Pubblicato il 25/01/2024
N. 00034/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2023, proposto da:
Ditta Individuale Garau Mauro Autonoleggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8950428ED4, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Caccavale e Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
– Fara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Cooperativa Oristanese Bus 90 Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa tutela cautelare:
– della determinazione del Comune di Oristano n. 937 del 8.08.2023, con cui veniva disposta l’aggiudicazione della “Procedura aperta, sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico scuole dell”infanzia, primarie e secondarie di 1°grado” alla seconda classificata Fara S.r.l., con cui il Comune di Oristano ha approvato tutti gli atti e le operazioni di gara, ha approvato la nuova graduatoria e disposto di aggiudicare la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del suddetto servizio per un periodo di dieci anni scolastici alla Ditta FARA S.r.l;
– della comunicazione del 9 agosto 2013 del RUP dott.ssa Angela Maria Madeddu, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione;
– per quanto di ragione e laddove occorra, delle operazioni e degli afferenti verbali delle sedute di gara (anche in forma riservata) n. 1 del 26.01.2022, n. 2 del 27.01.2022; n. 3 del 3.02.2022; n. 4 del 8.02.2022, n. 5 del 15.02.2023, n. 6 del 17.02.2023; nonché in seduta pubblica n. 7 del 8.03.2022; dei verbali adottati in seduta riservata n. 8 del 16.09.2022 e n. 9 del RUP del 20.07.2023 inerenti alla verifica di anomalia della offerta, nonché delle operazioni e degli atti della procedura di verifica dell’anomalia della offerta siccome richiamati nella determina di aggiudicazione nella parte in cui è stata ritenuta congrua la offerta del controinteressato ed è stato ritenuto che le giustificazioni rese dalla Fara S.r.l. nell’ambito del procedimento di anomalia dell’offerta fossero idonee e congrue nonché è stato attestato il positivo esito della verifica delle dichiarazioni rese dalla Fara S.r.l., nonché del verbale del RUP del 11.01.2022 afferente alla valutazione della documentazione amministrativa;
– per quanto di ragione e laddove occorra, dell’aggiudicazione avvenuta con la determinazione n. 1313 del 24.11.2022 (non conosciuta e richiamata negli atti di gara), ove vengono approvati i verbali di gara richiamati anche nella nuova aggiudicazione avvenuta con determinazione del Comune di Oristano n. 937 del 8.08.2023;
– per quanto di ragione e laddove occorra della comunicazione di aggiudicazione a Cooperativa Oristanese Bus 90 del 24.11.2022;
– per quanto di ragione e laddove occorra, della determina n. 814 del 12.07.2023 della dirigente Chergia Maria Rimedia di decadenza dall’aggiudicazione disposta nei confronti della Cooperativa Oristanese Bus 90, anche nella parte in cui determina lo scorrimento della graduatoria nei confronti del 2° classificato e non della ricorrente classificatasi al 3° posto della graduatoria;
– per quanto di ragione e laddove occorresse, del bando, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, laddove fossero interpretabili in senso difforme da quello qui fatto valere e quindi ove mai ove fossero interpretabili nel senso di legittimare l’operato della S.A., anche nelle parti in cui hanno disciplinato le modalità di svolgimento telematico della procedura di gara, di pubblicazione e di comunicazioni della fasi e degli esiti della procedura; regolamentato i requisiti di partecipazione; specificato il contenuto della offerta amministrativa e della offerta tecnica; fissato i criteri e la griglia di valutazione, le modalità ed i criteri di aggiudicazione nonché determinato il contenuto prestazionale dell’appalto;
– in sintesi, di tutti gli atti di gara adottati dal seggio di gara e Commissione di gara e consequenziali, ivi inclusi, come detto, l’aggiudicazione alla contro-interessata e gli atti di affidamento del servizio; di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento all’odierna contro-interessata dell’appalto in questione;
– per quanto di ragione e ove possa occorrere: – della Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 02.11.2021, con la quale si è provveduto all’indizione della procedura di gara in oggetto ed all’approvazione degli atti della lex di gara; – di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti eventualmente resi siccome pubblicati in relazione alla gara; – della determina n. 1020 del 05.09.2023 della dirigente Chergia Maria Rimedia e dello schema di contratto di locazione allegato, con cui il Comune di Oristano -facendo propria la parte in premessa della determina- stabilisce di consentire alla società FARA S.r.l. l’espletamento dell’incarico con beni concessi in locazione dalla stessa amministrazione e non già nella disponibilità della società siccome indicati nell’offerta tecnica; – dell’approvazione dello schema di locazione nel quale viene stabilito di concedere in locazione, per le motivazioni suesposte, n. 5 scuolabus di proprietà comunale dietro il pagamento di un canone mensile per ciascun autobus stabilito in € 0,171 + iva a chilometro percorso, per il servizio di trasporto ordinario degli studenti, compresi quelli diversamente abili;
– delle graduatorie provvisorie e finali; – dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione dalla procedura nella parte in cui non hanno escluso i candidati offerenti inadempienti alle disposizioni di gara e in particolare del disciplinare e del capitolato speciale di appalto; -di ogni ulteriore altro atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi gli atti interni non conosciuti;
e quindi per:
– la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto ove medio tempore sottoscritto con la controinteressata e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto ed al subentro nell’appalto e nel contratto e/o al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
nonché per:
– la condanna dell’Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Oristano e di Fara S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 2 novembre 2021 il Comune di Oristano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, per un importo a base d’asta di euro 7.182.000,00.
All’esito della selezione è stata collocata al primo posto la Coop. Oristanese Bus 90 con il punteggio complessivo di 98,989, seguita dalla Fara S.r.l. con il punteggio di 98,210, dalla ditta individuale Mauro Garau Autonoleggio, odierna ricorrente, con il punteggio di 78,663 e dalla ditta SCIA Consorzio Italiano Autoservizi con il punteggio di 62,916.
Pertanto con deliberazione 24 novembre 2022, n. 1313, il servizio è stato affidato alla Coop. Oristanese Bus 90, ma con determinazione 12 luglio 2023, n. 814, tale aggiudicazione è stata poi dichiarata decaduta e con successiva determinazione 8 agosto 2023, n. 937, comunicata all’odierna ricorrente in data 9 agosto 2023, il servizio è stato affidato alla seconda classificata FARA S.r.l. Inoltre l’originaria aggiudicazione alla Coop. Oristanese Cobus 90, già sospesa in via cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2023, n. 1256, è stata, poi, definitivamente annullata dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 28 novembre 2023, n. 1027.
All’esito delle verifiche disposte ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in data 27 luglio 2023 l’offerta della FARA S.r.l. è stata ritenuta congrua.
Con determinazione dirigenziale 5 settembre 2023, n. 1020, il Comune di Oristano ha affidato in via d’urgenza il servizio alla stessa Fara S.r.l., rilevando in motivazione quanto segue: “…Visto e richiamato integralmente il contenuto della suddetta determinazione di aggiudicazione n.937/2023, in cui si dà atto, considerato il carattere essenziale del servizio di cui trattasi, che lo stesso dovrà improrogabilmente avere inizio il 12 settembre 2023. Considerato che in data 09.08.2023 con prot. 51786, i Direttori dell’esecuzione del servizio hanno provveduto a richiedere alla ditta Fara S.r.l. tutta la documentazione necessaria e propedeutica all’avvio del servizio in via d’urgenza, indicando come termine perentorio, per la consegna degli stessi, la data del 21.08.2023. Dato atto che, nei termini indicati, con prot. n. 53250 del 21.08.2023 la ditta Fara S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla presentazione dell’offerta, ad eseguire il servizio di cui trattasi alle medesime condizioni a suo tempo proposte, ma con la precisazione che, considerato che il provvedimento di aggiudicazione in capo alla stessa è stato adottato solo di recente (08.08.2023), si trova impossibilitato a reperire -entro la data di inizio delle lezioni scolastiche (12.09.2023)- i mezzi necessari, se non a prezzi esorbitanti e fuori mercato tali da non essere sostenibili, né tanto meno compatibili, con le condizioni dell’offerta proposta dalla stessa Ditta e oggetto di valutazione in sede di gara. Considerati i tempi ristretti per garantire l’avvio del servizio, si è resa opportuna e necessaria, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, un’immediata valutazione delle criticità esposte e nel contempo delle soluzioni proposte dalla Ditta Fara S.r.l. Evidenziato altresì che, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto allo studio ed è rivolto a soggetti minori e disabili e che non può essere interrotto senza gravi ripercussioni anche sotto il profilo penale (art.331 C.P. “Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità”)…Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con i Direttori dell’Esecuzione del Contratto e con riguardo ai tempi ristretti per evitare l’interruzione del servizio scuolabus oggetto della gara in argomento, ha provveduto a riscontrare tempestivamente la comunicazione della Ditta Fara S.r.l. con prot. n. 53417 del 21.08.2023, dando atto della esigenza per questa Amministrazione di accettazione della proposta avanzata dalla Ditta Fara S.r.l., comprendente, tra l’altro, la richiesta al Comune di concedere in locazione, quindi dietro corresponsione di un canone, i mezzi di proprietà dell’Ente. Precisato che la proposta avanzata dalla suddetta Ditta, non può che essere valutata positivamente in quanto pienamente rispondente ai principi di buona amministrazione ed economicità, oltre che finalizzata al soddisfacimento degli interessi della collettività, rispondenti, in tale fattispecie, alla regolare esecuzione di un servizio di carattere essenziale. Rilevato che la pandemia prima e la guerra in Europa poi, hanno segnato un punto nodale per molti settori e attività economiche e che quello dei trasporti pubblici, in particolare, è stato di gran lunga colpito dalle relative conseguenze, che continuano ancora oggi ad essere ricorrenti. Rilevato altresì che, in un’ottica affine a quella di ripartenza e miglioramento che caratterizza il disposto del d.l. n. 121/2021 emanato a settembre 2021, poi convertito in L. 156 del 09.11.2021, il quale -collegato anche ai fondi emessi dal PNRR per incentivare la mobilità sostenibile- interviene su investimenti e sicurezza delle infrastrutture, trasporti e circolazione stradale. Evidenziato che tra le varie misure predisposte per sostenere il settore della logistica e dei trasporti, migliorare la mobilità e ridurre le differenze esistenti tra le varie regioni, ma soprattutto per rinnovare la circolazione in un’ottica di sostenibilità capace di favorire la transizione ecologica, rientra anche il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, pertanto dal 1 gennaio 2024 il divieto di circolazione riguarderà i veicoli a motore Euro 2, e dal 1 gennaio 2025 sarà la volta degli Euro 3. Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte e nel dettaglio esplicitate nelle note sopra richiamate, di concedere in locazione, dietro il pagamento di un canone mensile da quantificare sulla base dei chilometri percorsi, n. 5 autobu di proprietà comunale con le seguenti scadenze: n. 3 autobus per un periodo dal 05 settembre 2023 e fino a 6 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di appalto del servizio e n. 2 autobus per un periodo dal 05.09.2023 e fino alla data del 31.12.2023, in quanto questi ultimi, autobus euro 2, non potranno più circolare dopo tale data. Dato atto che i mezzi da concedere in locazione verranno materialmente consegnati nello stato in cui si trovano attualmente a seguito della riconsegna al Comune avvenuta a conclusione dell’anno scolastico 2022/2023 e che pertanto sarà onere del locatario provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria sugli stessi preliminrmente all’avvio del servizio. Considerato altresì opportuno ed equo, quantificare il canone di locazione degli autobus da parte del Comune sulla base del contratto di trasporto scolastico in essere sino al 30.06.2023, in cui il servizio di scuolabus era remunerato a chilometro percorso con tariffe differenti per i tragitti effettuati con scuolabus di proprietà comunale (per € 2,567 +iva) e con scuolabus fornito dalla ditta appaltatrice (per € 2,738 + iva) e che dai suddetti prezzi scaturisce una differenza di € 0,171 + iva a chilometro percorso, importo che si ritiene ragionevolmente attribuibile al costo per km con mezzo di proprietà. Ritenuto pertanto congruo il canone mensile per ciascun autobus, stabilito in € 0,171 + iva a chilometro percorso da corrispondere per la locazione degli autobus di proprietà comunale. Dato atto che, qualora l’appaltatore dovesse essere in grado di fornire gli autobus a proprio carico prima del periodo di scadenza della locazione, lo stesso avrà l’onere di prontamente segnalare al Comune la relativa disponibilità, e che questo comporterà l’eventuale modifica del contratto di locazione…”.
Con il ricorso in esame, notificato in data 2 ottobre 2023, la ditta Garau Amauro Autonoleggi, terza classificata, ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, sostenendo che la Fara S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara, con il conseguente subentro della stessa ricorrente, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Oristano e la Fara S.r.l, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependone inammissibilità e tardività.
Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della controversia è stata rinviata al merito.
È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame dalle eccezioni processuali sollevate dalla difesa del Comune e della controinteressata in favore di un esame del ricorso nel merito, che ne evidenzia l’infondatezza per le ragioni che si passa a esporre.
Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che Fara S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa per non avere rispettato l’impegno, assunto in sede di gara, a mettere a disposizione, per la c.d. “fase transitoria” del servizio, n. 11 bus entro i termini previsti dal capitolato, cioè entro i dieci giorni precedenti all’avvio del servizio. Difatti quando il Comune, dopo averle aggiudicato il servizio, con nota 9 agosto 2023 prot. 51786, le aveva chiesto di produrre la documentazione sui mezzi da utilizzare per l’avvio del servizio, ordinariamente fissato per il 12 settembre 2023, Fara S.r.l. non è risultata in possesso dei mezzi richiesti nei dieci giorni precedenti previsti dalla legge di gara, tanto è vero che con successiva determinazione 5 settembre 2023, n. 1020, il Comune, nell’affidare alla stessa Fara S.r.l. il servizio in via di urgenza, ha dato atto che “il gestore si trova impossibilitato a reperire -entro la data di inizio delle lezioni scolastiche (12.09.2023)- i mezzi necessari, se non a prezzi esorbitanti e fuori mercato tali da non essere sostenibili, né tanto meno compatibili, con le condizioni dell’offerta proposta dalla stessa Ditta e oggetto di valutazione in sede di gara”.
Su tali presupposti, dunque, secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto ritirare l’aggiudicazione, invece che confermarla e addirittura concedere a Fara S.r.l. cinque mezzi comunali in locazione per consentirle l’espletamento del servizio, peraltro immatricolati prima del 2013 in contrasto con il punto 7.2. del Capitolato. Tale condotta amministrativa si porrebbe, dunque, in contrasto con quanto previsto dalla stessa norma di gara e configurerebbe disparità di trattamento rispetto a quanto già deciso a carico della Coop. Oristanese Bus 90, già esclusa dalla gara per ragioni analoghe.
Tale censura non può essere condivisa.
A giudizio del Collegio, infatti, la situazione della Fara S.r.l. non è comparabile a quella della Coop. Oristanese Bus 90, atteso che la nuova aggiudicazione è stata disposta con un ritardo di circa due anni rispetto a quanto previsto dalla legge di gara, a causa delle vicende giudiziarie che hanno medio tempore interessato l’iniziale aggiudicazione alla Coop. Oristanese Bus 90.
Su tale presupposto, dunque, il Comune non avrebbe potuto ragionevolmente pretendere che la nuova aggiudicataria Fara S.r.l. avesse subito a disposizione, molto tempo dopo la data di avvio del servizio inizialmente prevista, i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Del resto il relativo termine di dieci giorni prima della data di consegna del servizio era stato fissato dalla legge di gara in relazione all’anno di aggiudicazione originariamente previsto, mentre l’aggiudicazione a Fara S.r.l. è intervenuta, come detto, ben dopo, con la conseguente inapplicabilità di quell’originaria regola di gara, tanto più alla luce delle mutate condizioni economiche generali medio tempore intervenute, nonché dell’urgenza con cui il Comune ha dovuto, per ragioni oggettive, consegnare il servizio alla Fara S.r.l., il che spiega anche la decisione dello stesso Comune di mettere a disposizione alcuni automezzi propri per consentire l’avvio anticipato del servizio stesso.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta gli esiti positivi del giudizio di anomalia dell’offerta svolto nei confronti di Fara S.r.l., ritenendo che la valutazione espressa dal Comune sia affetta da macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale e difetto di istruttoria, a causa delle “evidenti sottostime dei costi dichiarati sia nell’offerta economica, pari a € 2.793.000,00, sia in sede di verifica dell’anomalia” e denunciando, in particolare, che: – il costo della manodopera dichiarato sarebbe inferiore a quello reale, sia per quantità di ore di servizio stimate che in relazione al costo orario indicato, avendo Fara S.r.l. indicato un costo orario, per autisti C2 e assistenti C3, rispettivamente di euro 17,07/h e euro 14,16/h, mentre dal CCNL Autorimesse e noleggio Automezzi utilizzato dalla ricorrente emergerebbe un costo orario di euro 19,25/h per gli autisti e di euro 15,76/h per gli assistenti, con un’incidenza complessiva del 10%, per cui “volendo considerare corrette le ore di lavoro stimate, si ottiene un costo annuale della manodopera superiore, pari a € 292.317,00 (rispetto ai €265.743,00 dichiarati dalla Fara srl), per un totale in 10,5 di € 3.069.328,00 (contro i € 2.790.306,75 dichiarati)”; – la controinteressata non avrebbe tenuto conto delle ore di lavoro necessarie alla pulizia degli scuolabus, avendo quantificato in appena euro 25/mese per ogni scuolabus il costo per “acquisto prodotti di pulizia per lavare a terra, spray per pulizia vetri, prodotti igienizzanti vari, e stracci vari”, così come avrebbe omesso di indicare i costi relativi alla figura del referente, che ai sensi dell’art. 17 del Capitolato di Gara “svolgerà funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell’attività svolta dal personale operante nel servizio e fungerà da referente per il Comune per qualsiasi necessità. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria coincidente con l’orario scolastico, fino al termine del servizio in tutte le scuole. In caso di assenza o impedimento del Referente (ferie, malattie, ecc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta da idoneo sostituto”; – il costo del carburante sarebbe stato ugualmente sottostimato, posto che la Fara S.r.l., dopo avere offerto n. 4 veicoli elettrici, n. 4 ibridi e n. 2 diesel, su un totale di 171.000 Km. annui previsti ha riferito ai veicoli diesel soltanto 70.000 km., sottostimando i relativi costi, mentre sarebbe “inverosimile che i restanti 100mila chilometri vengano svolti con i soli quattro mezzi elettrici. Infatti, è facile ipotizzare che ogni mezzo percorra circa 17mila chilometri annui, avendo i vari percorsi distanza simile, dunque, in modalità elettrica potrebbero essere svolti circa 70.000km. Pertanto, il costo stimato del carburante per dieci anni scolastici ammonta a circa euro 250.375,00 (utilizzando i parametri applicati dalla Fara srl), contro i € 169.160,00 dichiarati dalla Fara”; – il costo delle offerte migliorative, nel caso della Fara S.r.l. aventi a oggetto l’inserimento sugli scuolabus di un impianto di video-sorveglianza, non sarebbe stato oggetto delle giustificazioni rese dalla controinteressata perché i mezzi offerti sarebbero già stati dotati di tale strumento, benché l’offerta presentata a dicembre 2021 non facesse menzione di tali impianti; – il costo di manutenzione dei mezzi sarebbe stato gravemente sottostimato da Fara S.r.l. in euro 25 mensili per ciascuno scuolabus, con una spesa mensile totale di euro 275 e un importo di euro 2.612 circa per dieci mesi di servizio, relativo all’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria dei mezzi, mentre “ci si aspetterebbe la sostituzione, per più volte, di pastiglie freno, dischi, cambi olio e filtri, sostituzioni batterie di avviamento (dunque per i veicoli diesel e ibridizzati), sostituzione cinghie e distribuzione ecc; invece, nessuno di questi interventi è stato né menzionato né quantificato, il cui costo risulterebbe non trascurabile in considerazione del monte chilometrico stimato e dei servizi aggiuntivi offerti (dunque superiore a 1.800.000km). Appare dunque assolutamente inverosimile la previsione di € 25,00 mensili destinati alla manutenzione per ogni scuolabus”.
Tali censure non possono essere condivise.
In primo luogo deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è volto ad accertare l’attendibilità dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni proposte, per cui la valutazione ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ovvero in una “caccia all’errore”, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico insindacabile in sede giurisdizionale se non per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437), nel caso di specie non riscontrabili. Così come è pacifico che la valutazione favorevole delle giustificazioni non implichi, da parte del Comune, un dovere motivazionale particolarmente stringente, incombendo, piuttosto, su chi ne contesta gli esiti l’onere di dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità complessiva degli stessi, per cui non possono considerarsi a tal fine sufficienti considerazioni parcellizzate su specifiche voci di costo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2021, n. 3169).
Si osserva, inoltre, che le contestazioni di dettaglio mosse dalla ricorrente non sono, comunque, convincenti, per le ragioni che si passa a esporre.
Le giustificazioni addotte da Fara S.r.l. sul costo del personale sono esenti da profili di evidente inattendibilità laddove richiamano la circostanza, oggettiva e rilevante, che già dal mese di settembre 2020 la stessa controinteressata aveva inquadrato il personale di nuova assunzione alla stregua del CCNL Noleggio Automezzi ANAV, recante minimi tabellari inferiori rispetto a quelli fissati dal CCNL Autorimesse Citato in ricorso, che risultava applicato al solo personale di più risalente assunzione.
Neppure è condivisibile il rilievo relativo alla mancata indicazione dei costi del referente, essendo ben possibile attribuire tale incarico a un soggetto già in servizio e autonomamente retribuito.
Così come i calcoli operati dalla ricorrente sui costi del carburante appaiono ipotetici e non ancorati a dati certi.
Discorso analogo vale per i rilievi relativi ai costi di manutenzione ordinaria, non avendo la ricorrente tenuto conto dell’incidenza delle garanzie già esistenti sui veicoli e proponendo una valutazione di inattendibilità di quei costi sostanzialmente apodittica.
Infine non è condivisibile il rilievo relativo agli impianti di video-sorveglianza, in quanto la mancata presenza degli stessi nelle specifiche già indicate in offerta non precludeva all’interessata la possibilità di chiarire, in sede di giustificazioni, che tale funzionalità era sin dall’inizio presente negli automezzi proposti.
Con il terzo motivo la ricorrente invoca l’esclusione di Fara S.r.l. anche per non avere dichiarato una precedente risoluzione contrattuale qualificabile come grave illecito professionale, riferendo, in particolare, di avere appreso che “in data 26.04.2022 è stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra BUSITALIA RAIL SERVICE del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con l’aggiudicatario per gravi inadempimenti relativi agli obblighi previsti dal contratto nell’ambito della procedura negoziata per la fornitura di servizi di autotrasporto di persone su gomma di supporto al trasporto ferroviario di persone e Sardegna – lotto 4 – CIG 8920129351. Mediante la delibera n. 185/2022 del 28.04.2022 a firma del dott. Gianluca Cocci, viene richiamata siffatta risoluzione del contratto per grave inadempimento, in conseguenza della quale è stata interpellata ai sensi dell’art. 110 del Codice 50/2016 la concorrente che seguiva in graduatoria Cooperativa Oristanese Bus 90. Ebbene, tale circostanza, sicuramente rilevante ai fini del giudizio sull’integrità ed affidabilità dell’impresa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) c-bis) e c-ter) del d.lgs. 50/2016, non figura nel DGUE e neppure è stata dichiarata in corso di gara da parte della società FARA srl”.
Tale censura è infondata, se non altro, perché il termine di presentazione delle offerte era stato fissato al 3 dicembre 2021, mentre la vicenda cui fa riferimento la ricorrente riguarda un fatto successivo, in specie risalente al 26 aprile 2022, come tale irrilevante.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, con spese di lite compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe descritto.
Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO