PREMESSE

Rif. gara di servizi indetta il 7.12.2022.

La 2° classificata [SSS] impugna l’aggiudicazione al 1° classificato [EEE]; quest’ultimo svolge ricorso incidentale.

SUL MOTIVO INCIDENTALE SUI REQUISITI SPECIALI (POSSESSO DI LOCALI)

La ricorrente incidentale deduce l’esclusione dell’aggiudicataria, in quanto, mentre il disciplinare richiedeva il “possesso di strutture adeguate alla realizzazione del progetto …”, la ricorrente non avrebbe dimostrato l’effettiva materiale utilizzabilità di tali immobili. 

Il TAR respinge. Qualora la lex specialis richieda quale requisito di partecipazione “il possesso” di determinati locali, è sufficiente la loro disponibilità giuridica (e non quella materiale), pertanto per la comprova sono idonei anche i contratti di locazione; la verifica della materiale accessibilità ai locali è questione rilevante per l’esecuzione dell’appalto.

Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti proposti sono infondati e vanno rigettati.

Deve, infatti, evidenziarsi come la parte ricorrente abbia comprovato (cfr. deposito del 7 novembre 2023) di avere dichiarato nell’istanza di partecipazione – busta A …, di: “essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal punto 7.3 del disciplinare di gara” – che naturalmente include anche quanto indicato dalla lett. f) del disciplinare – allegando all’offerta tre contratti di locazione comprovanti la disponibilità giuridica (e non già materiale) “di strutture adeguate alla realizzazione del progetto (centri di accoglienza e accoglienza diffusa) dotate dei requisiti previsti dall’art.19 del D.M. 18 novembre 2019 (Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2017, n. 5541).

L’effettiva disponibilità di tale strutture è stata appurata dal RUP con formale nota d’interrogazione inviata dalla Prefettura di … che è stata riscontrata con nota … e che la stazione appaltate ha ritenuto sufficiente a comprovare la disponibilità giuridica di tali alloggi nonché la ragionevole utilizzabilità materiale degli stessi, dovendosene verificare l’effettiva e concreta accessibilità solo al momento dell’esecuzione dell’appalto, ove aggiudicato.

SUL MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE RELATIVO AL CRITERIO PREMIALE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE COOPERATIVE

La ricorrente contesta il punteggio qualitativo (2 punti) attribuito per l’iscrizione all’Albo nazionale società cooperative.

Il TAR respinge. E’ legittima la clausola di lex specialis che preveda, quale criterio di punteggio, l’iscrizione all’Albo cooperative.

Deve … evidenziarsi come – contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente principale – non si ritiene la manifesta illogicità di valutare, ai fini del punteggio in esame, l’iscrizione della controinteressata all’Albo Nazionale Società Cooperative poiché l’esistenza di uno scopo mutualistico non può considerarsi del tutto irrilevante ai fini della valutazione dei requisiti in esame.

SUL MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE RELATIVO AL CRITERIO PREMIALE DELL’ISCRIZIONE ALLA CCIIAA

La ricorrente contesta il punteggio qualitativo (2 punti) attribuito per l’iscrizione alla CCIAA per l’attività di appalto, già previsto quale requisito di idoneità.

Il TAR accoglie.
E’ illegittima la clausola di lex specialis che preveda quale requisito di partecipazione, e nel contempo di punteggio, l’iscrizione alla CCIAA; un requisito di partecipazione può essere valorizzato anche in sede di punteggio qualitativo, solo se – per la sua natura – può consentire un apprezzamento in misura maggiore rispetto al minimo richiesto per la partecipazione.
A fronte di un criterio di punteggio illegittimo, il punteggio assegnato sulla base di tale criterio va sottratto al punteggio conseguito dai concorrenti.

Sull’illegittimità della previsione del criterio della CCIAA quale requisito di ammissione e di punteggio.

La ricorrente principale ha contestato l’attribuzione del punteggio alla controinteressata con riferimento all’iscrizione alla camera di commercio in quanto già previsto quale requisito di partecipazione previsto dal punto 7.1. del Disciplinare.

Va accolto … il profilo attinente alla valutazione dell’iscrizione della controinteressata alla Camera di commercio poiché inidoneo a far emergere un quid pluris in termini di valutazione dell’offerta tecnica.

É infatti possibile che un requisito di partecipazione possa costituire elemento valorizzabile anche in sede di valutazione dell’offerta, ma solo ove tale requisito sia strutturalmente e qualitativamente idoneo ad arricchire il contenuto e l’affidabilità dell’offerta (come nel caso di requisiti di partecipazione posseduti dal concorrente in misura quantitativamente e qualitativamente maggiore rispetto al minimo previsto ai fini partecipativi): caratteristica che non è possibile predicare per l’iscrizione alla camera di commercio.

Sulle conseguenze dell’illegittimità di un criterio premiale. 

Il profilo di doglianza, pertanto, deve ritenersi meritevole di accoglimento, sicché il punteggio della controinteressata in relazione alle iscrizioni ad albi e registri deve essere ridotto di due punti, così da riparametrarsi a punti sei (6) in luogo degli otto (8) punti attribuiti.

CONCLUSIONI E EFFETTI DELLA SENTENZA

Il TAR, pertanto, rigettato il ricorso incidentale (motivi incidentali esposti sopra ed ulteriori), accoglie il ricorso (motivi di ricorso principale esposto sopra ed ulteriori), e dispone l’aggiudicazione, salve le verifiche ai fini del contratto.

Effetti della sentenza. Qualora, a seguito dell’accoglimento dei motivi e rideterminato il punteggio di gara, la ricorrente risulti prima in graduatoria, deve pronunciarsene l’aggiudicazione, salve le verifiche della s.a. ai fini del contratto.  

In conclusione, il ricorso incidentale, integrato con motivi aggiunti, deve essere rigettato; il ricorso principale deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopraprecisati dovendosi così rideterminare il punteggio finale della gara, … in 96 punti per la contro-interessata e in 98,50 punti per la ricorrente principale che, … deve individuarsi quale aggiudicataria della procedura, … fatte salve le necessarie e obbligatorie verifiche riservate alla stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto.