Pubblicato il 04/03/2024
N. 00319/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2023, proposto da
Lavorint S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A004583DB5, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CTP S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Caffio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Etjca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento della CTP S.p.a. Taranto prot. n. 5736 del 27.9.2023, con il quale la Commissione di gara ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata dalla Lavorint S.p.a. ed ha escluso la società dalla gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (CIG A004583DB5), provvedimento mai comunicato;
– del verbale della seduta di gara del giorno 27.9.2023, nella quale la Commissione ha assunto la determinazione di procedere all’esclusione della Lavorint S.p.A. dalla gara, verbale mai comunicato alla ricorrente;
– del provvedimento della CTP S.p.a. Taranto prot. n. 5908 del 4.10.2023, con il quale la Commissione di gara ha respinto l’istanza di riammissione presentata dalla Lavorint S.p.A. ed ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa Etjca S.p.A., provvedimento mai comunicato alla ricorrente;
– del verbale della seduta di gara del giorno 4.10.2023, nella quale la Commissione ha assunto la determinazione di respingere l’istanza di riammissione presentata dalla Lavorint S.p.a. e di formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa Etjca S.p.A., verbale mai comunicato;
– in parte qua del Disciplinare di gara, del modello di offerta tecnica (allegato n. 2) e di tutti gli ulteriori atti di gara, qualora si dovesse ritenere che quegli atti sono stati correttamente interpretati dalla Commissione e che quest’ultima correttamente abbia disposto l’esclusione della Lavorint;
– dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della società Etjca S.p.a., ovvero di altro concorrente, qualora nel frattempo intervenuto;
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se nel frattempo sottoscritto;
e per il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, dei danni che la ricorrente dovesse subire in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CTP S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. M. Perullo per la parte ricorrente e avv. S. Caffio per la parte resistente;
Premesso che:
– sono impugnati i provvedimenti, in epigrafe indicati, con cui la CTP S.p.a. ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata dalla ricorrente, disponendone l’esclusione dalla procedura di gara indetta, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un periodo di sei mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– a sostegno del ricorso, la difesa attorea ha addotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 33, d.lgs. 15.6.2015 n. 81. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 17 e 21 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Difetto di istruttoria. Sviamento”; II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, D. Lgs. 31.3.2023 n. 36. Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Difetto di istruttoria. Sviamento”; III. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 21 del disciplinare di gara. Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Difetto di istruttoria. Sviamento”; IV. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, D. Lgs. 31.3.2023 n. 36. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria e di motivazione”;
– la parte ricorrente sostiene, in sostanza, di aver rispettato la lex specialis di gara, che richiedeva di allegare contratti di somministrazione tipici, regolati dalla legge, e non accordi quadro o altri contratti diversi, come invece interpretato dalla Commissione di gara; inoltre, assume di non aver commesso alcun illecito professionale, di aver fornito informazioni corrette e veritiere, e di aver presentato un’offerta tecnica ed economica rispettosa dei dettami di gara e migliore rispetto agli altri concorrenti;
– ha chiesto, quindi, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la riammissione alla gara, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto con l’aggiudicataria Etjca S.p.a., ed il risarcimento dei danni subiti;
– costituitasi in giudizio, la parte resistente ha contestato l’interpretazione delle disposizioni della lex specialis fornita dalla ricorrente, sostenendo che il dato richiesto – ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio alle offerte tecniche – fosse il numero di contratti stipulati per il servizio de quo con le diverse società di trasporto di persone e non già il numero di contratti di somministrazione di lavoro, come tale insuscettibile di essere emendato in sede di soccorso istruttorio;
– con ordinanza n. 570/2023 del 20.11.2023, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, proposta unitamente al ricorso;
– previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 14.2.2024 la causa è stata riservata in decisione;
Considerato che l’impugnata determinazione di esclusione si basa su due distinti ordini di ragioni, autonomamente idonei a sorreggerne la legittimità secondo lo schema del provvedimento plurimotivato, ovvero:
i) la ricorrente ha reso informazioni false o fuorvianti, così incorrendo in un grave illecito professionale, sanzionabile con l’esclusione ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023;
ii) l’offerta formulata è inammissibile anche perché redatta in violazione dell’art. 15 del Disciplinare di gara, che prescrive specifiche modalità di compilazione dell’offerta tecnica, non rispettate dalla ricorrente;
Ritenuto che i motivi di censura proposti dalla parte ricorrente non siano idonei a scalfire la legittimità del rilievo sub ii), posto a fondamento del provvedimento gravato dalla Stazione appaltante, giacché:
a) l’art. 17.1 del Disciplinare di Gara dispone che sono assegnati fino a 40 punti “per i contratti stipulati nell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022) aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso o completato, svolti regolarmente, per una durata almeno semestrale, verso società che operano nel trasporto di persone”;
b) la suddetta disposizione della lex specialis, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, non prevede l’assegnazione del punteggio in relazione ai “contratti di somministrazione” di lavoro temporaneo (ossia i contratti con cui l’agenzia di somministrazione – ex art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015 – mette a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori sui dipendenti), ma in relazione ai contratti aventi ad oggetto il “servizio di somministrazione” di lavoro temporaneo, per una durata analoga a quella oggetto dell’appalto da aggiudicare, “verso società che operano nel trasporto di persone”;
c) come risulta dallo stesso tenore del ricorso introduttivo, la Lavorint ha invece prodotto in gara una dichiarazione relativa a “n. 58 contratti di somministrazione di lavoro temporaneo”, sicché la Commissione giudicatrice ha legittimamente ritenuto inammissibile l’offerta presentata dalla stessa concorrente, in quanto compilata “in modo difforme da quanto prescritto dal disciplinare di gara”, in applicazione del sopra ricordato art. 17.1, oltreché dell’art. 15 del medesimo disciplinare di gara (quest’ultimo, in particolare, prevede, che “L’operatore economico dovrà utilizzare esclusivamente il modello preimpostato e reso disponibile sulla piattaforma (A11.2) per la compilazione dell’offerta Tecnica secondo le modalità indicate nella documentazione di gara e ciò a pena di inammissibilità dell’offerta”);
d) né rileva, in senso contrario, la dedotta mancata attivazione del soccorso istruttorio, onde consentire alla ricorrente di poter chiarire “…che ciascuno dei contratti dichiarati in sede di partecipazione alla gara è tecnicamente qualificabile come contratto di somministrazione”, ponendosi tale prospettazione, come visto, in contrasto con le disposizioni di gara, sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, che – sebbene nella specie non sia ravvisabile, come ritenuto dalla Commissione di gara, un’ipotesi di illecito professionale per informazioni false o fuorvianti ex artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione della non assoluta chiarezza delle prescrizioni di gara, pure stigmatizzata dalla ricorrente – il motivo individuato dalla P.A., incentrato sulla necessità del rispetto delle modalità di formulazione delle offerte, è idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, potendo pertanto respingersi il ricorso sulla base di tale rilievo (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. n. 737/2022 ed ivi il richiamo alla sentenza Ad. Plen. n. 5/2015);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere respinto; nondimeno, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, in ragione della peculiarità e della novità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia | |
IL SEGRETARIO