorso è comunque infondato nel merito.

2. Con un primo profilo di censure del ricorso introduttivo l’istante contesta l’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli commissari che componevano la commissione di gara.

In particolare, secondo la ricorrente, in alcuni casi (valutazione del commissario Ing. Maiullari sul sub criterio A.2.1, valutazione del commissario dott. Lorusso sul sub criterio A.1.1, valutazioni genericamente indicate del commissario dott. Barnaba), una discrasia tra il coefficiente assegnato e la valutazione espressa.

La tesi non convince.

2.1. La legge di gara, in primo luogo, stabiliva che il giudizio dei singoli commissari fosse espresso in coefficienti numerici e che la media degli stessi venisse riparametrato alla luce della formula indicata nel disciplinare.

Inoltre, il disciplinare di gara al punto 17.2 prevedeva una griglia di valutazione, che prevede, per ogni valutazione numerica, un giudizio espresso a lettere (ad es. sufficiente, buono, ottimo), stabilendo che i commissari potessero graduare, all’interno dei parametri previsto, il punteggio da assegnare alle singole voci dell’offerta.

Dall’esame delle valutazioni espresse dai commissari in relazione alle offerte presentate, tuttavia, non si rilevano le contraddizioni o la disparità di trattamento denunciate dalla ricorrente.

Infatti, dai verbali di gara si evince che, sebbene i commissari non si siano rigidamente attenuti -nella redazione delle motivazioni sintetiche dei coefficienti assegnati- alla classificazione prevista nella predetta griglia di corrispondenza, essi in ogni caso hanno attribuito delle valutazioni coerenti con le indicazioni della legge di gara o, comunque, non palesemente errate o distorte.

Per meglio comprendere, i concorrenti che hanno conseguito un punteggio non inferiore allo 0,70 e non superiore allo 0,80 hanno ottenuto un giudizio di “buono”; mentre le offerte che hanno conseguito un punteggio compreso tra lo 0,80 e lo 0,90, sono state considerate superiore al “buono” (nello specifico, è stata utilizzata l’espressione “più che buono” e non quella di “ottimo” come previsto dai parametri di gara).

2.2. Ciò premesso, considerato che dalla legge di gara non si evince un preciso vincolo per i commissari di rispettare i parametri come individuati nel disciplinare, in ogni caso la scala di valori indicata nella tabella del disciplinare (in cui all’attribuzione di un coefficiente dallo 0,70 allo 0,80 corrisponde il giudizio di “Buono” mentre all’assegnazione di un punteggio superiore fino allo 0,90, corrisponde al giudizio di “Ottimo”) in sostanza risulta rispettata.

In altri termini l’impiego di un giudizio parzialmente diverso come ad esempio di “più che buono” in luogo di quello indicato nella tabella di “ottimo” per il corrispondente parametro superiore a 0,90 non costituisce indice sintomatico di un palese errore di valutazione, né di travisamento del fatto.

3. Né convince la censura che si incentra sul punteggio assegnato alla ricorrente Pan. Eco S.r.l. dal Commissario Maiullari sul criterio A.2.1. (qualità delle apparecchiature utilizzate), per il quale si contesta l’attribuzione del coefficiente di 0,75 a fronte di motivazione sintetica contenente la dicitura “…più che buono…”, evidenziando che per tale giudizio sono stati “generalmente tributati 0,85 punti…”.

Anche a voler considerare rilevante tale distonia tra punteggi e motivazione, si dovrebbe tener conto del coefficiente numerico assegnato e non della motivazione espressa, con esso non congruente.

Ciò del resto risulta confermato dalla circostanza, sottolineata dalla difesa del Comune, secondo cui per il medesimo criterio A.2.1., il commissario Lorusso ha assegnato alla Pan. Eco S.r.l. il punteggio di 0.70 e il Commissario Barnaba di 0,65: il che conferma che i commissari (che hanno assegnato un coefficiente massimo di 0,75) hanno concordemente ritenuto di attribuire alle “apparecchiature e flessibilità di intervento” offerte dalla ricorrente un giudizio non superiore a “Buono”.

3.1. Peraltro anche a voler assegnare alla ricorrente il coefficiente di 0,85 (in luogo di 0,75 riconosciuto dal commissario Maiullari), la graduatoria finale non risulterebbe modificata, posto che l’art. 17.2 (pag. 28) del disciplinare prevede che i coefficienti attribuiti dai singoli Commissari devono dapprima essere mediati (al fine di determinare il coefficiente medio da attribuire ad ogni singolo criterio) per poi procedere, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore indicato al punto 17.3 del medesimo disciplinare. Per cui il miglior punteggio preteso dalla ricorrente (0,85 in luogo di 0,75) appare anche inidoneo ad incidere sulla graduatoria finale.

4. Le medesime considerazioni possono essere estese alle altre contestazioni che riguardano il commissario Barnaba (il quale non avrebbe tenuto conto dei parametri forniti dal disciplinare, riducendo in modo non giustificato la media ottenuta dalla Pan.Eco e innalzando quella della Protecta) e il commissario Lorusso (che avrebbe attribuito alla Protecta un punteggio sempre più alto rispetto anche ai parametri del disciplinare, come alla voce A.1.1.), in quanto si tratta di deduzioni prive di precisi e concreti elementi di riscontro, apparendo piuttosto quale espressioni di percezioni del tutto personali, espresse in ordine alle non condivise valutazioni dei commissari.

5. Con un secondo profilo di censure esposte nel ricorso introduttivo, la Pan.Eco contesta nel “merito” le valutazioni dell’offerta tecnica svolte dalla commissione di gara.

L’istante, in particolare, deduce l’illegittimità e la illogicità dei punteggi attributi alla offerta tecnica della medesima ricorrente e alla controinteressata in relazione ad una serie di voci, proponendo all’attenzione di questo giudice considerazioni e valutazioni proprie, già ampiamente riportate in fatto. Si tratta, quindi, di censure che investono il proprium della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che possono essere disattese in base alle seguenti considerazioni.

5.1. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questo Tribunale, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.3.2022 n. 797; idem, sez. V, 14.5.2018, n. 2853; idem, 31.3.2016, n. 1270).

Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

Nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282; idem, Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; idem, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; idem, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; idem, sez III, 7 marzo 2014, n. 1072; idem, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).

5.2. Ciò premesso le censure devono essere ritenute inammissibili perché travalicano i limiti del sindacato di legittimità e comunque non sono idonee a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti.

Peraltro, la difesa della controinteressata con la memoria depositata il 1.9.2023 nonché nel ricorso incidentale ed anche il Comune di Altamura con la memoria depositata lo stesso 1.9.2023 hanno replicato alle analitiche deduzioni di parte ricorrente sopra riassunte in fatto.

Le altrettante puntuali argomentazioni difensive delle resistenti appaiono idonee a sostenere, nei limiti del sindacato concesso a questo giudice, l’assenza di quei profili di palese illogicità, contraddittorietà e erronea valutazione dei presupposti che avrebbero consentito di accogliere i rilievi della ricorrente.

5.3. In ogni caso non emergono dalle plurime e analitiche censure di parte ricorrente, con riguardo a tutti i diversi sub criteri valutativi indicati nel disciplinare di gara, elementi tali da dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nelle valutazioni svolte dal seggio di gara.

L’istante in sostanza ritiene che la propria offerta tecnica risponda esattamente a quanto richiesto dai diversi subcriteri e, dunque, che ci sarebbe stata una sottovalutazione della propria proposta ovvero una sopravvalutazione dell’offerta della ricorrente.

Si tratta si affermazioni che hanno origine –come già accennato- da una personale lettura dei giudizi espressi dal seggio di gara, che però non sono sufficienti a consentire (attesi i noti limiti in giudizi che attengono a valutazioni discrezionali) a evidenziarne la palese inattendibilità, la contraddittorietà e l’errore di fatto.

6. È possibile esaminare, esemplificativamente, i vari parametri di giudizio sui quali la ricorrente muove le proprie contestazioni, per ricavare come -anche sulla base delle attente difese delle resistenti- sia impossibile ricavare l’esistenza incontrovertibile di un giudizio palesemente viziato nei termini appena esposti.

6.1. In particolare sul CRITERIO A.1.1.: “Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto” non emergono le lacune informative denunciate dalla ricorrente, posto che nell’offerta della aggiudicataria e nella relazione tecnica allegata risultano descritti l’organigramma aziendale e gli attestati degli operatori (cfr. doc. 4 comune di Altamura, depositato il 1.9.2023).

Negli attestati figura l’indicazione del corso, la sua durata, il nome e la data di partecipazione dei singoli operatori.

Il personale indicato dalla controinteressata comprende un disinfestatore, essi risultano in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione Puglia per l’acquisto, l’utilizzo e manipolazione dei prodotti fitosanitari.

6.2. quanto al CRITERIO A.2.1. “Qualità dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità”, sempre dalla relazione tecnica prodotta dalla Protecta si evincono le caratteristiche dei macchinari offerti (in particolare delle macchine irroratrici, la scheda tecnica gruppo elite 48 V lithium, i veicoli elettrici della Alke’ mod. atx 340), tra cui figurano biciclette elettriche con pedalata assistita con operatore attrezzato di pompa a spalla. Si tratta di mezzi con una rumorosità in campo aperto di 82 dB (cfr. pag. 8 della relazione Protecta).

6.3. Anche prive di base appaiono le censure riguardanti il giudizio espresso dai commissari in ordine al CRITERIO A.3.1. (“proposta di servizi innovativi per la dissuasione dei punti di raccolta dei piccioni mediante interventi che non determinino il decesso della specie animale”), che impongono in valutazioni di merito e che si rivelano del tutto coerenti con il criterio, anche alla luce delle persuasive considerazioni svolte al riguardo dalla aggiudicataria nelle proprie memorie difensive.

6.4. In relazione alle contestazioni inerenti il CRITERIO C 1.1., dalla offerta tecnica presentata dalla Protecta si evincono le soluzioni proposte tra cui la disponibilità di veicoli ed attrezzature completamente elettriche, che appare in linea con le valutazioni della commissione.

7. In conclusione quindi il ricorso principale deve essere respinto.

Da tale pronuncia consegue l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dal consorzio controinteressato.

Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

– respinge il ricorso principale;

– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Altamura ed € 3.000,00 (tremila/00) in favore del della Protecta S.r.l., oltre oneri dovuti per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda   Angelo Scafuri
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO