Pubblicato il 07/02/2024
N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Lanza e Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio ex lege in Catania via Vecchia Ognina, 149 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’’informativa antimafia prot. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- a carico della -OMISSIS-, notificata in data 12/04/2023;
– di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 9 giugno 2023, parte ricorrente è insorta contro il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- in ragione dell’asserita esistenza “di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 del codice antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività” della detta società.
Premesso di essere una società -OMISSIS-costituita il 21 settembre 2006 per l’esercizio di attività di costruzioni di edifici e lavori edili in genere che opera sul territorio presso cui ha la sede legale, la società ha rappresentato che, a far data dal 29 agosto 2019, essa è stata rilevata dagli attuali tre soci: 1) -OMISSIS-, rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione; 2) -OMISSIS-, vice presidente del consiglio di amministrazione; 3) -OMISSIS-, consigliere.
Il ricorso, proposto avverso l’informativa interdittiva, è affidato alle seguenti censure:
I) Illegittimità della verifica antimafia per un contratto “sotto soglia”:
– illegittima sarebbe la verifica antimafia per un contratto sotto soglia, quale quello in questione;
II) illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. violazione dell’art. 92, comma 2 bis e ter, d. lgs.159/2011. difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente e/o motivazione perplessa:
– in violazione di legge avuto riguardo al combinato disposto di cui all’art. 92 d. lgs. n. 159 del 2011, commi 2-bis e 2-ter, con il provvedimento impugnato, la Prefettura avrebbe superato le osservazioni presentate dalla parte ricorrente senza entrare nel merito delle stesse, omettendo che il sig. -OMISSIS- – che viene richiamato nella comunicazione ex art. 92-bis per il fatto di avere dichiarato di avere fatto una “cortesia” a -OMISSIS- per potere svolgere l’attività lavorativa nel settore – non ha mai reso dichiarazioni alle FF.OO., come dallo stesso chiarito nelle dette osservazioni e in sede di audizione personale;
III) Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. violazione dell’art. 91, comma 5, d. lgs. 159/2011. Difetto di motivazione:
– il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, che invero sarebbe solo apparente; esso sarebbe, in particolare, incentrato su di una non attuale, parziale, frammentaria, inattendibile e superata rappresentazione degli elementi posti a suo fondamento, oltre che su di una errata e fuorviante valutazione delle risultanze processuali in essa versate;
IV) Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. violazione dell’art. 91, comma 5, d. lgs. 159/2011.
Difetto di motivazione:
– le conclusioni a cui la Prefettura è pervenuta sarebbero frutto di un macroscopico errore di percezione e di valutazione in quanto basate essenzialmente su meri legami parentali di due soci con soggetti ritenuti controindicati, non rilevanti in assenza di prova di un collegamento qualificato con la società e di elementi da cui possa desumersi la conduzione collettiva ovvero la regia familiare;
– nessuna controindicazione sarebbe emersa a carico della società;
– i precedenti dei familiari indicati nel provvedimento sarebbero di modestissimo rilievo e in ogni caso datati;
V) Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. violazione dell’art. 91, comma 5, d. lgs. 159/2011.
Difetto di motivazione:
– in presenza di una impresa di modeste dimensioni, quale quella in questione, il mero legame parentale non potrebbe ritenersi sufficiente a sostenere la misura interdittiva, necessitando un ulteriore passaggio significativo del tentativo di infiltrazione;
VI) Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. violazione dell’art. 92, comma 2 ter lett. a) e 94 bis, d.lgs. 159/2011. Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente e/o motivazione perplessa:
– la Prefettura inopinatamente avrebbe respinto anche la richiesta di applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis del d. lgs. n. 159/2011, avanzata dalla ricorrente sia nelle osservazioni che in sede di audizione personale del sig. -OMISSIS-.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate per resistere al giudizio.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata fissata la pubblica udienza per la trattazione del merito del ricorso.
4. In vista della pubblica udienza il ricorrente ha prodotto memoria.
5. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Occorre innanzitutto esaminare la questione della ritenuta illegittimità della verifica antimafia per i contratti sotto soglia, sollevata con il primo motivo di ricorso.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Come costantemente e condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la circostanza che la normativa sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e, indipendentemente dalla soglia, per le attività imprenditoriali indicate dalla legge “non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida” (Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040; Tar Calabria, Catanzaro, n. 377/2016). Si tratta, infatti, di una legittima prerogativa della p.a. (Cons. Giust. Amm., 17 gennaio 2011, n. 26), sicché legittimamente l’Amministrazione può richiedere anche per essi le opportune informazioni antimafia al Prefetto. Ciò posto in generale, nella fattispecie de qua, tale controllo discende anche da apposito protocollo di legalità del 18 marzo 2015.
In ogni caso, non risulta nel caso di specie che l’interdittiva muova da una richiesta di informazioni antimafia per appalti sotto soglia, atteso che, come evidenziato dalla difesa erariale, l’istanza era stata avanzata dalla società medesima, in data 3 luglio 2020, al fine di ottenere l’iscrizione “nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)”; peraltro, tra le attività ritenute primariamente esposte a tentativi di permeabilità mafiosa, il comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012, indipendentemente dalla soglia, contempla i settori della “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, noli a freddo di macchinari e noli a caldo”, di cui rispettivamente alle lettere c), e) e g) della disposizione in commento, in relazione ai quali l’istanza della ricorrente risulta essere stata avanzata.
2. I motivi del ricorso dal secondo al quinto, come descritti nella parte in fatto, per ragioni logico-giuridiche possono essere delibati congiuntamente.
2.1. La prognosi indiziaria che emerge dal provvedimento interdittivo si fonda essenzialmente:
a) sui legami familiari tra i due soci (-OMISSIS- e -OMISSIS-) con -OMISSIS-e -OMISSIS-, rispettivamente padre e madre degli stessi;
b) su elementi di controindicazione nei confronti del padre -OMISSIS-, che risulta avere avuto vicende giudiziarie per tentata estorsione e associazione di tipo mafioso; in particolare, il padre:
– in data -OMISSIS- è stato tratto in arresto per il reato di danneggiamento aggravato e tentata estorsione; il Tribunale di -OMISSIS- lo ha condannato per il reato di tentata estorsione;
– in data -OMISSIS- è stato segnalato all’A.G. per il reato di associazione di tipo mafioso;
– è stato imputato nell’ambito del proc. pen. cd. -OMISSIS-, in quanto “affiliato in epoca imprecisata prima del 1990 al -OMISSIS-” e in tale procedimento assolto per non avere commesso il fatto con sentenza -OMISSIS-della Corte di Assise di -OMISSIS-, che tuttavia ha ritenuto che i controlli “consentono di ritenere che l’imputato abbia frequentazioni nell’ambiente della criminalità organizzata”;
– è stato controllato il 6 luglio 2010 in compagnia di soggetto ritenuto controindicato;
c) su elementi di controindicazione nei confronti di -OMISSIS-, in quanto sorella di -OMISSIS-, quest’ultimo gravato da precedenti per reati di estorsione, rapina, truffa, truffa aggravata; tratto in arreso nel 1988 per il reato di danneggiamento aggravato e tentata estorsione; condannato dal tribunale di -OMISSIS- per il reato di tentata estorsione; in particolare:
– con sentenza definitiva del -OMISSIS-, la Corte di Appello ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di -OMISSIS- il 18 settembre 1995 della misura di prevenzione di sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno della durata di anni 3;
– in data -OMISSIS- la Corte di Assise di Appello di -OMISSIS-, nell’ambito dell’indagine -OMISSIS-, ha riformato la precedente sentenza della Corte di Assise di -OMISSIS-, assolvendolo per non avere commesso il fatto;
– in data -OMISSIS- la Corte di Appello di -OMISSIS- ha confermato la sentenza di condanna emessa il 15 giugno 2010 dal Tribunale di -OMISSIS- per estorsione in concorso e danneggiamento seguito da incendio in concorso con l’aggravante di tipo mafioso; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di -OMISSIS- per nuovo giudizio in relazione all’affermazione di responsabilità di -OMISSIS- -OMISSIS- e alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 628 c. 3 n. 1-3 c.p.;
– in data 24 febbraio 2020 la Corte di Appello di -OMISSIS-, con sentenza -OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- (operazione -OMISSIS-), lo ha condannato in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; avverso il provvedimento è stato proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2021;
d) su elementi di controindicazione nei confronti di -OMISSIS-, nipote di -OMISSIS-e -OMISSIS-, gravato da precedenti per reati di estorsione, rapina, truffa e truffa aggravata; in particolare:
– il 16 giugno 2010 il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- lo ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno in -OMISSIS- per la durata di 2 anni;
– il -OMISSIS- la Corte di Appello di -OMISSIS- ha confermato la condanna (del Tribunale di -OMISSIS-) per estorsione in concorso e danneggiamento seguito da incendio in concorso con l’aggravante di tipo mafioso; la Corte di Cassazione, con sentenza del -OMISSIS- ha dichiarato l’affermazione di responsabilità di -OMISSIS- in ordine ai delitti contestatigli per i quali è intervenuta condanna e ha rigettato per il resto;
e) sulla circostanza che, nell’ambito di attività informativa svolta dai carabinieri, -OMISSIS-, consigliere dell’impresa in esame, ha dichiarato di avere conseguito da poco la laurea di maestro di musica, di essere in attesa di occupazione e di non conoscere -OMISSIS- (il legale rappresentante della società) e la stessa impresa -OMISSIS-, precisando che circa due anni addietro il cugino -OMISSIS- gli aveva fatto firmare dei documenti a lui non meglio precisati, rassicurandolo che non avrebbe dovuto fare altro;
f) sulla circostanza che, nell’ambito di attività informativa svolta dai carabinieri, -OMISSIS-ha specificato che sia -OMISSIS- che i suoi figli titolari di cariche nell’impresa in questione avevano tutti fatto una “cortesia” al nipote -OMISSIS- per permettergli di svolgere attività lavorativa nel settore edile senza risultarne titolare;
g) sulla circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno percepito redditi dalla società nell’anno 2018 il primo e dal 2018 al 2021 il secondo, che, da accertamenti INPS, risulta averli percepiti anche per gli anni 2020-2021 ed anche nel 2022.
2.2. Ricostruito come sopra il quadro indiziario e partendo dalle contestazioni mosse dalla ricorrente circa la presunta insussistenza a carico della stessa delle condizioni per l’adozione di un provvedimento interdittivo, il Collegio rileva come la misura sia stata adottata ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del Codice Antimafia, i quali non richiedono né la sussistenza di condanne, quale presupposto preclusivo al giudizio complessivo sugli altri indici-spia, né la necessità di altri provvedimenti del giudice penale (rinvio a giudizio, misure cautelari, misure di prevenzione) ai fini della complessiva valutazione sul grado di permeabilità della criminalità organizzata. Invero, il sistema della prevenzione – per come disciplinato dal Codice Antimafia – si presenta come “binario”, inducendo in via automatica da alcune categorie di reati il rischio di infiltrazione mafiosa e lasciando, invece, negli altri casi, al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia la valutazione “atipica” di una serie di elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza. Invero, i presupposti per l’emanazione di un provvedimento interdittivo sono un catalogo aperto da cui l’Autorità può desumere gli indizi corroboranti il giudizio prognostico sotteso all’apprezzamento del rischio infiltrativo; quindi, la sussistenza di un provvedimento di condanna, ancorché non definitivo, non è presupposto tassativo, potendo essere doppiato e traguardato dalle altre situazioni sintomatico-presuntive di cui all’art. 84, comma 4°, del D.lgs. n. 159/2011 o dalla clausola aperta compendiata nei “concreti elementi” di cui all’art. 91, 6° comma, D.lgs. n. 159/2011.
Al riguardo, la giurisprudenza è da tempo consolidata nel ritenere che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni che sono espressione di ampia discrezionalità e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose (e, quindi, del condizionamento in atto dell’attività di impresa), ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (cfr. tra le tante: C.G.A. 14 maggio 2021, n. 431; Cons. Stato, sez. III 4 giugno 2021, n. 4293; 27 aprile 2021, n. 3379; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 19 gennaio 2018, n. 148 e 29 settembre 2017 n. 2258). Il “tentativo di infiltrazione” deve essere, quindi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, Ad. Plen. 6 aprile 2018, n. 3; Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890; 30 gennaio 2019, n. 758; 18 aprile 2018, n. 2343). Lo stesso legislatore, del resto, laddove fa riferimento (art. 84, comma 3°, D.lgs. n. 159 del 2011) agli “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” richiama nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento secondo una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso (cfr. in termini, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. III, 6 settembre 2021, n. 6225 e 3 agosto 2021, n. 5734 con ampi richiami giurisprudenziali).
2.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato – dopo avere evidenziato la sussistenza di rapporti familiari del vice presidente e del consigliere della società con soggetti ritenuti controindicati – ha ritenuto che detti rapporti, congiuntamente con quello lavorativo con alcuni di essi, inducano a ritenere immanenti i rischi infiltrativi all’interno dell’azienda e nell’attività della società per il tramite dei predetti soggetti che, se anche non ricoprono cariche gestionali, di fatto, possono condizionarne la gestione.
Infatti, alcuni parenti controindicati e precisamente -OMISSIS- -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-) e suo figlio -OMISSIS- hanno percepito redditi dalla società nell’anno 2018 il primo e dal 2018 al 2021 il secondo, con la precisazione per quest’ultimo che, “a seguito di accertamenti al punto INPS, risultano anche per gli anni 2020-2021 ed anche nel 2022”; -OMISSIS-, peraltro, dipendente in servizio presso l’impresa già prima del subentro della nuova compagine societaria, è tuttora in servizio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le predette circostanze siano sufficienti a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa, fornendo un quadro indiziario sufficiente per ritenere correttamente formulato il giudizio del Prefetto circa l’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività economica ed imprenditoriale riconducibile alla ditta della ricorrente, ove si consideri la funzione di tutela sociale significativamente anticipatoria assegnata dal legislatore alle misure previste dalla normativa antimafia.
A ciò si aggiunga che, nell’ambito dell’attività informativa svolta dai carabinieri, il consigliere -OMISSIS- ha dichiarato di avere conseguito da poco la laurea di maestro di musica, di essere in attesa di occupazione e di non conoscere -OMISSIS- (il legale rappresentante della società) né la stessa impresa -OMISSIS-, precisando che circa due anni addietro il cugino -OMISSIS- gli aveva fatto firmare dei documenti a lui non meglio precisati rassicurandolo che non avrebbe dovuto fare altro; e che -OMISSIS-(padre del consigliere -OMISSIS-) ha specificato che sia -OMISSIS- che i suoi figli titolari di cariche nell’impresa in questione avevano tutti fatto una “cortesia” al nipote -OMISSIS- per permettergli di svolgere attività lavorativa nel settore edile senza risultarne titolare.
La circostanza che -OMISSIS- venga menzionato impropriamente (nel preavviso dell’interdittiva) quale soggetto che ha dichiarato di avere fatto una cortesia a -OMISSIS-, mentre lo stesso non era stato affatto sentito dai carabinieri, e che nell’interdittiva, nonostante ciò sia stato chiarito nelle osservazioni e in sede di audizione personale, la Prefettura si sia limitata a dare atto che “i legali e lo stesso -OMISSIS- hanno sottolineato che tale affermazione non era stata resa” non toglie pregnanza alle superiori argomentazioni, restando non smentite le dichiarazioni rese da -OMISSIS- e -OMISSIS-
In altri termini, nel caso di specie, ciò che assume profonda valenza in chiave prognostica, non è il mero rapporto parentale, ma il fatto che familiari, con coinvolgimento in procedimenti penali per reati aventi rilevanza in tema di prognosi infiltrativa – indipendentemente dal carattere irrevocabile delle condanne -, abbiano percepito redditi dalla società, che uno di loro continui a lavorare attualmente nell’impresa e che da dichiarazioni di un consigliere (e di suo padre) emerga che questi non conosca il legale rappresentante né la società, avendo rappresentato ai carabinieri di avere assunto la carica per fare un “favore” a -OMISSIS- (suo cugino).
Gli argomenti della ricorrente che asserisce che il consigliere in questione non si occupi personalmente della -OMISSIS-o che conosca il legale rappresentante con lo pseudonimo e per tale motivo abbia dichiarato di non conoscerlo non appaiono persuasivi, anzi corroborando la tesi della Prefettura in quanto evidenziano un ruolo solo formale del consigliere all’interno della società.
Parimenti l’argomento che fa leva su asseriti “errori” in cui sarebbe incorsa la Prefettura (ad es. sulla convivenza del vice presidente e del consigliere con i genitori; sulla irrevocabilità – invero controversa – della sentenza di condanna rilevante nei confronti di -OMISSIS-) non conduce a diversa determinazione, in quanto, in ogni caso, ciò che rileva è che, con riferimento ai superiori elementi evidenziati, il quadro indiziario complessivo risulti adeguatamente sorretto, attese la rilevanza e la gravità degli elementi valutati come sopra esposti.
Quanto alla contestata carenza di attualità, va osservato che la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo, ma unicamente dalla sopravvenienza e dall’accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa, nel caso non emersi (T.A.R. Catania, sez. I, n. 2116/2020); ciò è maggiormente vero a fronte di condanne rilevanti ai fini della prognosi infiltrativa e della permanenza lavorativa nella società di uno dei soggetti ritenuti controindicati.
Né ancora si può ritenere che le osservazioni del ricorrente non siano state esaminate dalla Prefettura, la quale nell’interdittiva dichiara che il Gruppo Interforze non ha ritenuto che con le osservazioni formulate gli interessati abbiano fornito elementi aggiuntivi tali da modificare il giudizio di tenore interdittivo; l’affermazione non appare apodittica, come invece ritenuto dal ricorrente, ma è volta a ritenere sufficienti gli elementi a sostegno del giudizio interdittivo, anche avuto riguardo a quanto osservato dalla ricorrente.
2.4. Risulta, poi, del tutto destituito di fondamento il rilievo di parte ricorrente secondo cui un’azienda di modestissime dimensioni, come quella in esame, non si presterebbe all’ingerenza della pressione malavitosa, quest’ultima presupponendo il carattere della complessità dell’organizzazione aziendale.
In senso contrario, la giurisprudenza ha affermato che è proprio la struttura a base sostanzialmente individuale ad essere più facilmente esposta a condizionamenti criminali rispetto a quanto possa verificarsi per un’impresa strutturata in forma societaria (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5879/2010; Cons. Stato, Sez. III, n. 4740/2012; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2022, n. 1622, secondo cui: “… la configurazione strettamente individuale dell’impresa non indebolisce, ma semmai rafforza l’ordine di considerazioni sin qui tracciato, in quanto evidenzia una sua maggiore esposizione al rischio di condizionamento, proprio per il fatto che l’organizzazione è minimamente strutturata … ed opera in una piccola dimensione territoriale caratterizzata dalla forte pervasività della forza intimidatrice mafiosa”).
Le stesse argomentazioni valgono per una struttura organizzativa (societaria, ma) di modeste dimensioni quale quella in esame.
3. Si può, a questo punto, passare ad esaminare il sesto motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che illegittimamente la Prefettura avrebbe respinto anche la richiesta di applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis del d. lgs. n. 159/2011 avanzata dalla ricorrente sia nelle osservazioni presentate che in sede di audizione personale del sig. -OMISSIS-, senza considerare quanto emerso nella fase istruttoria avvenuta nel contraddittorio tra le parti.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 94-bis (“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”) del d.lvo n. 159/2011, inserito dall’art. 49, comma 1, d.l. cit., il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate.
La disposizione citata prefigura un esito del procedimento di prevenzione alternativo – nell’ipotesi di accertata sussistenza a carico dell’impresa di “tentativi di infiltrazione mafiosa” – a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, il quale integrava l’unico epilogo possibile di quel procedimento fino alla loro introduzione nell’ordinamento.
In particolare, l’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 ha la funzione, da un lato, di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all’esito delle verifiche prefettizie, dall’altro lato, di omogeneizzare il trattamento amministrativo delle fattispecie di “agevolazione occasionale” a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un’ottica “deflattiva” del contenzioso giurisdizionale amministrativo (atteso che, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011, era – ed è tuttora – consentito all’impresa destinataria della informazione antimafia interdittiva, che abbia proposto impugnazione avverso la stessa, di richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo).
La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all’interesse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all’applicazione “selettiva” della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall’infiltrazione mafiosa (interesse pubblico che emerge dal carattere officioso dell’accertamento demandato al Prefetto in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi delle “misure di prevenzione collaborativa”) (cfr. Consiglio di Stato, n. 8176 del 2023).
Quanto all’occasionalità dell’agevolazione, essa è riscontrabile quando i legami ed i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di “depurazione” che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall’organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa.
3.3. Ciò premesso, deve osservarsi che la motivazione dell’impugnato provvedimento interdittivo, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle “misure amministrative di prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94-bis d. lvo n. 159/2011, è esaustiva, atteso che viene affermato al riguardo che: «Segnatamente, con riferimento alla richiesta, in subordine a quella di emissione di una liberatoria formulata in occasione dell’audizione degli interessati effettuata il 17/02/2023, di un’applicazione della misura di controllo ex art. 94bis CAM, il Gruppo ha, invece, espresso parere favorevole all’emissione di una informazione di tenore interdittivo. Ciò anche in ragione di quanto riferito dal titolare della -OMISSIS-, in sede di audizione, sulla circostanza che
-OMISSIS- -OMISSIS- – potenziale veicolo del rischio di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-in esame- lavorava nella ditta ancor prima che l’attività fosse rilevata dall’attuale compagine sociale e che il medesimo è ancora in servizio. Tanto premesso, il Gruppo ha ribadito che nella gestione dell’azienda in esame permanga “un rischio non occasionale” di infiltrazione mafiosa di natura “immanente” e “cronica”».
Nel caso di specie, in particolare, non è irragionevole la valutazione della Prefettura secondo cui la continuità dell’attività lavorativa di -OMISSIS-, potenziale veicolo del rischio di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-in esame, sia inconciliabile con l’occasionalità che fonda la misura richiesta.
Le circostanze addotte dalla parte ricorrente per contestare tale determinazione – che il soggetto sia l’unico dipendente, che lo fosse già in precedenza al subentro dei nuovi soci, che dal suo casellario giudiziale nulla risulti, che non abbia poteri decisionali, che il legale rappresentante abbia evidenziato in sede di audizione che la società è stata rilevata al fine di dare un avvenire al proprio figlio – non riescono ad intaccare le ragioni su cui essa si fonda.
Infatti è proprio il collegamento, non solo pregresso ma anche attuale, in termini lavorativi tra il soggetto ritenuto controindicato (per gravi ragioni non efficacemente confutate dalla ricorrente) e l’impresa che contrasta con l’occasionalità. L’argomento che si tratti solo di un lavoratore dipendente – non in grado, in quanto tale, di incidere sulle scelte della impresa – nello specifico caso in esame non convince ove si consideri che il consigliere -OMISSIS- ha dichiarato di avere assunto la carica per fare un “favore” al detto soggetto, ritenuto controindicato, al fine di consentire allo stesso di svolgere la sua attività lavorativa, la quale risulta prestata in modo costante nel tempo.
4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona, fisica e giuridica, menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Michele Buonauro, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Michele Buonauro | |
IL SEGRETARIO