Pubblicato il 15/03/2024

N. 01047/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01824/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Formazione e Comunione, società cooperativa Onlus, quale mandataria dell’ATI con la Società Cooperativa Sociale Missione Famiglia Onlus (ATI Fo. Co.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9506762C2C, rappresentate e difese dall’avvocato Salvatore Mole’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Maria Francesco Cascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società cooperativa sociale “Il Geranio” a r.l., Cooperativa sociale “Area”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della determina n. 2153 del 10/8/2023 con cui, all’esito della procedura aperta per l’individuazione di soggetti del “Terzo Settore” per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei beneficiari dei progetti SAI – categoria MSNA (minori stranieri non accompagnati), da svolgersi dall’1/7/2023 al 31/12/2025 (CIG: 9506762C2C), la controinteressata, all’esito del sorteggio disposto in seguito alla parità dei punteggi di gara, è stata selezionata ed invitata al tavolo di co-progettazione;

– dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, e delle connesse determinazioni della Commissione, laddove, anziché escludere le controinteressate, sono stati considerati sussistenti in capo ad esse i requisiti di cui al D.M. 18/11/2019;

– dei medesimi verbali di gara nella parte in cui la Commissione ha attribuito punteggi asseritamente incoerenti all’ATI controinteressata con svantaggio della ricorrente;

– ove occorrer possa, dell’Avviso pubblico della procedura, laddove viene indicato, senza distinzioni, un numero di ospiti pari a 29 senza indicare la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni;

– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione e le controinteressate.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Cooperativa Formazione e Comunione Società cooperativa onlus” in data 28/10/2023:

– della determina del Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, n. 2863 del 12/10/2023, pubblicata il 13/10/2023, recante “Individuazione Enti Attuatori – approvazione schema di verbale di consegna del servizio d’urgenza” con cui il Comune di Vittoria ha inteso procedere all’affidamento all’ATI controinteressata del progetto SAI-MSNA, in via d’urgenza, “fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela…in seguito al riscontro positivo delle verifiche già avviate in capo all’Ente Attuatore”;

– dell’allegato verbale di consegna d’urgenza del servizio;

– del verbale della riunione del tavolo di co-progettazione del 14/9/2023, pubblicato in data 13/10/2023 quale allegato alla determina n. 2863 del 12/10/2023;

– della comunicazione del 24/10/2023 con cui il Comune di Vittoria ha comunicato all’ATI ricorrente la “Determina di affidamento e consegna d’urgenza del servizio” invitando “ad ottemperare al passaggio del servizio dal precedente operatore al nuovo entrante e dei beni afferenti lo stesso, entro e non oltre il 31/10/2023”;

– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società cooperativa sociale il Geranio a r.l. il 4/12/2023:

per l’annullamento,

con effetto paralizzante dell’interesse al ricorso principale:

– di tutti gli atti endoprocedimentali e, in particolare, dei verbali nn. 1, 2 e 3, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura;

– del provvedimento conclusivo della procedura (Comune di Vittoria, Determinazione Dirigenziale n. 2153 del 10 agosto 2023) limitatamente alla parte in cui contiene l’approvazione del contenuto dei verbali, illegittimi, ut supra, per non aver escluso la ricorrente principale;

nonché, in via subordinata, per l’annullamento delle determinazioni di cui al verbale n. 2 della Commissione in ordine ai punteggi attribuiti alla ricorrente e alle odierne controinteressate, con ogni conseguenziale statuizione.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria e della società cooperativa sociale “Il Geranio” a r.l. e della cooperativa sociale “Area”;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

L’ATI ricorrente esponeva di aver preso parte alla procedura indicata in epigrafe, conclusasi con esito a sé sfavorevole per il risultato del sorteggio effettuato, dall’Amministrazione convenuta, in ragione della parità di punteggio raggiunto da essa e dalla Cooperativa “Il Geranio” all’esito della valutazione delle loro proposte.

Riteneva di aver accertato, grazie all’accesso agli atti del procedimento, i seguenti motivi di illegittimità della procedura, tutti, in generale, riconducibili al dedotto difetto di istruttoria e logicità delle valutazioni compiute in merito all’offerta dell’ATI controinteressata:

(a) l’assenza, nella proposta di quest’ultima, di strutture dedicate per i neomaggiorenni rientranti nel servizio previsto dal Comune di Vittoria;

(b) la mancanza di un titolo di disponibilità delle strutture che sarebbero state messe a disposizione dalla controinteressata;

(c) la destinazione urbanistica di tipo non residenziale delle medesime strutture, peraltro non immediatamente disponibili, a causa dei lavori di frazionamento e mutamento di destinazione in corso;

(d) la difformità delle metrature delle medesime strutture rispetto a quelle massime consentite in base ai DD.PP. della Regione Sicilia nn. 513/2016 e 600/2016;

(e) il contrasto del progetto presentato, rispetto ai requisiti e alla premialità prevista per i progetti di “accoglienza diffusa”, avendo la controinteressata offerto unità immobiliari facenti parte del medesimo stabile;

(f) la violazione delle previsioni di cui alla l. 47/2017 a causa della mancata previsione di servizi di orientamento e accompagnamento legale nell’ottenimento dei titoli di soggiorno individuali in favore degli ospiti delle strutture;

(g) la generica indicazione dei percorsi di apprendimento della lingua italiana, anche in relazione alla previsione di personale specializzato nell’insegnamento della lingua italiana;

(h) la mancanza di progetti educativi individualizzati;

(i) l’assenza di proposte operative pratiche e precise riguardo ai progetti di integrazione sociale;

(l) la mancata indicazione di figure professionali trasversali e delle relative attività;

(m) il superamento del numero massimo di pagine consentito per articolazione della proposta.

Per tali ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Vittoria, costituitosi in giudizio, evidenziava, nelle proprie difese, l’assenza di riferimento degli atti della procedura alla riserva di posti per i neomaggiorenni e la necessità della disponibilità delle strutture solo alla data dell’assegnazione del servizio; in ogni caso, le strutture della controinteressata sarebbero state riconosciute idonee nei decreti emanati dal Dirigente generale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Rilevato che, per il resto, le altre censure si sarebbero poste in contrasto con il principio di insindacabilità delle valutazioni derivanti dall’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, comunque, sarebbero state infondate, chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugnava, con la riproposizione dei medesimi motivi formulati nel ricorso principale, gli atti con cui, nelle more, l’Amministrazione aveva proceduto all’affidamento e alla consegna d’urgenza del servizio.

Quindi, si costituivano in giudizio anche le controinteressate, proponendo difese analoghe a quelle formulate dall’Amministrazione convenuta.

Rilevavano, in aggiunta, che il sistema di accoglienza diffusa si sarebbe contrapposto solo ai centri di accoglienza e non sarebbe stato, invece, incompatibile con la contiguità fisica degli edifici proposti per lo svolgimento del servizio.

Chiedevano, pertanto, anch’esse, il rigetto del ricorso.

Successivamente, con ricorso incidentale, le stesse controinteressate evidenziavano che la ricorrente avrebbe rilasciato una dichiarazione non veritiera in materia di accreditamento e autorizzazione, in quanto avrebbe fatto riferimento all’effettuazione di una voltura, in caso di assegnazione del servizio, di tale accreditamento (allo stato riconosciuto in capo alla stessa Cooperativa Area) che non sarebbe stato realizzabile perché riguardante requisiti relativi esclusivamente l’Ente originariamente istante.

In via subordinata, affermavano che sarebbe stata illegittima l’attribuzione di punteggio per le figure professionali destinate allo svolgimento del servizio, dal momento che nella proposta della ricorrente non sarebbe stato indicato né l’organigramma né i curricula.

Ritenevano, poi, le controinteressate, che avrebbe dovuto ad esse riconoscersi un maggior punteggio in considerazione dell’esperienza del Coordinatore e con riferimento al Piano finanziario, alla cui rimodulazione esse avrebbe proceduto solo per la scarsa chiarezza del Piano finanziario posto a base della selezione. Anche il ridimensionamento, da esse stesse effettuato, dei contributi per le “uscite”, sarebbe dipeso dalla considerazione delle medesime “uscite” quali eventi eccezionali.

Per tali ragioni chiedevano, in primo luogo, di dichiarare, accertato che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

In via subordinata, di dichiarare illegittimi, in quanto sottostimati, i punteggi ad esse attributi dalla Commissione e, in ogni caso, di rigettare definitivamente il ricorso principale in quanto inammissibile ed infondato.

La ricorrente principale eccepiva la tardività del ricorso incidentale a causa del superamento del termine dimidiato per la sua notifica di cui all’art. 119, co. 1, lett. a), e 120 c.p.a.

A suo parere, infatti, le caratteristiche del procedimento ne avrebbero comportato la sottoposizione alla disciplina del Codice dei contratti pubblici anziché alle difformi previsioni del Codice del terzo settore.

In ogni caso, lo stesso ricorso incidentale sarebbe stato infondato.

Evidenziava, infatti, di aver sottoscritto un preliminare di locazione sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito della selezione, mentre la controinteressata non avrebbe prodotto alcun contratto di affitto o impegno a contrarre.

La ricorrente principale, d’altra parte, non avrebbe avuto alcun ostacolo all’accreditamento gestionale, considerato che essa stessa, in ATI con AREA, sarebbe stata il gestore uscente del servizio.

Con apposita memoria di replica le controinteressate, ricorrenti incidentali, evidenziavano come le forme di coprogettazione sarebbero state estranee all’applicazione del codice degli appalti e, pertanto, non applicandosi il rito abbreviato delle controversie assoggettate al codice degli appalti, la loro memoria di costituzione e il loro ricorso incidentale sarebbero stati tempestivi.

Ribadivano di ritenersi in possesso di un valido titolo di detenzione delle strutture da adibire allo svolgimento del servizio. Anche per questo, non avrebbe avuto alcun valore l’impegno al subentro, stipulato con il medesimo locatore, da parte dell’ATI ricorrente, che sarebbe stato incompatibile con la perdurante efficacia dell’originario contratto di locazione da esse stipulato.

In conclusione insistevano nelle conclusioni formulate nei precedenti atti di causa.

All’udienza del 13 febbraio 2024, l’avvocato della parte controinteressata si opponeva alla produzione da ultimo effettuata da parte della ricorrente, in tesi tardiva attesa l’erronea dimidiazione dei termini.

Udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

La controversia in esame attiene alla procedura con cui il Comune di Vittoria ha inteso individuare un soggetto del “Terzo Settore” per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema, di titolarità dello stesso Ente, per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei beneficiari dei progetti SAI “MSNA” (minori stranieri non accompagnati), da attuarsi nel periodo tra l’1 luglio 2023 ed il 3 dicembre 2025.

In particolare, la parte ricorrente principale ha lamentato che la parte controinteressata, risultata affidataria del servizio, sarebbe stata priva di una serie di requisiti da essa ritenuti, invece, indispensabili, in base alla normativa di settore, per la regolare partecipazione alla gara.

La controinteressata, a sua volta, ha rilevato, con ricorso incidentale, il difetto di altri rilevanti requisiti in capo alle ricorrenti, eccependo, conseguentemente, il loro difetto di interesse a ricorrere e lamentando, comunque, l’assegnazione, alla propria proposta, di punteggi inferiori a quelli cui avrebbe avuto diritto.

Inquadrata in tal modo la controversia, soprattutto al fine di valutare il tempestivo deposito degli atti di causa successivi al deposito del ricorso principale e la proposizione del ricorso incidentale, appare necessario esaminare la questione, controversa tra le parti, con ricadute notevoli, per l’appunto, sui profili del rito applicabile alla controversia, relativa all’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie, in particolare all’applicabilità della sola disciplina generale del procedimento di cui alla legge 241/90, integrata dalla disciplina del c.d. Codice del Terzo settore, ovvero della normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici che, come è noto, comporta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 comma 1 e 120 c.p.a., il dimezzamento di termini processuali delle relative controversie.

In proposito, gli elementi da tenere in considerazione sono, per un verso, il carattere apparentemente concorrenziale della selezione, svoltasi attraverso la valutazione comparativa della documentazione presentata da ciascuno dei partecipanti e, per altro verso: (a) la delimitazione della platea dei partecipanti ai soli operatori del Terzo settore, (b) l’oggetto stesso dell’attività da affidare, riguardante la co-progettazione con l’Amministrazione di sistemi di accoglienza e di integrazione dei minori stranieri non accompagnati e, infine, (c) l’esclusione del carattere e della finalità lucrativa della medesima attività, per la quale è stato previsto il mero rimborso delle spese rendicontate.

A fronte della contemporanea ricorrenza di tali parametri, è sorto contrasto, nelle difese delle parti, sulla natura del predetto affidamento.

Sulla questione il Collegio ritiene di dover muovere dal dato normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Il decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto “semplificazioni”, convertito in legge n. 120/2020) ha modificato l’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, stabilendo espressamente che alle “forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”.

La previsione sopra richiamata recepisce la nota sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, la quale ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza (appalto pubblico), l’altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale (co-progettazione).

Peraltro, va sottolineato che nel tempo questo secondo modello ha trovato sempre più ampia diffusione, come sottolineato nel parere n. 802 del 3 maggio 2022 del Consiglio di Stato nel quale è stato chiarito che “… sia in sede legislativa che in sede di interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che, rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell’ambito di disciplina”.

Nel superiore quadro si inserisce anche l’emanazione delle linee guida di cui al D. M. n. 72/2021, secondo cui: “laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall’ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell’importo a base d’asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.

A fronte, invece, dell’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di “altre attività amministrative in materia di contratti pubblici”, nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, (come previsto dal richiamato art. 30, comma 8, CCP), anche a seguito dell’iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS. Nell’ambito di una procedura d’appalto è l’ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell’offerta dell’operatore economico concorrente. Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese”.

Sul solco della sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale si pone, poi, l’art. 6 del d. lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”; in tal modo, viene superato il parere n. 2052 del 2018 del Consiglio di Stato che “aveva dubitato della compatibilità con il diritto eurounitario delle modalità di affidamento dei servizi sociali previste dal codice del Terzo settore” (cfr. relazione al nuovo codice dei contratti pubblici).

L’applicazione delle disposizioni del Codice del terzo settore e della legislazione speciale vigente in materia, anziché del Codice dei contratti pubblici, alle forme di co-programmazione e co-progettazione attivate con Enti del terzo settore è affermata anche nelle linee giuda aggiornate di recente dall’ANAC con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

Anche alla luce di tale quadro normativo, il Collegio ritiene condivisibile l’approccio della giurisprudenza che, nei casi dubbi, come quello in esame, al di là della distinzione talora solo astrattamente chiara degli ambiti di applicazione del Codice del Terzo Settore e del Codice dei contratti pubblici, ritiene decisiva, oltre al rapporto di collaborazione sussidiaria che caratterizza le attività solidaristiche del Terzo settore, la valutazione della remunerazione o meno della prestazione effettuata dal soggetto selezionato dall’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 2/8/2022, n. 10886; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., 31/5/2023, n. 3327; per l’originaria elaborazione degli orientamenti, da cui ha tratto ispirazione il Codice del Terzo settore, cfr. Corte di Giustizia 11 dicembre 2014, C-113/13 e Corte di Giustizia 28 gennaio 2016, C-50/2014).

In definitiva, appare elemento fondamentale, se non proprio decisivo, l’accertamento della presenza di un corrispettivo per l’effettuazione dell’attività ovvero di un mero rimborso delle spese documentate, con l’esclusione di un introito diretto o indiretto, seppur marginale.

Va ricordato, ancora, che, in base al disegno del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli Enti del Terzo Settore perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Proprio per tale natura e finalità, gli Enti in considerazione, in deroga alle ordinarie relazioni tra soggetti privati ed Amministrazione, instaurano con quest’ultima un rapporto incentrato, come si è già accennato, su forme di condivisone e collaborazione nella realizzazione di interventi e servizi, nettamente distinto da quello di competizione e confronto concorrenziale disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in esame ricorrono, in effetti, gli elementi tipici di tale peculiare regime di cooperazione con l’Amministrazione.

Infatti, il procedimento, avviato con un avviso per la co-progettazione (ovvero una forma di collaborazione con l’Amministrazione), era rivolto alla predisposizione e realizzazione del servizio sociale di assistenza dei minori non accompagnati e, in base all’Avviso e agli atti ad esso allegati, l’attività non contempla alcuna forma di corrispettivo assimilabile ad una finalità lucrativa, ma un mero rimborso spese dietro rendicontazione.

All’art. 5 punto 1.6 dell’Avviso pubblicato dal Comune di Vittoria, si fa, infatti, riferimento al rimborso delle spese sostenute dal soggetto selezionato solo dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi, mentre al punto 1.9 del medesimo articolo è, ancor più rigorosamente, stabilito che “nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di coprogettazione”.

Tali previsioni – congiuntamente a quelle relative alle “Modalità di rendicontazione” di cui all’art. 13 del medesimo avviso – appaiono, dunque, inequivocabili nell’escludere ogni profilo lucrativo dello svolgimento dell’attività.

Infatti, se per la parte a valle della progettazione è previsto un semplice rimborso delle spese (esclusivamente) documentate e rendicontate, per la coprogettazione stessa è, invece, escluso anche tale mero rimborso. Nel complesso si ricava, dunque, che l’attività dell’Ente affidatario comporta un aumento patrimoniale in favore della collettività, che può godere del servizio e, a monte, della sua progettazione, secondo i parametri tipici della gratuità e della solidarietà nello svolgimento dei servizi di interesse sociale.

Non può, dunque, dubitarsi del fatto che la fattispecie rientri, pertanto, a pieno titolo, nelle forme di coprogettazione previste dall’art. 55, comma 3 del d. lgs. n. 117 del 2017, con conseguente esclusione dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici in favore dell’ordinario regime della legge 241/90.

Ne consegue l’infondatezza della tesi, sostenuta dalla ricorrente, secondo cui alla fattispecie in esame dovrebbe applicarsi il peculiare regime processuale dei ricorsi in materia di appalti pubblici di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., contenenti la disciplina del c.d. rito abbreviato, caratterizzato da termini processuali dimezzati.

Va , dunque, rigettata l’eccezione secondo cui il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata avrebbe dovuto considerarsi irricevibile in quanto tardivamente presentato rispetto ai termini previsti dai citati articoli 119 e 120 c.p.a.

Quanto all’eccezione, sollevata in sede di discussione dal difensore della parte controinteressata riguardante la tardività della produzione della parte ricorrente, che, specularmente, in base alla precedente ricostruzione, deve ritenersi fondata, ritiene il Collegio di dover, tuttavia, disporre la remissione in termini della parte per errore scusabile, in considerazione della complessità della questione interpretativa affrontata.

Nel merito, tanto il ricorso principale che quello per motivi aggiunti (sostanzialmente riproduttivi, peraltro, delle censure formulate nel medesimo atto di avvio del presente procedimento) devono ritenersi infondati.

Priva di fondamento è, infatti, la censura secondo cui l’ente risultato affidatario del servizio avrebbe presentato una proposta carente nell’individuazione di apposite strutture per i soggetti neomaggiorenni, dal momento che un tale requisito non risulta, in realtà, previsto in nessun punto dell’Avviso di selezione, né, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte, si ricava univocamente dalla disciplina regolamentare di settore.

In ogni caso, anche sulla scorta delle indicazioni ricavabili da tali fonti normative, va tenuto in considerazione che il Comune convenuto risulta gestire anche progetti di accoglienza degli stranieri maggiorenni, sicché, ad ogni modo, resta, in concreto, possibile un loro trasferimento anche nelle strutture in cui sono ospitati i maggiorenni.

Sotto tale profilo, non appare, dunque, censurabile neanche l’Avviso, fatto oggetto di contemporanea impugnazione da parte della ricorrente principale: le previsioni sul trasferimento o sulle apposite strutture per i neomaggiorenni si rivolgono, infatti, ai Comuni e non incidono, dunque, sull’ambito dell’Avviso di selezione, espressamente limitato ai progetti per minori stranieri non accompagnati.

È evidente, poi, in relazione alle censure formulate in un successivo motivo di ricorso, che non può pretendersi dai partecipanti ad una selezione, nella quale potrebbero risultare “perdenti”, la disponibilità immediata della struttura da adibire al servizio oggetto del medesimo affidamento, trattandosi, ove mai fosse prevista, di una condizione eccessivamente onerosa che escluderebbe a monte, chiaramente, la maggior parte dei soggetti potenzialmente interessati.

È innegabile, dunque, che il requisito debba essere inteso nel senso che il soggetto, che all’esito della selezione venga designato quale affidatario del servizio, debba, una volta avvenuta, per l’appunto, tale affidamento, procurarsi la disponibilità della struttura.

Nel caso in esame, i ritardi nella disponibilità degli edifici da adibire al servizio non sembrano aver pregiudicato il possesso di tale requisito, anche in considerazione dei rinvii avvenuti per l’affidamento che hanno consentito il completamento dei lavori in corso.

L’effettivo avvio del servizio in tali strutture e la dimostrata disponibilità degli edifici, grazie al regolare pagamento dei canoni di locazione in favore del proprietario, rendono ininfluente la complessa vicenda svoltasi a monte, attinente (per come riportato nelle memorie della ricorrente principale del 27 gennaio 2024 e delle controinteressate del 2 febbraio 2024) alla disdetta che, in un primo momento, la cooperativa aggiudicataria aveva dato del contratto di affitto, poi revocata con l’incontestato mantenimento della disponibilità dell’immobile e, per l’appunto, il perdurante pagamento dei canoni mensili.

È palese, inoltre, alla luce degli atti di approvazione dell’Assessorato, che le strutture debbano ritenersi adeguate all’uso e di misura conveniente, considerato, anzitutto, che possono essere tollerati moderati scostamenti rispetto alle misure previste nella disciplina di settore e che, comunque, appare ragionevole escludere dal computo gli spazi comuni.

Non si ritiene, inoltre, che la proposta della cooperativa prescelta dall’Amministrazione per l’incarico di co-progettazione si sia posta in contrasto con i criteri della c.d. “accoglienza diffusa”, principio organizzativo che non può, certamente, intendersi nel senso di escludere l’ammissibilità di strutture anche contigue, come afferma la ricorrente principale, bensì come preferenza organizzativa per i piccoli nuclei di ospitalità al posto dei grandi e dispersivi centri di accoglienza.

Anche le ulteriori censure appaiono prive di fondamento.

Pretestuosa appare la contestazione relativa alla mancata indicazione di tutti i percorsi di regolarizzazione dei minori stranieri, dal momento che, ovviamente, non è possibile e non può essere preteso che negli atti di una proposta/offerta le parti adottino un livello di dettaglio tale da coprire ogni singolo aspetto delle opzioni possibili. Ciò vale, tanto più, quando, peraltro, si tratti, in realtà, di riportare, come in questo caso, una ricognizione di previsioni già contenute nella normativa di settore.

La circostanza che possa essere stata trascurata la descrizione di uno dei percorsi di regolarizzazione non incide, dunque, sulla serietà della proposta, trattandosi di un’incompletezza che, oltre ad essere, in una certa misura, tollerabile, non può considerarsi significativa di una carenza del medesimo progetto.

Né si rinvengono carenze, come invece lamentato in un ulteriore motivo di ricorso, nelle previsioni relative al personale addetto alla formazione dei minorenni, rinvenendosi, nella proposta presentata dall’affidataria, l’indicazione, ragionevolmente ritenuta adeguata, dell’utilizzo di operatori con esperienza nell’insegnamento della lingua italiana.

Allo stesso modo, appare ragionevole il giudizio della Commissione nella parte in cui ha ritenuto compensato, nella proposta, lo scarso dettaglio nell’indicazione dei piani educativi individuali con la contestuale approfondita analisi di contesto dei fenomeni migratori, che rappresenta certamente un presupposto rilevante per l’elaborazione degli stessi Piani educativi.

Questi ultimi, d’altra parte, sono, per definizione, riferiti ai singoli minorenni e, pertanto, soprattutto nella fase preliminare della presentazione dei progetti per la selezione del futuro partner dell’Amministrazione, non appaiono essenziali e forse, ancor prima, neanche possibili, se non nei termini, che sembrano essere stati rispettati, della generica indicazione dei criteri, sulla cui base saranno redatti.

Deve ritenersi inammissibile, in quanto generico e sconfinante nel merito delle valutazioni dell’Amministrazione, il motivo di ricorso in cui si lamenta la presunta inadeguatezza delle proposte operative per favorire l’integrazione dei minorenni, riguardo al quale rileva, comunque, che il punteggio assegnato alla controinteressata non appare incongruo rispetto ai criteri, relativi al numero di valide azioni di integrazione territoriale, predeterminati negli atti di gara.

Appare, d’altra parte, più che adeguata, per la individuazione delle figure utilizzate per lo svolgimento degli interventi programmati o a chiamata, l’indicazione, da parte degli enti risultati affidatari dell’incarico, dei rispettivi curricula attestanti le qualifiche e le esperienze degli operatori concretamente messi a disposizione. Sotto questo profilo appare, invece, inadempiente la ricorrente, la quale ha espressamente ammesso (v. p. 14 del ricorso) di non aver indicato alcuno specifico soggetto, ma di essersi limitata alla descrizione generale delle medesime figure e delle loro attività.

Irrilevante appare anche lo sforamento del numero massimo di pagine del progetto, peraltro pari a poche pagine in più rispetto a quelle previste.

In conclusione, per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.

Il rigetto del ricorso principale, con il conseguente mantenimento dell’incarico in capo alla controinteressata, comporta, infine, anche l’improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse alla decisione.

Le spese di causa, attesa la novità e peculiarità delle questioni trattate, possono, in via d’eccezione, essere compensate tra le parti.

Va, infine, disposta la specifica comunicazione del presente provvedimento alla Segreteria, stante il contrasto insorto in materia di qualificazione e rito applicabile al ricorso, per gli adempimenti connessi al contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto,

– dichiara il ricorso incidentale improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria, per quanto di competenza, per gli adempimenti connessi al contributo unificato.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppina Alessandra Sidoti, Presidente FF

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla   Giuseppina Alessandra Sidoti
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO