PREMESSE
Rif. gara per forniture, sopra soglia, indetta ante luglio 2023.
[OOO], esclusa dalla procedura, impugna la propria esclusione.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
La lex specialis richiedeva la conformità dei prodotti alla normativa EN 13795, e che “la conformità alla normativa dovrà essere attestata dalla Ditta con apposita dichiarazione a corredo dell’offerta tecnica, allegando apposita documentazione”.
[OOO] rendeva, nella relazione tecnica, una propria “dichiarazione” di conformità; a seguito di richiesta di chiarimenti, produceva la “certificazione di conformità” alla norma EN. Tuttavia, veniva esclusa in quanto “nonostante la relazione indichi la conformità dei teli alla suindicata norma, non è allegata in sede di gara documentazione di riferimento, ma solo dopo la richiesta di chiarimenti”
[OOO] deduce illegittima l’esclusione: a) in quanto la lex specialis non richiedeva la “certificazione”; b) in ipotesi, essendo, altrimenti, ammesso il soccorso istruttorio.
L’accoglimento del motivo
⇒ Nell’interpretazione della lex specialis non deve seguirsi solo il criterio letterale, ma anche e soprattutto quello sistematico (v. artt. 1362 e 1363 c.c.), dovendosi escludere quelle interpretazioni che, tenendo conto di tutte le previsioni, conducano a risultati illogici. Comunque, qualora residui perplessità, opera il favor partecipationis.
⇒ E’ ammissibile il soccorso istruttorio (anche in relazione all’offerta tecnica) per integrare un documento già prodotto ma ritenuto inidoneo o incompleto, con produzione postuma di un documento già formato precedentemente e non attinente al contenuto strutturale dell’offerta (bensì attestante un requisito di qualità); a maggior ragione ciò vale a fronte di clausole ambigue.
A. Sull’interpretazione della lex specialis.
… il Collegio ritiene fondato il ricorso.
Il capitolato speciale d’appalto richiede che il partecipante “attesti” la conformità del prodotto alla normativa EN 13795 “con apposita dichiarazione a corredo dell’offerta tecnica”, e, se pur prevede l’allegazione di “apposita documentazione”, non indica espressamente l’obbligo di produrre uno specifico certificato (così come, invece, richiesto per la certificazione ISO 14001).
Del resto, risulterebbe irragionevole una prescrizione di gara che richiedesse contestualmente la certificazione del requisito di conformità, rilasciata da un organismo di valutazione sulla base di verifiche oggettive del prodotto, e l’attestazione soggettiva, mediante autodichiarazione, del medesimo requisito da parte dell’impresa concorrente.
Pertanto, a fronte di un’espressione letterale della regola di gara che contenga un contestuale riferimento alla “dichiarazione” ed alla “documentazione” del requisito tecnico, nel dubbio circa il significato da attribuirvi, l’interpretazione complessiva della clausola non può prescindere dai sopra evidenziati criteri di logica e di conservazione degli effetti della norma da interpretare, restando altrimenti priva di senso la previsione dell’attestazione mediante “dichiarazione” del requisito di cui si discute.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che l’interpretazione del bando e del capitolato, al di là della formulazione letterale, va operata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e, dunque, secondo un approccio sistematico che tenda ad evidenziare il significato e la funzione complessiva dell’atto; in altri termini, l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta con un approccio proporzionale e ragionevole che consenta di apprezzare l’esatta determinazione dell’Amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3454).
…
Tale soluzione non contrasta con il canone della par condicio dei partecipanti alla gara, invocato dalla resistente, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza, se una aporia nell’ambito della lex specialis impedisce l’interpretazione in termini strettamente letterali “è proprio la tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all’interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole” (Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290).
Va, poi, considerato che l’apparente ambiguità della clausola (con portata escludente) non può che essere risolta in sede interpretativa sulla base del criterio del favor partecipationis, prediligendo la lettura della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2400).
B. E comunque, sul soccorso istruttorio.
In ogni caso, anche accedendo ad un’interpretazione meramente letterale del capitolato speciale d’appalto (secondo cui sarebbe necessaria non solo la dichiarazione ma anche la documentazione in ordine al possesso del requisito), l’integrazione della documentazione a corredo dell’offerta tecnica – cui la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata nel corso del procedimento amministrativo – deve ritenersi ammissibile in forza dell’istituto del soccorso istruttorio.
Nel caso in esame si tratta, invero, di una mera incompletezza, e non di assenza tour court, della documentazione prescritta dalla legge di gara per la dimostrazione del requisito della conformità alla normativa EN 13795, avendo la ricorrente provveduto ad attestare nei termini previsti dal bando la sussistenza del requisito di conformità.
Non viene in rilievo, inoltre, una carenza concernente un elemento essenziale dell’offerta tecnica, insuscettibile di integrazione per il principio di immodificabilità dell’offerta, bensì soltanto la carenza di un elemento previsto a corredo documentale ed a comprova della sussistenza del requisito stesso (che non è in contestazione).
Va considerato, infine, che la mancata produzione della certificazione di conformità andrebbe, comunque, in concreto valutata quale errore del concorrente imputabile non a sua negligenza ma alla formulazione non univoca degli atti di gara.
Le superiori conclusioni trovano conforto nelle decisioni del Consiglio di Stato, che in relazione ad “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” ne ha ammesso “il recupero mediante soccorso istruttorio” (Sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146).
Inoltre, pronunciandosi in un caso nel quale l’irregolarità afferiva a documentazione a corredo dell’offerta tecnica, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio trattandosi di (mero) strumento di “comprova di un dato elemento – questo sì – rilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica”, ossia di “un documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, bensì – quale allegato a corredo – che vale a “comprovare” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone” (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2022, n. 6786).
La medesima giurisprudenza ha anche affermato che “Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della “irregolarità essenziale”, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219). Per questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l’affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.)”.
Il rimedio in esame risponde, in altri termini, alla finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, con il limite, però, per cui non è consentito all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005) né di sanare “carenze strutturali” dell’offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettibili né di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, né di un intervento suppletivo del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290).
Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi, dunque, consentita l’integrazione mediante soccorso istruttorio della certificazione attestante il requisito di conformità, previamente attestato dalla ricorrente con dichiarazione acclusa all’offerta entro il termine stabilito dalla legge di gara.
Trattasi, infatti, di certificazione già formata al momento della presentazione dell’offerta tecnica e che attiene non al contenuto strutturale dell’offerta medesima (come avviene, ad esempio, nel caso di un documento, quale un progetto tecnico, costituente esso stesso parte integrante dell’offerta) bensì all’attestazione ed alla dimostrazione formale di un requisito qualitativo dell’offerta (la conformità del prodotto alla normativa EN 13795).
CONCLUSIONI
Pertanto, il TAR accoglie il ricorso.