PREMESSE

Rif. concessione di Project financing del 2018.

L’affidatario, il 16.5.2023, svolge istanza di: a) “revisione prezzi” relativa al canone; b) e inoltre, revisione del P.E.F..

SULLA GIURISDIZIONE SULLA “REVISIONE PREZZI”

Il TAR deliba sulla giurisdizione in materia di “revisione prezzi” (prevista secondo appositi indici). In materia di revisione prezzi, sussiste la giurisdizione (esclusiva) del G.A., quando la clausola revisionale implichi una valutazione discrezionale della s.a.; e dell’A.G.O., quando la clausola revisionale individui puntualmente l’obbligo della parte pubblica, configurando la pretesa del privato quale diritto soggettivo.

… l’interessata ha rappresentato … : a) le previsioni di cui al punto 5, lettera d, e di cui all’art. 18.1.6 della convenzione impongono al Comune di adeguare il canone in base ai criteri convenuti contrattualmente; … d) il Comune ha violato l’obbligo di concludere (e anche di avviare) il procedimento, a fronte di una posizione della parte ricorrente che deve qualificarsi di interesse legittimo.

[…]

Come affermato dalla Suprema Corte in materia di revisione prezzi (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 novembre 2021, n. 35952), la giurisdizione (in quel caso esclusiva) del giudice amministrativo sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all’Amministrazione committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria (sul punto, cfr. anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza in data 9 giugno 2020, n. 21990).

Applicando al caso di specie il principio indicato, deve certamente ritenersi che, in relazione alla richiesta di adeguamento del canone ex art. 18.1.6 della convenzione, vengano in rilievo meccanismi di revisione già esattamente puntualizzati e definiti contrattualmente nell’allegato 5.2, indipendentemente dalla complessità delle relative operazioni di computo, salva l’ipotesi – che in questa sede non rileva – del venir meno della disponibilità dei parametri ivi contemplati, che avrebbe comportato “l’obbligo per le parti di individuare congiuntamente entro tre mesi dall’evento un nuovo meccanismo di adeguamento”.

Ne consegue che, non disponendo nel caso concreto l’Amministrazione di alcun potere discrezionale, il ricorso avverso il silenzio appare inammissibile.

SULLA REVISIONE DEL P.E.F. (STRUMENTI DI TUTELA)

L’o.e. (oltre la revisione prezzi), chiedeva anche la revisione de. P.E.F..

Il TAR dichiara inammissibile. L’art. 182, co. 3, d.lgs. 50/2016 prevede che la revisione del P.E.F. (Piano economico finanziario) di una concessione, stabilisce che le parti  nell’ambito di una negoziazione paritaria – si accordino tra loro, e che, in difetto, il concessionario possa recedere dal contratto; di conseguenza, a fronte della mancata risposta all’istanza di revisione del privato, non è applicabile il rito del silenzio. 

… l’interessata ha rappresentato … : … b) in relazione alla previsione di cui all’art. 16 della convenzione, deve anche affermarsi l’obbligo dell’Amministrazione di avviare l’istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti fattuali per dar luogo ad una revisione del piano economico-finanziario; c) la citata previsione è, invero, espressione del principio di cui all’art. 182, terzo comma, del codice dei contratti pubblici; d) il Comune ha violato l’obbligo di concludere (e anche di avviare) il procedimento, a fronte di una posizione della parte ricorrente che deve qualificarsi di interesse legittimo.

[…]

Per quanto attiene alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 16 della convenzione, il quale richiama l’art. 182, terzo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, il Tribunale osserva che la previsione contrattuale e la disposizione normativa, a differenza di ciò che accade in materia di revisione prezzi, nel contemplare la revisione del piano economico finanziario del project financing nel caso in cui si verifichino fatti non riconducibili all’operatore economico che incidano sull’equilibrio del piano economico-finanziario, stabilisce espressamente che le parti si accordino sulla revisione e che, in difetto, possano recedere dal contratto.

Nello specifico caso in esame, pertanto, le valutazioni di natura discrezionale dell’Amministrazione trovano espressione nell’ambito di una negoziazione (paritaria) di natura contrattuale (non diversamene da quanto accade quando le parti di una trattativa siano entrambe private), come è dimostrato dal fatto che, qualora l’accordo non sia raggiunto, entrambe le parti possono (semplicemente) recedere dal contratto e nessun potere autoritativo può essere esercitato dal contraente pubblico.

Risulta, ovviamente, ininfluente la circostanza che nella specie l’attività dell’Amministrazione sia procedimentalizzata anche attraverso l’eventuale acquisizione del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nel caso, ad esempio, di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato, in quanto l’attività di natura privatistica dell’Amministrazione è sempre procedimentalizzata (basti pensare all’adempimento di obbligazioni civilistiche, che presuppone, ovviamente, il corretto espletamento del procedimento contabile di spesa) e tale circostanza non muta la natura (paritaria) del rapporto in relazione al quale le parti sono chiamate nella specie a giungere ad un accordo sulla revisione.

Poiché l’azione avverso il silenzio non può essere esperita a fronte di posizioni di diritto soggettivo, cioè a fronte di rapporti di natura paritaria, deve ritenersi che il presente gravame sia inammissibile anche sotto tale profilo.

CONCLUSIONI

Il TAR dichiara inammissibile il ricorso.