Pubblicato il 26/02/2024

N. 00280/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01426/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2022, proposto da
Universal Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Cellino San Marco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Panzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, via Leopardi, 151;

per l”annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) del bando di gara pubblicato in data 02.12.2022, con il quale il Comune di Cellino San Marco ha indetto la procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e servizi di igiene urbana del Comune di Cellino San Marco per mesi 24 (art. 24 comma 2 L.R. 24/2012) – CIG: 9501778B3F, per l’importo di € 1.446.682,76”;

b) del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto e della Relazione generale;

c) di tutti gli atti connessi e presupposti, ancorchè non conosciuti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Cellino San Marco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. Cafaro, in sostituzione dell’Avv. B. A. Pasqualone, per la parte ricorrente, Avv. Panzuti per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Universal Service S.r.l. – Società operante nel settore del raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e gestore uscente del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco, giusta determinazione dirigenziale n. 858 del 7.12.2018 – con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugna il bando di gara pubblicato in data 02.12.2022, con il quale il Comune di Cellino San Marco ha indetto la procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e servizi di igiene urbana del Comune di Cellino San Marco per mesi 24 (art. 24 comma 2 L.R. 24/2012) – CIG: 9501778B3F, per l’importo di € 1.446.682,76”, unitamente ai coevi Disciplinare di gara, Capitolato speciale di appalto, Relazione generale e tutti gli atti connessi.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23, COMMA 16, 30, COMMA 4, 50, 95 COMMA 10 E 97, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE ALLA INCAPIENZA DEL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 37 COSTITUZIONE, DELL’ART. 32 D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 L. N. 241/1990 E S.M.I.: DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, DI FAVOR PARTECIPATIONIS E DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 1 L. N. 241/1990 E ART. 97 COSTITUZIONE).

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

II – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 37 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008 (IN PARTICOLARE ART. 26 E ALLEGATO XV). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 1 L. N. 241/1990 E ART. 97 COSTITUZIONE). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N.241/1990 E S.M.I.: DIFETTO DI MOTIVAZIONE). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI FAVOR PARTECIPATIONIS NELLE GARE PUBBLICHE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

1.2. Con ordinanza cautelare n. 26/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, tutte le censure formulate dalla Società ricorrente (gestore uscente del servizio in questione che lamenta l’impossibilità di presentare un’offerta seria, congrua e sostenibile nel rispetto dei limiti salariali minimi e della sicurezza dei lavoratori) avverso la lex specialis della gara di che trattasi, incentrate sulla dedotta inadeguatezza della base d’asta, quantificata dalla Stazione Appaltante in misura insufficiente alla copertura dei necessari costi di esecuzione del servizio, appaiono – allo stato – condivisibili, con particolare riferimento sia alla errata quantificazione in difetto dei costi della manodopera, in notevole difformità da quanto previsto nelle Tabelle Ministeriali del settore sevizi ambientali aggiornate al marzo 2019 e in misura inferiore alla relativa voce prevista nella precedente gara bandita nel 2018, sia alla errata quantificazione degli oneri per la sicurezza “da interferenza” non soggetti a ribasso, in difformità da quanto richiesto all’appaltatore nel DUVRI predisposto dalla S.A. e non considerando gli effettivi costi per i dispositivi personali di sicurezza. Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio di estrema gravità e urgenza. Rilevato, infine, che il Comune intimato non si è (nemmeno) costituito in giudizio per replicare alle predette suggestive doglianze”.

1.3. Il 13 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Cellino San Marco, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e, in particolare rilevando: “che la platea storica da assorbire per la clausola sociale risulta costituita da 11 (e non da 12) lavoratori di cui tre operai part-time (assunti invece full-time dal gestore uscente, ma senza l’autorizzazione del Comune e, pertanto, ex art.32 del Capitolato non facenti parte della platea storica con rapporto full-time); – che la differenza (€ 410.997,53 annui), rispetto alla corrispondente voce nella base d’asta della precedente gara del 2018 (€ 436.723,28 annui), si giustifica per il fatto che nella precedente gara erano previsti più servizi da offrire e maggiori standard di qualità per svariati servizi specifici; – che il costo della manodopera di € 410.997,53 annui rispetta le tariffe aggiornate al 2029 e quindi i limiti salariali minimi; – che non ha pregio il richiamo operato nel ricorso all’art.32 del D.P.R. n. 207/2010 per la quantificazione delle spese generali, trattandosi di norma che riguarda unicamente gli appalti di lavori e che nell’importo indicato dalla S.A. nel Quadro economico di cui al punto 6 della Relazione generale sono ricomprese solo le spese generali “residuali” non altrimenti contabilizzate (essendo previste nella voce “altri oneri di gestione ” ulteriori spese generali per €40.260,20, nonché altre spese generali nei paini di ammortamento dei mezzi, attrezzature e materiale di consumo); che i notevoli costi per oneri di sicurezza richiamati dalla ricorrente non sono compresi negli oneri di sicurezza da interferenza bensì negli oneri di sicurezza aziendali.”

1.4. La IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 657/2023 (pronunciata in appello), ha poi confermato la predetta ordinanza cautelare n. 26/2023, sollecitando – però – l’approfondimento nel merito delle deduzioni difensive del Comune di Cellino San Marco (costituitosi in giudizio dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare di primo grado).

Con ordinanza collegiale n. 1059 del 18 settembre 2023, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 19 luglio 2023, questa Sezione, ritenendo la causa non matura per la decisione, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi, o suo delegato dell’Ordine, al fine di accertare:

“-se l’importo a base d’asta fissato negli atti impugnati sia stato determinato dal Comune resistente in misura congrua, ossia sufficiente alla copertura dei necessari costi di esecuzione del servizio, tenuto conto dei servizi specifici da eseguire e dei relativi standards di qualità previsti dalla lex specialis della gara bandita il 2 dicembre 2022;

– se il costo della manodopera di € 410.997,53 annui rispetta le tariffe aggiornate al 2019 e quindi i limiti salariali minimi”.

A seguito di ordinanza collegiale n. 1408/2023 (di proroga dei termini), il 9 gennaio 2024, il Verificatore (delegato) nominato dal Tribunale dott.ssa Cosimina Dellegrottaglie ha depositato la relazione di Verificazione richiesta.

Successivamente, le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. In limine, rileva il Collegio che non è condivisibile e va disattesa l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata dalla difesa civica, in quanto la Società ricorrente è stata attinta da un provvedimento di Interdittiva antimafia (decreto prot. n. 42079 del 18 luglio 2023) del Prefetto di Taranto.

Invero, risulta per tabulas che la Società ricorrente, con decreto n. 15 del 4 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm., è stata ammessa dal Tribunale penale di Taranto alla misura dell’Amministrazione giudiziaria per la durata di un anno, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento dell’A.G.O. avvenuta in data 24 gennaio 2024, con conseguente sospensione ex lege (ai sensi dell’art. 34-bis comma 7 del D. Lgs. n. 159/2011) degli effetti di cui all’art. 94 del medesimo D. Lgs. n.159/2011, ovvero del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; a tanto deve aggiungersi che, come rilevato dalla ricorrente, la misura interdittiva cui è attinta la Universal Service S.r.l. è, tuttora, sub judice, e quest’ultima, nel presente giudizio, fa valere il proprio interesse “strumentale” alla riedizione de futuro della procedura di gara de qua.

3. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.

3.1. Con un primo ordine di censure, la Società ricorrente assume che nella determinazione del prezzo a base d’asta, il Comune di Cellino San Marco, nella indicazione del costo della manodopera, non abbia tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle Ministeriali del settore sevizi ambientali come modificate dal D.D. ha aggiornato i costi del personale al marzo 2019 (indicando un costo – asseritamente – di gran lunga inferiore).

Sostiene, inoltre, parte ricorrente:

-che l’illegittimità della quantificazione del costo del “Personale” operata dal Comune di Cellino San Marco negli atti di gara è ancor più rilevante se confrontata con il costo del “personale” di cui alla precedente gara bandita nel 2018 nella quale era previsto un costo annuo per il personale superiore (€ 436.723,28) rispetto a quello attualmente quantificato dall’Ente resistente (€ 410.997,53);

– l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione intimata, anche nella contraddittorietà delle voci di costo del personale da considerare quale platea storica;

– l’incongruità del prezzo si rinviene anche considerando altri valori indicati nel quadro economico riportato al punto 6 della Relazione.

Gli assunti di parte ricorrente sono privi di fondamento.

In ordine al denunciato scostamento nella determinazione del costo del lavoro dalle apposite Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rammenta – innanzitutto – il Collegio come le predette Tabelle costituiscono dei parametri medi e non vincolanti, frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, desunti dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici inerenti a più istituti contrattuali.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, l’individuazione da parte della Stazione Appaltante di un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle Tabelle ministeriali produce effetti diversi a seconda della fattispecie. Si è infatti precisato che, se minimi scostamenti non integrano di per sé un indice di illegittimità del bando, difformità rilevanti possono invece inficiare la validità della lex specialis; nel contempo, la legittimità della legge di gara viene meno ove la base d’asta non presenti una consistenza tale da garantire ragionevolmente la congruità delle offerte presentate: “Il semplice fatto che la stazione appaltante si sia discostata dalle tabelle ministeriali, nella determinazione della base d’asta, non è indice ex se di illegittimità della disciplina di gara, almeno laddove tale scostamento non sia rilevante e la base d’asta sia tale da garantire ragionevolmente la congruità dell’offerta economica” (T.A.R. Lazio, Roma, II, 14 aprile 2016, n. 4404)… la previsione di inderogabilità riguarda solamente il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva” (T.A.R. Campania, Napoli, V, 2 febbraio 2021, n. 700) o laddove la deroga o lo scostamento sia mcroscopico, tale da non garantire ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue (Consiglio di Stato, sentenza n. 491/2015).

Orbene, per scrutinare i motivi di gravame formulati dalla Società ricorrente, questo Collegio, ha disposto (con ordinanza istruttoria n. 1059/2023) una Verificazione al fine di accertare 1-“ Se l’importo a base d’asta fissato negli atti impugnati sia stato determinato dal Comune resistente in misura congrua, ossia sufficiente alla copertura dei necessari costi di esecuzione del servizio, tenuto conto dei servizi specifici da eseguire e dei relativi standards di qualità previsti dalla lex specialis della gara bandita il 02.12.2022”; 2- “Se il costo della manodopera di Euro 410.997,53 annui rispetta le tariffe aggiornate al 2019 e quindi i limiti salari ali minimi”.

3.1.1. In primo luogo, è destituito – in punto di fatto – di fondamento l’assunto della Società ricorrente secondo il Verificatore (delegato) nominato dal Tribunale avrebbe svolto la Verificazione e depositato la relazione finale senza considerare gli atti di gara, ma solo la relazione tecnica di parte, avendo invece quest’ultimo nella relazione prodotta (pagina 2, righi 10-19) premesso di avere visionato e valutato: “1. Il bando di gara indetto dal Comune di Cellino San Marco pubblicato il 02.12.2022 per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (RSU) e servizi di igiene urbana per mesi 24 per un importo di Euro 1.446.682,76; 2- Il Capitolato Speciale di appalto; 3- Il Duvri; 4- La Relazione Generale; 5-Il Disciplinare di Gara; 6- Le Tabelle Fise per l’anno 2019 7- Tutti gli altri documenti acquisiti telematicamente dal sito del Tribunale”.

Inoltre, la predetta relazione finale di Verificazione, nelle osservazioni delle parti e in particolare nell’esame dell’osservazione n. 1 del Comune di Cellino San Marco, richiama la correttezza della applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del Comune medesimo nella parte relativa ai servizi.

3.1.2. Premesso ciò, osserva il Tribunale che, come emerge dalla (corretta ed esaustiva) relazione finale di Verificazione, “la voce del “personale” risulta congrua.

In particolare, il Verificatore, partendo dall’ “analisi della valutazione economica del costo della manodopera previsto nella delibera di Giunta Comunale del Comune di Cellino San Marco n. 127 del 26.07.2022, in cui viene approvato il relativo Piano Industriale, i documenti dei servizi di raccolta R.S.U. e i servizi di igiene urbana, sulla base della Relazione Tecnico-Descrittiva redatta dalla Vitruvio S.r.l., relativi alla proposta di Gara d’appalto, successivamente pubblicata il 02.12.2022” ha precisato (producendo una tabella riepilogativa e dettagliata per ogni voce che compone il costo del lavoro per dipendente al fine di renderla leggibile e comprensibile la metodologia di calcolo analitico utilizzato) – con argomentazioni scevre da profili di illogicità, erroneità o non coerenza con i quesiti posti da questo Tribunale – che “nella Relazione Tecnica di Vitruvio Srl, a pag. 2, si evince l’organico in servizio con clausola di Salvaguardia che tiene conto della platea storica dei dipendenti, costituita da n. 3 unità Part-time e n. 9 Full-time e del vincolo rappresentato dall’art.32 del Capitolato Speciale in merito alla modifica della platea storica ereditata dalla impresa appaltante Universal Service S.r.l., a sua volta ereditata dalla società IGECO. Determinata la platea storica come sopra descritto, si è elaborata la ricostruzione dell’ammontare del costo della manodopera utilizzando le Tabelle Fise per l’anno 2019; a supporto dell’ammontare delle retribuzioni FISE, da considerare per il conteggio complessivo, sono state comparate gli importi delle varie voci, utilizzando le tabelle aggiornate al 2019, del CCNL Nettezza Urbana pubblicato sulla banca dati del Sole 24 ore, che espone gli stessi dati previste dalla tabella Fise sopra indicata”.

Ha concluso, in definitiva, il Verificatore che “Tenuto conto della platea storica invariata, dall’analisi comparata di tutte le voci relative al costo della manodopera, sia in riferimento alla tabella ministeriale Fise 2019, che al contratto Collettivo Nazionale Lavoro Nettezza Urbana (Aziende Private) si evince che la quantificazione del costo di cui sopra risulta oggettivamente congruo”.

3.1.3. In proposito reputa il Collegio non condivisibili i profili di criticità addotti dalla parte ricorrente al fine di asseverare la sostenuta incongruità, avuto riguardo al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, sostenendo che, avendo l’impresa utilizzato un numero di unità (11 in Full time) lavorative superiori a quelle del personale da salvaguardare, tale numero avrebbe dovuto essere considerato in futuro come nuova platea storica per la clausola sociale del successivo e nuovo appalto.

Per smentire tali assunti, come correttamente precisato dal Verificatore e come efficacemente rilevato dalla difesa civica, basti in concreto rilevare che:

– l’art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto che regola il servizio svolto dal gestore uscente Universal Service S.r.l. prevede in proposito che “Personale in servizio: “…L’I.A. sarà tenuta: 1) al rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l’art. 202 del D.lgs. 152/2006. Eventuale personale aggiuntivo a quello oggetto di salvaguardia, potrà essere assunto dalla aggiudicataria, per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, esclusivamente a tempo determinato. Tale personale aggiuntivo non sarà inserito nell’elenco di cui all’art. 6 del CCNL per le imprese esercenti servizi ambientale, al termine della durata del presente appalto…”; tale disposizione esclude pertanto qualsivoglia vincolo per la Stazione Appaltante, nella predisposizione dell’elenco di cui all’art. 6 del C.C.N.L., di tener conto delle migliorie proposte dall’aggiudicataria nella offerta propria offerta tecnica con riferimento al personale aggiuntivo;

-non risulta dimostrata alcuna autorizzazione formale da parte del Comune resistente all’inclusione nella platea storica delle variazioni operate dal precedente gestore quanto all’incremento orario, da part time a full time, per le tre unità aggiuntive indicate dalla Società ricorrente; né in proposito può sovvenire quanto indicato dalla U.I.L., nel verbale del 24.01.2019 (“eventuali esigenze di integrare la platea storica della 11 unità andrà fatta all’esito delle integrazione oraria in favore dei 3 lavoratori part time delle 11 unità della platea storica”) in assenza di alcun valore contrattuale di tali dichiarazioni unilaterali che rappresentano meri desiderata della parte sindacale;

– a tanto aggiungasi che l’Amministrazione Comunale resistente, tramite la D.E.C. (Direzione per l’Esecuzione del Contratto) ha più volte contestato l’estensione a tempo indeterminato dell’orario di lavoro operato dal gestore uscente (per tutte vedasi la nota prot. n.340-2022 del 15 marzo 2022) con riferimento a n. 3 unità lavorative aggiuntive.

3.2. Del pari non condivisibili sono i motivi di gravame con i quali la Società ricorrente sostiene che illegittimamente negli atti indittivi impugnati il costo del personale è stato quantificato “in misura inferiore alla relativa voce prevista nella precedente gara bandita nel 2018” , pur se: “a) nel 2018 il costo del personale era inferiore a quello attuale, prevedendo le tabelle F.I.S.E. un costo minore dell’attuale; b) nel 2018 il numero di dipendenti in salvaguardia era inferiore a quello da utilizzare nella gara bandita nel 2022; c) nel 2018 i servizi da espletare, e dunque i lavoratori da utilizzare, erano in numero inferiore rispetto a quelli previsti nella gara del 2022”.

Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, le valutazioni tecniche che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Consiglio di Stato Sez. V, n. 6006/2018; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).

Detto travisamento “non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla ricorrente, che non evidenzino alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrino un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma asseverino semplicemente l’impossibilità soltanto per l’attuale ricorrente, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6006/2018).

Sul punto, vale soggiungere che l’onere della prova circa l’irragionevolezza, l’arbitrarietà e l’abnormità delle regole di gara, gravante sul ricorrente, non può che essere declinato in termini particolarmente rigorosi, implicando che la contestazione sia effettuata sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori suscettibili di evidenziare, in maniera oggettiva e manifesta, la sussistenza di eventuali palesi errori logici nelle decisioni adottate dalla Stazione Appaltante.

Orbene, applicando le suindicate coordinate ermeneutiche, i suindicati profili di criticità esposti dalla parte ricorrente non sono condivisibili, essendo sufficiente in proposito rilevare che, come risulta dalla condivisibile e corretta Verificazione disposta da questo Tribunale, che “gli standards di qualità richiesti dal Comune di Cellino San Marco nella gara di appalto risultano ridimensionati rispetto al precedente bando, come illustrato nella Tabella esplicativa dei servizi a pag. 53-54, in confronto alla stessa tabella del precedente bando a pag.38-39. E’ evidente, quindi, che ciò comporta automaticamente una riduzione dei costi sia per quanto riguarda il personale che i servizi stessi; eppure nella comparazione degli importi posti a base d’asta è possibile rilevare anche un lieve aumento dell’importo a base della gara bandita il 02.12.2022”.

Aggiunge, altresì correttamente e lucidamente il Verificatore che “le due voci ammortamento e gestione mezzi” e “attrezzature e materiale di consumo”, possono essere considerate globalmente funzionali alla gestione del servizio offerto poiché le attrezzature, gli ammortamenti, così come i materiali di consumo e la gestione mezzi, sono strumentali alla prestazione oggetto di gara. Tale

lettura unificata delle due voci permette di determinare un aumento annuo dell’importo, stanziato con il nuovo bando di gara, pari ad euro 18.807,06.

Considerato quanto sopra illustrato, si ritiene, pertanto, sufficientemente congruo l’importo delle due voci esaminate”.

3.3. Anche la dedotta incongruità del prezzo dell’appalto per avere previsto un’unica voce comprensiva di spese generali e utile d’impresa non merita condivisione.

Invero, ritiene, il Tribunale del tutto condivisibile sul punto, la suindicata relazione di Verificazione, la quale ha precisato (con argomentazioni esenti da erroneità, illogicità o incoerenza rispetto alle premesse) che “anche le altre voci “altri oneri di gestione” insieme alla voce “spese generali ed utile di impresa (10%)”, necessariamente comparativamente intese, evidenziano un aumento complessivo annuo del nuovo bando di euro di 10.505,90. “Per analizzare queste due voci allo scopo di verificarne la congruità, si procede a considera l’ammontare complessivamente stanziato per le stesse, pari ad euro 105.882,14. Poiché per le spese generali è previsto una percentuale del 10% dell’ammontare complessivo del bando di gara, si è verificato che tale percentuale fosse correttamente prevista; infatti dal calcolo eseguito (723.341.38*10%= 72.334,14) le spese generali ammonterebbero ad euro 72.334,14 annue. Lo stesso iter valutativo è stato eseguito per determinare l’utile d’impresa; infatti il conteggio presunto (723.341,38*5%= 36.167,07) porta ad un risultato di impresa pari ad euro 36.167,07 (percentuale ipotizzata al 5%). Pertanto la somma presunta che dovrebbe essere stanziata per la sufficiente copertura dei costi generali e dell’utile di impresa è di euro 108.501,21.

Alla luce di quanto sopra esposto l’ammontare stanziato nella gara di appalto per le voci “costi generali e utile di impresa”, pari ad euro 105.882,14, risulta essere molto poco al di sotto di quanto previsto in ipotesi di congruità”.

3.4. Infine, non sono fondate neppure le ulteriori censure con le quali parte ricorrente sostiene la illegittimità degli atti indittivi impugnati, stante la errata quantificazione degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, in (allegata) difformità da quanto richiesto all’appaltatore nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) predisposto dalla S.A., non considerandosi gli effettivi costi per i “dispositivi personali sicurezza”.

In proposito, come esaustivamente e condivisibilmente accertato dal Verificatore “Per quanto concerne la voce “Oneri della sicurezza per rischi da interferenza”, classificati come oneri non soggetti al ribasso, questi sono stati quantificati nel DUVRI, nell’art. 11 per un importo pari ad Euro 1.500,00 annui per un totale di Euro 3.000,00 per il biennio.

Tali costi annui ricomprendono le seguenti sottovoci: – Apprestamenti (transenne stradali) Euro 250,00 – DPC (cavalletti senza pericolo) Euro 200,00 – DPI (dispositivi individuali a corpo) Euro 450,00 – Segnaletica di pericolo (a corpo) Euro 150,00 – Coordinamento per riunioni periodiche e non per DUVRI Euro 200,00 – Formazione (riunioni periodiche e non) Euro 250,00.

La quantificazione di tale voce potrebbe far trasparire una inadeguata valutazione; tuttavia, analizzando le voci della tabella FISE utilizzata per il calcolo della manodopera, si può evincere che tale tabella contempla due voci: 1) Spese indumenti e DPI per Euro 362,25 annui per dipendente full-time; 2) Spese valutazione rischi per Euro 277,71 annui per dipendente full-time. Pertanto, il costo annuo totale per n.9 dipendenti full-time e n.3 part-time per le voci “indumenti” è di Euro 3.502,96, (vedi totale esposto nella tabella a pag.6 relativo a tale voce; mentre per la voce “Valutazione rischi” il costo annuo sempre in riferimento al numero di dipendenti sopra citato è di Euro 2.685,36 (anche qui il totale è esposto a pag.6 della tabella). Il totale complessivo annuo per entrambe le voci è pari ad euro 6.188,32. Si può affermare dunque che la voce per la valutazione rischi, dispositivi DPI, indumenti, ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenza previsti nel DUVRI sono ritenuti complessivamente adeguati e, riepilogando, ammontano ad Euro 1.500,00 (previsti nel Duvri) e ad Euro 6.188,32 per le voci esposte in Tabella Fise, per un totale di Euro 7.688,32 annuo”.

4. In conclusione, gli atti comunali impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.

Le spese del presente giudizio – ivi comprese quelle inerenti il compenso del Verificatore, liquidate come da dispositivo – seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge, di cui € 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A in favore del Comune resistente, ed € 2.000.00 (Duemila/00), oltre accessori di legge, liquidati, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, a titolo di compenso per l’attività espletata, al Verificatore (delegato) nominato dal Tribunale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Si comunichi alle parti e al Verificatore (delegato) nominato dal Tribunale.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Enrico d’Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Patrizia Moro   Enrico d’Arpe
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO