PREMESSE

Rif. gara di servizi, a lotti plurimi, indetta nel 2022.

[TTT], 1° graduata per uno dei lotti, ma esclusa per difetto dei requisiti (fatturato specifico), impugna l’esclusione.

SUL MOTIVO RELATIVO AI REQUISITI SPECIALI (FATTURATO SPECIFICO)

La lex specialis prevedeva quale requisito di capacità un fatturato specifico nel triennio pari alla somma del valore dei lotti cui l’o.e. partecipava; essa prevedeva anche un “vincolo di aggiudicazione” temperato. [TTT] – esclusa per avere un fatturato specifico inferiore alla somma totale degli importi dei lotti cui partecipava – deduce illegittima l’esclusione e la lex specialis.

Il TAR rigetta. E’ legittima la lex specialis di una gara a lotti plurimi che prescriva requisiti speciali (fatturato specifico) calibrati sulla somma di tutti i lotti cui l’o.e partecipa, nonostante la contestuale previsione del “vincolo di aggiudicazione” (numero massimo di lotti aggiudicabili), qualora tale “vincolo”, non escluda in radice l’eventualità, sebbene residuale, che l’o.e. si aggiudichi più lotti.

Non meritano … accoglimento il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e la terza censura dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti.

… la clausola del bando 5.5.3, rubricata “CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016)”, testualmente recita che “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 5.5.3, lett. a) del Bando, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto rispetto ai lotti per i quali si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).”

A differenza di quanto affermato dalla ricorrente, pertanto, nel caso in cui il concorrente presenti un’offerta per una pluralità di lotti, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere parametrato sommando il fatturato per servizi corrispondenti e/o similari a quelli oggetto dell’appalto previsto per i singoli lotti.

Afferma la ricorrente che tale interpretazione deve considerarsi irrazionale alla luce del disposto contenuto al punto 4.7 della lex specialis, rubricato “vincolo di aggiudicazione”, ai sensi del quale

“I lotti saranno assegnati, in ordine decrescente di criterio d’importanza, al concorrente rimasto aggiudicatario che non risulti ancora assegnatario di alcun lotto o che sia assegnatario al massimo di un solo lotto, purché, in possesso di un fatturato annuo specifico, così come precisato al par. 5.5.2 che segue, oltre al fatturato specifico di cui al par. 5.5.3.

Una deroga al principio di aggiudicazione di un numero massimo di un lotto è prevista qualora per un lotto si verifichi che tutti i concorrenti ammessi sono già assegnatari di un numero massimo di un lotto. In detta ipotesi, per evitare che il lotto vada infruttuoso, si potrà aggiudicare il medesimo al concorrente col punteggio più elevato, anche se già assegnatario di uno o più lotti. Nella predetta ipotesi, non sarà possibile comunque risultare assegnatario di un numero maggiore di due lotti.

Pertanto, qualora l’ipotesi sopra descritta dovesse verificarsi per più lotti, si procederà, nel rispetto del principio dell’importanza come sopra risultante, ad assegnare i restanti lotti infruttuosi in favore del concorrente con il punteggio più elevato assegnatario di un numero di lotti non superiore a due.

A tal fine, è richiesto ai concorrenti, qualora partecipino ad un numero di lotti superiori a uno, di produrre una polizza provvisoria ove la somma garantita copra il valore dei lotti per i quali concorrono.”

La lex specialis, pertanto, pur prediligendo l’assegnazione di singoli o al massimo di due lotti dell’appalto ai singoli offerti non esclude che la possibilità di assegnare più di due lotti ad ogni offerente, qualora tale esigenza sia connessa alla necessità di evitare la riedizione della gara per l’assegnazione dei lotti residui.

Sotto tale prospettiva emerge la ragionevolezza della regola prevista dalla lex specialis volta ad assicurare all’amministrazione, nell’ipotesi appena contemplata, l’immediata possibilità di assegnare i lotti ai soggetti che hanno presentato la relativa offerta.

Opinando nel senso prospettato dalla parte ricorrente, non solo l’amministrazione avrebbe rischiato di dovere rieditare la procedura di gara per l’assegnazione dei residui lotti, ma, nell’ipotesi di mancata assegnazione di un singolo lotto avrebbe dovuto necessariamente articolare un complesso subprocedimento di verifica della residua capacità tecnico-professionale di ogni singolo offerente.

La disciplina prevista dal bando, pertanto, non appare illogica o irragionevole poiché servente le esigenze di buon andamento della P.A., sicché a tale clausola non può ritenersi contraria all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 non potendosene pertanto predicare – a prescindere dalla necessità di una sua immediata impugnazione – la nullità o l’illegittimità.

CONCLUSIONI

Il TAR rigetta il ricorso.