Rif. gara indetta dopo il 1.7.2023.

La ricorrente [MMM] impugna la propria esclusione dalla procedura.

MOTIVO RELATIVO ALL’ILLEGITTIMITA’ DELL’ESCLUSIONE

La ricorrente viene esclusa dalla procedura per avere indicato, anzichè un ribasso percentuale, un importo in euro, € 18,13 (anzichè, ragionevolmente, 18,3%). Deduce illegittima la propria esclusione. Il TAR respinge.

Gravi carenze dell’offerta, ovvero gravi distonie rispetto alle modalità di presentazione previste dalla lex specialis, possono comportare comunque l’esclusione, anche in assenza di apposita comminatoria, e senza che ciò costituisca violazione del principio di tassatività delle cause escludenti di cui all’art. 10, co. 2, D.Lgs. 36/2023. Tale è il caso dell’indicazione del ribasso quale valore in euro, non potendo stabilirsi con certezza la sussistenza di un errore materiale riconoscibile.

… la lettera-disciplinare di gara, … prescrive che l’offerta “è costituita dal valore complessivo offerto (a pena di esclusione va indicato il valore in euro offerto e non il ribasso percentuale) fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre e in lettere (e comunque da modello MePa)”

Nel ricorso, … si rappresenta  …: a) l’affidamento, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, riguardava lavorazioni per € 185.786,35 …; …. c) la stazione appaltante ha … escluso l’offerta della ricorrente, evidenziando che era stato indicato il valore di € 18,13, con un ribasso – manifestamente anomalo – prossimo al 100% e con erronea indicazione del valore in euro (anziché tramite ribasso percentuale) dell’offerta; …

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il punto 10 (pagina 17) della lettera di invito stabiliva che, a pena di esclusione, dovesse essere indicato il valore in euro dell’offerta – e non il ribasso percentuale – sino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre e in lettere (e comunque da modello MePA); b) il successivo punto 14 (pagina 21) contemplava quale causa di esclusione l’ipotesi dell’offerta espressa tramite ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, piuttosto che tramite valore assoluto; c) tale clausola sarebbe, comunque, nulla ai sensi dell’art. 10, secondo comma, del decreto legislativo n. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, mentre le clausole che prevedono ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte; d) in ogni caso, la clausola dovrebbe essere annullata per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e tutela dell’affidamento, nonché del principio di accesso al mercato (art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023); e) il seggio di gara ha ben compreso la volontà della ricorrente di offrire un ribasso del 18,13%, pari ad € 151.857,49, importo che risulta dal compimento di una semplice operazione aritmetica; f) occorre aggiungere che la ricorrente è incorsa in errore, sia per la pregressa prassi delle stazioni appaltanti, sia per la poca chiarezza del modulo MePA, sia per alcuni passaggi ambigui della lettera di invito; g) inoltre, le offerte vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà del concorrente, risultando legittimo il potere di rettifica di errori materiali o di refusi che consentano di superare eventuali ambiguità nella loro formulazione; h) nel caso in esame, in particolare, l’offerta della ricorrente appare certa e non equivocabile.

Il Collegio osserva quanto segue.

Nel caso in esame, ad avviso della Sezione, non viene in rilievo una “causa di esclusione dalla procedura”, ma un’ipotesi di (ritenuta) non corretta formulazione dell’offerta in rapporto al contenuto dell’invito ad offrire, posto che l’offerta deve ovviamente conformarsi a quanto richiesto dalla stazione appaltante (anche in applicazione della disciplina normativa applicabile alla procedura, incluso il divieto di presentare offerte anormalmente basse).

… la ricorrente assume che l’offerta corrisponda al contenuto dell’avviso, poiché sarebbe possibile ricostruire il suo significato in modo certo facendo applicazione dei noti criteri interpretativi di cui agli artt. 1362-1371 c.c., con particolare riferimento al principio della buona fede, sancito anche dall’art. 5 del decreto legislativo n. 36/2023.

La giurisprudenza, tuttavia, ha affermato che la previsione secondo cui va indicato il valore dell’offerta in cifre e lettere (e non il ribasso percentuale) giustifica l’esclusione dalla procedura, in quanto la relativa clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell’offerta (Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789; V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 4 giugno 2021, n. 4292; IV, 8 maggio 2021, n 2991).

In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789, è stato affermato quanto segue:

Giova aggiungere, richiamando giurisprudenza pacifica di questo Consiglio (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 4 giugno 2021, n. 4292), che il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara – costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l’esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Tale incompletezza e indeterminatezza dell’offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta) – non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.

In particolare, … la cifra 18,13 poteva, in ipotesi, anche costituire il frutto di un errore di digitazione, con omissione degli zero ovvero di altri numeri, sicché non può affermarsi che il contenuto dell’offerta potesse desumersi in modo certo e inequivocabile in via interpretativa.

Deve, infine, escludersi che la disciplina di gara risultasse ambigua o contraddittoria, avuto riguardo al chiarissimo tenore letterale del punto 10 della lettera di invito.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso.