Rif. gara indetta nel 2023, ante 1.7.2023.

[XXX], escluso dalla procedura, impugna la propria esclusione.

MOTIVO RELATIVO ALL’ESCLUSIONE PER IRREGOLARITA’ FISCALI

La s.a. revoca l’aggiudicazione alla ricorrente, in virtù di irregolarità fiscali definitive (risultanti dalla certificazione dell’AGE) sopra la soglia di rilevanza di € 5.000, oltre varie irregolarità fiscali non definitive.

La ricorrente deduce illegittima l’esclusione, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali. Il TAR respinge.

Ai fini della causa di esclusione delle irregolarità fiscali, la s.a. non può sindacare le risultante del certificato dell’A.G.E., che fa fede tanto per l’attestazione del debito, quanto per l’avvenuta notifica degli atti tributari ivi indicata.

Ai fini dell’esclusione per irregolarità fiscali non definitivamente accertate – ferma la necessità che sia superata nel complesso la soglia di rilevanza di € 35.000 – , la ripetitività delle violazioni, desunta dalla pluralità di debiti fiscali, costituisce un legittimo indice di inaffidabilità, che giustifica l’esclusione discrezionale.  

La ricorrente … sostiene che nessuna delle tre cartelle esattoriali contestate e sulla base delle quali sono stati adottati gli atti impugnati è idonea ad integrare i requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio, … rileva che: I) la cartella n. -OMISSIS-, asseritamente notificata in data 22.11.2022, non risulterebbe essere giunta alla casella PEC della ditta ricorrente e, in ogni caso, l’importo oggetto della stessa sarebbe inferiore ai limiti di legge; II) le cartelle nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-non sarebbero mai state notificate.

5. … il Comune di -OMISSIS-, al contrario, ha rilevato che:

I) … come emergeva dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate, … nel momento di verifica dei requisiti di legge, vi erano numerose violazioni tributarie, sia definitivamente accertate (per un importo complessivo superiore al limite massimo, fissato dall’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27.12.2017 n. 205, di € 5.000,00), che non definitivamente accertate (per un importo complessivo superiore al limite massimo, fissato dall’art. 3 del D.M. 28.09.2022, di euro 35.000,00);

II) le istanze di rateizzazione sono state presentate successivamente alla scadenza di presentazione delle domande;

III) … la cartella esattoriale n. -OMISSIS- risulta essere stata notificata in data 25.11.2022, come attestato con propria certificazione dalla stessa Agenzia delle entrate in data 03.03.2023 e di tale certificazione non è possibile dubitare, in assenza di una querela di falso che non risulta essere stata proposta. L’ammontare della cartella, inoltre, è di € 9.093,56 e, quindi, superiore al limite di € 5.000,00, superato il quale si è in presenza di una infrazione grave ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

9. … il Collegio ritiene i ricorsi infondati.

10. … a seguito dell’aggiudicazione disposta in favore della ditta ricorrente, la stazione appaltante ha dato via alle verifiche intese ad accertare il possesso dei prescritti requisiti in capo a quest’ultima, nel corso delle quali è emersa l’irregolarità della posizione contributiva dell’operatore economico. … come da certificazione prot. … del 3 marzo 2023 rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è emerso che a carico di parte ricorrente risultavano diverse violazioni, sia accertate in via definita, per un importo complessivo superiore al limite massimo, fissato dall’art. 1, co. nn. 986 e 988, della l. n. 205/2017 (pari a € 5.000,00), e sia non definitivamente accertate, anche in tal caso per una somma complessiva superiore al limite massimo consentito contemplato dall’art. 3 del d.m. del 28 settembre 2022 (pari a € 35.000,00).

… previa interlocuzione con la ditta aggiudicataria e ritenute non dirimenti le giustificazioni dalla stessa fornite, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione originariamente adottata, procedendo, successivamente, all’affidamento dei lavori in favore della … controinteressata.

11. Venendo al quadro normativo di riferimento va rilevato, per quanto qui d’interesse, che l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis, contempla, tra le ipotesi di esclusione degli operatori economici candidati in una pubblica gara, quella consistente nell’aver commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.

Successivamente, il medesimo comma della disposizione richiamata prevede altresì che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

12. Ricostruiti i fatti di causa e la normativa applicabile, il Collegio ritiene dirimente la circostanza che la cartella di pagamento n. -OMISSIS- dell’importo di € 9.093,56 contiene una “violazione grave definitivamente accertata” che, come visto, costituisce una causa di esclusione obbligatoria dalle procedure ad evidenza pubblica.

Si è in presenza, infatti, di un debito nei confronti dell’Erario di ammontare superiore a € 5.000,00 (limite individuato dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 a cui l’articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 fa espresso rinvio) e di un atto non più soggetto ad impugnazione; infatti, benché la ricorrente abbia sostenuto di non aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento, questa circostanza non è valutabile da parte di questo Collegio, in quanto incidente sulla legittimità della cartella, la cui cognizione esula dai poteri di questo giudice, in quanto la giurisdizione appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, innanzi a cui può essere impugnata. In assenza di annullamento in sede giudiziale questo giudice deve limitarsi a prendere atto della sua esistenza.

13. Ad abundatiam, il Collegio osserva che, anche a non ritenere sussistente la “violazione grave definitivamente accertata” di cui al punto precedente, in ogni caso, le violazioni tributarie contenute nelle cartelle nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-(rispettivamente pari a € 9.093,56, € 26.559,68 e € 36.127,82) costituiscono comunque “gravi violazioni non definitivamente accertate” che, in base all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, possono portare all’esclusione facoltativa dell’operatore economico dalla procedura di gara.

Deve, infatti, essere evidenziato come l’importo complessivo delle violazioni sia maggiore rispetto a quello di € 35.000,00 complessivi previsto dalla normativa vigente, oltre ad essere comunque di consistenza assolutamente rilevante anche rispetto al valore della commessa pubblica di cui trattasi, ben potendo dunque giustificare l’adottato provvedimento di esclusione, tenuto conto che “la ripetitività degli adempimenti tributari per un ammontare complessivamente superiore alla soglia di gravità indicata dal legislatore costituisca indice d’inaffidabilità del concorrente e giustifichi l’estromissione” (T.A.R Liguria, Sezione Prima, sent. n. 1140/2022).

La stazione appaltante, quindi, in presenza delle citate “gravi violazioni non definitivamente accertate” ha legittimamente optato per la revoca dell’aggiudicazione; alcuna censura può pertanto essere mossa all’operato dell’amministrazione.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso.

14. Per quanto precede, i ricorsi vanno respinti in quanto infondati.