Rif. gara indetta ante 1.7.2023.
La ricorrente impugna la propria esclusione.
SULL’AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
La ricorrente (esclusa dalla Commissione giudicatrice nel corso di una seduta ove era presente un proprio delegato) impugna l’esclusione, nei 30 giorni dalla PEC di comunicazione (ma oltre i 30 giorni dalla seduta). Il TAR dichiara inammissibile.
La Commissione giudicatrice è legittimata anche a provvedimenti con efficacia esterna, quali l’esclusione dalla gara; quindi, il verbale di seduta che abbia disposto l’esclusione è immediatamente lesivo e va impugnato nei termini decadenziali; quando l’o.e. partecipi – anche mediante delegato – alla seduta nella quale è disposta e motivata la sua esclusione, i termini decorrono dalla seduta stessa, e non dalla successiva comunicazione.
L’[SA] ha svolto … le seguenti difese: a) il verbale della seduta pubblica n. 14 dell’1 agosto 2023, alla quale ha partecipato un delegato della ricorrente, non è stato tempestivamente impugnato e il ricorso risulta, pertanto, irricevibile; …
… la ricorrente …, quanto alla ricevibilità del gravame, ha evidenziato che il verbale di esclusione adottato dalla commissione di gara, seppure alla presenza di un delegato del concorrente, rappresenta un mero atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo (al riguardo, è richiamata la sentenza del T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, in data 30 ottobre 2023, n. 2418), mentre l’effettività della lesione della posizione giuridica del partecipante deriva dal provvedimento finale di esclusione, di competenza del R.U.P., che, nel caso di specie, è stato comunicato a mezzo p.e.c. in data 4 ottobre 2023, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione a far data dalla comunicazione del provvedimento nelle forme previste dall’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016.
…
… il Collegio non può che rilevare l’irricevibilità del ricorso, tenuto conto della decorrenza del termine decadenziale d’impugnazione dal momento in cui la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura, risalente alla seduta pubblica della commissione di gara in data 1 agosto 2023.
Dal relativo verbale, infatti, risulta la partecipazione del delegato della ricorrente (munito di delega, versata in atti, a “presenziare ed operare in nome e per conto” della ricorrente medesima), il quale in detta occasione ha appreso la notizia dell’esclusione dell’impresa e le ragioni della stessa.
Nel verbale si legge che l’offerta della ricorrente è “esclusa poiché non conforme ai requisiti di minima ed in particolare per la UNI EN 13795, nonostante la relazione indichi la conformità dei teli alla norma UNI EN 13795, non è allegata apposita documentazione di riferimento”.
Secondo consolidata giurisprudenza, “il verbale d’esclusione dalla procedura competitiva adottato dalla commissione di gara configura di per sé un atto immediatamente lesivo, perciò passibile d’impugnazione, con termine peraltro generalmente decorrente dalla data della stessa seduta pubblica allorché ad essa prenda parte il rappresentante dell’impresa o un suo delegato provvisto di apposito mandato (ex plurimis, Cons. Stato, V, 27 dicembre 2017, n. 6088; III, 14 giugno 2017, n. 2925; 18 giugno 2015, n. 3126; VI, 14 dicembre 2014, n. 6156)” (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1247).
Non è condivisibile, quindi, l’assunto della ricorrente secondo cui il verbale della commissione di gara che dispone l’esclusione del concorrente è atto avente natura meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesivo, considerati gli effetti provvedimentali che in concreto l’atto esplica in ragione del suo intrinseco contenuto lesivo.
Né appare fondato il rilievo secondo cui la commissione di gara non avrebbe competenza a disporre l’esclusione.
Va osservato, invero, in linea con la giurisprudenza amministrativa sopra citata, che la commissione giudicatrice è “organo (straordinario e temporaneo) dell’amministrazione che ha il prefissato compito di compiere le operazioni di gara e far luogo alla valutazione delle proposte. A tale scopo è legittimata all’adozione anche di provvedimenti con efficacia esterna, idonei a procurare nocumento agli interessati – quali le decisioni d’esclusione o ammissione alla gara – perciò passibili d’autonoma impugnazione” (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1247).
Peraltro, nel caso di specie non risulta che sia stato adottato un provvedimento con il quale il R.U.P. abbia autonomamente valutato le risultanze delle operazioni di gara svolte dalla commissione, approvandone l’operato, e la stazione appaltante si è limitata a trasmettere a mezzo p.e.c. all’impresa esclusa il verbale della seduta pubblica in data 1 agosto 2023 nella quale la commissione di gara aveva adottato la decisione di esclusione; verbale che deve considerarsi già noto all’impresa esclusa, stante la presenza del proprio delegato alla seduta di gara.
Più in generale, la decisione in ordine all’irricevibilità del ricorso nella fattispecie in esame appare conforme all’indirizzo prevalente della giurisprudenza che individua il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’esclusione nella data in cui il concorrente è stato messo in condizione di avere una effettiva conoscenza dei motivi e delle ragioni che hanno indotto la stazione appaltante ad adottare il provvedimento in questione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5437, e le sentenze ivi richiamate).
CONCLUSIONI
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso.
Alla luce di quanto esposto va dichiarata l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.