Pubblicato il 26/02/2024
N. 00277/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bioh Group Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9001958ABC, rappresentata e difesa dall’avvocato Nadia Restivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Carlo Freguglia, 8/A, nonché dall’avvocato Vincenzo Caprioli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, 50;
nei confronti
Sterimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento/Area/Struttura – Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Lecce del 24 giugno 2022 prot. n. 2817, notificata a mezzo p.e.c. il 28 giugno 2022, di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Sterimed s.r.l., della procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura triennale di filtri antibatterici con il relativo servizio di gestione per le necessità della A.S.L. di Lecce, per un importo complessivo di Euro 615.061,29, esclusa I.V.A.;
– dei verbali del Seggio di gara ed in particolare del Verbale n. 4 del 24.5.2022 (nelle sedute riservate del 21.4.-2.5.-12.5-16.5-24.5 del 2022) e del Verbale n. 5 del 7.6.2022, nonché del Verbale n. 6 del 14.6.2022, nei termini come meglio specificati in atti;
– della richiesta di delucidazioni della Commissione allegata al Verbale n. 4 del 24.5.2022 e dei chiarimenti espressi dal R.U.P. di cui alla nota prot. 79674 del 31.5.2022;
per quanto possa occorrere, anche di tutti gli altri atti presupposti, preordinati,
conseguenziali e connessi ai precedenti;
nonché per la declaratoria
– di inefficacia del contratto (se) nelle more stipulato dalla A.S.L. Lecce con la Sterimed s.r.l. e la innovazione in parte qua delle operazioni di gara;
per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato dalla Sterimed S.r.l. il 9.9.2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
in parte qua, della determinazione dirigenziale dell’A.S.L. di Lecce prot. n. 2817 del 24.6.2022, recante l’aggiudicazione della procedura aperta indetta per la fornitura triennale di filtri antibatterici con il relativo servizio di gestione – CIG n. 9001958ABC, nei limini e nei termini infra dedotti; dei verbali di gara n. 1 del 3.3.2022, n. 2 del 28.3.2022, n. 3 del 12.4.2022, n. 4 del 24.5.2022, n. 5 del 7.6.2022 e n. 6 del 14.6.2022, nonché dei verbali delle sedute riservate del 21.4.2022, 2.5.2022, 12.5.2022 e 16.5.2022, e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché ignoto, sempre nei limiti e nei termini infra indicati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, con istanza ostensiva ex artt. 116, comma 2, c.p.a. notificato dalla Bioh Group Filtrazione S.r.l. il 17.9.2022;
per l’accertamento
dell’obbligo della Azienda Sanitaria Locale di Lecce di provvedere in ordine all’istanza di accesso documentale agli atti di gara del 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. inoltrata via p.e.c. dalla Bioh Group Filtrazione s.r.l. alla p.e.c. dell’Azienda, sollecitata in data 11 luglio 2022, con cui è stato chiesto di potere avere rilasciata copia degli atti di gara;
per la conseguente declaratoria
– dell’illegittimità del silenzio rigetto serbato dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce in ordine alla suindicata istanza di accesso agli atti del 6 luglio 2022, con conseguenziale ordine alla predetta A.S.L. di Lecce, ex art. 116, secondo comma, c.p.a., di volere provvedere ad ostendere la predetta documentazione alla Bioh S.r.l., ed in particolare:
I.- Relazione Tecnica della Sterimed completa, con esibizione anche delle parti oscurate nella copia rilasciata alla Bioh, nonché di tutti i cinque allegati indicati a pagina 2, non consegnati alla Bioh: 1. Schede tecniche; Certificazioni e Guida di Validazione dei prodotti offerti; 2. Istruzioni per l’uso dei prodotti offerti; 3. Sistema di informatizzazione Sterilyser; 4. Fac-simile Rapporto di Servizio, Report
riepilogativo e Cartello plastificato da apporre al punto d’uso; 5. Certificazioni aziendali;
in via subordinata, per l’annullamento
– della aggiudicazione alla Sterimed S.r.l. e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (se) nelle more stipulato dalla A.S.L. Lecce con la predetta controinteressata, con conseguente riedizione in toto della gara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Bioh Group Filtrazione S.r.l. il 26.10.2022;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della già impugnata aggiudicazione della gara alla Sterimed S.r.l. e della intera gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di Lecce e della Sterimed S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Sterimed S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’avv. V. Caprioli per la parte ricorrente principale, l’avv. A. Micolani per la A.S.L di Lecce, e l’avv. A. Mangione per la Società controinteressata ricorrente incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale notificato in data 22.7.2022, tempestivamente depositato, la Bioh Group Filtrazione S.r.l. – società concorrente esclusa dalla gara di che trattasi, per la rilevata mancanza di specifiche tecniche dell’offerta (fornitura di filtri con caratteristiche ritenute differenti da quelle previste dalla lex specialis) – impugna la determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento/Area/Struttura – Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Lecce del 24 giugno 2022 prot. n. 2817, notificata a mezzo p.e.c. il 28 giugno 2022, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore della controinteressata Sterimed S.r.l. – prima e unica classificata con attribuzione di punti 100 – , secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., dell’affidamento di una fornitura triennale di filtri antibatterici con il relativo servizio di gestione per le necessità della A.S.L. di Lecce, per un importo triennale complessivo a base d’asta di Euro 800.340,00, esclusa I.V.A., oltre costi da rischi interferenziali complessivi stimati in Euro 16.006,80 non soggetti a ribasso, nonché tutti gli altri atti di gara connessi e prodromici in epigrafe indicati. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto (ove stipulato) e la rinnovazione in parte qua delle operazioni di gara.
1.1. La Società ricorrente ha premesso in fatto che:
– con riferimento alla fornitura di filtri antibatterici di cui trattasi, l’art. 2, lett. p) del Capitolato Tecnico ha previsto, in particolare, il requisito di una “Etichettatura idrorepellente antimanomissione oppure serigrafia, inserita nel corpo del filtro e/o nella confezione singola”,
– la propria offerta tecnica era rappresentata da una “Etichettatura univoca identificata da numero di lotto e numero di serie per ogni singolo filtro e conforme alle normative vigenti “, caratterizzata da una “doppia etichetta idrorepellente per agevolare la registrazione e tracciabilità”;
– con la determinazione dirigenziale della A.S.L. di Lecce del 24 giugno 2022 prot. n. 2817 era stata aggiudicata la gara, in favore della controinteressata Sterimed S.r.l., ed esclusa essa ricorrente per la riscontrata carenza delle specifiche tecniche della propria offerta (fornitura di filtri con caratteristiche ritenute differenti da quelle previste dalla lex specialis);
– tuttavia, nella stessa determina aslina, era indicata l’esistenza di una nota (non conosciuta) prot. n. 79674 del 31.5.2022, con la quale la Commissione aveva chiesto al R.U.P. chiarimenti, fra cui il quesito se “un’etichetta facilmente asportabile, come rilevato nella campionatura, possa essere considerata manomissibile;
– con nota prot. 79674 del 31.5.2022 – conosciuta a seguito di richiesta di accesso agli atti – il R.U.P. aveva precisato, tra l’altro, che “un’etichetta “facilmente asportabile” non consenta di perseguire tale scopo a garanzia di un impiego in sicurezza in ambiente nosocomiale”, e che, per tale motivo, l’offerta tecnica di essa ricorrente non era stata ritenuta conforme alla lex specialis (in quanto considerata, per le caratteristiche indicate nell’offerta tecnica, asportabile manualmente), a differenza, invece, di quella della Sterimed S.r.l., risultata poi aggiudicataria.
La Società ricorrente in via principale, deducendo, pertanto, che il R.U.P. avrebbe illegittimamente indicato un requisito – la non facile asportabilità delle etichette – non previsto e non desumibile dalla lex specialis, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, articolando le censure di seguito sinteticamente enunciate.
1.2. Con il primo motivo, la Società ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 31, 68, comma 5, 73, comma 4, e 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera p), del Capitolato Tecnico – eccesso di potere per sviamento – violazione art. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto di presupposto e istruttoria – incompetenza – contrasto con precedente manifestazione di volontà, in quanto la Commissione di Gara avrebbe illegittimamente chiesto al R.U.P., in corso di gara, un’esegesi dell’art. 2, lettera p) del Capitolato Tecnico, in asserita violazione dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e, comunque, essa si sarebbe determinata in contrasto con un precedente parere già reso sulla stessa questione (in particolare, risposta al quesito PI035677-22 di cui agli allegati n. 3 e 3 bis), in violazione del principio della par condicio, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e proporzionalità.
1.3. Con il secondo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 e 73, comma, 4, e 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera p) del Capitolato Tecnico – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto di presupposto e istruttoria – difetto di motivazione – incompetenza – contrasto con precedente manifestazione di volontà, poiché il chiarimento del R.U.P., reso in corso di gara, sarebbe tardivo e comunque contrastante con un precedente chiarimento.
1.4. Con il terzo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera p) del Capitolato Tecnico – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto di presupposto e istruttoria – difetto ed erroneità della motivazione – contrasto e contraddittorietà fra chiarimenti – incompetenza, in quanto il chiarimento reso dal R.U.P. alla Commissione di Gara circa il requisito della “non facile asportabilità” delle etichette de quibus sarebbe erroneo, non previsto e non desumibile dalla lex specialis (Capitolo 4, paragrafo 4.1 “Caratteristiche” e paragrafo 4.2. “Sicurezza”).
1.5. Con il quarto motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera p) del Capitolato Tecnico – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto di presupposto e istruttoria – difetto ed erroneità della motivazione – contrasto e contraddittorietà fra chiarimenti, poiché, attraverso il chiarimento reso dal R.U.P. in corso di gara, si sarebbe illegittimamente introdotta una nuova specifica tecnica alla lex specialis, in violazione dell’art. 69 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
1.6. Con il quinto motivo, la Società ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto dei presupposti di diritto e di istruttoria – difetto, insufficienza ed erroneità della motivazione, in quanto la Commissione di Gara non svolto alcuna istruttoria e non avrebbe specificato i criteri tecnico – scientifici in base ai quali le etichette fornite da essa ricorrente sarebbero state considerate “facilmente asportabili”.
1.6. Per tali motivi, la Società ricorrente principale ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, da parte della A.S.L. con la Sterimed S.r.l. e la ripetizione della gara.
2. Con memoria di mero stile, depositata in data 4.8.2022, si è costituita in giudizio la controinteressata Sterimed S.r.l..
3. Con memoria di mero stile, depositata in data 5.8.2022, si è, poi, costituita in giudizio la A.S.L. di Lecce.
4. Con ricorso incidentale notificato in data 9.9.2022, tempestivamente depositato, la controinteressata Sterimed S.r.l. ha impugnato gli atti e provvedimenti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale), in epigrafe indicati, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
4.1. Con unico motivo, la parte ricorrente in via incidentale ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis: combinato disposto dagli artt. 14 del Disciplinare e 2 lett. b) e) ed j) del Capitolato Tecnico – eccesso di potere sotto i profili della carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta – violazione del principio di par condicio, in quanto l’offerta tecnica della ricorrente non rispetterebbe, sotto il profilo tecnico – scientifico, le caratteristiche richieste dalla lex specialis.
4.2. Per tali motivi, la Società ricorrente incidentale ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia degli atti e provvedimenti impugnati, la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso principale.
5. Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 (fissata per la delibazione dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente principale), il Presidente della Sezione, preso atto del deposito del ricorso incidentale, avvenuto il 9.9.2022 e della mancanza dei termini a difesa, ha differito la causa alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2022.
6. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 17 settembre 2022, tempestivamente depositato, la Società ricorrente principale ha impugnato il silenzio rifiuto serbato della Azienda Sanitaria Locale di Lecce in relazione all’istanza di accesso documentale agli atti di gara del 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., inoltrata in data 11 luglio 2022, con cui è stata chiesta la copia degli atti di gara (segnatamente: la Relazione Tecnica della Sterimed S.r.l., completa di tutti gli allegati e non oscurata; le Certificazioni e la Guida di Validazione dei prodotti offerti; le Istruzioni per l’uso dei prodotti offerti; il sistema di informatizzazione Sterilyser; il Fac-simile del rapporto di servizio, il Report riepilogativo e il cartello plastificato da apporre al punto d’uso; le Certificazioni aziendali).
6.1. Per tali motivi, la Società ricorrente principale ha chiesto l’ostensione dei predetti documenti, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., e, nel merito, l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti impugnati.
7. Con ordinanza n. 471/2022, resa all’esito della Camera di Consiglio del 28 settembre 2022, il Collegio, sospesa ogni pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, ha ordinato all’A.S.L. di Lecce, ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., l’esibizione integrale dei documenti richiesti dalla parte ricorrente principale, entro 15 giorni, e fissato per il prosieguo la Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022.
8. In data 5 ottobre 2022 l’A.S.L. di Lecce ha ottemperato all’ordinanza n. 471/2022, depositando in giudizio i documenti richiesti dalla Società ricorrente principale.
9. Con ulteriore atto per motivi aggiunti, notificato in data 26 ottobre 2022, depositato in pari data, la Società ricorrente principale – all’esito dell’ostensione documentale da parte della P.A. – ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti prodromici – già oggetto di impugnazione con il ricorso principale – proponendo le seguenti censure sinteticamente enunciate.
9.1. Con unico ed articolato motivo, la Società ricorrente principale ha dedotto la violazione art. 14 del Disciplinare di gara – violazione art. 2, lettere b), c), k), l) del Capitolato Tecnico – violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – violazione art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. – difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione – violazione dei principi di par condicio, imparzialità – disparità di trattamento, in quanto l’offerta tecnica della Sterimed S.r.l. non sarebbe conforme alle prescrizioni della lex specialis.
9.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e la declaratoria di inefficacia, ex art. 122 c.p.a. del contratto, ove stipulato dalla A.S.L. con la Sterimed S.r.l. e la rinnovazione della gara.
10. Con ordinanza n. 539/2022, resa all’esito della Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022, questa Sezione, rilevata l’insussistenza del fumus boni iuris dei motivi di gravame contenuti nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, ha respinto le istanze cautelari incidentalmente proposte dalla parte ricorrente.
11. Con ordinanza n. 258/2023, resa all’esito della pubblica udienza del 15 febbraio 2023 (fissata per la discussione nel merito della causa), questa Sezione, ritenuta la causa non matura per la decisione, ha nominato ex art. 66 c.p.a. un Verificatore per l’elaborazione di una relazione tecnica di Verificazione, con riferimento all’accertamento in punto di fatto delle circostanze poste a base delle articolate censure, contenute nei secondi motivi aggiunti, notificati dalla parte ricorrente principale il 26 ottobre 2022, relative alle asserite carenze dell’offerta tecnica della Sterimed S.r.l., e fissato l’udienza pubblica del 4 ottobre 2023 per il prosieguo.
12. Con istanze depositate in data il 21 aprile 2023 e il 5 ottobre 2023, il Verificatore nominato, dott. Maurizio Durini, Presidente dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, ha chiesto una proroga di sessanta giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione.
13. Con ordinanza n. 1104/2023, pubblicata il 9 ottobre 2023, resa all’esito dalla pubblica udienza del 6 ottobre 2023, questa Sezione ha accordato al predetto Verificatore la chiesta proroga di giorni sessanta per il deposito della relazione di Verificazione e fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 20 febbraio 2024.
14. Con istanza depositata il 7 dicembre 2023 il Verificatore nominato, dott. Maurizio Durini, ha chiesto un’ulteriore breve proroga per l’espletamento dell’incarico conferito da questa Sezione.
15. Con ordinanza n. 96/2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024 (fissata per la delibazione della predetta richiesta di proroga), questa Sezione ha accordato ulteriore proroga di giorni venti per il deposito della relazione finale di Verificazione.
16. In data 13 febbraio 2024 il Verificatore nominato, dott. Maurizio Durini, ha, infine, depositato in giudizio la relazione finale di Verificazione, concludendo nel senso che l’offerta tecnica di Sterimed S.r.l. rispetta le “caratteristiche minime dei prodotti” richieste dal Capitolato Tecnico di gara di cui all’art. 2 punti a), b), c), d), g), k), l).
17. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024, il difensore della Bioh Group Filtrazione S.r.l. ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, stante l’intesa raggiunta con le altre parti del giudizio in tale senso, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, ad eccezione delle spese inerenti la disposta Verificazione da porsi a carico della parte ricorrente principale e di quella incidentale nella misura della metà per ciascuna; il difensore dell’A.S.L. di Lecce ed il difensore della Sterimed S.r.l. hanno dichiarato a verbale di aderire alla predetta dichiarazione e di confermare l’intesa di cui sopra.
18. La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
19. Il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa a verbale dal difensore della parte ricorrente principale in sede di discussione nel merito della causa.
Infatti, l’art. 84 comma 4 c.p.a. dispone che: “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa”.
Ne consegue, pertanto, il Tribunale non può che prendere atto della dichiarazione, resa a verbale dal difensore della parte ricorrente principale, e desumere da ciò la (sopravvenuta) carenza ad una definizione nel merito della presente controversia.
19.1. Per tali motivi, il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 17.9.2022 ed il 26.10.2022, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
19.2. La dichiarazione di improcedibilità di cui sopra determina, inevitabilmente, anche la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, notificato in data 9.9.2022, dalla Sterimed S.r.l., ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con assorbimento di ogni altra valutazione di merito, sicché anche il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
20. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti costituite, ad eccezione di quelle inerenti la disposta Verificazione, liquidate come da dispositivo, da porsi a carico della parte ricorrente principale e di quella incidentale nella misura della metà per ciascuna, in ragione dell’intesa manifestata in tal senso dai difensori in sede di discussione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente
pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati in data 17.9.2022 ed il 26.10.2022, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e dichiara, altresì, il ricorso incidentale notificato il 9.9.2022 dalla controinteressata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra tutte le parti, escluse quelle della Verificazione.
Liquida, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, a titolo di compenso per l’attività espletata, al Verificatore nominato dal Tribunale, dott. Maurizio Durini, la somma complessiva di € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge (se dovuti), posta a carico della parte ricorrente principale e di quella incidentale nella misura della metà per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Marco Martone | Enrico d’Arpe | |
IL SEGRETARIO