Pubblicato il 09/02/2024
N. 00097/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Polisportiva Dinamo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9896322F40, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Cecconi, Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cagliari Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stageup S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione nonché adozione delle più opportune misure cautelari,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Determinazione n. 1387 (Prot. n. 24631) del 22 settembre 2023 concernente l’affidamento ex art. 63, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. del servizio di ‘realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2023-2024′, nella parte in cui si determina il valore dell’affidamento in complessivi € 831.260,76 (oltre IVA), suddivisi in € 428.748,63 (oltre IVA) per l’annualità 2023 ed € 402.512,13 (oltre IVA) per l’annualità 2024, in luogo del valore originariamente asseverato (in data 24 luglio 2023) in misura pari a complessivi € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024, o quantomeno del valore comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024;
– della Determinazione n. 1382 (Prot. n. 24601) del 22 settembre 2023, concernente l’affidamento ex art. 63, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) alla Società Cagliari Calcio S.p.A. del servizio di ‘realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna L.R. 5 agosto 2015 n. 21 – Annualità 2023-2024′, qualora – per effetto dell’accoglimento del presente ricorso – sia necessario procedere con la ri-determinazione degli importi assegnati (in particolare, per quanto concerne la c.d. quota ‘variabile’ del 40%) alle Società sportive Cagliari Calcio S.p.A. e Polisportiva Dinamo S.r.l. nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dal bilancio regionale per la procedura in esame;
– della Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 18/37 (‘Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2023-2024. L.R. 5 agosto 2015, n. 21′) del 18 maggio 2023, nella parte in cui non sono analiticamente definiti i parametri e la metodologia per l’asseverazione, da parte del c.d. ‘advisor’, del valore ex ante delle offerte economiche correlate ai Piani di comunicazione presentati dalle società sportive professioniste, ivi compreso il significato ovvero le specifiche modalità applicative del parametro tecnico del c.d. ‘valore mediatico equivalente multicanale’;
– della lettera di invito, trasmessa con p.e.c. del 19 giugno 2023, di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (CIG 9896322F40), ai sensi dell’art. 63, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), per l’affidamento dell’appalto di servizi di ‘realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna – L.R. 21/2015 – Annualità 2023-2024′, nella parte in cui non sono analiticamente definiti i parametri e la metodologia per l’asseverazione, da parte del c.d. ‘advisor’, del valore ex ante delle offerte economiche correlate ai Piani di comunicazione presentati dalle società sportive professioniste, ivi compreso il significato ovvero le specifiche modalità applicative del parametro tecnico del c.d. ‘valore mediatico equivalente multicanale’;
– nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente
– ad aggiudicare alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. l’appalto di servizi, avente a oggetto la ‘realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna – L.R. 21/2015 – Annualità 2023-2024′, nell’importo (originariamente e correttamente) asseverato in misura pari a € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024; o quantomeno nell’importo comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Polisportiva Dinamo S.r.l. il 21/12/2023:
– della Determinazione n. 1890 (Prot. n. 30061) del 22 novembre 2023 concernente l’affidamento ex art. 63, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. del servizio di ‘realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2023-2024′, nella parte in cui è stato illegittimamente ri-determinato, con un’ulteriore riduzione, il valore dell’affidamento in complessivi € 624.339,83 (oltre IVA), suddivisi in € 221.827,70 (oltre IVA) per l’annualità 2023 ed € 402.512,13 (oltre IVA) per l’annualità 2024, in luogo del valore originariamente asseverato (in data 24 luglio 2023) in misura pari a complessivi € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024, o quantomeno del valore comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024;
– della Nota del Direttore del Servizio Marketing e Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna Prot. n. 30287 del 23 novembre 2023, nella parte in cui si conferma l’illegittima ri-determinazione in riduzione del valore dell’affidamento nonché l’impossibilità dell’Amministrazione regionale di «corrispondere somme per attività non svolte»;
– della Nota del Direttore del Servizio Marketing e Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna Prot. n. 32018 del 13 dicembre 2023, nella parte in cui si richiede alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. di modificare il c.d. Piano Operativo in coerenza con la richiamata (illegittima) ri-determinazione in riduzione del valore dell’affidamento e della sua durata temporale;
– nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente
– ad aggiudicare alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. l’appalto di servizi, avente a oggetto la ‘realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna – L.R. 21/2015 – Annualità 2023-2024′, nell’importo (originariamente e correttamente) asseverato in misura pari a € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024; o quantomeno nell’importo comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024;
– dichiarando l’inefficacia parziale del contratto sottoscritto – con riserva e senza prestare alcuna acquiescenza – dalla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. in data 23 novembre 2023, con contestuale modifica dell’importo del medesimo nel valore (originariamente e correttamente) asseverato in misura pari a € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024; o quantomeno nell’importo comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024;
– e con riserva di esperire ogni altra più opportuna azione, ivi compresa quella risarcitoria, per quanto concerne le conseguenze economiche dell’illegittimità degli atti impugnati e della correlata illeceità del comportamento serbato dall’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Cagliari Calcio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Polisportiva Dinamo S.r.l. ha esposto che, in base alla L.R. n. 21/2015, nel corso degli anni ha ricevuto dall’Amministrazione regionale plurimi affidamenti di appalti di servizi per la veicolazione delle campagne promozionali degli attrattori e dei prodotti della Sardegna (da ultimo, un contratto di appalto, stipulato in data 9 dicembre 2019 (doc. 5 fasc. ric.), avente a oggetto lo svolgimento dei servizi in esame per il periodo 2019/2021 a favore dell’importo complessivo di € 3.883.000,00 (IVA inclusa), pari a € 1.941.500,00 annui.
Per quanto qui rileva, la Giunta regionale della Sardegna, con Deliberazione n. 18/37 (“Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2023-2024. L.R. 5 agosto 2015, n. 21”) del 18 maggio 2023, ha stabilito gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione, la durata della campagna pubblicitaria, ha disposto l’esperimento di una procedura finalizzata all’affidamento delle relative prestazioni, individuando i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per le annualità 2023 e 2024, e affidando, con determinazione n. 513 del 15 maggio 2023, alla Società StageUp S.r.l. la fornitura dei servizi di c.d. advisory, per la quale non figurano precisi vincoli metodologici o vincolanti indicazioni circa i criteri di ordine tecnico-applicativo per l’espletamento dell’attività di advisory.
In data 25 maggio 2023 veniva quindi pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse in merito alla “realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna’ per le annualità 2023/2024”.
A tale manifestazione di interesse aderiva la società ricorrente, unitamente all’odierna controinteressata Cagliari Calcio S.p.A. e alla società Torres S.r.l, quest’ultima in seguito esclusa per omessa dichiarazione circa il possesso del requisito dell’audience cumulata.
2. Veniva così avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (CIG 9896322F40), ai sensi dell’art. 63, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento dell’appalto di servizi di “realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna – L.R. 21/2015 – Annualità 2023-2024”.
La ricorrente ha presentato la propria offerta, munita di documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica, la quale è stata poi trasmessa alla società sopra citata quale advisor, alla quale è stata trasmessa altresì l’offerta del Cagliari Calcio.
La società advisor svolgeva la propria attività e concludeva con i report per entrambe le società, applicando la medesima metodologia in relazione all’asseverazione del valore economico della campagna promozionale. Per quanto qui rileva, la società di advisor perveniva ad asseverare, per la Polisportiva Dinamo, il seguente valore mediatico equivalente multicanale complessivo, per il 2023 e il 2024: euro 1.930.147,13, oltre IVA.
Tuttavia, il Responsabile del Servizio, con nota Prot. 20901 del 4 agosto 2023, domandava, per la sola società ricorrente, chiarimenti specifici alla società advisor in merito alla formula utilizzata per il calcolo del ‘valore mediatico equivalente multicanale ex ante’ nonché a giustificazione delle asserite divergenze rispetto ai valori – inferiori – ottenuti per le annualità 2022/2023 dalla diversa Società di advisory Nielsen Company LLC.
La richiesta veniva riscontrata dalla società advisor StageUp con nota dell’11 agosto 2023, con analitici chiarimenti a conferma dei valori già indicati, in particolare chiarendo di aver considerato l’imprescindibile valore rappresentato (secondo la scienza di settore) dalla brand capitalization, un parametro di rilevanza centrale per ogni analisi (sia essa ex ante ovvero ex post) sul Return On Investment (R.O.I.).
Senonché, il Responsabile del Servizio, con nota Prot. n. 22163 del 23 agosto 2023, affermava come fosse “(…) inutilizzabile l’ulteriore criterio della brand capitalization cui ha fatto ricorso codesta Società per quantificare la campagna promozionale della Dinamo”, laddove “(…) il criterio utilizzato dalla società Nielsen sia quello più corretto e comunque quello corrispondente alle esigenze della Regione Sardegna”.
A seguito di ulteriori interlocuzioni tra il Responsabile del Servizio e la StageUp, quest’ultima infine, il 7 settembre 2023, trasmetteva un documento di approfondimento (Prot. n. 23440 – doc. 21) nel quale svolgeva i calcoli richiesti appositamente dal Responsabile del Servizio, funzionali a individuare il valore dell’offerta al netto del parametro della brand capitalization, pur ribadendo la non condivisione di tale ultimo criterio di calcolo.
3. Utilizzando tale ultimo report, con Determinazione n. 1387 (Prot. n. 24631) del 22 settembre 2023 ex art. 63, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) è stato affidato il servizio di ‘realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2023-2024’, ma la Regione ha ri-determinato il valore dell’affidamento in complessivi € 831.260,76 (oltre IVA), suddivisi in € 428.748,63 (oltre IVA) per l’annualità 2023 ed € 402.512,13 (oltre IVA) per l’annualità 2024, riducendo l’importo (in misura pari a più del doppio) rispetto all’originario valore asseverato/certificato dall’advisor, pari a complessivi € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024.
4. Su tali basi, la ricorrente ha impugnato gli atti epigrafati contestando la riduzione operata sul valore indicato dall’advisor, domandando altresì la condanna, ex artt. 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c) c.p.a., della Regione, ad aggiudicare il servizio per l’importo (originariamente e correttamente) asseverato in misura pari a € 1.930.147,13 (oltre IVA), suddivisi in € 934.937,16 per l’annualità 2023 ed € 1.038.956,29 per l’annualità 2024, o quantomeno nell’importo comprensivo della scontistica media del settore (asseverato in data 11 agosto 2023) in misura pari a complessivi € 1.384.003,00 (oltre IVA), suddivisi in € 662.401,00 per l’annualità 2023 ed € 721.602,00 per l’annualità 2024, per i seguenti motivi di diritto:
– I Violazione della lex specialis di gara. Violazione del divieto di integrazione ex post della ‘lex specialis’ della procedura di affidamento, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Violazione del divieto di etero-integrazione a posteriori dei requisiti e dei parametri per l’asseverazione dei valori economici oggetto dell’offerta. Illegittimità dell’ingerenza amministrativa nell’area tecnico-professionale riservata all’expertise dell’advisor incaricato. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e illogicità manifeste. Violazione degli artt. 63, 95 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ciò in quanto la Regione ha unilateralmente e autoritativamente modificato la disciplina di gara introducendo regole difformi da quelle previste nei documenti di gara, in violazione dell’autovincolo dalla stessa postosi, decidendo di contestare e di integrare/sostituire a posteriori la metodologia utilizzata dalla Società esperta incaricata dell’attività di advisory per l’asseverazione dei valori economici oggetto del Piano di campagna pubblicitaria offerto dalla Società ricorrente.
Infatti, la Deliberazione di Giunta regionale n. 18/37 del 18 maggio 2023 e la lettera di invito trasmessa con p.e.c. del 19 giugno 2023, non recano alcuna vincolante prescrizione in ordine ai parametri metodologici o ai requisiti tecnico-economici cui l’advisor avrebbe dovuto attenersi per l’espletamento del proprio incarico professionale.
Tra l’altro, l’attività in questione si connota per particolare complessità, il che ha infatti giustificato la scelta di affidare l’incarico a una società esterna, rimettendo dunque all’elevata expertise specialistica della Società di advisory ogni valutazione in merito alla certificazione imparziale degli importi oggetto delle offerte. Detta società ha più volte esplicitato in sede procedimentale la razionalità del metodo utilizzato, fornendo una dettagliata e approfondita spiegazione dei criteri di calcolo in concreto applicati.
La Regione ha, quindi, violato il divieto in capo all’amministrazione aggiudicatrice di integrare ex post la lex specialis delle procedure di affidamento di appalti pubblici. Dichiarare soltanto ex post la preferenza per una certa metodologia (quale è quella più obsoleta seguita dalla diversa Società di advisory Nielsen), rispetto a un’altra, si traduce in un’illegittima ingerenza amministrativa nell’area tecnico-professionale riservata all’expertise dell’advisor incaricato.
– II Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento. Violazione dei principi di imparzialità ex art. 97 Cost. e di uguaglianza ex art. 3 Cost.. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e illogicità manifeste, sotto diverso profilo, emergendo vieppiù la fondatezza della prima censura dalla circostanza per cui, con Determinazione n. 1382 (Prot. n. 24601) del 22 settembre 2023, l’Amministrazione regionale ha affidato un analogo servizio per le annualità 2023/2024 alla odierna controinteressata Società Cagliari Calcio, giudicando in tal caso corretta la certificazione/asseverazione elaborata (sempre) dalla Società di advisory StageUp alla stregua dell’identica metodologia criticata con riferimento alla (sola) Società Polisportiva Dinamo S.r.l.
– III Violazione della prassi amministrativa regionale. Violazione dei principî di coerenza dell’azione amministrativa e di non contraddittorietà nell’esercizio della funzione amministrativa. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà tra provvedimenti nonché dell’irragionevolezza e illogicità manifeste, sotto diverso profilo, poiché, in realtà, la metodologia di asseverazione delle offerte in materia di servizi di pubblicità acquistati dalla Regione Sardegna, inclusiva anche del parametro della brand capitalization, non è una novità emersa solo in occasione della procedura dedicata alla stagione agonistica 2023/2024 (oggetto del presente ricorso), ma risulta già da tempo applicata dalle società di advisory e accettata dall’Amministrazione regionale, come risulta dall’affidamento per il triennio 2019/2021 disposto in favore della ricorrente, ove l’asseverazione dei valori economici dedotti nell’offerta presentata dalla Società ricorrente era stata svolta dall’advisor StageUp S.r.l., ossia la medesima Società esperta incaricata dall’Amministrazione regionale per la procedura in esame.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto i medesimi vizi già denunciati col ricorso principale, anche in relazione alla Determinazione n. 1890 (Prot. n. 30061) (doc. 27) con la quale il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazioni ha ri-determinato in (ulteriore) riduzione il valore dell’affidamento in misura pari a complessivi € 624.339,83 (oltre IVA), suddivisi in € 221.827,70 (oltre IVA) per l’annualità 2023 ed € 402.512,13 (oltre IVA) per l’annualità 2024, in quanto è stato ridotto il periodo temporale di efficacia del contratto e il correlato valore economico, avendo la RAS escluso le prestazioni di servizio concernenti il periodo temporale ricompreso tra il giorno dell’originario affidamento e il 26 novembre 2023.
Inoltre, con Nota del Direttore del Servizio Marketing e Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna Prot. n. 32018 del 13 dicembre 2023, si richiedeva alla Società Polisportiva Dinamo S.r.l. di modificare il c.d. Piano Operativo in relazione al contratto sottoscritto (con riserva), in quanto “le azioni in esso inserite non sono state rapportate al Contratto sottoscritto con codesta Società – rep. 87/2023 – con particolare riferimento, ma non esclusivamente, al numero di partite (totali e/o casalinghe), ai periodi di svolgimento delle attività, alla ripartizione nella realizzazione dei minivideo (su tale ultimo aspetto, si rammenta che n. 2 minivideo devono essere realizzati nel 2023)”, con richiesta ottemperata dalla ricorrente, ma esplicitando la non acquiescenza, come anche in relazione al contratto effettivamente stipulato, rispetto ai contenuti degli atti amministrativi sopravvenuti.
6. Resiste la Regione Sardegna e si è costituita la società Cagliari Calcio S.p.a., che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
7. All’udienza pubblica del 24.01.2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.
Come emerge dalla superiore espositiva, l’odierna fattispecie ha ad oggetto la procedura di affidamento del servizio, da parte della Regione Sardegna, avente ad oggetto la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna, per il tramite delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale, in possesso di canali e strategie di comunicazione efficaci, con un’elevata capacità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, come previsto dall’art. 1 della L.R. n. 21/2015, per le annualità 2023 e 2024.
Per quanto qui rileva, la procedura, svoltasi secondo la modalità di cui all’art. 63, comma 2 del Codice dei Contratti, era disciplinata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/37 del 18.05.2023, che come criterio di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate (nel bilancio 2023-2024: massimo euro 3.110.653,45 IVA ed ogni altro onere compresi, a valere sul bilancio 2023; massimo euro 2.475.000,00 IVA ed ogni altro onere compresi, a valere sul bilancio 2024) stabiliva che:
– il 60% di ciascuna annualità (pari ad euro 1.866.392,07 per il 2023 ed euro 1.485.000,00 per il 2024), sarebbe stato suddiviso in quote di pari importo per la realizzazione di apposite campagne da veicolare attraverso i rispettivi canali di comunicazione;
– il 40% di ciascuna annualità (pari ad euro 1.244.261,38 per il 2023 ed euro 990.000 per il 2024), sarebbe stato suddiviso in quote proporzionali al valore mediatico equivalente multicanale delle attività da realizzarsi attraverso la veicolazione nei rispettivi canali di comunicazione utilizzati da ogni singola società sportiva nell’ambito della complessiva campagna proposta.
La DGR 18/37 ha poi, sul punto, previsto che “sia la quota del 60% di ciascuna annualità che la quota del 40% di ciascuna annualità, per potere essere assegnate ad ogni singola società sportiva a seguito della presentazione della proposta di campagna e relativa offerta economica, conseguente all’esperimento della procedura di affidamento telematica, dovranno essere confermate da apposita certificazione del valore ex ante della rispettiva campagna (valore mediatico equivalente multicanale), rilasciata da società terza specializzata (advisor) individuata dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
Qualora l’offerta economica presentata da ciascuna società sportiva risultasse inferiore al valore economico asseverato dall’Advisor, farà fede l’offerta economica presentata dalla società. Nel caso in cui l’offerta economica presentata dalla società risultasse superiore al valore asseverato, farà fede il valore asseverato” (doc. 3, p. 3).
È rispetto a tale ultimo profilo che si appuntano le doglianze di parte ricorrente, in quanto la ricorrente ha presentato il Piano di comunicazione contenente altresì la valorizzazione economica delle attività e relativo cronoprogramma, per un valore economico complessivo di euro 1.973.893,45 (+ IVA, somma così ripartita: annualità 2023 euro 934.937,16; annualità 2024 euro 1.038.956,29).
La società Stage up – affidataria del servizio di advisory attinente al procedimento – ha, al riguardo, inviato una prima certificazione per un valore di € 1.930.147,13, e ha poi fornito, a seguito dei già citati interventi della Regione, un’ultima valutazione comprendente tre valori:
“VALUTAZIONE A: è la valutazione calcolata sulla base dei prezzi di listino degli spazi pubblicitari equivalenti occupati comprensiva del valore riconducibile alla brand capitalization”, pari a € 1.930.146;
“VALUTAZIONE B: è la valutazione calcolata sulla base dei prezzi di mercato degli spazi pubblicitari equivalenti occupati comprensiva del valore riconducibile alla brand capitalization”, pari a € 1.370.528
“VALUTAZIONE C: è la valutazione calcolata sulla base dei prezzi di mercato degli spazi pubblicitari equivalenti occupati al netto del valore riconducibile alla brand capitalization”, pari a € 756.214.
La valutazione sub C è quella che la Regione ha posto poi a base del provvedimento impugnato.
Ciò chiarito, il ricorso principale si appunta proprio su tale ultima scelta della Regione, ritenendo la ricorrente invece che sarebbe dovuta essere ad essa riconosciuto quale compenso per il servizio quanto indicato come valutazione, quantomeno, sub. B.
Il discrimine è dunque l’inclusione o meno, ai fini della determinazione del valore della campagna pubblicitaria proposta dalla Dinamo, del criterio della brand capitalization, che, in tesi, sarebbe stato illegittimamente escluso dalla Regione.
9. Ad avviso del Collegio le censure avanzate dalla ricorrente non possono essere condivise.
In sintesi, la ricorrente ha gradatamente dedotto:
– che la Regione non avrebbe potuto espungere il criterio della brand capitalization, inizialmente considerato dall’advisor, poiché ciò determinerebbe una modifica ex post della lex specialis, in violazione del limite di autovincolo posto dalla stessa Regione, nonché in relazione alla natura tecnica dell’attività svolta dall’advisor;
– che si invererebbe in ciò una disparità di trattamento con la controinteressata, per la quale la valutazione è stata asseverata utilizzando il parametro della brand capitalization;
– in ogni caso, che nel merito il criterio della brand capitalization deve essere considerato, in quanto scientificamente attendibile: difatti, era stato considerato in precedenti campagne pubblicitarie per asseverarne il valore.
10. In primo luogo, non può condividersi la tesi della ricorrente per cui la Regione Sardegna, avviando una interlocuzione con l’advisor a valle del primo report di asseverazione del valore della campagna pubblicitaria e, in sostanza, la richiesta di determinazione del valore prescindendo dal criterio della brand capitalization, abbia violato la lex specialis e l’autovincolo dalla stessa discendente.
Ciò per l’assorbente considerazione che la DGR n. 18/37 non prevedeva in nessuna sua parte i criteri specifici di riferimento per la determinazione del valore monetario equivalente della campagna pubblicitaria, tantomeno vincolando la Regione medesima all’utilizzo del brand capitalization.
Sul punto, la DGR n. 18/37 si limita a prevedere quanto segue:
“quali obiettivi della campagna pubblicitaria, il consolidamento del posizionamento della Sardegna in ambito turistico, attraverso la promozione del turismo attivo, delle produzioni dell’artigianato artistico isolano, degli attrattori culturali e dell’archeologia in linea con quanto previsto dal PRS e negli indirizzi della programmazione comunitaria 2021/2027. In considerazione del fatto che la citata norma prevede che le campagne pubblicitarie devono essere realizzate per il tramite delle società sportive professionistiche che abbiano sede in Sardegna, le azioni saranno concentrate principalmente su: visibilità campo da gioco e allenamento in casa e trasferta (a titolo di esempio maglie, cartellonistica/ledwall), coinvolgimento di atleti di elevata popolarità come testimonial per la veicolazione del messaggio anche attraverso la realizzazione di materiale audio/video/fotografico, la diffusione di spot/video promozionali su emittenti televisive e siti web, attività su social media. I principali mezzi di diffusione individuati sono TV, radio e web. In particolare, per il mezzo televisivo, in relazione alla “elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato” prevista dalla citata L.R. 5 agosto 2015, n. 21, dovranno essere garantiti livelli di diffusione del messaggio con la soglia minima di audience cumulata di 10.000.000/anno di telespettatori, riferita a trasmissioni di competizioni ufficiali, nazionali ed internazionali, in occasione delle quali sarà veicolato il messaggio promozionale. L’audience cumulata deve essere riferita a trasmissioni derivanti da contratti di cessione di diritti televisivi tra leghe sportive di appartenenza ed emittenti televisive che garantiscano una diffusione nazionale ed internazionale. La durata della campagna di comunicazione dovrà essere riferita alla stagione agonistica 2023- 2024 e comunque ricompresa tra la data di stipula del contratto e il 30 giugno 2024. L’individuazione delle società sportive professionistiche con un’elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato sarà effettuata attraverso la pubblicazione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla presente deliberazione, di un invito a manifestare l’interesse, cui conseguirà l’esperimento di una procedura telematica finalizzata all’acquisizione di una proposta di piano di comunicazione per il periodo di riferimento e rivolta alle società manifestanti interesse e dichiaranti il possesso del requisito di audience cumulata sopraccitato” (doc. 3 pp.1-2).
Ma il punto non appare controverso, se si considera che la stessa ricorrente afferma che la DGR “non reca alcuna vincolante prescrizione in ordine ai parametri metodologici o ai requisiti tecnico-economici cui l’advisor avrebbe dovuto attenersi per l’espletamento del proprio incarico professionale”.
La tesi della ricorrente prova allora troppo, poiché pretenderebbe di ricavare un autovincolo per la Regione da una lex specialis invero silente sul punto.
10.1. Né può aderirsi, poiché essa in sostanza pare la tesi prospettata, all’impostazione attorea per cui il vincolo cui si sarebbe autosottoposta la Regione sarebbe quello dell’impossibilità di revisione critica dell’operato della società advisor, con conseguente impossibilità di discostarsi dall’esito dell’istruttoria dallo stesso advisor svolta, stante la natura particolarmente tecnica dell’attività.
L’affidamento del servizio di consulenza alla società advisor per l’asseverazione del valore delle campagne pubblicitarie si sostanzia, infatti, nella scelta, discrezionale, della Regione di acquisire un elemento istruttorio rilevante per l’esercizio del potere, alla stregua di un parere, che però non può considerarsi sic et simpliciter vincolante.
Posta l’assenza di una esplicita indicazione in tal senso tanto nella fonte primaria (L.R. n. 21/2015), quanto nella lex specialis (DGR n. 17/238), non può che valere allora la regola generale, cristallizzata anche nell’art. 6 l. n. 241/1990, per cui l’organo al quale la legge attribuisce il potere può sempre discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Né può essere la natura particolarmente tecnica del profilo in contestazione a privare la Regione del potere di sottoporre a valutazione gli esiti dell’attività istruttoria compiuta dalla società advisor, a condizione che la motivazione che sorregge la scelta della Regione risulti rispettosa dei canoni di logicità e congruità che governano l’esercizio dell’attività amministrativa.
Appaiono di interesse, sotto questo profilo, gli assunti maturati in giurisprudenza per cui “la competenza della commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche “non preclude in astratto che l’inidoneità sul piano tecnico dell’offerta possa essere valutata a posteriori dall’amministrazione”, e “in questo giudizio l’amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice” (Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8091).
Nonostante competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, l’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1104)” (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2023, n. 10629).
In sostanza quindi, ad avviso del Collegio, nel caso in esame non potevano affermarsi aprioristici limiti, a monte, in capo all’organo titolare del potere, di interloquire con il responsabile dell’istruttoria (rectius: di un segmento specifico, tecnico, dell’istruttoria) ed eventualmente di giungere a conclusione diverse da quelle cui era, peraltro inizialmente, giunto tale soggetto istruttore, dovendosi unicamente valutare, a valle, la legittimità della motivazione sulla cui base tale discostamento sia stato giustificato.
11. Neppure può dirsi fondata, ancora prima di entrare nel merito della ridetta motivazione, la censura con cui la ricorrente deduce la disparità di trattamento con l’odierna controinteressata, per la quale il valore della campagna pubblicitaria è stato determinato utilizzando il criterio della brand capitalization, non avendo la Regione operato la medesima interlocuzione e contestazione svolta rispetto al primo report adottato dall’advisor per la controinteressata.
In senso contrario, deve infatti rilevarsi che la mancata contestazione della Regione non possa essere considerata figura sintomatica di eccesso di potere, come può apparire prima facie, in considerazione di quanto previsto dalla DGR n. 18/37 ove dispone che “Qualora l’offerta economica presentata da ciascuna società sportiva risultasse inferiore al valore economico asseverato dall’Advisor, farà fede l’offerta economica presentata dalla società”.
Infatti, l’offerta della controinteressata è risultata nettamente inferiore rispetto all’asseverazione della società advisor, pur se comprensiva della brand capitalization (cfr. docs. 13-15 Dinamo), con la conseguenza che sarebbe stata superflua ed inutile l’eventuale modifica dei parametri utilizzati per l’asseverazione rispetto all’offerta del Cagliari Calcio.
D’altronde, vale ricordare, con la migliore dottrina, che la figura sintomatica di eccesso di potere, nel caso di specie per disparità di trattamento, quand’anche non la si voglia considerare più come solo un sintomo del non corretto esercizio del potere, ma ormai come vizio autonomo, comunque tale manifestazione sintomatica ben può essere contraddetta da altri elementi che dimostrino la correttezza dell’azione pur in presenza di una situazione che potrebbe apparire come un sintomo di illegittimità.
Tale ultima circostanza è, ad avviso del Collegio, quanto si è verificato nel caso di specie, poiché in realtà la disparità di trattamento è solo apparente e si spiega in ragione dell’inutilità pratica di un intervento correttivo della Regione rispetto all’applicazione del criterio della brand capitalization con riferimento alla posizione del Cagliari Calcio, in ossequio peraltro ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
12. Del pari, non può condividersi la censura di violazione della prassi regionale e del principio di coerenza, che la ricorrente ritiene integrata dall’aver la Regione, per il triennio 2019-2021, determinato il valore della campagna pubblicitaria sulla base della brand capitalization, operata dalla medesima odierna società advisor.
Ciò per l’assorbente considerazione per cui l’autonomia dei singoli procedimenti per le diverse annualità impedisce di svolgere delle valutazioni comparative tra essi a giustificazione di una supposta illegittimità.
E, d’altronde, non è neppure dato riscontrare questa unanime coerenza nelle campagne pubblicitarie precedenti, se è vero che proprio la circostanza per cui, nella stagione 2022-2023, la valutazione era stata compiuta senza considerare il criterio della brand capitalization ha indotto la Regione ad approfondire la valutazione compiuta dall’advisor in termini di valore assai maggiore nonostante l’identità di campagna pubblicitaria della ricorrente.
Di tal che, è da escludersi che si sia in presenza di una prassi costante che avrebbe indotto la ricorrente a fare affidamento circa la valutazione della propria campagna pubblicitaria anche alla luce della brand capitalization.
13. Si giunge infine all’esame della censura che attiene alla contestazione della legittimità, nel merito, della scelta della Regione di non operare la valutazione economica equivalente della campagna pubblicitaria della Dinamo in forza del brand capitalization, che in tesi di parte ricorrente sarebbe criterio espressivo della migliore scienza nel valutare una attività quale quello oggetto dell’appalto di servizi in esame.
La tesi non può essere accolta.
In estrema sintesi, il punto nodale è rappresentato da quanto esposto dalla stessa società Stage Up, advisor, nella prima nota di chiarimenti dell’11 agosto 2023 resa in favore della Regione, che aveva rilevato un importante scostamento tra il valore asseverato da altro advisor per la campagna pubblicitaria della Dinamo, di carattere sostanzialmente identico, per la stagione 2022-2023: “I risultati asseverati nel documento del 24 luglio u.s. tengono conto oltreché del mero valore pubblicitario equivalente dello spazio media occupato (unica metodologia adottata dalla società Nielsen) anche del plus trasmesso per gli effetti dell’abbinamento tra sponsor e sponsorizzato. È infatti importante comprendere che nell’attualità del mercato della sponsorizzazione, gli investitori pongono al centro delle analisi per il ROI (Return On Investment), sia ex-ante che ex-post, l’associazione dei brand di sponsor e sponseé, associazione che permette allo sponsor di acquisire la cosiddetta “brand capitalization” ossia notorietà, arricchimento di immagine, impatto sui tifosi, predisposizione all’acquisto indotta. In questa prospettiva il valore mediatico dei mezzi è una parte complementare del valore trasmesso e strategicamente neppure la più rilevante” (doc. 17 ricorrente).
Questa, nella sostanza, la ragione che aveva portato la società di advisor inizialmente alla valutazione della campagna della Dinamo, poi estrinsecatasi nei tre possibili valori sopra già citati dell’ultimo report del 7 settembre 2023, nell’ambito dei quali la Regione ha utilizzato il valore che non considera la brand capitalization.
Orbene, in primo luogo appare evidente come la questione involga profili di discrezionalità tecnica, la quale, come noto, “è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022).
Se così è, ad avviso del Collegio la valutazione utilizzata dalla Regione non può essere considerata illegittima, sulla scorta di due ragioni che appaiono giustificarla e conducono a ritenere che il criterio della brand capitalization mal si attagli al caso di specie.
13.1. In primo luogo, un dato testuale: oggetto della valutazione tecnica in esame è la “certificazione del valore mediatico equivalente multicanale ex ante della campagna proposta dalla società sportiva, da distinguersi per attività relative all’annualità 2023 e attività relative all’annualità 2024” (docs. 12 e 13 ricorrente).
Da tale esplicita indicazione, pare corretto quanto evidenziato dalla Regione e dalla controinteressata per cui il parametro della brand capitalization esula dal concetto di valore mediatico equivalente della campagna pubblicitaria, che è l’unico oggetto della valutazione richiesta all’advisor sotto questo profilo.
Ed infatti ciò appare confermato dallo stesso advisor nel passo sopra riportato, ove specificamente si afferma che “I risultati asseverati nel documento del 24 luglio u.s. tengono conto oltreché del mero valore pubblicitario equivalente dello spazio media occupato…” e che “il valore mediatico dei mezzi è una parte complementare del valore trasmesso…”; in ciò però si invera una valutazione tecnica svolta dall’organo istruttore che appare avere esorbitato rispetto proprio a quel parametro di valutazione, i.e. il valore mediatico equivalente, per stesso riconoscimento dell’advisor, che ha utilizzato un criterio senz’altro scientificamente attendibile, ma in relazione ad una valutazione più complessa e composita che però non appare oggetto dell’incarico affidato all’advisor e che doveva perciò originare un risultato istruttorio che era l’unico rilevante per la valutazione del servizio che deve venir svolto dal privato.
13.2. In diretta conseguenza di quanto qui rilevato sul piano letterale degli atti, deve ritenersi che tale esegesi appare conforme anche alla ratio e alla natura dell’oggetto del contratto tra la Regione e la società sportiva professionistica.
Nei propri atti procedimentali di interlocuzione con l’advisor, la Regione ha infatti ben messo in evidenza, con la nota del 4 agosto 2023, che “la finalità dell’incarico conferito a codesta Società è quello di consentire alla Regione Sardegna di acquisire campagne promozionali secondo il loro valore di mercato…”, sottolineando come non si comprendesse il metodo “per il calcolo del “valore mediatico equivalente multicanale ex ante” (doc. 16).
In seguito ai primi chiarimenti la Regione ha poi ancora definitivamente evidenziato, in data 23 agosto 2023, che “l’oggetto dell’eventuale contratto che sarà stipulato con la società Polisportiva Dinamo srl è l’acquisto di servizi (campagne promozionali) al valore di mercato. Il che porta a ritenere inutilizzabile l’ulteriore criterio della brand capitalization cui ha fatto ricorso codesta Società per quantificare la campagna promozionale della Dinamo”. Ciò è confermato anche dalla considerazione che il Main Sponsor della Dinamo è il Banco di Sardegna e che la Regione Sardegna, appare (anche nel sito web) tra gli sponsor al pari di “Falegnameria Bussu” “Acrisure” e “Sardares”, i quali, secondo la metodologia applicata da codesta Società, beneficerebbero della stessa “Brand Capitalization” garantita alla Regione, il che non è ragionevolmente ipotizzabile”, aggiungendo anche che, in ogni caso, “non sono indicati i criteri di calcolo ed il valore monetario del presunto “plus trasmesso per gli effetti dell’abbinamento tra sponsor e sponsorizzato” (doc. 19).
In altre parole, “il cosiddetto sponsor che potrebbe trarre vantaggio dall’associazione con marchio della Dinamo, non è un soggetto privato, come ad esempio un istituto di credito. Ma è un soggetto pubblico che destina risorse pubbliche (peraltro nel caso di specie a seguito di procedura di affidamento di servizi) ad attività di promozione di itinerari turistici e prodotti caratteristici dell’artigianato sardo” (p. 6 memoria Regione).
Tale ragionamento appare al Collegio privo di quei vizi di ragionevolezza e logicità che potrebbero inficiare una valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, abilitando il giudice amministrativo ad annullare la ridetta valutazione, né può dirsi che non sia stata fatta corretta applicazione dei criteri tecnico-scientifici di riferimento, poiché il criterio della brand capitalization, lungi dall’essere stato considerato un criterio non attendibile, è stato unicamente valutato come non pertinente rispetto alla valutazione che doveva essere compiuta dall’advisor, quale soggetto istruttore, e comunque dall’amministrazione nell’esercizio del potere.
E ciò anche per ragioni strettamente letterali, ove la valutazione doveva investire il solo valore mediatico equivalente della campagna, che ben si giustifica in relazione alla tipologia di contratto oggetto dell’affidamento in favore della Dinamo.
Ed infatti, ancora su un piano letterale, la DGR n. 17/38 indica quali “azioni”, che poi si riflettono come parametri di riferimento per la valutazione della campagna, la “visibilità campo da gioco e allenamento in casa e trasferta (a titolo di esempio maglie, cartellonistica/ledwall), coinvolgimento di atleti di elevata popolarità come testimonial per la veicolazione del messaggio anche attraverso la realizzazione di materiale audio/video/fotografico, la diffusione di spot/video promozionali su emittenti televisive e siti web, attività su social media. I principali mezzi di diffusione individuati sono TV, radio e web”, indicando per la TV una soglia minima di audience.
Anche tali elementi conducono perciò ad escludere che si attagli al caso di specie il parametro della brand capitalization, non ravvisandosi i presupposti per affermare la possibilità di calcolare un plus per la stazione appaltante Regione Sardegna, restando il presente un contratto di appalto di servizi, basato sull’abbinamento tra il marchio Dinamo e quello appunto della Regione, non al pari di quel che potrebbe essere per un qualsiasi sponsor privato.
13.3. Sulla base di queste considerazioni, emerge, ad avviso del Collegio ,la non decisività di quanto oggetto del parere pro veritate reso dal consulente della parte ricorrente Prof. Pironti (doc. 39), il quale concentra la propria analisi sul criterio della brand capitalization, analizzando infatti approfonditamente il concetto di marchio e ben spiega come il plus di valore riconducibile alla brand capitalization si connetta direttamente al valore del marchio.
Tali considerazioni tuttavia non paiono pertinenti appunto al caso di specie, in cui il servizio appaltato dalla Regione Sardegna come campagna pubblicitaria si lega non al valore del marchio in sé della società sportiva, ma a parametri di visibilità già considerati nella DGR n. 17/38 e sopra citati, i.e. la visibilità del campo da gioco e allenamento in casa e trasferta (a titolo di esempio maglie, cartellonistica/ledwall), la realizzazione di materiale audio/video/fotografico con atleti di elevata popolarità, la diffusione di spot/video promozionali su emittenti televisive, radio e siti web e l’attività su social media.
Sono solo questi gli elementi rilevanti per determinare il valore mediatico equivalente della campagna pubblicitaria della società sportiva.
Sul punto peraltro, vale evidenziare come la conclusione del Prof. Pironti per cui “Asset fondante in questa prospettiva è il valore comunicazionale del marchio determinato sulla base di una molteplicità di fattori che includono, nel caso di un club sportivo, la sua storia, la competitività, la numerosità del bacino di fan e il conseguente potenziale di engagement” (doc. 39, p. 17), che introduce elementi ultronei rispetto a quelli indicati nella DGR n. 17/38 e che appaiono effettivamente non strettamente pertinenti alla fattispecie in esame, si fondi sul seguente passaggio: “È infatti importante comprendere che nell’attualità del mercato della promozione del brand, gli investitori pongono al centro delle analisi per il ROI (Return On Investment), sia ex-ante che ex-post, l’associazione dei brand che permette di valorizzare la cosiddetta “brand capitalization” ossia notorietà, arricchimento di immagine, impatto sui tifosi, predisposizione all’acquisto indotta. In questa prospettiva il valore mediatico dei mezzi è una parte complementare del valore trasmesso e strategicamente neppure la più rilevante” (p. 16), il quale tuttavia altro non è che quanto letteralmente affermato dall’advisor nella propria prima nota di chiarimenti sopra riportata (doc. 17), nulla aggiungendo dunque alle valutazioni già svolte su questo profilo.
14. In conclusione, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso principale deve essere rigettato siccome infondato.
15. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, si osserva come lo stesso, pur se contesta la determinazione di affidamento del servizio prevedendo un compenso ancora ridotto, in ragione della ritenuta ridotta durata del servizio espletato dalla ricorrente, ne contesti la legittimità unicamente per invalidità derivata, rubricando infatti un solo motivo “RIPROPOSIZIONE, ANCHE AVVERSO LA DETERMINAZIONE N. 1890 (PROT. N. 30061) DEL 22 NOVEMBRE 2023 E, OVE OCCORRER POSSA, DELLE NOTE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO MARKETING E COMUNICAZIONI PROT. N. 30287 DEL 23 NOVEMBRE 2023 E PROT. N. 32018 DEL 13 DICEMBRE 2023, DEI MOTIVI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI CON IL RICORSO R.G. N. 743/2023 AVVERSO GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI ORIGINARIAMENTE IMPUGNATI”, che riporta testualmente il contenuto del ricorso principale.
In conseguenza di ciò, stante il rigetto del ricorso principale per le ragioni sin qui esposte, non può che seguire altresì il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
16. La novità e la natura particolarmente complessa delle questioni tecniche e giuridiche esaminate, costituiscono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli | |
IL SEGRETARIO