Pubblicato il 26/03/2024
N. 01182/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2014, proposto da
Soc. Coop. Eurovega Costruzioni, nella qualità di capogruppo dell’A.T.I., e Cooperativa Edile Appennino, nella qualità di mandante dell’ATI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piraino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sez. Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta Geo Perforazioni, non costituita in giudizio;
per la condanna
– del Comune di Piraino e dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità- Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici – Sezione di Messina al risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione della ditta Geo Perforazioni e allo svolgimento dei lavori nella misura indicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piraino e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sez. Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 febbraio 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, le odierne istanti, partecipanti in A.T.I., agiscono in giudizio contro il Comune di Piraino e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, sez. di Messina, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla illegittima aggiudicazione della gara in esame in favore della ditta Geo Perforazioni.
Le società ricorrenti rappresentano quanto segue:
– il Comune di Piraino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei “lavori di consolidamento” del Centro Urbano Zona Guardiola – Sotto Matrice – Torre Saracena, per l’importo complessivo a base d’asta di € 3.925.424,83 di cui € 77.727,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
– all’esito delle operazioni di gara, la commissione presso l’U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Messina, con verbale del 6 luglio 2006, ha aggiudicato l’appalto alla ditta Geo Perforazioni s.r.l.;
– con determinazione dirigenziale n. 21 del 20 luglio 2006, il Responsabile dell’Area Infrastrutture del Comune di Piraino ha recepito ed adottato integralmente i verbali di gara trasmessigli dall’U.R.E.G.A., in data 6 luglio 2006;
– con ricorso n. 2602/2006, l’A.T.I. Eurovega Costruzioni Soc. Coop e Coop Edile Appennino (da ora in poi A. T. I. Eurovega) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, annullato con sentenza di accoglimento n. 36 del 10 gennaio 2007;
– in assenza di provvedimento di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 7 dicembre 2006, con inizio dei lavori in data 24 maggio 2007;
– la ditta Geo Perforazioni s.r.l. ha impugnato la citata sentenza dinnanzi al C.G.A.R.S. che, dapprima, con ordinanza n. 214 del 7 marzo 2007, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e, in un secondo momento, con sentenza n. 120 del 18 febbraio 2008, ha accolto l’appello incidentale proposto dall’A.T.I. ricorrente, accogliendo, di conseguenza, il ricorso di primo grado;
– con atto notificato il 20 maggio 2008, la Geo Perforazioni ha impugnato, con ricorso per motivi di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza del C.G.A. n. 120/2008, limitatamente al capo in cui era stata accolta la domanda di annullamento del contratto;
– con sentenza n. 21195 del 5 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso;
– in data 9 maggio 2008, stante la permanente inottemperanza del Comune, la ricorrente ha proceduto alla notifica di un atto stragiudiziale di invito e messa in mora, al fine di dare esecuzione al dictum giudiziale;
– a seguito della sentenza pronunciata dal C.G.A.R.S., il Comune ha sospeso i lavori in data 26 febbraio 2008, per poi riprenderli in data 18 marzo 2009, limitatamente a quelli necessari alla messa in sicurezza, in ragione di aspetti di pericolosità esistenti nell’area del cantiere; ultimati i suddetti lavori, il Comune ha disposto una nuova sospensione dei lavori generali;
– l’U.R.E.G.A., in esecuzione della succitata pronuncia del C.G.A.R.S., ha riaperto le operazioni di gara e il 12 gennaio 2009 ha aggiudicato l’appalto all’A.T.I. Eurovega;
– con ricorso n. 2416/2009, la Geo Perforazioni s.r.l. ha impugnato i nuovi verbali dell’U.R.E.G.A innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1907 del 23 novembre 2009, in accoglimento del ricorso incidentale proposto in quella sede dall’A.T.I. Eurovega, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Geo Perforazioni s.r.l.;
– in data 10 marzo 2010 l’ATI Eurovega, nel constatare il ritardo dell’Amministrazione nell’ottemperare alle pronunce giudiziali, ha presentato un nuovo atto di messa in mora ex artt. 90 e 91 R.D. n. 642/1907; in conseguenza dell’esito di tale giudizio, con nota n. 5402 del 20 aprile 2010 il Comune ha comunicato alla Geo Perforazioni l’avvio del “procedimento finalizzato al subentro dell’ATI Eurovega Costruzioni – Cooperativa Edile Appennino, quale unico soggetto legittimato, nel rapporto contrattuale con questo comune con ogni implicazione di ciò in ordine, fra l’altro, alla ultimazione dei lavori di che trattasi ad opera dell’impresa subentrante…”;
– con deliberazione di Giunta Municipale n. 124 dell’1 gennaio 2010, il Comune, ritenendo automaticamente caducato il contratto in essere con la Geo Perforazioni, ha disposto il subentro dell’A.T.I. Eurovega nell’esecuzione delle lavorazioni residue relative all’appalto;
– con atto notificato in data 24 ottobre 2010, la Geo Perforazioni s.r.l. ha adito questo Tribunale (nrg. 2612/10) chiedendo che fosse dichiarato efficace il contratto d’appalto stipulato in data 7 dicembre 2006 tra il Comune e la stessa impresa ricorrente, nonché, ove occorra, che fosse annullata la succitata deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 1 giugno 2010;
– questo Tribunale, con sentenza n. 839 del 2012, ha accolto il ricorso “nella parte relativa al compenso dovuto per i lavori già eseguiti, con il conseguente annullamento, in parte qua, dell’impugnata deliberazione”, mentre lo ha respinto “nella parte tendente a far dichiarare il contratto d’appalto del 7 dicembre 2006 efficace anche per la parte dei lavori ancora da eseguire, che andranno invece realizzati dall’A.T. I. Eurovega”;
– con sentenza n. 585 del 17 giugno 2013, il C G.A.R.S. ha respinto l’appello presentato dalla Geo Perforazioni s.r.l.;
– in data 6 giugno 2013 è stato stipulato il contratto d’appalto, rep. n. 349, registrato a Patti in data 11 giugno 2013 al n. 841 1T, per l’importo complessivo netto di € 855.975,28, che rappresenta il 23,50% dell’importo originario, di cui € 831.590,19 per lavori al netto ed € 24.385,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito per le relative quote di partecipazione: soc. Coop. Eurovega Costruzioni (quota del 75%) per l’importo di € 641.981,46 e Coop. Edile Appennino (quota del 25%) per l’importo di € 213.993,82.
L’A.T.I. Eurovega, assumendo di avere subito ingenti danni in riferimento alla mancata integrale esecuzione della commessa, ha chiesto la condanna della stazione appaltante e dell’U.R.E.G.A. (ritenuta corresponsabile del danno prodottosi) al risarcimento del danno che complessivamente ammonterebbe a € 1.340.736,50, relativamente alle seguenti voci:
– ai costi sostenuti per partecipare alla gara d’appalto (da cui si è vista illegittimamente esclusa);
– ai lavori da eseguire (non compresi in quelli di cui al contratto stipulato in data 6 giugno 2013 rep. n. 349/2013);
– alla mancata qualificazione (attestazione SOA);
– al mancato utile economico che sarebbe derivato da una piena e legittima aggiudicazione dell’appalto (ove i lavori fossero stati seguiti negli anni 2007-2009);
– alla diminuzione del proprio volume d’affari (fatturato);
– alla perdita di chance e al danno curriculare derivante dalla mancata piena aggiudicazione dell’appalto.
2. In data 4 aprile 2014 l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Messina si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’U.R.E.G.A. e chiedendo la conseguente estromissione dal giudizio; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
3. In data 11 giugno 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Piraino, il quale ha eccepito: a) irricevibilità del ricorso per tardività dell’azione risarcitoria; b) infondatezza, in quanto nessuna responsabilità sarebbe da imputare all’Amministrazione.
4. In data 11 settembre 2023 il Comune di Piraino ha depositato memoria ex art. 73 c. p. a., con la quale ha desistito dall’obiezione di irricevibilità eccepita in sede di controricorso, introducendo le ulteriori eccezioni di difetto di legittimazione attiva – per ritenuta responsabilità dell’U.R.E.G.A. – e di acquiescenza.
5. In data 11 settembre 2023 e in data 22 settembre 2023 l’A.T.I. ricorrente ha depositato rispettivamente documentazione e memoria ex art. 73 c. p. a., ribadendo quanto già sostenuto con il ricorso.
6. In data 2 ottobre 2023, in vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria di replica, richiamando integralmente quanto già dedotto in precedenza con l’integrazione di alcune osservazioni.
7. All’esito della pubblica udienza straordinaria del 23 ottobre 2023, il Collegio, con ordinanza n. 3411 del 2023, ha disposto misura istruttoria, ottemperata dalla ricorrente.
8. Alla pubblica udienza straordinaria del 19 febbraio 2024, tenutasi da remoto, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda con cui parte ricorrente chiede il risarcimento del danno da aumento prezzi; a seguito di discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto nei sensi e limiti che seguono.
2. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, della domanda di risarcimento del danno derivante da aumento prezzi.
Al riguardo, si osserva che, in materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell’appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell’Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione una voce di danno nella fase esecutiva del rapporto contrattuale (Cass. s.u. n. 14969 del 2019).
3. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’U.R.E.G.A. la quale, secondo parte ricorrente, sarebbe “corresponsabile” dei danni per avere tenuto un “comportamento (quantomeno) imprudente”, escludendo la società coop. Eurovega, giusta verbale del 6 luglio 2006.
3.1. L’eccezione non merita accoglimento.
Invero, l’U.R.E.G.A., quale struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (ex art. 9, co. 3, della l.r. n. 12/2011), è solo una struttura servente della stazione appaltante e, conseguentemente, la responsabilità ultima degli atti adottati ricade sull’Amministrazione appaltante e non già sull’U.R.E.G.A. stesso, con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.
Come ribadito dal C.G.A. (orientamento più volte ribadito con sentenze n. 942 del 2013; 29 aprile 2013, n. 414; 20 dicembre 2012, n. 1236; 2 gennaio 2012, n. 13; 5 gennaio 2011, n. 8; 1 giugno 2010, n. 806; 30 dicembre 2008, n. 1168), la legittimazione passiva dell’Urega, “in tanto può sussistere in quanto i relativi atti e comportamenti assumano una rilevanza esterna. L’unico atto suscettibile di produrre l’eventuale danno risarcibile è, infatti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva che conclude la procedura, assunto dalla stazione appaltante e ad essa esclusivamente imputabile, mentre la collaborazione in fase procedimentale prestata dall’Urega non può essere riguardata neppure come un elemento concausale in quanto attività meramente endoprocedimentale, i cui risultati sono fatti propri dall’amministrazione che ha indetto la gara e che ha il compito ( cfr. art. 10 D.P.R.S. 1/2005) di verificare la proposta procedendo, ove individui vizi, alla relativa correzione, se per ovviarli non è necessaria la rinnovazione degli atti della procedura, ovvero, in ogni altro caso, a rimettere gli atti all’Ufficio; non si tratta, quindi, di mera verifica di eventuali vizi formali della proposta di aggiudicazione proveniente dall’Ufficio“.
Né è rinvenibile nella fattispecie un “ruolo attivo” che atipicamente l’U.R.E.G.A. avrebbe ricoperto, non risultando in atti che lo stesso sia venuto meno al proprio ruolo solo endoprocedimentale privo di rilevanza esterna, limitandosi invero a compiere atti destinati a essere assorbiti dagli atti decisionali di spettanza dell’Amministrazione che aveva indetto la procedura (v. C.G.A., 13 aprile 2022, n. 470; 21 gennaio 2019, n. 49; 27 febbraio 2017, n. 66).
3.2. Quanto sopra consente di rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Comune, atteso che la determinazione finale di interesse fa capo allo stesso, con le responsabilità conseguenti.
3.3. Va poi rigettata, per gli aspetti rientranti nella giurisdizione di questo Tribunale, l’eccezione di acquiescenza, in ragione della sottoscrizione nel 2013 del contratto, in quanto infondata.
L’acquiescenza tacita ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell’azione giurisdizionale, infatti, si configura solo in presenza di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco di accettazione degli effetti degli atti medesimi, incompatibile con l’intenzione di impugnarlo in sede giurisdizionale (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 gennaio 2021, n.7), non configurabile nella fattispecie.
Infatti, nel caso in esame non è ravvisabile alcuna rinuncia né esplicita né implicita all’azione risarcitoria per i danni conseguenti alla mancata aggiudicazione da parte della ricorrente, tale non essendo la mera sottoscrizione del contratto, con cui la parte ricorrente si è limitata a regolamentare con l’ente il suo subentro ai lavori originariamente assegnati alla controinteressata, nella misura residua del 23,50%.
4. Nel merito il ricorso va accolto nei sensi e limiti che seguono.
4.1. Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ossia il comportamento illegittimo della stazione appaltante (come accertato giudizialmente), la lesione del bene della vita (essendo stato accertato giudizialmente che la “Geo Perforazioni s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla partecipazione alla gara in questione” e avendo infine la stazione appaltante proceduto all’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. ricorrente, che ha eseguito i lavori residui) e il nesso eziologico tra la condotta illegittima e il pregiudizio subito.
Con riferimento al profilo soggettivo dell’illecito, occorre rilevare che, per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2429; sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14, 25 febbraio 2019, n. 1257; 25 febbraio 2016, n. 772; Consiglio di Stato, Sezione V, 19 luglio 2018, n. 4381).
4.2. Non trova, inoltre, conferma in atti la tesi del Comune secondo cui la società ricorrente avrebbe concorso al danno non presentando domanda cautelare nel 2007, atteso che, di contro, risulta che quel giudizio si sia concluso con una sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
5. Passando all’esame delle singole voci di danno, con riferimento al danno da mancata aggiudicazione, la giurisprudenza ha delineato i seguenti consolidati principi (tra le tante: Cons. Stato, Ad. Plen. 12 maggio 2017, n. 2; Sez. II, 27 aprile 2022, n. 3241; Sez. V, 14 luglio 2022, n. 6014; 19 maggio 2021, n. 3892; Sez., VI, 1 febbraio 2021, n. 920; C.G.A. 2 dicembre 2022, n. 1247;5 ottobre 2020, n. 883; TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 7 marzo 2023, n. 740; Palermo, Sez. II, 29 aprile 2022, n. 1444; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I,9 gennaio 2023, n. 173; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8 giugno2022, n. 550):
a) ai sensi degli artt. 30,40 comma1°, lett e) e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto;
b) spetta all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento; quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.;
c) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno;
d) va esclusa la pretesa di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo a base d’asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo).
5.1. Nel caso in esame, va in via preliminare rigettata la pretesa di ristoro del danno emergente, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione (quindi di richiesta di lucro cessante), non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico del concorrente (il quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile); ciò in quanto, in caso contrario, verrebbe fatto conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803; Id., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283; Id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Id., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444; T.A.R. Perugia, sez. I, n. 206 del 2014).
5.2. Passando all’esame della domanda relativa al risarcimento del danno da mancato profitto per i lavori non eseguiti in quanto realizzati dall’altra società (cioè a dire l’utile che l’impresa avrebbe ricavato dalla loro esecuzione), parte ricorrente, con il supporto della depositata perizia tecnica (datata 11 settembre 2023), quantifica tale danno in € 702.722,54 (pari a un utile del 26,77% di € 2.624.450,06), assumendo come dato di partenza il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l’impresa Geo Perforazioni s.r.l. e lo stato finale dei lavori eseguiti da detta impresa a tutto il 28 maggio 2009, con esecuzione e contabilizzazione di lavori per un importo complessivo netto pari a € 2.624.450,06.
Il Comune resistente ha sostenuto la mancata dimostrazione del danno e l’esorbitanza dello stesso.
5.2.1. Ritiene il Collegio che tale perizia non possa costituire piena prova della quantificazione del danno (invero nel caso particolarmente complessa), per le seguenti ragioni: i calcoli risultano fondati sulla conduzione dei lavori da parte della iniziale aggiudicataria e non danno atto dell’offerta di parte ricorrente (non allegata in atti) né della sua struttura al momento della sua presentazione alla stazione appaltante; i prezzi unitari degli articoli indicati nello stato finale dei lavori (all. 3 della perizia) non si riferiscono a proposte/preventivi risalenti all’epoca della presentazione dell’offerta (e ad essa corredati), ma, come indicato nella perizia, vengono “desunti da regolare analisi riferita all’epoca di esecuzione dei lavori”. Si tratta, in ogni caso, di “valutazioni” ex post che non rendono conto dell’aderenza del profitto richiesto a quello ritraibile dall’offerta della deducente, come originariamente formulata.
5.3. Su tali premesse e avuto riguardo a quanto di seguito chiarito, il Collegio ritiene di fare ricorso alla tecnica, propria del danno da illegittimità provvedimentale, della c.d. condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. per effetto della quale l’Amministrazione sarà tenuta proporre alla parte ricorrente una somma, a titolo di risarcimento, parametrata ai lavori non realizzati.
Quanto ai criteri da seguire per la determinazione del lucro cessante, considerato che, nello specifico caso, parte ricorrente, da una parte, non risulta avere prodotto in giudizio la formulata proposta negoziale (offerta) né documentazione relativa alla propria struttura dei costi (cfr. Cons. St. sez. V, n. 26/2024) e, dall’altra, non ha fornito dimostrazione di non avere potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista dell’aggiudicazione (con conseguente decurtazione in ragione dell’aliunde perceptum vel percipiendum; cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947), si stima equo che la stazione appaltante commisuri la sua proposta nella misura non superiore al 3 % del valore della commessa per la parte non eseguita dalla ricorrente (in quanto eseguita dalla controinteressata), valore da determinare in ragione del ribasso offerto dalla ricorrente sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri non soggetti a ribasso; detta misura può reputarsi sufficiente ad assorbire anche il richiesto danno curriculare, comprensivo anche del lamentato danno da mancata acquisizione di qualificazione s.o.a e da riduzioni di quest’ultima (cfr. C.G.A.R.S. n. 133 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 7960 del 2021; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1604 del 2020).
Il complessivo importo riconosciuto va incrementato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all’attualità), e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9785; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4857).
5.3.1. Gli ulteriori profili di danno dedotti appaiono non dimostrati e genericamente indicati, sicché non sono risarcibili.
5.4. L’Amministrazione proporrà la somma da riconoscere, sulla base dei superiori criteri, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV cod. proc. amm., possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
6. In conclusione, il ricorso va, in parte, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la relativa domanda potrà essere riproposta nei termini e modi di cui all’art. 11 c.p.a.; per il resto, il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui in parte motiva.
7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune resistente e vengono liquidate come in dispositivo; vengono, invece, compensate riguardo alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– estromette l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – U.R.E.G.A. Sez. Messina;
– in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;
– per il resto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna il Comune resistente al risarcimento del danno dovuto in favore di parte ricorrente, secondo quanto specificato in motivazione;
– condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti, compresa quella estromessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Alessandra Sidoti, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Giovanni Giardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Giuseppina Alessandra Sidoti | ||
IL SEGRETARIO