Pubblicato il 25/03/2024

N. 01164/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02412/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2023, proposto da
European Construction Company S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9924428910, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Pinelli, Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano n. 85;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale Augusta, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Consorzio Stabile Agoraa Scarl, Ministero degli Affari Europei, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, avente ad oggetto “Accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento dei lavori (OG3, OG7) e dei servizi di ingegneria e architettura (V04) per la realizzazione dell’intervento accessibilità al porto di Augusta – messa in sicurezza opere d’arte a servizio dell’accesso al porto e realizzazione terza via di collegamento tra i comprensori portuali dell’isola di Augusta e la terra ferma CUP: C51B21007770001 – CIG: 9924428910” nella parte in cui con gli stessi si è disposta l’ammissione alla gara di Fenix consorzio stabile scarl e del Consorzio stabile Agoraa scarl e, comunque, nella parte in cui è stato assegnato il punteggio alle offerte tecniche delle concorrenti e disposta l’aggiudicazione della gara in favore di Fenix consorzio stabile scarl e, in particolare:

– del decreto del Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale n. 118 del 15/11/2023 a mezzo del quale sono stati ratificati gli atti di gara e disposta l’aggiudicazione dell’accordo quadro di cui sopra a Fenix consorzio stabile scarl nella parte di seguito contestata;

– di tutti i verbali di gara di seduta pubblica o riservata ivi compresi quelli di valutazione delle offerte tecniche e, in particolare, dei verbali di seduta pubblica n. 1 del 21 agosto 2023 n. 2 del 22 agosto 2023 , n. 1 del 23 ottobre 2023 , n.2 del 10 novembre 2023 , dei verbali di seduta riservata n. 1 del 26 ottobre 2023 , n. 2 del 1 novembre 2023 , n. 3 del 2 novembre 2023 , n. 4 del 4 novembre 2023 nella parte in cui si è disposta l’ammissione alla gara delle controinteressate e, comunque, nella parte in cui è stato assegnato il punteggio alle offerte tecniche delle concorrenti, stilata la graduatoria finale e collocate le due controinteressate alla prima e seconda posizione della graduatoria e l”odierno ricorrente alla terza posizione della graduatoria anzicchè alla prima posizione e nella parte in cui si è proposta l”aggiudicazione in favore di Fenix consorzio stabile scarl;

– di ogni altro atto, operazione o valutazione, adottati o posti in essere dall”Amministrazione in dipendenza ed in relazione all’errata ammissione alla gara delle controinteressate e delle valutazioni e delle verifiche circa il possesso dei requisiti delle due controinteressate nonché delle valutazioni e relativa assegnazione del punteggio alle offerte tecniche delle concorrenti;

– di ogni ulteriore atto (anche istruttorio), verbale o provvedimento, ancorché ad oggi non conosciuto, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati in principalità;

– occorrendo della nota prot. n. 20787 del 27/11/2023 con cui l”Autorità di Sistema Portuale ha respinto l’istanza di riesame avanzata dalla odierna ricorrente con nota del 15 novembre 2023;

– del bando e del disciplinare di gara in parte qua e nei limiti dell”interesse qui fatto valere in giudizio se e in quanto lesivi dell”interesse del ricorrente, nella parte in cui non abbiano inteso prevedere l”espressa esclusione dalla gara per i consorzi stabili di cui all”art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lsg n. 50/2016, che avessero designato per i lavori oggetto di gara consorziate prive del requisito di qualificazione nella categoria OG3, classifica VIII illimitata di cui al punto 17.5);

nonché, per la condanna

dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patiendi conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

– in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria d’inefficacia del contratto ove stipulato, per il quale la stessa ricorrente manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;

– e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l., dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale Augusta, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 118 del 15 novembre 2023 con cui l’Autorità di sistema portuale intimata ha aggiudicato l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori (OG3, OG7) e dei servizi di ingegneria e architettura (V04) per la realizzazione dell’intervento di accessibilità al porto di Augusta, nonché per la messa in sicurezza delle opere d’arte a servizio dell’accesso al porto e per la realizzazione di una terza via di collegamento tra i comprensori portuali dell’isola di Augusta e la terra ferma (CIG 9924428910, codice di gara telematica G000072), chiedendone l’annullamento, oltre alla successiva aggiudicazione in suo favore e al subentro nel contratto eventualmente già stipulato.

La società in commento, in particolare, si è classificata al terzo posto (85,73 punti) nell’ambito della procedura di gara aperta, indetta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 dall’Autorità di sistema portuale resistente per l’affidamento di un unico lotto (affidata al Consorzio stabile Fenix con 95,08 punti, mentre il Consorzio stabile Agoraa, al secondo posto, ha ottenuto 88,08 punti).

2. Con l’atto introduttivo del giudizio sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 47, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 (come modificato in seguito al decreto c.d. “sblocca cantieri”, d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 20, lett. i), della l. n. 55/2019); violazione della lex specialis della procedura – violazione degli artt. 17.5 e 18.2 del disciplinare di gara. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta – violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. 

Con la prima censura, parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni del disciplinare di gara con cui è stato chiesto agli operatori economici partecipanti il possesso, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale per l’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 83, co. 2 del codice appalti e del d.m. 10 novembre 2016, n. 248, dell’attestazione di qualificazione SOA (categoria OG3 prevalente classifica VIII (illimitata) e categoria OG7 classifica IV).

Ebbene, sia il consorzio primo classificato che il secondo, avrebbero indicato delle società consorziate esecutrici dei lavori prive delle qualificazioni anzidette, con discendente necessità della loro esclusione in forza di quanto previsto al punto 18.2 del disciplinare di gara che, in punto di requisiti di partecipazione prevede che “A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: … a) omissis b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata”.

In sostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sia l’aggiudicatario che il consorzio secondo classificato avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura di gara, attesa l’assenza delle qualificazioni previste dalla lex specialis in capo alle ditte rispettivamente indicate come esecutrici dell’appalto.

II) violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, della lex specialis, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 30 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta – eccesso di potere per disparità di trattamento – violazione della par condicio.

Con la seconda, articolata censura parte ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche da parte della Commissione di gara sotto molteplici aspetti, sia per aver sopravvalutato le proposte delle prime due classificate e sia per aver ingiustamente penalizzato la propria offerta tecnica.

3. Si è costituito in giudizio il Consorzio aggiudicatario Fenix S.c.a.r.l. che ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di gravame, in quanto le deduzioni con esso formulate impingerebbero in valutazioni di natura tecnico-discrezionale della Commissione di gara mediante una indebita sostituzione di apprezzamenti provenienti dalla parte privata rispetto a quelli effettuati dall’organo designato dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte tecniche.

Per quanto attiene, invece, al primo mezzo di impugnazione, esso sarebbe infondato, in quanto il richiamato punto 18 del disciplinare di gara, proprio in relazione alla SOA ed ai consorzi stabili di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, prevede espressamente che la qualificazione possa essere posseduta “dal Consorzio che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio”.

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe agito in conformità a quanto previsto a monte dalla lex specialis, senza considerare che la più recente e maggioritaria giurisprudenza ha più volte evidenziato che è il consorzio stabile, attesa la sua autonoma soggettività giuridica, a dover essere in possesso della SOA, a nulla rilevando la mancata qualificazione della ditta designata per l’esecuzione dei lavori (cfr. ex multis Cons. Stato, Sezione V, 27.11.23 n. 10144; id nn. 6530/23, 11439/22 e 3615/23).

4. Anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni centrali intimate, e ciò a prescindere dalla qualificazione delle stesse come parti necessarie nei giudizi che hanno ad oggetto l’impiego, anche parziale, di fondi PNRR, contemplata dall’art. 12-bis, del d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l.n. 108/2022, atteso che tale disposizione non potrebbe comunque incidere sulla evidente carenza di legittimazione a contraddire delle pp.aa. in argomento, venendo in rilievo un giudizio sulla illegittimità di atti amministrativi imputabili alla sola stazione appaltante (Autorità di Sistema Portuale).

Ad ogni modo, poi, i fondi PNRR sottesi all’odierna procedura di gara rientrano nell’ambito della Missione 5 – Componente 3 – Investimento 4 – “Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, rispetto alla quale il d.m. del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua quale Amministrazione titolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Nel merito, poi, la difesa erariale ha chiesto il respingimento di entrambi i motivi di ricorso.

5. Con l’ordinanza n. 8/2024 è stata fissata l’udienza di merito a breve ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., tenendo in debita considerazione i tempi acceleratori previsti dal richiamato art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, così come convertito dalla l.n. 108/2022, venendo in rilievo una controversia cui afferiscono fondi PNRR.

6. Con memoria conclusionale del 12 febbraio 2024 il consorzio controinteressato Fenix ha precisato come il contratto a valle dell’odierna gara fosse stato già stipulato e come lo stesso non potrebbe più essere caducato in conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso, giusta la previsione di cui all’art. 48, co. 4, del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l.n. n. 108/2021, che sancisce l’applicazione, agli appalti aventi ad oggetto fondi PNRR, dell’art. 125 del codice di rito amministrativo.

7. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 il ricorso è passato in decisione.

8.1. Il Collegio deve anzitutto delibare la richiesta di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni centrali per difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale.

L’eccezione è fondata solo in parte nei termini di seguito precisati.

8.2. L’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l.n. 108/2022, ha previsto che “4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

In sostanza, nei giudizi aventi ad oggetto fondi PNRR il giudice amministrativo è tenuto, ove non lo abbia già fatto la parte che propone ricorso, ad estendere il contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari di tali fondi che, come previsto dalla norma richiamata, assumono la veste di “parti necessarie”. Com’è noto, quest’ultimo ruolo nel processo amministrativo può essere giocato sia dalle Amministrazioni resistenti, ossia da quegli enti pubblici da cui promanano gli atti e/o i comportamenti censurati dai privati per vizi di illegittimità, e sia dai soggetti controinteressati, ossia da quei portatori di interessi omogenei ma opposti rispetto a quelli fatti valere dalla parte ricorrente che, in sostanza, si risolvono nella pretesa alla stabilizzazione degli effetti loro favorevoli promananti dai provvedimenti impugnati di cui si chiede la caducazione col ricorso principale.

Vero è che nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa erariale, l’impugnativa riguardi solo atti riconducibili alla stazione appaltante, ossia all’Autorità portuale di sistema resistente, ma ciò non toglie che le Amministrazioni centrali possano (rectius, debbano) essere evocate in questo giudizio, così come disposto dalla disposizione legislativa sopra richiamata, quantomeno come soggetti controinteressati.

8.3. Proseguendo con l’esame del quadro normativo di riferimento, l’art. 1, co. 4, lett. l), del d.l. n. 77/2021, richiamato dal precedente art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, fornisce la definizione di “Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR”, individuandole come i “Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR”.

A valle, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto ministeriale del 6 agosto 2021, ha assegnato le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR alle varie articolazioni centrali, individuando per ciascuna missione/componente/tipologia di intervento i rispettivi Enti titolari.

Avuto riguardo ai fondi di interesse nell’odierno giudizio, in quanto riconducibili alla gara di appalto in epigrafe (Missione 5, Componente 3, Investimento 4), la loro titolarità risulta essere radicata in capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in compartecipazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

L’odierno ricorso, per vero, risulta essere stato notificato, presso il domicilio digitale dell’Avvocatura dello Stato alle seguenti Amministrazioni centrali indicate nell’atto introduttivo del giudizio: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR.

In tali termini, quindi, l’estromissione dall’odierno giudizio va disposta soltanto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, impropriamente intimati in giudizio ed estranei rispetto alla gestione dei fondi PNRR di cui trattasi.

9. Esaurito il vaglio delle questioni pregiudiziali il Collegio può ora procedere con l’esame di merito dei mezzi impugnazione proposti con il gravame.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

9.1. Con una prima censura parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara dei primi due consorzi stabili classificati, dal momento che, pur avendo dimostrato il possesso della qualificazione SOA in proprio, avrebbero designato delle società esecutrici dei lavori sprovviste di tale requisito prescritto dal bando e dal disciplinare di gara.

La doglianza è destituita di fondamento.

9.2. La questione del “cumulo alla rinfusa” nell’ambito dei consorzi stabili nasce dalla esegesi dell’art. 47, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile al caso di specie, secondo cui “1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84 (quindi SOA), con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio e ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”.

A fronte di un siffatto quadro normativo si sono formati due formanti giurisprudenziali. Uno, più risalente e ormai minoritario, che interpretando in maniera restrittiva il richiamato comma 1, dell’articolo 47, del d.lgs. n. 50/2016, riteneva applicabile il “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili non in via generale, ma soltanto per quei limitati requisiti tassativamente indicati dalla norma (in termini, cfr. Cons. Stato, Sezione V, n. 7360/2022). A fronte della prima impostazione de qua un diverso e opposto filone giurisprudenziale, per converso, forniva una interpretazione estensiva della normativa in esame, tanto da ritenere che “Nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando). Il comma 2-bis dell’ art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto con il cd. decreto «   sblocca cantieri  » (d.l. n. 39/2019), letto in combinato con la regola del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti del consorzio stabile prevista dal medesimo art. 47, comma 1, deve ragionevolmente essere interpretata nel senso che essa abbia inteso introdurre un onere di verifica dei requisiti di qualificazione da svolgere presso gli operatori economici partecipanti al consorzio stabile e che a quest’ ultimo hanno apportato le loro rispettive capacità tecnico-professionali o economico-finanziarie, ma dalla medesima disposizione non può invece desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’ appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 657/2023 e, in termini, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 140/2023).

Quest’ultima giurisprudenza, in particolare, ha altresì avuto modo di evidenziare come una diversa ermeneusi avrebbe inevitabilmente condotto ad un sostanziale svuotamento del peculiare istituto giuridico del consorzio stabile, sia dal punto di vista del perseguimento delle finalità pro concorrenziali cui esso stesso mira e sia dal punto di vista del suo fondamento causale, così come enunciato dall’art. 45, co. 2, lett. c), cod. app. 2016, incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una “comune struttura di impresa”, deputata a operare nel settore dei contratti pubblici quale unica controparte delle stazioni appaltanti, in ossequio all’art. 47, co. 2, del medesimo codice.

Secondo l’impostazione richiamata, peraltro, “Con riferimento alla questione dell’ammissibilità del c.d. ‘cumulo alla rinfusa’ ai consorzi stabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari, si deve precisare che nella partecipazione alle gare d’appalto, così come nella fase esecutiva, è il consorzio stabile - e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate – ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi. Pertanto: a) i requisiti speciali di qualificazione s.o.a. devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato s.o.a. del consorzio medesimo; b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione s.o.a.; c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti, fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all’art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 2390/2023). 

Peraltro, questa stessa Sezione, con la sentenza n. 1763/2023 ha già avuto modo di tratteggiare compiutamente i contorni dell’istituto giuridico del consorzio stabile, dando atto della sussistenza del contrasto giurisprudenziale testé evidenziato sulla esatta perimetrazione dei limiti di operatività del c.d. “cumulo alla rinfusa”. In tale decisione, in particolar modo, è stato precisato che “…dopo attenta riflessione, ritiene di aderire al secondo orientamento, il quale va consolidandosi nella giurisprudenza di primo grado (vedi TAR Sicilia Palermo, I, 2 marzo 2023, n. 657; TAR Puglia, Bari, III, 2 maggio 2023, n. 691), in quanto maggiormente funzionale all’esigenza di massimizzazione della partecipazione alle gare, al fine di tutelare la concorrenza, che permea la normativa in materia di appalti, costituendone la ratio legis”.

Orbene, il Collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal suo precedente orientamento, anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 225, co. 13, del d.lgs. n. 36/2023, fatta propria dalla più recente giurisprudenza amministrativa.

Nell’ambito del disegno legislativo inteso all’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, invero, il legislatore, tra le “Disposizioni transitorie di coordinamento”, ha inserito quella che la giurisprudenza ha riconosciuto essere una vera e propria norma di interpretazione autentica in tema di applicabilità del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili, riconoscendo definitivamente portata generale all’istituto in commento anche nelle more dell’applicazione delle regole dettate dal nuovo codice.

In tal senso, quindi, il pocanzi richiamato art. 225, co. 13, del d.lgs. n. 36/2023 ha previsto che “Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.

In sostanza, come già rilevato da altra sezione di questo T.A.R. (Sezione Prima, sent. n. 2358/2023), “la norma fa rivivere il cumulo alla rinfusa anche per gli appalti di lavori (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 1761, ord.) , e, con riferimento, agli appalti di servizi e forniture viene fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 47 comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016, per cui la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara. Dunque, non è necessario che la consorziata esecutrice sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica/economica richiesti dalla stazione appaltante (v. T.A.R. per la Puglia, sez. III, 3 maggio 2023, n. 715)”.

In termini, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato di ritenere ormai superato il precedente approccio restrittivo in merito all’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili “stante il chiaro tenore letterale dell’art. 225, comma 13, del Nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. n. 36 del 2023), il quale ha chiarito, mediante un intervento di interpretazione autentica, il criterio applicativo degli artt. 47, 83 e 216 del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo che: …  La norma è applicabile alla vicenda processuale in esame, avendo natura di interpretazione autentica, dovendosi condividere l’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Sezione con ordinanza n. 1424 del 14.4.2023 (confermato con ordinanza 5 maggio 2023, n. 1761)…Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ammesso, in sostanza, in maniera generica e senza limitazioni, il ‘cumulo alla rinfusa’ anche all’art. 67, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d’appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto…” (Cons. Stato, Sezione V, sent. n. 8592/2023, in termini n. 6533/2023).

Da ultimo, va rappresentato come l’impostazione estensiva è stata ulteriormente confermata dal Consiglio di Stato in altre pronunce che, in merito, hanno avuto modo di precisare come dal combinato disposto dei sopra trascritti commi dell’articolo 47, si desume che “…a) la qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non in capo alle singole consorziate, atteso che la qualificazione delle singole consorziate rileva solo ai fini del cumulo alla rinfusa e per verificare che il consorzio stabile sia qualificato; b) una volta che si accerti che il consorzio stabile è qualificato, non rileva verificare la qualificazione o meno delle singole consorziate; c) il cumulo alla rinfusa previsto dal comma 1 dell’art. 47 determina un avvalimento ex lege che si deve intendere bidirezionale alla luce del comma 2 della stessa norma; d) la esecuzione diretta o tramite consorziate, con responsabilità solidale, presuppone appunto un avvalimento ex lege che opera in senso bidirezionale; e) non ha alcuna rilevanza che la consorziata esecutrice non sia qualificata, perché da un lato rileva ed è richiesta solo la qualificazione del consorzio, dall’altro lato se il consorzio esegue tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, ossia il consorzio opera come una ausiliaria ex lege” (Cons. Stato, Sezione V, n. 71/2024).

In sostanza, secondo il giudice amministrativo di secondo grado, atteso che il “cumulo alla rinfusa” si configura come un avvalimento ex lege, col relativo regime di responsabilità, “…occorre ragionare in termini di unicità del soggetto composto da consorzio stabile e consorziate, indipendentemente da chi ha i requisiti e chi esegue, atteso che in un avvalimento ex lege sono solidalmente responsabili i soggetti che hanno i requisiti e i soggetti che eseguono…”.

In conclusione, così come avviene per l’avvalimento, la consorziata designata come esecutrice, anche se priva dei requisiti di qualificazione – come il possesso dell’attestazione SOA (rilevante nel caso odierno) – può legittimamente eseguire l’appalto “… avendo tutte le risorse necessarie a farlo, poiché usufruisce di quelle del consorzio attraverso il meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, mentre il consorzio stabile resta … il soggetto concorrente, qualificato e direttamente obbligato nei confronti della Stazione anche in solido con l’esecutrice…(cfr. Consiglio di Stato cit. n. 71/2024; in termini n. 10144/2023).

9.3. Peraltro, ai fini dell’infondatezza della censura mossa con l’odierno ricorso introduttivo, rileva altresì un ulteriore particolare che riguarda il peculiare tenore della lex specialis in materia di attestazione SOA.

Se è vero, da un lato, così come sostenuto con il ricorso principale, che il disciplinare di gara, al punto 18.2, abbia previsto che “A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: … a) omissis b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata” (pag. 28), non può essere sottaciuto come risulti, altresì, dalla lettura del medesimo documento che, per quanto attiene ai “requisiti relativi alla SOA, al fatturato globale e allo svolgimento di servizi analoghi di cui ai precedenti punti devono essere posseduti: a) …; b) per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio”.

In altri termini, è la stessa lex specialis ad aver previsto l’applicazione estensiva del cumulo alla rinfusa in materia di SOA per i consorzi stabili, così come sopra delineato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, con discendente legittimità dell’azione posta in essere dalla stazione appaltante in conformità al disciplinare di gara a monte che, sul punto, non risulta neppure essere stato impugnato dalla parte ricorrente.

9.4. La prima censura è pertanto destituita di fondamento.

10.1. Con la seconda e articolata doglianza parte ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi all’esito della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara sotto molteplici profili.

In particolare, va precisato come l’amministrazione abbia individuato il criterio di aggiudicazione della gara optando per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione delle offerte tecniche (per un massimo di 75 punti sui 100 complessivi disponibili) e di quelle economiche (per i residui 25 punti).

Col disciplinare, all’articolo 30, segnatamente, sono stati pertanto predeterminati i tre criteri (A, B e C) di valutazione delle offerte tecniche, suddividendo questi ultimi, a loro volta, in ulteriori 10 sub-criteri (A.1, A.2; B.1, B.2, B.3, B.4, B.5; C.1, C.2, C.3, C.4), con indicazione dei relativi punteggi e dei c.d. criteri motivazionali.

Il successivo articolo 31 del disciplinare di gara ha successivamente: 1) specificato che ogni commissario, in relazione a ciascun sub-criterio, avrebbe dovuto attribuire un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno; 2) previsto una dettagliata griglia, racchiusa in un’apposita tabella, nella quale ad ogni singolo giudizio, relativo all’offerta, è stato associato un coefficiente; 3) ha disposto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla singola offerta in relazione a ciascun sub-criterio e, quindi, avrebbe dovuto attribuire al concorrente il coefficiente medio così calcolato.

Al termine delle operazioni di valutazione, parte ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,73 punti e si è collocata al terzo posto della graduatoria. Il consorzio aggiudicatario, invece, ha ricevuto 95,08 punti, mentre il secondo classificato 88,08 punti.

10.2. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente ha contestato, sotto plurimi aspetti, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, presentate dall’aggiudicataria e dalla seconda graduata, sia in termini assoluti e sia in comparazione con la propria offerta, avuto riguardo, nello specifico, ai sub-criteri A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, C.1 e C.4.

Dal tenore dei diversi profili di censura dedotti emerge come la prospettazione di parte finisca per trasmodare nei limiti della insostituibilità delle scelte ammantate da discrezionalità tecnica riservate alla Commissione di gara, rispetto alle quali tale approccio non è consentito né alle parti, né tantomeno al giudice, il cui sindacato, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza e/o abnormità delle valutazioni effettuate dai commissari.

La censura è pertanto inammissibile, così come eccepito dal consorzio aggiudicatario odierno controinteressato, oltre ad essere comunque infondata per le ragioni di seguito evidenziate.

10.3. In primo luogo, ad essere oggetto di contestazione è l’attribuzione del punteggio massimo (10 punti) al primo classificato e di 6,667 al secondo, per i progetti presentati avuto riguardo alla Relazione A – sub criterio A.1, rispetto ai quali, entrambi, sarebbero di valore e complessità inferiori rispetto al progetto di parte ricorrente, che ha ottenuto, invece, solo un punteggio di 8 a fronte di un lavoro di punta di 12.390.000 euro (l’aggiudicatario ha, invece, un lavoro di punta di euro 9.386.910,96 e il consorzio secondo classificato di euro 2.719.013,46). 

Il disciplinare di gara, al riguardo, all’articolo 27 prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto dare una valutazione in ordine a “proposte migliorative nell’ambito dell’attività di progettazione -professionalità ed esperienza maturata”, motivo per cui la prefata attribuzione dei punteggi dovrebbe essere ritenuta illegittima.

Sul punto, tuttavia, è agevole rilevare come in ossequio ai criteri motivazionali indicati nel disciplinare, la valutazione avrebbe dovuto essere incentrata sulla qualità e sulla complessità dei servizi di progettazione svolti e sulla capacità professionale maturata, da apprezzarsi in ragione di una pluralità di elementi e non già solo sul mero importo delle opere progettate, come invece dedotto dalla parte ricorrente, con discendente infondatezza del primo profilo di censura.

10.4. Sotto un altro aspetto, ad essere contestato è il punteggio relativo al sub-criterio B.1 “Proposte inerenti alla qualità e alle caratteristiche tecnologiche innovative delle componenti impiantistiche”, per un massimo di punti attribuibile pari a 5.

Secondo la prospettazione di parte, la proposta dell’aggiudicatario non espliciterebbe il beneficio ambientale discendente dalla miglioria proposta in sede di offerta tecnica, in violazione dell’art. 27 del disciplinare di gara, con discendente illegittimità del punteggio attribuitogli, pari a cinque punti che, più correttamente, avrebbe dovuto essere pari a zero.

L’offerta della seconda classificata, invece, non avrebbe proposto alcuna miglioria relativamente alle componenti impiantistiche ma soltanto con riferimento ad altri aspetti inconferenti. Anche in questo caso, quindi, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio pari a zero punti rispetto ai 4,375 riconosciuti.

Alla ricorrente, peraltro, sarebbero stati attribuiti solo 3,25 punti, nonostante la bontà delle migliorie proposte.

Il profilo di doglianza in esame sconta la l’evidente natura sostitutiva di apprezzamenti riservati alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, espressa in questo caso, come da disciplinare di gara, mediante la media dei giudizi dei singoli commissari, senza che della sua formulazione siano rinvenibili macroscopici vizi di illegittimità che possano far propendere il Collegio per l’annullamento degli atti di gara, anche in considerazione del fatto che i punteggi ottenuti dalle partecipanti alla gara sono piuttosto ravvicinati tra loro, non emergendo situazioni di differenza così marcate tra le ditte candidate.

Per quanto attiene all’offerta del consorzio controinteressato e aggiudicatario, peraltro, si rileva come, diversamente da quanto evidenziato con l’atto introduttivo del giudizio, in essa viene evidenziato il beneficio ambientale derivante dalle migliorie offerte, concernenti l’impianto di illuminazione stradale posto a base di gara e afferenti all’adozione di una “sorgente luminosa led, composta da 96 led, con flusso luminoso di 27060 lm ed efficienza nominale di 181,6 lm/w”, in grado di apportare una riduzione dei consumi elettrici e, dunque, un beneficio ambientale.

Peraltro, così come evidenziato con la memoria difensiva del 15 gennaio 2024, nella sua offerta tecnica il consorzio controinteressato ha altresì illustrato, mediante apposita tabella grafica, i requisiti e le prestazioni che concorrono a determinare la maggiore durabilità nel tempo del prodotto offerto, con ogni discendente, ulteriore beneficio ambientale, oltre ad aver anche evidenziato l’impiego di materiali, riciclati e riciclabili, quali l’alluminio pressofuso.

Per quanto attiene, poi, alla posizione del consorzio secondo classificato, non costituitosi nell’odierno giudizio, va rilevato come esso abbia ottenuto un punteggio pari a 4,375 punti, rispetto ai 3,25 riconosciuti alla parte ricorrente, con ciò significando che pur volendosi aderire alla tesi di parte ricorrente, almeno per quanto riguarda la posizione del secondo classificato, la graduatoria della gara di cui gara non subirebbe alcun mutamento, con conseguente carenza di interesse a coltivare siffatto profilo di doglianza.

10.5. Il terzo profilo di censura ha ad oggetto la valutazione effettuata con riferimento al sub-criterio B.2) “riduzione dell’impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio DNSH”, sostenendosi come il consorzio aggiudicatario si sarebbe limitato ad esporre, in sede di offerta, i criteri generali del DNSH, omettendo tuttavia di produrre il calcolo analitico-scientifico richiesto dal disciplinare, con ciò significando che la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli un punteggio pari a zero in luogo dei 5 punti assegnati.

Si tratta di aspetto superabile dalla piana lettura dell’offerta tecnica di controparte, senza considerare che pur volendo aderire, almeno in astratto, alla tesi di parte ricorrente, il solo accoglimento di questo specifico profilo di censura non le consentirebbe comunque di poter ambire alla testa della classifica della gara in oggetto, con discendente inammissibilità del profilo di doglianza in commento per difetto di interesse.

10.6. Il quarto e il quinto aspetto oggetto di contestazione riguardano i sub-criteri B.3 “Gestione generale dei cantieri” e B.4. “Gestione delle potenziali interferenze”, rispetto ai quali viene dedotta l’irrealizzabilità, in fatto, della miglioria proposta dal consorzio aggiudicatario, sia per la scarsa profondità del fondale marino nel punto di precipuo interesse e sia per la proposta costruzione di un ponte senza la previa demolizione della passerella servizi già esistente, che costituirebbe un ostacolo fisico insormontabile per la realizzazione dell’opera. Anche in questo caso, quindi, il punteggio avrebbe dovuto essere pari a zero per entrambi i sub-criteri.

Per quanto attiene al consorzio secondo classificato, invece, la sua offerta tecnica prevedrebbe due accessi all’area di cantiere, rispettivamente dalla terra ferma (Augusta) e dall’isola di Augusta, dovendosi rilevare come, in base alla proposta formulata in merito alla palancolata metallica da realizzarsi a mare, la costruzione delle fondazioni dei viadotti dovrebbe avvenire obbligatoriamente su due fronti e, quindi, le trivelle per l’esecuzione dei pali trivellati e, di conseguenza, le autobetoniere per raggiungere la parte a sud dei viadotti, dovrebbero necessariamente accedere al cantiere dall’isola di Augusta e, quindi, all’interno delle aree recintate della Marina Militare. Tuttavia, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’ordinanza n.161/PM/2019 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Augusta stabilisce che il transito sui ponti di collegamento esistenti tra la terraferma e l’isola di Augusta per i mezzi pesanti (>3,5 tonnellate) è consentito solo previa autorizzazione rilasciata con le seguenti modalità: 1- evitare i transiti dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 14.00; 2- evitare transiti contemporanei di due o più mezzi. Ne consegue che la proposta del consorzio secondo classificato creerebbe forti criticità sulla gestione del cantiere, poiché le opere in calcestruzzo sarebbero soggette ad interruzioni e riprese di getto che condizionerebbero negativamente le strutture da realizzare, oltre a provocare lungaggini nei tempi di realizzazione dell’opera e l’aumento delle interferenze con la viabilità urbana e la Marina Militare. Per cui, anche in questo caso, il punteggio corretto sarebbe pari a zero per entrambi i sub-criteri, tenuto conto che il consorzio di cui trattasi non ha tenuto in debita considerazione dette interferenze nella propria offerta tecnica.

In disparte la consueta attitudine della doglianza ad una sostanziale sostituzione alle valutazioni tecniche già effettuate dall’Amministrazione, per quanto attiene all’offerta della prima classificata non si ravvisa alcuna sua abnormità e/o manifesta erroneità, alla luce di quanto precisato negli scritti difensivi del consorzio stabile aggiudicatario, dai quali emerge come il trasporto dei materiali sarebbe stato previsto solo nel tratto di mare ricompreso tra la banchina del Porto commerciale di Augusta e la banchina della Marina Militare, con una profondità ricompresa, in quel tratto, tra i 5 e i 14 metri e, dunque, perfettamente idonea alla navigazione.

Per quanto attiene, poi, alle lavorazioni per la realizzazione del ponte 1, il progetto proposto non prevede che esse siano effettuate via mare, con discendente infondatezza della censura di parte ricorrente, rispetto alla quale nessuna delibazione viene effettuata in merito all’offerta del secondo consorzio classificato, tenuto conto che lo scavalcamento di tale concorrente non comporterebbe comunque l’ottenimento del bene della vita in capo all’odierna parte ricorrente.

10.7 Sesta contestazione riguarda il sub-criterio B.5 “Offerta migliorativa ed integrativa” e l’asserita impraticabilità della soluzione proposta dall’aggiudicatario, sempre in relazione alla inconsistenza della profondità dei fondali nell’area di interesse.

Ancora una volta, parte ricorrente impinge nell’insostituibilità di valutazioni tecniche effettuate dall’Amministrazione in punto di utilizzo, stavolta, di “panne antitorbidità” come opera provvisionale, senza che la doglianza riesca a far trasparire la manifesta illogicità e/o irragionevolezza della valutazione censurata.

Anche tale censura si palesa quindi inammissibile oltre che destituita di fondamento.

10.8. Il settimo profilo di doglianza è rivolto al sub-criterio C.1 “Modalità di gestione e smaltimento dei materiali rinvenuti”, in riferimento al quale, il consorzio aggiudicatario avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a zero, rispetto ai 14 punti ottenuti (sui 15 massimi assegnabili), atteso che la sua proposta non conferirebbe alcun beneficio ambientale ma, addirittura, costituirebbe un danno economico per l’Amministrazione resistente, senza considerare che anche la valutazione dell’offerta di parte ricorrente sarebbe erronea e insufficiente rispetto alla bontà del progetto presentato, che avrebbe dovuto ottenere un punteggio ben maggiore rispetto agli 11 punti attribuiti.

Il Collegio può limitarsi, ancora una volta, ad evidenziare l’inammissibilità della censura così come formulata, atteso il suo chiaro intento di sostituire giudizi di valore di parte rispetto a quelli espressi dalla Commissione di gara.

Peraltro, si rileva come questo specifico profilo di doglianza risulta essere basato su mere ipotesi in termini di mancato smaltimento dei rifiuti relativi alla proposta di controparte, senza che sia stata data alcuna dimostrazione, neppure in via di principio, della solidità di tali critiche.

10.9. Ottavo aspetto censurato è quello relativo al sub-criterio C.4, “Pari opportunità, generazionale e di genere” (punti 5), rispetto al quale parte ricorrente evidenzia come il consorzio aggiudicatario si sia limitato a produrre soltanto la certificazione sulla parità di genere ex d.P.R. n. 125/2022, ottenendo 5 punti. La seconda classificata ha prodotto una relazione in merito senza allegare alcuna certificazione, ricevendo 3,667 punti. Parte ricorrente, invece, ha prodotto sia una relazione sulla parità di genere che la prefata certificazione, ottenendo solo 3,667 (come la seconda classificata).

In tal senso, quindi, sarebbe palese la disparità di trattamento subìta, visto che se la certificazione, così come effettuato per il primo classificato, avrebbe dovuto essere valutata col massimo dei punti, allora la società ricorrente avrebbe dovuto ricevere 5 punti e non 3,667, come avvenuto.

Tale contestazione, tuttavia, pur a volervi aderire, almeno in astratto, non consentirebbe alcuno stravolgimento della graduatoria formata all’esito della procedura selettiva contestata, con discendente sua inammissibilità per difetto di interesse.

11. Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.

12. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia di ammissibilità del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili che, solo grazie all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e alle recenti pronunce della g.a., ha iniziato a trovare una sua definitiva composizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Valeria Ventura, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Daniele Profili   Aurora Lento
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO