PREMESSE
Nell’ambito di un programma PON soggetto a controllo ministeriale, la s.a. – per l’acquisizione di forniture di importo inferiore ad € 20.000 – esperiva, il 30.11.2015, una prima procedura sul MEPA, e il 2.12.2015, una seconda procedura sempre sul MEPA, entrambe andate diserte. Quindi, il 14.3.2016, la s.a., fuori dal MEPA, procedeva ad affidamento diretto ex art. 125 d.lgs. 163/2006.
Il Ministero rifiutava l’approvazione del contratto, censurando, tra l’altro, che: 1) l’affidamento diretto era infine avvenuto fuori dal MEPA; 2) nelle due gare sul MEPA andate diserte, i termini per le offerte erano eccessivamente brevi (4 e 2 giorni); 3) comunque, l’affidamento diretto conclusivo non era stato preceduto da un confronto competitivo.
La s.a. impugna il provvedimento del Ministero.
SUL MOTIVO RELATIVO ALL’OBBLIGO DEL MEPA
La s.a. rileva che il regolamento comunale consentiva, per gli affidamenti di modico valore quale quello di specie, di procedere fuori dal MEPA.
Il TAR respinge. Nei casi in cui vi è obbligo di ricorso al MEPA, deve procedersi in tal senso, mentre è irrilevante la diversa previsione dei regolamenti interni all’ente.
a) il ricorso al MEPA, indipendentemente dalle previsioni di cui all’art. … del regolamento comunale in materia in materia di affidamento diretto, era imposto dall’art. 1 del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, sicché la previsione regolamentare deve essere disapplicata;
SUL MOTIVO RELATIVO AI TERMINI PER LE OFFERTE SUL MEPA
La s.a. rileva non applicabili al caso di acquisti di modico valore i termini minimi per le offerte.
Il TAR respinge. I termini minimi previsti dal Codice per presentare offerte per le procedure ristrette e negoziate vanno rispettati anche qualora la procedura si svolga sul MEPA, a prescindere dall’importo dell’affidamento.
b) l’Amministrazione ha ritenuto di esperire sul MEPA una (duplice) procedura ristretta ai sensi dell’art. 67, primo comma, dell’allora vigente decreto legislativo n. 163/2006, ma, ad ogni buon conto, dovevano essere rispettati i termini contemplati dal successivo art. 70 …;
SUL MOTIVO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
La s.a. rileva ben possibile l’affidamento diretto senza consultazione di altri operatori.
Il TAR respinge. Anche nel caso di affidamento diretto (art. 125, co. 11, II parte, d.lgs. 163/2006), è comunque necessaria la consultazione di più operatori, in ossequio ai princìpi di trasparenza e concorrenza.
d) la previsione di cui all’art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 è stata … interpretata dalla giurisprudenza alla luce dei principi generali del diritto europeo e di quello nazionale (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Marche, Ancona, 10 gennaio 2013, n. 28 e Consiglio di Stato, V, 5 ottobre 2011, n. 5454), nel senso, cioè, che, anche nel caso di affidamenti di forniture sotto la soglia di € 20.000,00, occorre un confronto competitivo, sebbene informale, tra gli operatori economici interessati;
e) tale conclusione, come affermato nelle decisioni che sono state indicate appare coerente con i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza e con quelli costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, con l’ulteriore precisazione che nell’ambito del principio di trasparenza trova collocazione, quale suo corollario, anche il principio di pubblicità.
CONCLUSIONI
Il TAR respinge il ricorso