Procedura del 2021 relativa a servizio di trasporto scolastico.
Il ricorrente impugna la propria esclusione pronunziata per difetto di regolarità contributiva.
Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato.
1) Va preliminarmente superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, considerato che, “Rispetto al provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara, adottato prima che sia intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto, non sussistono controinteressati ai quali il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità, anche in ragione del fatto che l’unico interesse tutelabile degli operatori concorrenti è quello all’aggiudicazione dell’appalto sul quale l’eventuale riammissione di uno di essi non ha incidenza determinante”(cfr. C. di St. n. 3172/2021)”(T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 12818 del 10 ottobre 2022).
Sul motivo di ricorso relativo all’illegittimità dell’esclusione – sulla causa ostativa della regolarità contributiva
[n.d.r.: dopo il termine per le offerte (4.10.2021) e la proposta di aggiudicazione (29.4.2022), in sede di verifica dei requisiti sul I classificato, la s.a. richiedeva il DURC in data 25.8.2022; tale DURC alla data del 25.8.2022 perveniva il 22.9.2022 (primo DURC) e risultava irregolare per l’importo di € 3.896 oltre accessori; frattanto, l’impresa il 7.9.2022 aveva chiesto la rateizzazione, che veniva concessa il 21.9.2022, quindi l’ulteriore DURC del 22.9.2022 alla data del 22.9.2022 (secondo DURC) risultava regolare. La s.a. disponeva l’esclusione in virtù del primo DURC pervenuto il 22.9.2022 riferito alla data del 25.8.2022.
Il ricorrente ritiene illegittima l’esclusione: rileva che il DURC era infine risultato regolare, che la violazione contributiva non era definitivamente accertata, e che comunque la violazione era inferiore alla soglia di rilevanza di € 5.000]
2) Con riferimento alle censure proposte da parte ricorrente, va osservato quanto segue:
– a) nel caso di specie, l’Amministrazione, nel corso della procedura e dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, ha chiesto la verifica di regolarità contributiva e da essa è emerso un DURC irregolare, perciò la ditta ricorrente è risultata non soddisfare il requisito di perdurante regolarità contributiva, regolarità che, per giurisprudenza consolidata, deve per l’appunto sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 10547 del 25 luglio 2022);
– b) di tale irregolarità la P.A. non poteva che prendere atto e procedere all’esclusione della ricorrente;
– c) non vale, in favore della ricorrente, l’argomentazione incentrata sulla dedotta non definitività dell’irregolarità contributiva, considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. “d” ed “e”, DM 30 gennaio 2015, la regolarità del DURC “sussiste comunque in caso di: … d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”;
– d) ne deriva, a contrario, che il DURC chiesto dall’Amministrazione è risultato irregolare perché le omissioni contributive della ditta ricorrente non sono state oggetto di contenzioso, tanto più che, rispetto alle medesime, la ditta Denuzzo ha tenuto un contegno acquiescente, chiedendone, successivamente, la rateizzazione;
– e) nemmeno può rilevare, in favore della ricorrente, il fatto che l’importo dell’irregolarità fosse inferiore a 5.000 euro, in quanto tale soglia si riferisce alle irregolarità fiscali e non a quelle che ostano al rilascio del DURC regolare.
Conclusioni.
3) Il ricorso va quindi respinto.