Pubblicato il 14/03/2024
N. 00339/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS- Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D’Ambrosio, Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– “della Determina di Aggiudicazione n. SAR/129/2023 del 18/07/2023, comunicata via PEC (prot. PI185351-23) in pari data e pubblicata sul sito istituzionale di InnovaPuglia in data 19/7/2023 relativa alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati aziendale presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AOU della Regione Puglia – Lotto n. 6 CIG: -OMISSIS-; della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 4/7/2023; del provvedimento del Direttore della Divisione SArPULIA del 16/03/2022 di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara ai sensi dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016 s.m.i.; dei verbali di gara, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta di -OMISSIS-, delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, di ogni altro atto o documento collegato o consequenziale ai predetti;
nonché per declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. ricorrente;
nonché per l’annullamento del provvedimento di parziale diniego all’accesso ai documenti e per la declaratoria del diritto di accesso integrale agli atti come richiesti con istanza del 21/7/2023, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 dicembre 2023:
– dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché “della attestazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione di cui alla nota prot. PI193017-23 dell’1.12.2023”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a. e di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori, avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, quest’ultimo su delega degli avvocati G. Lo Pinto e F. Cintioli, per la società ricorrente, Ida Maria Dentamaro per Innovapuglia s.p.a., Luigi d’Ambrosio, Michelangelo Pinto per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la determina n. SAR/187 del 10 dicembre 2021, Innovapuglia s.p.a. – Divisione SarPulia, in qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia, ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, la procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore di degenti e pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 6 lotti per un importo complessivo, comprese eventuali proroghe, di € 372.397.936,81 oltre IVA.
In particolare, per ciò che rileva in questa sede, il lotto n. 6 ha ad oggetto il servizio di ristorazione ospedaliera per la ASL Taranto, con un importo complessivo a base d’asta quinquennale di € 21.863.976,55.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per l’offerta economica.
Entro il termine di scadenza, tra le altre ditte, hanno presentato offerta ai fini della aggiudicazione del lotto n. 6 il raggruppamento -OMISSIS- S.p.A./-OMISSIS- Soc. Coop., nonché la società -OMISSIS-.
All’esito della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche, nella seduta pubblica telematica del 3 aprile 2023, la commissione giudicatrice ha provveduto al calcolo dei punteggi e alla individuazione delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda il lotto n. 6 si è classificata al primo posto in graduatoria la società -OMISSIS- (99,87 punti), e al secondo posto il raggruppamento con mandataria -OMISSIS- s.p.a. (99,40 punti).
Effettuata la verifica dell’anomalia, il RUP, con atto in data 22 giungo 2023, ha ritenuto congrua l’offerta della società -OMISSIS-.
Nella seduta pubblica telematica del 4 luglio 2023, il medesimo RUP, confermando la graduatoria finale, ha proposto l’aggiudicazione in favore della prima classificata per ciascun lotto.
Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2023 (verbale n. 59) è stata approvata la proposta di aggiudicazione e con determina n. SAR/129/2023 del 18 luglio 2023 il lotto n. 6 è stato aggiudicato alla società -OMISSIS-.
2. Con ricorso notificato in data 18 settembre 2023, -OMISSIS- s.p.a. e la -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione.
In sintesi, le ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
– violazione e falsa applicazione dell’art, 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. 50 del 2016, dal momento che l’aggiudicataria: a) ha prodotto falsa dichiarazione circa l’assenza di risoluzioni contrattuali, omettendo di comunicare la cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Cordignano, disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 12 gennaio 2021; b) ha omesso di informare la Stazione appaltante delle vicende che hanno riguardato l’appalto dei servizi di ristorazione per il personale della RAI, con particolare riferimento alla “cancellazione della aggiudicataria dall’albo dei fornitori” e all’azione penale intrapresa nei confronti di un “amministratore di fatto”; c) doveva comunque essere esclusa dalla gara in ragione del procedimento penale per il reato di finanziamento illecito ai partiti che vede quale imputato un socio della società -OMISSIS-, rispetto al quale è intervenuta in data 4 maggio 2023 la sentenza di condanna; d) ha omesso di informare la Stazione appaltante della sopravvenuta risoluzione pronunciata dall’Università “La Sapienza” del contratto di concessione “bar-caffetteria” (provvedimento del 28.10.2022); e) ha omesso di dichiarare che alcuni suoi dipendenti sono imputati per i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e lesioni personali colpose.
Inoltre, la società -OMISSIS- avrebbe dovuta essere esclusa dalla gara in esame in quanto il suo legale rappresentante ha violato il divieto di c.d. pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 per aver partecipato, nella qualità di Vice Presidente della Giunta e Assessore della Regione Puglia, alla concessione di alcuni finanziamenti in favore della stessa società.
L’offerta della società aggiudicataria presenta anche “diversi indici di anomalia la cui esatta incidenza non risulta essere stata compiutamente valutata dalla stazione appaltante”.
3. -OMISSIS- s.r.l. e Innovapuglia s.p.a. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4. In data 7 novembre 2023, InnovaPuglia s.p.a., su richiesta delle ricorrenti, ha provveduto alla ostensione integrale dell’offerta tecnica della società -OMISSIS- e delle giustificazioni rese nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
5. Con nota prot. PI193017- 23 in data I dicembre 2023, la Stazione appaltante ha comunicato l’attestazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione a favore della società -OMISSIS-.
6. Con i motivi aggiunti, notificati in data 7 dicembre 2023 e depositati in data 18 dicembre 2023, le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla predetta nota prot. PI193017- 23 in data I dicembre 2023 e hanno integrato le censure proposte con il ricorso introduttivo a seguito della conoscenza dei documenti oggetto di ostensione in data 7 novembre 2023.
In sintesi, le ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze:
– la società -OMISSIS- “ha proposto una modalità di erogazione dei pasti, quanto alle colazioni, non contemplata nel capitolato”, con particolare riferimento al fatto che ha “previsto che i vassoi vengano predisposti non già presso il centro di cottura come stabilito dall’art. 12 cit. per i presidi non muniti di cucina interna, ma nei reparti di consumo, mediante l’utilizzo delle derrate consegnate la sera precedente e il latte attinto dagli erogatori ivi installati”);
– la società -OMISSIS- ha dichiarato “di voler utilizzare per il trasporto degli alimenti n. 9 Fiat Ducato ad alimentazione elettrica”, che però non sono reperibili sul mercato;
– l’offerta dell’aggiudicataria non è conforme alla prescrizione dell’art. 12 del capitolato tecnico nella parte in cui è stabilito che nella “degenza di Psichiatria … dovranno essere fornite posate e bicchieri monouso biodegradabili e compostabili”;
– dall’esame delle giustificazioni è emerso che l’aggiudicataria “ha formulato una proposta distante dai parametri del mercato di riferimento, nella quale il costo della manodopera è sproporzionato (nella indicazione resa in sede di gara è pari al 64,20% dell’importo del prezzo complessivo laddove gli atti di gara indicavano una incidenza del 50%) … l’incidenza per l’acquisto delle derrate è stata sottostimata, essendo pari al 27,58%, mentre mediamente grava, generalmente, per il 30% del costo complessivo, tanto quanto risultano fortemente sottostimati gli ammortamenti per l’effettuazione deli ingenti investimenti proposti da -OMISSIS- nell’offerta tecnica (acquisto di macchinari ed attrezzature), nonché l’incidenza delle spese generali nel cui ambito dovrebbe essere incluso il costo dell’ambizioso progetto di comunicazione che contempla l’impiego costante di noti personaggi dello spettacolo”.
7. Nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
8.1. Quanto alle censure concernenti la carenza del requisito di affidabilità morale della società aggiudicataria e la conseguente violazione del principio del clare loqui, si osserva che le vicende a cui fa riferimento la parte ricorrente non assumono diretta rilevanza ai fini della partecipazione alla gara, come peraltro è stato rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza pronunciatasi sulle relative questioni quanto alla posizione della società -OMISSIS- (cfr. Tar Lazio, Sez. I-bis, 23 ottobre 2023, n. 15598, nonché TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 9 maggio 2023, n. 281).
In tal senso, occorre considerare che
a) – dall’esame della deliberazione giuntale n. 6 del 12 gennaio 2021 emerge che il Comune di Cordignano ha esercitato la facoltà di recesso volontario ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, senza attivarsi ai fini dello scioglimento del contratto per inadempimento (ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016), ha quindi stabilito di corrispondere l’indennizzo alla appaltatrice e non ha provveduto alla segnalazione all’ANAC, sicché la fattispecie non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter, d.lgs. n. 50/2016 (ad analoghe conclusioni sono pervenuti il Tar Lazio e il Tar Emilia Romagna con le precitate sentenze);
b) – quanto alle vicende che hanno riguardato l’appalto dei servizi di ristorazione per il personale della RAI, questo Collegio ritiene di condividere e fare proprie le motivazioni articolate dal Tar Lazio, con la sentenza n. 15598/2023: “la controinteressata ha provato che l’azienda pubblica radiotelevisiva ha annullato in autotutela la gara, già aggiudicata a -OMISSIS-, per vizi autonomi che prescindevano dalle condotte e dalla posizione di -OMISSIS- “con conseguente decadenza di tutti gli atti della Procedura stessa”.
Nella predetta delibera è riportato, in particolare, quanto segue: “considerato che dalla istruttoria condotta sono emersi elementi idonei ad integrare vizi autonomi della Procedura nel suo complesso che prescindono sia dall’accertamento di eventuali illeciti penali sia dalle condotte … di -OMISSIS- s.r.l.”; “[…] rilevato che sussistono gli estremi per disporre l’annullamento in autotutela della Procedura, da cui consegue l’assorbimento del procedimento di esclusione della procedura stessa di -OMISSIS-”.
L’atto menzionato, pertanto, non ha comportato un accertamento di fatti qualificabili come “illecito professionale” e, per questo, non può costituire “mezzo adeguato” di accertamento dell’illecito ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016.
Peraltro questa Sezione si è già pronunciata su analoga censura e ha ritenuto che “Irrilevante, nel caso all’odierno esame, risulta poi l’ulteriore vicenda relativa al servizio di ristorazione per conto della RAI, che la ricorrente, da ultimo, richiama con memoria del 19.9.2022, altresì depositando agli atti una comunicazione della Rai dell’11.7.2022, relativa all’annullamento in autotutela della procedura di gara oggetto di indagine, compresa l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- s.r.l. A tal fine, è sufficiente considerare il tenore della motivazione del provvedimento, adottato sulla base della considerazione che “dalla istruttoria condotta sono emersi elementi idonei ad integrare vizi autonomi della procedura nel suo complesso che prescindono sia dall’accertamento di eventuali illeciti penali e sia dalle condotte oggetto di separato approfondimento nell’ambito di altri procedimenti avviati con riguardo alla procedura” (TAR Lazio, I bis, sent. nn. 13691, 13692 del 25.10.2022).
Quanto al procedimento penale pendente gli eventi oggetto di indagine, come eccepito dalla difesa della -OMISSIS-, sono ad oggi ancora da accertare, non essendo intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
I fatti oggetto di indagine sono, allo stato, non acquisibili dalla S.A. in quanto coperti dal segreto istruttorio e gli atti che li menzionano non sono pertanto utilizzabili dalla stazione appaltante a fini valutativi in quanto espressione (allo stato) di mere ipotesi investigative, non ancora verificate né sottoposte al vaglio giurisdizionale”;
c) il procedimento penale riguardante l’illecito finanziamento ai partiti non è compreso tra le fattispecie di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, come precisato dall’ANAC nelle linee-guida n. 6 (in tal senso sono le menzionate sentenze del Tar Lazio e del Tar Emilia Romagna);
d) in merito alla risoluzione del contratto di concessione del servizio bar presso l’Università di Roma La Sapienza, meritano di essere condivise le valutazioni espresse sul punto dal Tar Lazio con la sentenza n. 15598/2023, che di seguito si trascrivono integralmente “si deve premettere, in primo luogo, che si tratta di un servizio ben diverso da quello per il quale l’aggiudicataria si è impegnata con la stipula dell’Accordo Quadro per cui è causa … Appaiono comunque convincenti sul punto le deduzioni difensive della -OMISSIS- … la quale ha evidenziato di avere agito a suo tempo giudizialmente in sede civile, nei confronti dell’Ateneo romano, con atto di citazione del 31.8.2022, per ottenere la risoluzione del contratto di concessione per eccessiva onerosità sopravvenuta, dopo una infruttuosa interlocuzione con l’Università La Sapienza che non aveva inteso accordare alla società, che l’aveva richiesta, una riduzione del canone di concessione, motivata dall’esigenza di un riequilibrio economico-finanziario del rapporto contrattuale, pesantemente colpito dai noti effetti economici conseguenti alla pandemia Covid-19.
Soltanto successivamente alla promozione della causa civile, l’Amministrazione ha adottato in via autoritativa la disposizione direttoriale n. 4221/2022 prot. n. 96462 del 28.10.2022 (notificata il 2 novembre 2022) con cui ha disposto la risoluzione unilaterale del contratto concessorio in danno della -OMISSIS-.
Il menzionato provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS- S.r.l. con ricorso dinanzi a questo TAR (R.G. n. -OMISSIS-) tuttora pendente.
La Società ha segnalato che la sua azione in sede giurisdizionale civile è stata determinata dall’esigenza, più volte segnalata all’Università, di evitare le costanti e ingenti perdite di gestione cui era stata esposta per effetto di situazioni eccezionali, da essa non preventivabili.
Il Collegio ritiene che, di fronte ad un contenzioso complesso e tuttora in corso (sia in sede civile che in sede giurisdizionale amministrativa), determinato da situazioni che appaiono oggettive, del quale, in ogni caso, allo stato non è possibile anticipare i possibili esiti (peraltro la stessa società ha attestato nella dichiarazione sostitutiva ex art. 80 che erano in corso tra le parti trattative “volte ad una possibile definizione della controversia in termini di risoluzione consensuale di appalto, senza riconoscimento di responsabilità a carico delle parti”), non può reputarsi illegittima la condotta della Stazione Appaltante che, in presenza di una controversia ancora “sub judice”, non ha ritenuto di assumere il provvedimento universitario (risoluzione in danno) quale elemento idoneo ad attestare in modo adeguato, nei termini di cui all’art. 80 comma 5, lett. c) e c-ter), né la sussistenza dei gravi illeciti professionali (che ai sensi della citata lettera c) dovevano essere dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati); né le “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento” (per accertare le quali la lettera c-ter dell’art. 80, comma 5 cit., pretende che la S.A. motivi anche sulla gravità di esse)”;
e) – quanto al procedimento penale per reati di commercio di sostanze alimentari nocive e lesioni personali colpose, appaiono dirimenti le difese con cui l’aggiudicataria ha chiarito che nel procedimento penale in questione sono coinvolti due dipendenti privi di poteri di direzione, nonché un precedente legale rappresentante della società, che era già cessato da tutte le cariche da oltre un anno alla data di pubblicazione del bando della gara in questione (come documentato dalla visura camerale storica della società), e quindi soggetti che non assumono diretta rilevanza di fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016.
8.2. Parimenti infondata è la censura con cui le ricorrenti hanno denunciato che la società -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in esame in quanto il suo legale rappresentante (oggi cessato dalla carica) ha violato il divieto di c.d. pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 per aver partecipato alla concessione di alcuni finanziamenti in favore della stessa società. E infatti, il soggetto in questione non era un dipendente di InnovaPuglia, né tantomeno della Regione Puglia, in cui ha ricoperto fino al 2020 una carica politica, quale consigliere, successivamente nominato vicepresidente della Giunta: “Il c.d. divieto di pantouflage, pure espressione di un principio di prevenzione di corruzione e conflitti d’interesse, infatti, non si applica ai componenti di organi rappresentativi, ma solo a coloro che risultavano titolari di un rapporto di impiego pubblico” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 25 novembre 2021, n. 12156).
8.3. In merito alla doglianza, introdotta con il ricorso introduttivo e sviluppata con i motivi aggiunti, con cui la parte ricorrente ha lamentato l’erroneità del giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, si osserva che la consolidata giurisprudenza in materia è nel senso che “La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico affidatole dalla legge: tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, prova della cui esistenza che deve essere fornita dal ricorrente; di conseguenza, il sindacato del giudice non può estendersi oltre l’apprezzamento dell’intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dall’amministrazione, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale, al di là dei menzionati confini, la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2024, n. 802).
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dalla ricorrente sono tutte volte ad analizzare partitamente le giustificazioni rese dall’aggiudicataria sulla scorta di ragionamenti presuntivi e di valutazioni ipotetiche, che non valgono a individuare profili di oggettiva irragionevolezza del giudizio reso dalla stazione appaltante sulla complessiva congruità del prezzo offerto dalla società -OMISSIS-, anche alla luce di quanto riferito dall’aggiudicataria, in sede di chiarimenti, in merito al rispetto dei costi medi orari previsti dalle tabelle ministeriali vigenti ed al fatto che il costo della manodopera, pari ad € 11.799.738,25, “era stato preventivato in un’ottica del tutto prudenziale essendo, invero, suscettibile di effettive riduzioni (o economie di gestione) che la -OMISSIS- s.r.l. realizzerà nel corso della propria gestione, e che devono intendersi attestate a “portafoglio di sicurezza” in quanto non se ne è tenuto conto al momento della elaborazione dell’offerta economica di gara”.
8.4. Non colgono nel segno neanche i motivi aggiunti con cui le ricorrenti hanno denunciato la sussistenza di aspetti di difformità tra l’offerta dell’aggiudicataria e la prestazione descritta nella lex specialis e comunque l’impraticabilità delle relative specifiche tecniche.
Nel dettaglio, si osserva che
– è ragionevole interpretare l’art. 12 del capitolato di gara nel senso che i pasti da preparare presso il centro di cottura sono quelli cotti, e comunque previamente cucinati (pasta, riso, carne, pesce ecc.), e non gli alimenti c.d. “secchi” e già “confezionati”, che compongono la colazione, e le relative bevande, anche perché, com’è stato correttamente eccepito dalla aggiudicataria, per il servizio di colazione è prevista la scelta tra alternative (latte/té, succo/yogurt), sicché è inevitabile che il gestore del servizio predisponga dei vassoi suscettibili di essere integrati al momento in base alle specifiche scelte del paziente;
– quanto al fatto che alcuni mezzi ed apparecchiature non consentirebbero di fornire le prestazioni dichiarate dall’aggiudicataria (vedi il distributore di bevande e il mezzo di trasporto), la circostanza non è rilevante ai fini della partecipazione alla gara, dal momento che, trattandosi di un appalto di servizi (e non di forniture), non può ritenersi che l’indicazione della marca sia vincolante per il concorrente, a cui è certamente consentito di erogare la prestazione descritta nell’offerta, corredata da tutte le dotazioni, anche con l’uso di macchine diverse rispetto a quelle indicate, assumendo essenziale rilevanza, nella prospettiva del soddisfacimento degli interessi pubblici di riferimento, il rispetto delle specifiche tecniche e funzionali dei mezzi e delle apparecchiature e non l’identità del relativo produttore;
– peraltro, con specifico riferimento alla contestazione per cui il furgone E-Ducato non sarebbe idoneo a fornire le prestazioni indicate dalla società -OMISSIS-, si osserva che, com’è stato obiettato dalla controinteressata, la predetta circostanza non esclude che il furgone possa essere appositamente modificato per consentire l’alimentazione dei carrelli termorefrigerati durante il trasporto nei termini dichiarati dalla società con la propria offerta;
– non sono ravvisabili aspetti di difformità rispetto a quanto previsto dall’art. 12 del capitolato in merito all’utilizzo di stoviglie monouso biocompostabili per i reparti infettivi e psichiatrici, atteso che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è, sul punto, inequivocabilmente conforme alla disciplina del capitolato speciale, nel mentre la diversa indicazione contenuta (soltanto) nel relativo allegato, che fa riferimento all’utilizzo di stoviglie pluriuso per i reparti psichiatrici, non vale a innovare le indicazioni contenute nell’offerta, che restano contrattualmente vincolanti per l’aggiudicataria.
8.5. Per gli anzi detti motivi il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta della controinteressata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della stessa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Silvio Giancaspro | Giuseppina Adamo | |
IL SEGRETARIO