Rif. gara per appalto integrato indetta ante 1.7.2023.

La s.a. revoca l’aggiudicazione disposta in prima battuta a [CCC], aggiudicando a [GGG]. [CCC] impugna la revoca della propria aggiudicazione; [GGG] svolge ricorso incidentale escludente.

SULL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO

Dopo l’aggiudicazione della s.a. a [CCC] avvenuta con determina del 4.8.2023, [GGG] svolgeva istanza di autotutela; la s.a. chiedeva chiarimenti a [CCC] sui requisiti; all’esito, il 11.8.2023 la Commissione di gara escludeva [CCC] e disponeva l’aggiudicazione provvisoria a [GGG]; il 5.9.2023, la s.a. revocava l’aggiudicazione a [CCC] e aggiudicava definitivamente a [GGG]. Il ricorso averso la revoca dell’aggiudicazione veniva notificato 5.10.2023.

La s.a. deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto [CCC] avrebbe dovuto impugnare già l’esclusione di [CCC] e l’aggiudicazione provvisoria a [GGG] pronunciati dalla Commissione il 11.8.2023. Il TAR respinge l’eccezione.

Solo l’aggiudicazione definitiva (e non la provvisoria, o proposta di aggiudicazione) è atto lesivo e immediatamente impugnabile; tali princìpi trovano applicazione anche nel caso di procedimento di contestuale revoca della precedente aggiudicazione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene destituita di fondamento l’eccezione d’irricevibilità del ricorso principale formulata dalla società controinteressata e dall’Amministrazione resistente, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui Nella procedura di affidamento di un appalto l’atto ad efficacia esterna conclusivo del procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l’impugnazione degli esiti di gara, è, pacificamente, solo l’atto di aggiudicazione definitiva o, secondo la sequenza/denominazione prevista nella normativa vigente, il provvedimento di ‘aggiudicazione’ tout court. Tutti gli atti precedenti, ed in particolare, il c.d. provvedimento di aggiudicazione provvisoria (melius, secondo la normativa vigente, la ‘proposta di aggiudicazione’) devono ritenersi di natura endoprocedimentale ed in quanto tali non possono ritenersi soggetti ad alcun onere di impugnazione, a pena di decadenza, prima dell’emanazione dell’atto conclusivo della procedura” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 15 novembre 2022, n. 2960).

Nel caso che ci occupa, pur avendo la commissione di gara dichiarato di escludere il Consorzio nella seduta dell’11 agosto 2023, con verbale ritualmente notificato agli operatori economici interessati, tuttavia, è soltanto con la determinazione n. … del 5 settembre 2023 che viene disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio con la precedente determinazione n. … del 4 agosto 2023.

SUI MOTIVO (DI RICORSO PRINCIPALE) SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE
Sul motivo relativo alla sussistenza dei requisiti

La s.a. aveva revocato l’aggiudicazione a [CCC] per la mancanza di due ordini di requisiti speciali dei progettisti, relativi alle categorie E08 e S03. La ricorrente, che effettivamente non aveva indicato tali requisiti, impugna la revoca, anzitutto, deducendo di possedere il requisito S03. Il TAR dichiara inammissibile

Nel caso di provvedimento “plurimotivato”, sulla scorta di ragioni escludenti distinte, è inammissibile la censura rivolta ad una sola delle motivazioni. 

Osserva il Collegio che l’esclusione del Consorzio risulta disposta per essere stata omessa “l’indicazione del secondo servizio di punta richiesto a dimostrazione dei livelli minimi di capacità tecnica e professionale” (così nell’impugnata determinazione …), con riguardo alle categorie S.03 e E.08.

Parte ricorrente principale … si è infatti limitata ad argomentare circa il possesso dei due servizi di punta nella categoria S.03.

È sufficiente allora richiamare il condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l’onere di contestarne integralmente e tempestivamente l’intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell’atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale. Il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (cfr.: TAR Puglia, Bari, sez. III, 10 febbraio 2021 n. 240; TAR Liguria, sez. I, 3 dicembre 2010 n. 10729; Cons. St., sez. IV, 13 novembre 1998 n. 1524; TAR Liguria, sez. II, 11 aprile 2008 n. 543)” (T.A.R. Campania, sez. V, 1 aprile 2022, n. 2203).

Né possono rilevare le censure mosse da parte ricorrente principale con la memoria del 2 gennaio 2024, non notificata alle controparti.

Invero, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale:

– “nel processo amministrativo è affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29 marzo 2019, n. 1769; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 22 marzo 2018, n. 3201)”;

– “qualsiasi domanda come qualsiasi motivo di impugnazione avanzati dal ricorrente devono essere contenuti nel ricorso introduttivo, ovvero nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte nonché domande nuove, purché a quelle connesse, vanno proposte con motivi aggiunti (cfr. artt. 40 e 43 cod. proc. amm.)” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 4 maggio 2020, n. 923).

Sul motivo relativo alla rilevanza dei chiarimenti, in contrasto con la lex specialis

[CCC] era stata esclusa per non avere presentato i due servizi di punta dei progettisti, espressamente richiesti dalla lex specialis, sebbene i chiarimenti alludessero alla non necessità di tali servizi di punta. Deduce quindi illegittima l’esclusione, invocando di avere fatto affidamento sui chiarimenti. Il TAR respinge.

I chiarimenti resi dalla s.a. non possono modificare le clausole di lex specialis; di conseguenza, è legittimo il provvedimento di esclusione coerente con le clausole di lex specialis, sebbene non coerente con i chiarimenti; l’o.e. che sia stato escluso per aver fatto affidamento sui chiarimenti può solo, se del caso, agire verso la s.a. per il risarcimento per responsabilità extracontrattuale.

… il ricorrente contesta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che avrebbe disposto l’esclusione per mancata indicazione del secondo servizio di punta in contraddizione alla risposta resa a chiarimento di una domanda formulata da un concorrente, avendo affermato “Quindi i requisiti di cui ai servizi di punta potrebbero anche non essere presenti” (cfr. FAQ n. 8);

Destituito di fondamento è il terzo motivo del ricorso principale, posto che le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della lex di gara forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, non possono determinare un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara.

Sul punto, è consolidato l’orientamento secondo cui le regole contenute nel bando di gara “vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti”, mentre “le risposte fornite in sede di FAQ (frequently asked questions) … non possono avere una portata innovativa rispetto a quanto previsto dall’Avviso stesso …esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto” (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486 e le sentenze ivi richiamate)” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486).

Nel caso di specie, il disciplinare di gara è chiaro nell’indicare quale necessario requisito di capacità tecnico-professionale l’avvenuto espletamento da parte dei progettisti, per ciascuna delle categorie di lavori afferenti ai servizi oggetto dell’affidamento, di almeno “due servizi di punta” di progettazione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte della presente procedura di gara…di importo complessivo…almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione”.

Ne consegue l’infondatezza anche del quarto motivo del ricorso principale, essendo le condizioni di partecipazione alla procedura chiaramente delineate nel disciplinare di gara. E potendo “tuttalpiù ipotizzarsi sul piano astratto la responsabilità risarcitoria ex. art. 2043 c.c. dell’Amministrazione per informazioni inesatte (ex multis Cassazione civile sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2424) ove naturalmente il danneggiato dia prova, tra l’altro, dell’elemento soggettivo dell’illecito” (T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 6 febbraio 2023, n. 71).

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso principale, e dichiara quindi inammissibile il ricorso incidentale.

Per le ragioni esposte, il ricorso principale è infondato.

Il ricorso incidentale deve, invece, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione) (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio, n. 14376/2022)” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7 dicembre 2022, n. 539).