Rif. gara per servizi di architettura e ingegneria indetta ante 1.7.2023.
RTI [DDD], escluso dalla procedura, impugna la propria esclusione e gli esiti di gara.
MOTIVO SULL’ILLEGITTIMITA’ DELL’ESCLUSIONE (OFFERTA ESPRESSA IN PREZZO ANZICHE’ IN RIBASSO PERCENTUALE)
La base di gara da ribassare era pari ad € 171.441,45. Sebbene il disciplinare richiedesse espressamente di formulare l’offerta economica mediante ribasso percentuale, RTI [DDD] indicava un importo, pari ad € 144.223,41. La s.a. ne disponeva l’esclusione.
[DDD] censura l’esclusione, invocando un palese errore di mera formulazione, che consentiva planamente di ricavare il ribasso. Il TAR respinge.
L’errore materiale non inficia l’offerta solo se si sostanzia in un mero refuso, riconoscibile ictu oculi, correggibile in modo univoco mediante riconduzione alla reale volontà, chiaramente desumibile dal documento, senza ricorrere a fonti esterne. Tale non è l’indicazione di un importo anzichè del prescritto ribasso (o viceversa), non potendosi in tal caso ricostruire in modo certola reale volontà; un tale difetto comporta l’esclusione, anche in assenza di apposita clausola escludente.
Nel ricorso … si rappresenta … quanto segue: … b) il raggruppamento … è stato escluso per aver indicato il ribasso, non in termini di percentuali, ma indicando il prezzo richiesto [€ 144.223,41, n.d.r.]; c) la commissione … ha ritenuto che la “offerta economica” fosse stata “espressa tramite un numero maggiore di 100, come tale non corrispondente ad un ribasso percentuale”; … e) la percentuale di ribasso, tuttavia, era facilmente ricavabile attraverso una semplice operazione aritmetica …: [(171.441,45-144.223,41)/171.441,45 = 15,876% di ribasso]; f) il punteggio economico che la commissione avrebbe dovuto assegnare … era pari a 14,51 punti, per un punteggio complessivo pari a 94,51 punti, che avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento medesimo.
Il contenuto dei motivi di gravame …: a) l’operato della stazione appaltante è illogico, in quanto l’errore materiale era facilmente riconoscibile e rettificabile; b) la commissione di gara non avrebbe dovuto compiere alcuna attività straordinaria in violazione del principio rigoroso della par condicio, nonché del principio della non modificabilità sostanziale dell’offerta; c) è, invece, intervenuta la violazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e del favor partecipationis; d) l’individuazione della percentuale dipendenza dall’unica possibile operazione aritmetica effettuabile, costituita dalla riduzione in termini percentuali del prezzo totale offerto indicato in sede di offerta rispetto all’importo a base d’asta.
Il [SA], … ha chiesto il rigetto del gravame …: a) ai sensi del punto 11 del disciplinare, la presentazione dell’offerta economica doveva avvenire mediante “dichiarazione … contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso”; b) nello stesso disciplinare era indicata la formula matematica per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e anche da essa si evince che ai concorrenti era richiesta l’indicazione di un ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere; c) il ribasso offerto dal raggruppamento ricorrente si prestava a una duplice interpretazione: – come ribasso da sottrarre all’importo posto a base di gara (in tal caso la percentuale di ribasso offerta sarebbe pari all’84,124%); – come corrispettivo per la prestazione oggetto di gara (in tal caso la percentuale di ribasso offerta sarebbe pari al 15,876%); d) non risulta certa, pertanto, la volontà dell’operatore economico e nel caso di specie l’offerta viola il principio di unicità, serietà e affidabilità; e) la rettifica dell’offerta da parte della commissione di gara avrebbe costituito una plateale violazione del principio della par condicio.
…
… il Collegio osserva quanto segue.
Nella sentenza del Consiglio di Stato, V, 15 novembre 2022, n. 9996/2022, è stato affermato quanto segue:
Va premesso che, come affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente: “deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; … la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; … tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)” (Cons. Stato, V, n. 5344/2022).
In sintesi, l’errore materiale è tale e può essere corretto solo se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara (cfr. anche Cons. Stato, V, 26 ottobre 2020, n. 6462; id., III, 24 febbraio 2020, n. 1347).
Nella sentenza di questo Tribunale, I, 26 settembre 2023, n. 2799/2023, è stato, altresì, affermato quanto segue:
Ferma restando, quindi, la legittimità delle modalità di indicazione del ribasso per come scaturenti dalla lettura congiunta della lettera di invito e del modello di offerta economica e dovendosi piuttosto ricondurre l’errore della ricorrente ad una frettolosa e poco diligente redazione dell’offerta economica, occorre, tuttavia, accertare la natura e rilevanza dell’errore di redazione dalla stessa commesso, al fine di verificare se esso fosse un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; 20 marzo 2020, n. 1998 Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1827; T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 970; T.A.R. Umbria, Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542; T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 maggio 2020, n. 429; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650; T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 239) ovvero richiedesse un’attività integrativa da parte del RUP e come tale inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 804; 9 marzo 2020 n. 1671; 22 ottobre 2018, n. 6005; Sez. III, 26 giugno 2020 n. 4103;T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661).
Ad avviso della Sezione, nello specifico caso in esame non si è di fronte ad un errore immediatamente emendabile senza l’intermediazione di attività manipolative o interpretative, in quanto l’importo indicato (soltanto in cifre) poteva essere tradotto in termini percentuali nel ribasso percentuale offerto, ovvero nel prezzo richiesto, ovvero poteva essere interpretato come un ribasso offerto in termini percentuali con erronea apposizione della virgola.
Anche prescindendo da tale rilievo, occorre, poi, tener conto delle affermazioni giurisprudenziali relative all’ipotesi – speculare, ma analoga – in cui la disciplina della procedura di gara preveda l’indicazione del valore dell’offerta in cifre e lettere (e non tramite ribasso percentuale).
Con riferimento a tale fattispecie è stato affermato che, nel caso di violazione della relativa previsione, risulta giustificata l’esclusione dalla procedura, in quanto la clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell’offerta (Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789; V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 4 giugno 2021, n. 4292; IV, 8 maggio 2021, n 2991).
In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789, è stato affermato quanto segue:
Giova aggiungere, richiamando giurisprudenza pacifica di questo Consiglio (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 4 giugno 2021, n. 4292), che il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara – costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l’esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Tale incompletezza e indeterminatezza dell’offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta) – non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.
Le affermazioni appena indicate trovano applicazione, a giudizio il Collegio, anche in relazione al caso di specie, sicché il ricorso non può trovare accoglimento.
CONCLUSIONI
Il TAR respinge il ricorso.