Pubblicato il 09/02/2024

N. 00197/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto da
Ge.Di. Group S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cantobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sol.Edil Group S.r.l., non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Consorzio Campale Stabile – C.C.S., M.G.M. S.r.l., Edil Ge.Os S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della determina n. 262 del 22 dicembre 2023 dell’Amministratore Unico di Puglia Valore Immobiliare, di aggiudicazione al raggruppamento costituendo C.C.S. Consorzio Campale Stabile, M.G.M. s.r.l. e EDIL GE.O.S. s.r.l. della gara per l’affidamento dei lavori di rigenerazione del complesso immobiliare ex “Galateo” a Lecce attraverso un intervento innovativo di “social Housing” – CIG 995798445B – CUP I84E212000350009;

– della determinazione di ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario, nonché, in via autonoma, dei giudizi e delle valutazioni della commissione, con l’attribuzione dei relativi punteggi, sul progetto tecnico dell’aggiudicatario;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi i verbali della commissione concernenti le determinazioni e i giudizi innanzi impugnati;

e per la declaratoria

di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto del ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con espressa domanda di subentro nel rapporto.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consorzio Campale Stabile – C.C.S, M.G.M. S.r.l, Edil Ge.Os S.r.l, Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

– visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della determina n. 262 del 22 dicembre 2023 dell’Amministratore Unico di Puglia Valore Immobiliare, di aggiudicazione al raggruppamento costituendo C.C.S. Consorzio Campale Stabile, M.G.M. s.r.l. e EDIL GE.O.S. s.r.l. della gara per l’affidamento dei lavori di rigenerazione del complesso immobiliare ex “Galateo” a Lecce, e ritenutane l’infondatezza. Invero:

– non è fondato il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente lamenta che l’impresa esecutrice avrebbe la classifica III, sino ad un importo di € 1.033.000, come tale non sufficiente a coprire la quota dei lavori in OG2 attribuita al Consorzio stabile CCS (50,50% pari ad un importo di €. 5.440.458,53). Sul punto, vi è in atti la SOA n. 10555/63/01, rilasciata al Consorzio Campale Stabile dall’Organismo certificatore Soa Consult in data 30/10/2021, da cui risulta l’attestato di

qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici, tra le altre, per la categoria OG2 in classifica VI, e quindi, di per sé sufficiente a coprire l’intero importo oggetto dei lavori. Tale circostanza deve ritenersi dirimente ai fini in esame, atteso che la finalità per la quale opera il meccanismo di qualificazione (far sì che l’esecuzione dei lavori avvenga ad opera di soggetti professionalmente idonei ad operare nello specifico settore di riferimento) trova piena attuazione nel caso di specie, stante il possesso, da parte del Consorzio Stabile controinteressato, dell’intera qualificazione richiesta ai fini dei lavori in esame. Per tali ragioni, ad avviso del Collegio, l’attestazione di qualificazione SOA in atti deve ritenersi condizione sufficiente a comprovare il possesso della capacità tecnica e finanziaria richiesta ai fini di gara. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che:

a) la qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non in capo alle singole consorziate, atteso che la qualificazione delle singole consorziate rileva solo ai fini del cumulo alla rinfusa (possibilità per il consorzio di sommare i requisiti posseduti dalle singole consorziate per la propria partecipazione alle gare, n.d.a.), e per verificare che il consorzio stabile sia qualificato;

b) una volta che si accerti che il consorzio stabile è qualificato, non rileva verificare la qualificazione o meno delle singole consorziate;

c) il cumulo alla rinfusa previsto dal comma 1 dell’art. 47 determina un avvalimento ex lege che si deve intendere bidirezionale alla luce del comma 2 della stessa norma;

d) la esecuzione diretta o tramite consorziate, con responsabilità solidale, presuppone appunto un avvalimento ex lege che opera in senso bidirezionale;

e) non ha alcuna rilevanza che la consorziata esecutrice non sia qualificata, perché da un lato rileva ed è richiesta solo la qualificazione del consorzio, dall’altro lato se il consorzio esegue tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, ossia il consorzio opera come una ausiliaria ex lege”.

In sostanza, il cumulo alla rinfusa è un avvalimento ex lege, con il relativo regime di responsabilità (C.d.S, V, 3.1.2024, n. 71);

– per tali ragioni, pur non ignorando il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di appalti aventi ad oggetto beni culturali, reputa il Collegio, tenuto conto del principio di massima partecipazione alle gare, che nessun ostacolo sussista in ordine alla partecipazione alla gara in esame da parte di un Consorzio – i.e: l’odierno controinteressato – pacificamente in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della gara. Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame;

– è altresì infondato il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente censura il punteggio attribuito al Consorzio controinteressato. Trattasi, all’evidenza, di censure che impingono il merito dell’azione amministrativa, pretendendo la ricorrente di sostituire il proprio, opinabile, giudizio, a quello – del pari opinabile – dell’Amministrazione, in assenza di indici di palesi errori, illogicità, irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali (o tecnico-discrezionali) dell’Amministrazione;

– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;

– spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, che si liquidano, per ciascuno di esse, in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri   Antonio Pasca
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO