PREMESSE
Rif. gara di lavori indetta ante 1.7.2023, lotto 6.
[CCC], 2° classificata, impugna l’aggiudicazione ad [AAA]; quest’ultima svolge ricorso incidentale.
SUL “RICORSO AL BUIO”
La ricorrente – non avendo ancora ricevuto integrale esito della richiesta di accesso agli atti allo scadere del termine di 30 giorni per il ricorso – svolgeva sostanzialmente un “ricorso al buio”.
Il TAR dichiara inammissibile. Il mancato accoglimento dell’istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. “ricorso al buio” avverso gli atti di gara, e d’altronde al termine per il ricorso si applica la “dilazione temporale” connessa all’accesso agli atti.
Con il ricorso introduttivo viene censurato il parziale oscuramento dei documenti, relativi al subprocedimento di anomalia dell’offerta, operato dalla stazione appaltante in riscontro all’istanza di accesso endoprocedimentale agli atti di gara, il quale avrebbe precluso il diritto di difesa del ricorrente.
Al riguardo il Collegio ritiene che l’ostensione parziale dei documenti oggetto dell’istanza conoscitiva – senza che sia stato peraltro sufficientemente dimostrato in modo intellegibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le deduzioni difensive potenzialmente esplicabili – non possa costituire ex se motivo di ricorso avverso l’atto di aggiudicazione, essendo espressamente richiesta ai sensi dell’art. 40 c.p.a. la specificità dei motivi del ricorso introduttivo concernenti l’atto impugnato.
Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, inammissibile il c.d. “ricorso al buio”, non essendo, invero, neanche motivato dalla necessità di evitare lo spirare dei termini decadenziali, giacché questi ultimi decorrono – come chiarito dalla Ad. pl. n. 12/2020 – dalla conoscenza dei documenti per cui è stata proposta istanza di accesso, la quale pertanto “comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni e tenuto altresì conto del totale soddisfacimento della pretesa conoscitiva in corso di giudizio, la censura è da ritenersi priva di pregio, non potendosi neanche condividere l’assunto, sostenuto da parte ricorrente, secondo cui il vizio che inficia la determinazione sull’accesso determina una invalidità derivata dell’aggiudicazione.
Il ricorso introduttivo va, pertanto, dichiarato inammissibile in ragione dei profili sopra esaminati.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ANOMALIA
La ricorrente deduce l’esclusione dell’aggiudicataria per avere indicato, in sede di anomalia, un prodotto diverso. La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali.
Con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti viene censura l’offerta dell’aggiudicataria e sostenuta la non affidabilità della stessa in ragione del fatto che, in sede di giustificativi resi nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, l’impresa aggiudicataria avrebbe proposto una soluzione diversa da quella fatta oggetto dell’offerta, con ciò configurandosi un aliud pro alio.
La doglianza non è meritevole di positiva valutazione in quanto dalla documentazione versata in atti è incontrovertibilmente dimostrato che le tubazioni in ghisa sferoidale cui l’aggiudicataria fa riferimento nei ridetti giustificativi sono quelle indicate dalla medesima nell’offerta tecnica, in cui si fa invero riferimento alla casa produttrice (Gruppo Saint Gobain), alle caratteristiche tecniche (del tipo Natural Biozinalium) e non al marchio (PAM o Stanton che vengono apposti, al fine della commercializzazione, a prodotti assolutamente identici secondo le attestazioni depositate in atti del gruppo produttore Saint Gobain e del fornitore Balsamo), mentre l’indicazione dello spessore, individuato in 100 micron nell’offerta, ha costituito oggetto di un evidente refuso, in quanto le schede tecniche delle tubazioni, contenute nella relazione tecnica allegata ai giustificativi, riportano l’indicazione di 80 micron quale spessore del rivestimento.
SULLE SORTI DEL RICORSO INCIDENTALE
Il TAR dichiara quindi assorbito il ricorso incidentale. Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti conduce, infine, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
CONCLUSIONI
Il TAR rigetta il ricorso (e dichiara improcedibile il ricorso incidentale).