Pubblicato il 23/02/2024

N. 00273/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01154/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2023, proposto da
Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Menicucci, n. 1;

contro

Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento e la declaratoria

della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla A.S.L. di Brindisi sulla istanza del 20/7/2023 di “Adeguamento dei prezzi delle forniture in corso di esecuzione in ragione delle variazione verificatesi nel corso del periodo 01/09/2018/ 31/08/2023”, a fronte delle prestazioni eseguite dalla Beckman Coulter S.r.l. in adempimento del contratto stipulato il 10/2/2010, inerente la fornitura quadriennale in service, comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica full risk, di sistemi analitici e di tutto il materiale necessario per l’effettuazione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica dell’A.S.L. di Brindisi durante il periodo di proroga della predetta fornitura;

nonché per l’accertamento dell’obbligo gravante sulla medesima A.S.L. di Brindisi di provvedere sulla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro un termine congruo, e la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.S.L. di Brindisi in caso di perdurante inerzia anche oltre il termine assegnato.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: avv. G. Benedetti, in sostituzione dell’avv. C. Curzi, per la parte ricorrente, e avv. G. Garzia per la A.S.L. di Brindisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. La Società ricorrente espone quanto segue.

A seguito dell’espletamento da parte dell’A.S.L. di Brindisi della procedura di gara indetta per “la fornitura quadriennale in service, comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica full risk, di sistemi analitici e di tutto il materiale necessario per l’esecuzione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica” della medesima A.S.L., suddivisa in 16 lotti, con la deliberazione n. 2044 del 6/7/2009, il Lotto n. 5, Biochimica 1, è stato aggiudicato in favore della odierna ricorrente, con stipula del relativo contratto il 10/2/2010.

Avviata l’erogazione del servizio, la Società odierna ricorrente già nel 2016 ha formulato una prima istanza di revisione dei prezzi convenuti, positivamente riscontrata dalla A.S.L. resistente con propria deliberazione n. 136, che ha riconosciuto il compenso revisionale richiesto per il periodo gennaio 2011 – gennaio 2017.

Più recentemente, con istanza del 20/7/2023, prot. n. 365/2023, la ricorrente ha nuovamente chiesto l’avvio del procedimento di adeguamento (revisione) dei prezzi per il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2023. Essendo, tuttavia, tale ultima richiesta rimasta priva di riscontro da parte dell’Amministrazione intimata, la Beckman Coulter S.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato a controparte il 17 novembre 2023 e depositato in giudizio in pari data), con il quale chiede l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla A.S.L. di Brindisi sulla predetta istanza di revisione dei prezzi, a fronte delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto stipulato il 10/2/2010, inerente la fornitura quadriennale in service, comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica full risk, di sistemi analitici e di tutto il materiale necessario per l’effettuazione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica dell’A.S.L. di Brindisi, durante il periodo di proroga della predetta fornitura, con conseguente ordine alla medesima A.S.L. di adottare un provvedimento espresso e motivato entro un termine congruo; nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata.

2. A sostegno del proposto ricorso contra silentium, la Società ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di gravame.

2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione resistente avrebbero violato l’obbligo su di essa gravante di adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato sulla predetta istanza di revisione dei prezzi, discendente, oltre che dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990 e dai principi generali, anche dalla norma speciale di cui all’art. 115, D. Lgs. n. 163/2006 (ratione temporis applicabile), la quale, nel prevedere l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione dei prezzi negli appalti di servizi o forniture, costituisce norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica. Con conseguente obbligo dell’Amministrazione committente, nella specie la A.S.L. di Brindisi, di avviare un’istruttoria tesa ad esaminare la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione dei corrispettivi per i servizi resi, a fronte della quale la posizione della Società appaltatrice ha consistenza di interesse legittimo la cui tutela, in caso di inerzia dell’Amministrazione appaltante a fronte della specifica istanza revisionale, non può che avvenire nelle forme del silenzio-inadempimento.

3. Il 4 dicembre 2023 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Brindisi, depositando mera memoria di stile.

4. Il 30/1/2024 la medesima A.S.L. ha depositato una memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che gli effetti del contratto di fornitura stipulato il 10/2/2010 siano spirati da tempo e che la prosecuzione della fornitura di materiale sanitario da parte della Beckman Coulter S.r.l., nelle more dell’indizione e dell’espletamento di una nuova procedura di gara, sia avvenuta sulla base di successivi accordi di rinegoziazione di volta in volta intervenuti tra la predetta Società e l’A.S.L. di Brindisi.

5. Il 2/2/2024 la Società ricorrente ha depositato una memoria di replica, con cui dopo aver puntualmente contestato quanto ex adverso eccepito ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto.

6. Il 9/2/2024 anche l’A.S.L. di Brindisi ha depositato una memoria di replica, con cui ha insistito per la declaratoria di irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità del ricorso e, comunque, per la reiezione di esso in quanto infondato, in fatto e in diritto.

7. Alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2024, all’esito della discussione orale, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Va – preliminarmente – affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’adito G.A., ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, del codice del processo amministrativo.

Com’è noto, alla stregua di tale ultima disposizione normativa, le controversie in tema di revisione dei prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa revisione (come nel caso di specie), sia che afferisca alla determinazione dell’esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2157/2022), essendo ormai superato il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al Giudice Amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al Giudice Ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso. Si individua una sola eccezione a tale regola generale “nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata compiutamente (come obbligo) in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo revisionato, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3935/2022; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 5651/2022).

Più specificamente, è stato condivisibilmente affermato che, “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 35952 del 2021).

E, invero, nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio, non è dato rinvenire sia nei documenti di gara, sia nel contratto di appalto a valle stipulato, alcuna clausola di regolamentazione della revisione dei prezzi che individui, con precisione, tempistiche e criteri per determinare l’importo da riconoscere all’impresa aggiudicataria, mentre l’art. 12, rubricato “REVISIONE DEI PREZZI”, del bando di gara (riprodotto, tal quale, nel contratto d’appalto), si limita a prevedere che: “I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili, fatta salva la possibilità, decorso il secondo anno di fornitura, di revisione dei prezzi, nel limite massimo, in aumento, dell’inflazione programmata. L’indice d’incrementi dei prezzi è quello dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, certificato dall’I.S.T.A.T. Il riconoscimento di tale eventuale incremento sarà disciplinato sarà disciplinato dalle norme di cui all’art. 44 della legge n. 724/94, nonché ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2016, su richiesta della Ditta aggiudicataria, corredata da adeguata certificazione I.S.T.A.T.

A fronte, dunque, della generica formulazione della clausola appena richiamata non può revocarsi in dubbio il radicamento della giurisdizione esclusiva di questo Giudice (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2157/2022; Idem n. 4827/2018) nella controversia di cui è causa, in presenza (peraltro) di posizioni di interesse legittimo della parte ricorrente. In altri termini, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, rimane del tutto impregiudicato l’esercizio dell’attività istruttoria nella quale si veicola quella estrinsecazione di apprezzamenti tecnico-discrezionali a fronte dei quali la posizione del contraente privato non può che qualificarsi come di interesse legittimo.

2. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso introduttivo del presente giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (debitamente notificato alla controparte il 17/11/2023 e depositato in pari data, nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi in materia di silenzio dall’art. 87, commi 2, lett. 8), e 3, c.p.a.).

3. Ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

4. Il Collegio ritiene di dovere, in primo luogo, richiamare (in linea generale) quanto di recente affermato nella materia de qua dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 ottobre 2023, n. 8830), secondo il quale: “vale preliminarmente ricordare, richiamando un precedente della Sezione (27 aprile 2022, n. 3317) che presupposto della revisione prezzi è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale: laddove la prima consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario; mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali. Dette specifiche manifestazioni di volontà danno corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario e ancorché privi di alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7959). Se, infatti, la finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall’art. 115, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, ancorando il meccanismo di aggiornamento ad un parametro unitario di riferimento, quale è quello dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche amministrazione rilevati dall’Istat, è evidente che esso non avrebbe ragion d’essere laddove la prosecuzione del rapporto contrattuale trovasse la sua fonte in una rinnovata manifestazione di volontà negoziale delle parti, la quale sottende il riconoscimento della adeguatezza del corrispettivo pattuito ai fini della congrua remunerazione della prestazione contrattuale. In altri termini, rileva il Collegio che con il “rinnovo” le parti bilateralmente stabiliscono il contenuto di un nuovo rapporto sinallagmatico e, dunque, non solo le prestazioni che la società dovrà rendere ma anche il corrispettivo dovuto in cambio delle stesse. Con la proroga, invece, il rapporto sinallagmatico è quello fotografato alla data della stipula del contratto.”

Applicando siffatte coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie concreta, il Tribunale rileva come, almeno fino al 31 dicembre 2021, l’A.S.L. di Brindisi abbia con successive deliberazioni (n. 2312 del 2018; n. 1168 del 2019; n. 9 del 2020; n. 1426 del 2020 e nn. 97 e 98 del 2021), adottate di sei mesi in sei mesi, unilateralmente prorogato, di volta in volta, il termine di originaria efficacia del contratto di fornitura de quo (stipulato il 10/2/2010), con la conseguenza che, almeno per il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2021, devono continuare a trovare applicazione il richiamato art. 12 e gli artt. 44, commi 4 e 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 115 del D. Lgs. n. 163/2006 (entrambi non più vigenti, ma applicabili ratione temporis).

In particolare, l’art. 6, comma 4, della Legge n. 537 del 1993, come novellato dall’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, operata sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’ISTAT. Meccanismo poi confermato dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (primo Codice dei contratti pubblici), che prevede l’obbligatorio inserimento, nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, di clausole tese a prevedere la revisione periodica del corrispettivo che tenga conto dei costi standardizzati per tipo di servizi e fornitura. La richiamata disposizione, interpretata anche da questo T.A.R. come “una norma integrativa del contratto, non dispositiva ma cogente”, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, dà luogo a un fenomeno di vera e propria eterointegrazione dei contratti pubblici in parola, con conseguente inserzione automatica in quelli che ne risultino privi, secondo il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c.. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, sentenza n. 764/2020; Idem, sentenza n. 1550/2018; Idem, Sezione III, n. 1317/2016).

Non v’è dubbio, dunque, che, non integrando le suddette delibere n. 2312 del 2018, n. 1168 del 2019, n. 9 del 2020, n. 1426 del 2020, e nn. 97 e 98 del 2021, una ipotesi di rinnovo del contratto di fornitura di che trattasi, ma di mero differimento della relativa scadenza, deve senz’altro ritenersi sussistente l’obbligo dell’A.S.L. resistente di riscontrare l’istanza di revisione prezzi del 20/7/2023, comprensiva del periodo che va dal 1° settembre 2018 sino al 31 agosto 2023.

Infatti, nel caso di specie, almeno fino al 31 dicembre 2021, si è avuto un unico rapporto contrattuale iniziato con il contratto stipulato il 10 febbraio 2010 e proseguito fino al 31 dicembre 2021, con successive proroghe tecniche, tali qualificabili per l’evidente ragione che il rapporto è proseguito alle medesime condizioni inizialmente convenute, senza che siano intervenute trattative contrattuali finalizzate alla rinegoziazione, con conseguente operatività del meccanismo revisionale del prezzo anche nei periodi di proroga contrattuale (Consiglio di Stato, Sezione V, 30 novembre 2021, n. 7959).

Solo successivamente l’A.S.L. di Brindisi, con proprie note prot. nn. 99045 e 99192 del 6/12/2021, recanti come oggetto “rinegoziazione prezzi”, ha invitato la Società odierna ricorrente “a formulare migliorie sulle condizioni contrattuali attualmente in essere”, in riscontro alle quali note la medesima Società, con propria comunicazione del 13/12/2021, ha dato atto che “i prezzi applicati dalla Vostra A.S.L. sono in linea con le migliori condizioni di mercato praticate sul territorio nazionale”, oltre a proporre una miglioria dell’oggetto del contratto senza nessun ulteriore onere aggiuntivo, concludendo con la conferma “della propria disponibilità alla prosecuzione dei contratti in essere per il periodo di un anno o per il tempo necessario per la definizione di nuove gare confermando le attuali condizioni di fornitura”.

È evidente, dunque, che con siffatto scambio di note le parti costituite hanno proceduto a una rinegoziazione delle iniziali condizioni del rapporto di fornitura de quo, dando origine a un nuovo contratto soggetto alla disciplina di cui all’art. 106 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il quale esclude la possibilità di giungere ad una revisione dei prezzi convenuti in difetto di clausole predeterminate “chiare, precise ed inequivocabili”, che nel caso di specie mancano.

Laddove, invece, con riferimento ai precedenti anni (2018-2021) debbono continuare a trovare applicazione, come chiarito, le previgenti disposizioni di cui agli artt. 12 cit., 44, commi 4 e 6, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 115, D. Lgs. n. 163/2006.

5. E che la domanda contra silentium azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio sia fondata deriva, altresì, dai principi univocamente affermati dalla cospicua giurisprudenza, sia amministrativa sia civilistica, formatasi nella vigenza delle predette disposizioni normative (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 6 agosto 2018, n. 4827), secondo cui: “(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 25), l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione, non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti; – in tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013, n. 465), rilevando che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimoquanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cassazione, Sezioni Unite, 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; – l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa; – la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’Amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465)”.

3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’A.S.L. di Brindisi sull’istanza del 20/7/2023, prot. n. 365/2023, tendente a ottenere l’“Adeguamento dei prezzi delle forniture in corso di esecuzione in ragione delle variazione verificatesi nel corso del periodo 01/09/2018/ 31/08/2023”, e con condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., a pronunciarsi espressamente e motivatamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

7. Le spese processuali del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell’A.S.L. di Brindisi e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., ordina all’A.S.L. di Brindisi, in persona del rappresentante legale pro tempore, di adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza di compenso revisionale della parte ricorrente del 20/7/2023, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’A.S.L. di Brindisi, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Enrico d’Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Vincenza Caldarola   Enrico d’Arpe
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO