Pubblicato il 23/02/2024

N. 00668/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da KSM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di:
– Metronotte d’Italia srl, in proprio e quale mandataria dell’ATI con 2858 Security srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– 2858 Security srl, in proprio e quale mandante dell’ATI con Metronotte d’Italia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bivona e Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del Decreto prot.n. 0110624 del 6.9.2023 con il quale il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina ha:

1.1. approvato gli atti della gara di appalto specifico SDAPA n. 3170289, distinta con il C.I.G. 9663150BA2, per l’affidamento del servizio di vigilanza dell’Università degli Studi di Messina per la durata di anni tre e per l’importo posto a base di gara di € 1.989.132,59, oltre oneri di sicurezza interferenziali non assoggettabili a ribasso;

1.2. aggiudicato la gara di appalto di cui al precedente punto 1.1. alla costituenda ATI fra Metronotte d’Italia srl (mandataria con la quota del 70%) e 2858 Security srl (mandante con la quota del 30%) per l’importo complessivo di Euro 1.445.536,17 compresi oneri interferenziali della sicurezza (pari a Euro 1.227,00), esclusa IVA, oltre gli altri corrispettivi dovuti a fronte dell’eventuale specifico ordine di servizi aggiuntivi;

1.3. autorizzato l’avvio del servizio a far data dalle ore 00:00 del 17.9.2023;

1.4. assegnato al D.A. Affari Generali la gestione del contratto;

2. degli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali infra specificati, inclusi i verbali di gara, la nota prot. n. 90235 del 5 luglio 2023 (non conosciuto) con la quale il RUP ha chiesto le giustificazioni dell’offerta ex art. 97 del D. lgs. 50/16, il giudizio di congruità dell’offerta della costituenda ATI Metronotte d’Italia srl/2858 Security srl espresso dal R.U.P. all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, e la proposta di aggiudicazione dell’appalto con graduazione di KSM s.p.a. al secondo posto;

nonché per la declaratoria di inefficacia del consequenziale contratto di appalto per l’esecuzione del precitato servizio, eventualmente, stipulato tra l’Università degli Studi di Messina e l’ATI Metronotte d’Italia srl/2858 Security srl;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica infra specificato, anche previa caducazione degli effetti del contratto di appalto e/o declaratoria della relativa inefficacia, anche previi accertamento e declaratoria del diritto di KSM s.p.a. all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa, ed al relativo subentro, e la consequenziale condanna dell’Università degli Studi di Messina all’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipula del relativo contratto con l’odierna ricorrente che si dichiara pronta a subentrare nel contratto di appalto ove già stipulato con le imprese odierne controinteressate;

nonché, ai sensi dell’art. 116 cpa, per l’annullamento del sostanziale diniego dell’istanza di accesso agli atti, e per la condanna dell’Università degli Studi di Messina a consegnare la documentazione richiesta da KSM s.p.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/11/2023:

per la declaratoria di inefficacia, previa sospensione degli effetti,

del contratto di appalto (C.I.G. 9663150BA2), stipulato il 27 ottobre 2023, tra l’Università degli Studi di Messina e la Metronotte d’Italia srl in proprio e quale mandataria della 2858 Securty srl per l’esecuzione del servizio di vigilanza dell’Università degli Studi di Messina per la durata di anni tre, aggiudicato con l’atto impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, anche previa caducazione degli effetti del contratto di appalto e/o declaratoria della relativa inefficacia, anche previi accertamento e declaratoria del diritto di KSM s.p.a. all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa ed al relativo subentro, e la consequenziale condanna dell’Università degli Studi di Messina all’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipula del relativo contratto con l’odierna ricorrente che si dichiara pronta a subentrare nel contratto di appalto ove già stipulato con le imprese odierne controinteressate.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Messina, di Metronotte d’Italia Srl e di 2858 Security Srl;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà fra il verbale di gara del 20 giugno 2023 e la nota del R.U.P. del 5 luglio 2023, con i quali è stata accertata la sospetta anomalia dell’offerta della costituenda ATI guidata da Metronotte d’Italia srl e la stessa è stata invitata a produrre le giustificazioni ex art. 97 del D. lgs. n. 50/16. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 65 del D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i., recante il c.d. codice dell’amministrazione digitale. Le giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia dell’offerta sarebbero state rese e sottoscritte solamente dal legale rappresentante di Metronotte d’Italia srl, nonostante la stessa avesse partecipato e formulato l’offerta sospettata d’anomalia in ATI costituenda con la 2858 Security srl (mandante con la quota del 30%), ciò da cui avrebbe dovuto discendere l’esclusione dalla gara dell’odierno costituendo raggruppamento controinteressato in quanto le giustificazioni in questione non avrebbero potuto considerarsi prodotte anche dalla 2858 Security srl, non avendo Metronotte d’Italia srl poteri di rappresentanza della mandante.

2. In via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), nonché dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla mancata doverosa esclusione della costituenda ATI guidata da Metronotte d’Italia srl Nell’offerta del costituendo RT controinteressato gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sarebbero quantificati in euro 10.057,68; nelle giustificazioni ex art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Metronotte d’Italia non avrebbe giustificato gli oneri per la sicurezza relativi al personale addetto al terzo servizio posto a gara (ronde ispettive), attesa l’incapienza del costo complessivo, di euro 10.057,68, dichiarato in sede di offerta; infatti tale totale sarebbe dato dal costo degli oneri di sicurezza degli altri due servizi posti a gara (vigilanza armata, per cui sarebbe stato indicato un costo per oneri per la sicurezza di euro 0,24 a fronte delle 13.152 ore necessarie, e vigilanza non armata, per cui sarebbe stato indicato un costo per oneri per la sicurezza di euro 0,09 a fronte delle 76.680 ore necessarie). Né sarebbe stato esposto alcun costo aziendale della sicurezza, per le 1.500 ore (dichiarate in sede di giustificazioni ex art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un costo della manodopera di Euro 22.500,00 dichiarato nelle spese generali) di attività di manutenzione che il costituendo RTI controinteressato si sarebbe impegnato ad eseguire in quanto facente parte integrante dell’appalto ai sensi dell’art. 11 del capitolato speciale; inoltre, tali 1.500 ore di manodopera offerte per la manutenzione dei 40 impianti (tra allarmi e videosorveglianza) indicati in sede di giustificazioni sarebbero sottostimate, atteso l’errore di rappresentazione dell’effettivo numero degli impianti rilevabili alla luce degli atti di gara, che sarebbero invece almeno 272, di cui 122 Impianti antintrusione e 150 Periferiche di collegamento tra impianto di allarme (antintrusione, antincendio, ascensore) e centrale operativa del fornitore del servizio, ciò che sarebbe comprovato da quanto contenuto nel verbale di passaggio consegne cambio appalto KSM s.p.a. / Metronotte d’Italia srl, stilato in data 12 settembre 2023 dal Dirigente del dipartimento attività negoziale dell’Università degli Studi di Messina, in cui il rappresentante di Metronotte d’Italia srl avrebbe dichiarato che: come da documentazione di gara e da sopralluoghi effettuati gli impianti di allarme antintrusione, per i quali bisognerà garantire la continuità di servizio di tale vigilanza / videosorveglianza con pronto intervento risultano essere così suddivisi: a) n. 73 con vettore GPRS-LAN, per i quali saranno sostituite le rispettive sim dati; b) n. 49 impianti d’allarme con vettore VHF, per i quali il fornitore subentrante si impegna a sostituire la centrale con tipologia GPRS-LAN; c) n. 150 periferiche bidirezionali di collegamento con gli impianti antincendio, impianti elevatori ed antintrusione.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d), e 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e/o per contraddittorietà e/o illogicità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara, nonché per la violazione del principio della par condicio fra i concorrenti.

3.1. In sede di procedimento di verifica dell’anomalia, Metronotte d’Italia srl avrebbe dichiarato che avrebbe eseguito il Servizio manutenzione e gestione degli impianti di sicurezza ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico (di cui all’art. 11 del capitolato d’appalto) mediante l’impiego di 1500 ore di manodopera che avrebbe retribuito a 15,00 Euro l’ora, con un costo complessivo di Euro 22.500 che ha appostato nelle spese generali, il tutto per la manutenzione di 40 impianti; in realtà, come indicato nel precedente motivo di ricorso, il numero degli impianti sarebbe pari a 272, ciò da cui discenderebbe un costo (facendo le proporzioni utilizzando gli stessi parametri) di euro 68.625,00 (4575 h x 15 €/h) per l’ipotesi in cui si dovessero considerare i 122 impianti antintrusione) e di euro 153.000,00 (10.200 h x 15 €/h) per l’ipotesi in cui si dovessero considerare i 272 impianti complessivi. Inoltre, a parte l’assorbenza di tale censura, Metronotte d’Italia srl avrebbe modificato il costo della manodopera in aumento in sede di procedimento di verifica dell’anomalia e, con la stessa tecnica utilizzata per mascherare gli oneri della sicurezza esposta con il precedente motivo di ricorso, avrebbe inserito i costi della manodopera nelle spese generali, per evitare la modifica del costo esposto in sede di offerta economica.

3.2. In sede di procedimento di verifica dell’anomalia, in relazione al servizio di ronda richiesto nel capitolato, ammontante a n. 54.747 ispezioni giornaliere per il triennio, Metronotte d’Italia srl ne avrebbe giustificato il prezzo offerto affermando che il costo del servizio ispettivo (ronde) sarebbe tradizionalmente considerato non incidente o incidente in misura irrisoria sull’offerta di gara e sui relativi costi in quanto sarebbe da considerarsi una prestazione aggiuntiva sviluppata operativamente sulla base di servizi già esistenti, cosicchè il costo del personale, dei mezzi e i costi accessori sarebbero già in essere e pienamente sostenuti dall’azienda e, di conseguenza, prestazioni aggiuntive come la presente non costituirebbero un costo ulteriore; il RT avrebbe comunque sviluppato il calcolo dell’ipotetica incidenza dei costi ricollegabili all’esecuzione delle ronde richieste dal capitolato di gara al solo fine di dimostrare la piena sostenibilità dell’offerta. Al riguardo, il complessivo tenore delle giustificazioni non sarebbe sorretto da alcuna prova in ordine alla circostanza che il servizio avrebbe potuto essere offerto senza sopportare alcun costo aggiuntivo perché svolto da personale già impegnato in altri servizi; inoltre, sarebbe comunque insostenibile, atteso che implicherebbe 6,6 ore al giorno da dedicare ai passaggi in ciascun edificio; inoltre, nemmeno il calcolo dell’ipotetica incidenza dei costi sarebbe commisurata in maniera esigua. Ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’offerta dalla gara in ragione del fatto che essa sarebbe sottostimata, indicando in 7.227 le ore necessarie per il servizio di ronda, mentre esse sarebbero invece quantificabili, nella prospettazione di parte ricorrente, in circa 21.000.

3.3. In via subordinata. In sede di procedimento di verifica dell’anomalia, in relazione alla manodopera per il servizio di vigilanza e di portierato richiesto nel capitolato, Metronotte d’Italia srl ne avrebbe calcolato il costo senza tener conto della maggiorazione di costo per il lavoro domenicale e festivo che, se considerata, avrebbe portato ad un maggior costo medio orario del lavoro relativo al servizio di portierato che parte ricorrente commisura in euro 28.032,48; né sarebbe stato considerato il costo dei corsi di formazione offerti in migliorativa, offerti dal costituendo RT controinteressato senza tener conto del costo per i docenti, per organizzare le classi ecc., e senza documentare il costo orario del personale dipendente da sottoporre alla formazione offerta, costi che parte ricorrente quantifica in euro 27.439,00; con la conseguenza che il maggior costo del personale, complessivamente di euro 55.471,48, avrebbe totalmente eroso l’utile d’impresa dichiarato, di euro 42.673,77.

3.4 In via subordinata. La Giurisprudenza sarebbe univoca nel senso che le giustificazioni del concorrente debbano essere comprovate attraverso atti o documenti. Gli atti impugnati, nella parte in cui hanno ritenuto sostenibile l’offerta della costituenda ATI guidata da Metronotte d’Italia srl, sarebbero illegittimi in quanto basati sulle giustificazioni fornite in data 18 luglio 2023, labialmente enunciate in modo apodittico, e facendo anche riferimento a costi che rappresenterebbero quote di ammortamento di mezzi già acquistati.

4. Domanda di risarcimento del danno in forma specifica e di subentro nel contratto ove stipulato. Per effetto dell’annullamento degli atti impugnati, inclusi il provvedimento di aggiudicazione e prim’ancora il provvedimento di ammissione alla gara delle odierne controinteressate, parte ricorrente chiede risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione e stipula del contratto con l’Amministrazione resistente previa dichiarazione di inefficacia del contratto ove già stipulato.

L’Università intimata si è costituita con comparsa di mera forma il 27 ottobre 2023 e poi ha spiegato difese con memoria depositata il 3 novembre 2023, secondo cui: premesso che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, con verbale di verifica dell’anomalia del giorno 8 agosto 2023 il RUP e il supporto tecnico hanno valutato come sostenibile l’offerta presentata dal Raggruppamento Metronotte d’Italia Srl – 2858 Security; risultando la valutazione dell’anomalia dell’offerta essere stata condotta sulla base del disposto di legge ed in applicazione dei criteri di valutazione elaborati ed indicati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, e rinviandosi, per una più completa disamina di tale valutazione, agli atti depositati e segnatamente alle giustificazioni ed al verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’Università resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

La società controinteressata Metronotte d’Italia srl si è costituita, in proprio e quale mandataria dell’ATI aggiudicataria, con comparsa di mera forma il 31 ottobre 2023 e poi ha spiegato difese con memorie depositate il 7 novembre 2023 ed il 15 gennaio 2024; in particolare: a) con memoria depositata il 7 novembre 2023, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi 2 e 3 del ricorso introduttivo, atteso che essi sarebbero volti a sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’organo preposto alla verifica di anomalia dell’offerta ed a sostituire il giudizio di tale organo, anche in ragione dell’essere stato respinto, con sentenza di questo TAR Sicilia – Catania 27 luglio 2023, n. 2357, il ricorso proposto dall’odierna parte ricorrente avverso la lettera di invito, ricorso fondato sul presupposto della presenza, nella lex specialis di gara, di disposizioni che non avrebbero consentito di presentare un’offerta remunerativa; b) con memoria depositata il 15 gennaio 2024, ha eccepito l’inammissibilità di nuove censure, che sarebbero state introdotte da parte ricorrente con la memoria depositata il 21 novembre 2023;

La società controinteressata Security srl si è costituita con comparsa di mera forma il 3 novembre 2023 e poi ha spiegato difese con memoria depositata il 16 gennaio 2024.

In data 3 novembre 2023 è stato depositato da parte ricorrente ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto gli atti indicati in epigrafe.

All’udienza camerale del 9 novembre 2023, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata, ai fini del rispetto dei termini a difesa a seguito della intervenuta proposizione del ricorso per motivi aggiunti, all’udienza camerale del 23 novembre 2023.

Con ordinanza 24 novembre 2023, n. 574, sul presupposto che «…- impregiudicata ogni valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, il danno paventato non integri un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che in materia di appalti, ai sensi dell’art. 119, commi 3 e 4, cpa, deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa; – peraltro, nel bilanciamento degli interessi, l’intervenuto affidamento al RTI aggiudicatario renda prevalente l’interesse pubblico alla ordinata conduzione del servizio (anche in ragione, secondo quanto a seguire, del limitato intervallo di tempo prima della fissazione dell’udienza nel merito)…», è stata rigettata la domanda cautelare, e sono state fissate: la trattazione della domanda di accesso alla camera di consiglio del 1 febbraio 2024, e la trattazione nel merito del giudizio all’udienza pubblica del 1 febbraio 2024.

All’udienza pubblica del 1 febbraio 2024, previe memorie delle parti private, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione sia nel merito che sull’istanza di accesso.

Giovano, ai fini del decidere, alcune precisazioni in fatto.

Si verte, nel caso di specie, della procedura ad evidenza pubblica (CIG 966315BA2), relativa all’affidamento del servizio di vigilanza dell’Università resistente per un periodo di tre anni per un importo a base di gara di euro 1.989.132,59, oltre oneri di sicurezza, procedura avviata con lettera di invito n. prot. 26562 del 27 febbraio 2023 (depositata dall’Università resistente in data 3 novembre 2023 sub 2.13), e svolta con modalità telematiche attraverso l’utilizzo della piattaforma ACQUISTINRETEPA.

Nel corso della procedura, la Commissione giudicatrice ha rilevato l’anomalia dell’offerta presentata dall’ATI poi risultata aggiudicataria; con verbale di verifica dell’anomalia del giorno 8 agosto 2023 il Rup e il supporto tecnico hanno valutato come sostenibile tale offerta; si legge al riguardo in tale verbale (depositato il 3 novembre 2023 sub 18 da parte ricorrente): «…Il RUP e il supporto contabile prendono atto della documentazione relativa alla procedura di gara, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare del verbale del 20/06/2023 con il quale la Commissione ha rilevato che l’offerta presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY, risultata prima nella graduatoria, è in anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Il RUP e il supporto tecnico-contabile procedono all’esame dei documenti di seguito indicati: Offerta tecnica presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY; Offerta economica presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY; nota prot. n. 90235 del 05/07/2023 con la quale sono state richieste le spiegazioni al Raggruppamento in parola; nota di riscontro del Raggruppamento pervenuta a mezzo PEC (prot. arrivo n. 96250 del 18/07/2023). Concluso l’esame delle giustificazioni, il RUP e il supporto tecnico-contabile ritengono l’offerta presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY sostenibile…».

Con l’impugnato decreto n. prot. 110624 del 6 settembre 2023 (depositato il 3 novembre 2023 sub 4 dalla società 2858 Security srl) sono stati poi approvati gli atti dell’appalto e si è affidato il servizio in oggetto all’ATI odierna controinteressata – prima classificata in graduatoria con il punteggio complessivo di 95,74, e per l’importo complessivo triennale di € 1.445.536,17 compresi oneri di sicurezza (€ 1.227,00) esclusa iva e oltre € 400.000,00 per eventuali prestazioni extra-canone da contabilizzare in caso di espressa richiesta dell’Ateneo e a misura – autorizzando l’avvio del servizio a far data dalle ore 00:00 del 17 settembre 2023, nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara e della stipula del relativo contratto.

Il servizio è stato quindi avviato, da parte dell’ATI aggiudicataria, dal 17 settembre 2023 (come da verbale di avvio del servizio, depositato il 3 novembre 2023 sub 8 dalla società 2858 Security srl).

La società ricorrente ha anche impugnato «…Gli atti del 15 settembre e del 27 settembre 2023, con i quali l’Università degli Studi di Messina ha evaso l’istanza di accesso agli atti formulata da KSM s.p.a. in data 11 settembre 2023…» (ricorso introduttivo, pag. 35), lamentando violazione del disciplinare di gara e dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016; nella sostanza, a tenore delle ultime produzioni di parte ricorrente, quello che residuerebbe, della documentazione di cui sarebbe stata chiesta l’ostensione, è l’offerta tecnica di controparte, della quale sarebbe stata trasmessa dall’Università resistente copia oscurata (sul punto, memoria di parte ricorrente depositata in data 20 gennaio 2024, pag. 3 e ss.).

Tanto premesso, passando all’esame della causa, va anzitutto rimarcata la violazione, da parte della società ricorrente, dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cpa, che ha a tratti penalizzato una piana lettura ed un’immediata comprensione dei suoi atti.

Preliminarmente, le eccezioni in rito possono essere superate secondo quanto a seguire.

a) Con la prima è stata eccepita l’inammissibilità dei motivi 2 e 3 del ricorso introduttivo, in quanto volti a sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’organo preposto alla verifica di anomalia dell’offerta ed a sostituire il giudizio di tale organo; ora, tale sindacato potrebbe eventualmente condurre ad una declaratoria di inammissibilità solo ove tale discrezionalità non fosse inficiata da manifesta irrazionalità o illegittimità, ambito comunque sindacabile dal Giudice amministrativo (ciò di cui si vedrà a breve);

b) con la seconda è stata eccepita l’inammissibilità di nuove censure, che sarebbero state introdotte da parte ricorrente con la memoria depositata il 21 novembre 2023 «…laddove, con riferimento al primo motivo di ricorso, censura l’operato della S.A. e del Seggio di gara per motivi ulteriori e diversi da quelli dedotti a sostegno del primo motivo di gravame…» (memoria depositata da Metronotte d’Italia srl il 15 gennaio 2024, pag. 2); indipendentemente dalla circostanza, su cui le parti hanno ampiamente dibattuto, se le argomentazioni contenute in tale memoria integrino nuove censure o siano esplicitazione di censure già formulate con il ricorso introduttivo, l’infondatezza in radice del primo motivo di ricorso, come di seguito argomentata, esime il Collegio dalla delibazione dell’eccezione in rito.

Nel merito, il ricorso è fondato, secondo quanto a seguire.

Va per primo scrutinato il primo motivo di ricorso, avendo parte ricorrente espressamente graduato gli ulteriori motivi come subordinati.

Tale primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione dell’ATI poi risultata aggiudicataria per essere riconducibili le giustificazioni circa la congruità dell’offerta ad una sola delle due società partecipanti, in un momento in cui l’ATI non era ancora stata costituita, è infondato, richiamata la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…va osservato che secondo consolidata giurisprudenza “La mancata o anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta e degli eventuali chiarimenti non possono comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, essendo in ogni caso la stazione appaltante obbligata alla valutazione della stessa, ovviamente sulla sola scorta della documentazione posseduta, per accertarne l’idoneità e l’adeguatezza ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, giacché i termini indicati nell’art. 88, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (rispettivamente di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni e di cinque giorni per fornire le precisazioni o i chiarimenti richiesti) non sono perentori, ma sollecitatori, avendo lo scopo di contemperare gli interessi del concorrente a giustificare l’offerta e quelli dell’amministrazione alla rapida conclusione del procedimento di gara” (Consiglio di Stato , sez. V , 22/12/2014 , n. 6231; e in senso conforme Consiglio di Stato , sez. V , 11/06/2014 , n. 2982; T.A.R. , Catania , sez. I , 06/07/2020 , n. 1632; T.A.R. , Salerno , sez. I , 06/05/2020 , n. 466; T.A.R. , Roma , sez. I , 13/10/2016 , n. 10205; delibera Anac n. 710 del 24 luglio 2018) …» (TAR Lazio – Roma, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233, l’appello avverso la quale sentenza è stato respinto da Cons. Stato, Sez. V, 1 agosto 2023, n. 7444).

Ne consegue pertanto l’infondatezza del motivo di ricorso, atteso che, in ipotesi, nemmeno la mancata presentazione di tali giustificazioni avrebbe potuto esimere la stazione appaltante dalla verifica di congruità dell’offerta.

Diversamente, risulta fondata la questione, che assume carattere dirimente, oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, che possono quindi essere trattati congiuntamente, inerente l’illegittimità della valutazione di congruità dell’offerta dell’ATI aggiudicataria per non essere stati previsti costi di manodopera per alcune attività necessarie per l’espletamento di servizi oggetto dell’appalto (sostanzialmente, i servizi di ronda e quelli di manutenzione degli impianti di radio allarme e di videosorveglianza e antintrusione).

Giova al riguardo precisare che la mancata previsione dei costi per tali attività non è in discussione fra le parti, sia alla luce degli atti di causa, sia alla luce delle giustificazioni rese in sede di valutazione di congruità dell’offerta; in proposito si legge:

a) nelle giustificazioni rese in sede di valutazione di congruità dell’offerta (documento versato in atti da Metronotte d’Italia srl il 6 novembre 2023 sub 6): «…Si ribadisce che il costo della manodopera qui trattato è puramente teorico in quanto è previsto che il servizio ispettivo (ronda) verrà operativamente disimpegnato da personale e mezzi che già in atto espletano servizi analoghi nelle stesse zone e che, pertanto, pur costituendo un incremento dei ricavi computati sul centro di costo, in effetti, non darà luogo ad un corrispondete aumento di costi di personale […] Automezzi ronde ispettive: come abbiamo già evidenziato in materia di costo del lavoro per il servizio ispettivo, nonostante quindi anche il costo degli automezzi impiegati sia ampiamente ricompensato dal volume dei contratti di servizio in essere nella zona di interesse, abbiamo ritenuto di indicare, comunque, l’importo incidente sull’appalto al fine di dimostrare la piena sostenibilità dell’offerta anche in assenza dell’apporto dei contratti commerciali esistenti […] Si ribadisce, ancora una volta, come già indicato in precedenza in occasione della redazione del calcolo del costo del personale inerente a detto servizio, che l’importo indicato quale costo è di fatto ammortizzato dall’attuale servizio di zona e che, pertanto, non costituisce un maggior onere effettivamente sostenuto dalla scrivente…» (rispettivamente, pag. 16, pag. 22, e pag. 23).

b) nella memoria depositata il 7 novembre 2023 da Metronotte d’Italia srl: «…Invero nelle spiegazioni del prezzo offerto il RTI Metronotte ha chiarito più volte che il costo relativo al servizio ronde (costo della manodopera e oneri di sicurezza) avrebbe dovuto considerarsi come un costo meramente teorico, grazie alla presenza di ulteriori servizi di zona, che non si configura quale costo aggiuntivo specifico per l’appalto in questione […] Come per il servizio di ronda, il servizio tecnico del RTI è composto da più squadre di tecnici, pronti e reperibili, il cui corrispondente onere retributivo è ampiamente coperto dai ricavi garantiti dai relativi contratti per servizi di video e tele sorveglianza che prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Sulla base di quanto sopra argomentato il RTI Metronotte, in sede di formulazione dell’offerta economica, ha correttamente valutato di non associare ad eventuali interventi manutentivi presso gli impianti dell’Università di Messina un ulteriore aggravio di costi da ricomprendere nel prezzo offerto…» (pag. 14 e pag. 18; formulazione identicamente riproposta anche nella memoria depositata il 15 gennaio 2024, pag. 14 e pagg. 18-19);

c) nella memoria depositata il 16 gennaio 2024 da 2858 Security srl: «…La premessa comune per replicare alla predetta contestazione – a valere sia per quanto si dirà per il servizio di ronda che per quello di manutenzione – è che essa si riferisce a segmenti di servizio caratterizzati da un impiego non assorbente delle prestazioni quotidiane del relativo personale addetto […] tutti gli Operatori del settore – ivi certamente inclusa KSM – si avvalgono delle economie di scala collegate alla propria struttura di servizi ed appalti in corso che consentono di avvalersi di personale il cui costo – sia in termini di manodopera che di oneri di sicurezza – è già interamente assorbito da altre commesse per destinare parte della loro prestazioni anche alle esigenze dell’appalto “in entrata”, in questo caso di quello dell’Università di Messina…» (pag. 6).

Nel caso di specie, quindi, le società controinteressate, con riferimento ai costi per i servizi di ronda e di manutenzione, hanno avuto cura di precisare che non vi sarebbe, con riferimento all’appalto di cui si tratta, una diretta incidenza di costo, atteso che i costi di manodopera sarebbero già stati assolti da altre commesse già in corso di espletamento.

In sintesi, secondo tale prospettazione, i costi per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto per le attività di ronda e di manutenzione sarebbero privi di costo, o di costo irrilevante, atteso l’utilizzo della residua capacità operativa di risorse solo parzialmente utilizzate nell’ambito di altre commesse.

Tale approccio risulta condiviso dalla stazione appaltante, atteso che nel già citato passaggio del verbale di verifica dell’anomalia del giorno 8 agosto 2023 (depositato il 3 novembre 2023 sub 18 da parte ricorrente) si legge – fra l’altro – che «…Concluso l’esame delle giustificazioni, il RUP e il supporto tecnico-contabile ritengono l’offerta presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY sostenibile…».

Tanto premesso, occorre muovere dal principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, secondo cui «…il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto” (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211). Per l’effetto, “l’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo (Cons. St., V, n. 3800/2014, n. 3770/2014, 1667/2014, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497), che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459; 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183). In tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 8 luglio 2014, n. 3459, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206)” (ex plurimis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2175; VI, 14 agosto 2015, n. 3935). Il giudice amministrativo, anche nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), può sindacare le valutazioni dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. Tale sindacato rimane dunque limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (ex multis, Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211)…» (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2018, n. 5047).

Muovendo da tale condiviso orientamento giurisprudenziale, l’approccio utilizzato dalla stazione appaltante in relazione alla valutazione della congruità dell’offerta risulta nel caso di specie manifestamente illogico ed irrazionale, atteso che così operando si introduce un elemento di assoluta incertezza in ordine alla determinazione dei reali oneri incombenti sull’offerente, e si rende quindi impossibile avere consapevolezza circa l’effettiva sostenibilità economica dell’offerta da parte dell’offerente (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2395: «…la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla corretta esecuzione del contratto posto a gara e costituisce una cautela preventiva della stazione appaltante, attraverso la quale essa anticipa nella fase dell’evidenza pubblica antecedente alla conclusione del contratto un approfondimento delle caratteristiche dell’offerta, al fine di saggiarne la sostenibilità economica, in tal modo prevenendo possibili inadempimenti dell’impresa aggiudicataria in fase esecutiva, fonti di gravi ripercussioni per l’interesse pubblico sotteso alla regolare esecuzione dei contratti stipulati dall’amministrazione…»).

Né può avere rilevanza eventuale documentazione versata in atti in giudizio che comproverebbe l’esistenza di altri contratti stipulati dalle società controinteressate (al riguardo, memoria depositata dalla società Metronotte d’Italia in data 15 gennaio 2024, pag. 21), atteso che tale documentazione non può essere vagliata da questo Giudice amministrativo – attesi i ricordati limiti al suo sindacato sugli esiti della valutazione di congruità dell’offerta – e comunque avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante che, in sua assenza, non si vede come potrebbe aver ritenuto la congruità dell’offerta.

Ne discende quindi la violazione in via immediata del corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ed, in via mediata, delle due ragioni che informano il sistema di evidenza pubblica e che in esso trovano composizione: da un lato l’esigenza delle stazioni appaltanti di individuare il miglior contraente e, dall’altro, l’esigenza del sistema imprenditoriale di poter accedere, in condizioni di parità e legittima concorrenzialità, al mercato delle commesse pubbliche.

L’approdo interpretativo cui perviene il Collegio appare peraltro coerente con il principio contabile internazionale IAS/IFRS n. 15, intitolato Ricavi provenienti da contratti con i clienti, redatto dalla Fondazione IASC – International Accounting Standards Committee (la cui applicabilità nell’ordinamento comunitario, al pari di altri principi IAS/IFRS, era stabilita – nel testo vigente con riferimento all’epoca della vicenda di cui si tratta – dal Reg. CE 3 novembre 2008, n. 1126, come modificato, relativamente al citato principio n. 15, dal Reg. CE 22 settembre 2016, n. 1905, ed oggi sostituito – con identica formulazione, per quanto appunto riguarda il principio n. 15, nella parte sotto riportata – dal reg. CE 13 settembre 2023, n. 1803).

In proposito, infatti, tale principio contabile internazionale IAS/IFRS n. 15, intitolato Ricavi provenienti da contratti con i clienti, prevede, al paragrafo 97, che «…Tra i costi direttamente correlati al contratto (o a uno specifico contratto previsto) rientrano i seguenti: a) i costi della manodopera diretta (per esempio le retribuzioni dei dipendenti che forniscono direttamente i servizi promessi al cliente); b) i costi delle materie prime dirette (per esempio le forniture utilizzate per fornire al cliente i servizi promessi); c) le allocazioni di costi che sono direttamente correlati al contratto o alle attività contrattuali (per esempio i costi di gestione e di supervisione del contratto, le assicurazioni e l’ammortamento degli strumenti, delle attrezzature e delle attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati per l’adempimento del contratto)…».

Siffatto modo di ragionare trova conferma anche nella giurisprudenza di questo TAR Sicilia – Catania che, con argomentazioni che il Collegio condivide e da cui non ravvisa motivo di discostarsi, ha avuto modo di affermare, che «…Né la circostanza che nell’organico ci sia personale sotto-utilizzato che può essere utilizzato per coprire tali ore significa che il costo di tale personale, quantomeno in quota parte, non dovesse essere computato nella commessa; infatti, l’impiego di tale personale – al pari di quello esclusivamente dedicato all’appalto – rappresenta comunque una voce di costo che contribuisce a determinare l’intera spesa che la ditta sopporta nello svolgimento dell’appalto. E comunque era onere del R.T.I. ricorrente illustrare alla Commissione per la verifica delle giustificazioni un piano atto a dimostrare l’effettiva possibilità di utilizzo del personale in più commesse e l’assenza di disguidi di carattere organizzativo in seno all’impresa stessa…» (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 9 novembre 2018, n. 2135; analogamente, TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 16 luglio 2019, n. 1790).

Ne consegue che non è necessario che le risorse dell’offerente siano esclusivamente dedicate alla specifica commessa; quello che però risulta imprescindibile, come si è visto, è che tali risorse (umane, materiali o finanziarie) vengano correttamente e documentatamente imputate, pro quota, alla specifica commessa oggetto della procedura di scelta del contraente.

Da quanto esposto discende che l’attività di valutazione della congruità dell’offerta espletata dalla stazione appaltante nel caso di specie è stata inficiata da un’impostazione manifestamente illogica e irrazionale, in grado di alterare il risultato di tale attività valutativa, che ne risulta quindi illegittima.

Ne consegue che, essendo manifestamente illogico il criterio utilizzato dalla stazione appaltante per la valutazione della congruità dell’offerta, la richiamata e condivisa impostazione giurisprudenziale (citata Cons. Stato 5047/2018) impedisce al Giudice di procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, essendo tale attività rimessa alla stazione appaltante in sede di riedizione del potere.

A tal riguardo, è opportuno precisare, pur con i noti limiti relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 2, cpa, che la stazione appaltante non può esimersi dal motivare, seppur succintamente, in ordine alle ragioni per cui ritiene di ritenere congrua l’offerta soggetta a valutazione di anomalia.

Al riguardo infatti, condivide il Collegio «…il pacifico indirizzo giurisprudenziale in base al quale la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia, non postula un rincarato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’Amministrazione avesse ritenuto di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (cfr. ex plurimisCons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912). Nella diversa ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta – per contro – a colui che contesta l’anomalia dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3174; id., 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo…» (Cons. Stato, Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 163).

Tale impostazione non può però spingersi fino all’esimere la stazione appaltante dal formulare una seppur succinta e complessiva motivazione, eventualmente anche per relationem rispetto alle giustificazioni presentate dal concorrente (sul punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Veneto, Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1943), da cui dovrà comunque comprendersi quale sia stato l’iter logico – giuridico seguito (nel caso di specie, l’Università resistente si è limitata, nel già citato passaggio del verbale di verifica dell’anomalia del giorno 8 agosto 2023, ad un’asettica – anche in ragione della complessità delle giustificazioni, indicate in un documento di complessive 25 pagine, oltre allegati – dichiarazione secondo cui «…Concluso l’esame delle giustificazioni, il RUP e il supporto tecnico-contabile ritengono l’offerta presentata dal Raggruppamento METRONOTTE D’ITALIA SRL – 2858 SECURITY sostenibile…»).

Infatti, proprio nei casi, come quello di specie, in cui la discrezionalità del potere esercitato dall’amministrazione limita l’ambito del sindacato giurisdizionale sul provvedimento finale, deve essere accentuato, onde non incorrere in un deficit di tutela, il rigore nella valutazione degli elementi formali dell’atto, quali la presenza di una motivazione adeguata a poter comprendere l’iter logico – giuridico seguito, seppure con i limiti, condivisi dal Collegio, di cui si è detto.

Pertanto, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati (si rinvia a Cons. Stato, AP, 27 aprile 2015, n. 5, per l’obbligo del Giudice di assorbimento nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, non potendo egli dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus), il ricorso va accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara a partire dalla valutazione di congruità dell’offerta dell’ATI poi risultata aggiudicataria, fino all’affidamento del servizio.

Ciò implica il rigetto della domanda di parte ricorrente in ordine alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, atteso il divieto di cui all’art. 122 cpa di dichiarare inefficace il contratto laddove il vizio dell’aggiudicazione comporti l’obbligo di rinnovare la gara (sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4050, secondo cui «…L’evidente ratio della disposizione eccettuale consiste nella considerazione di economia generale dell’azione amministrativa per cui, se l’accertamento dell’oggettiva illegittimità comporta il travolgimento (totale o parziale) della procedura di gara e il conseguente obbligo di rinnovarne le fasi, non si porrà neppure in via di principio la questione se consentire il subentro da parte del ricorrente vittorioso, la cui posizione in gara potrebbe essere comunque compromessa dal travolgimento della gara (o di una sua fase), non consentendo il subentro…»).

Sarà quindi la stazione appaltante, in forza dell’effetto conformativo della presente sentenza, all’esito della rinnovazione della procedura di gara, a provvedere ai conseguenti atti in ordine al contratto (sul punto, la citata Cons. Stato 4050/2017).

In ordine alla domanda risarcitoria per equivalente proposta in subordine alla declaratoria di inefficacia del contratto, la rinnovazione della procedura, costituendo ristoro in forma specifica (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2013, n.1999), integra tutela piena della posizione della società ricorrente.

Deve infine essere rigettata la domanda di accesso alla documentazione amministrativa spiegata in sede di ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpa. richiamato il disposto dell’art. 53, comma 2, del d. lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, secondo cui «…Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito […] in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione…».

In proposito, avendo annullato la presente sentenza la fase di gara a partire dalla valutazione di congruità dell’offerta dell’ATI poi risultata aggiudicataria, la procedura regredisce ad una fase anteriore all’aggiudicazione, così ostando all’accesso all’offerta tecnica richiesta lo stato in cui si viene a trovare la gara.

Le spese di lite, tenuto conto della violazione da parte della società ricorrente dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, di cui si è dato conto, possono essere compensate al 50%, dovendo per l’ulteriore parte del 50% – in uno con quanto integralmente corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato – essere poste a carico delle controparti, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati a partire dalla valutazione di congruità dell’offerta delle società odierne controinteressate, fino all’affidamento del servizio, secondo quanto in motivazione; b) rigetta la domanda di accesso alla documentazione amministrativa proposta in seno al ricorso introduttivo ex art. 116, comma 2, cpa; c) compensa le spese di lite fra le parti per il 50%, condannando l’Università resistente e le società controinteressate costituitesi, in solido in parti uguali fra l’Università da un lato e le due società controinteressate dall’altro, al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, del restante 50% delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; d) condanna altresì l’Università resistente e le società controinteressate costituitesi, in solido fra loro in parti uguali fra l’Università da un lato e le due società controinteressate dall’altro, alla rifusione di quanto da parte ricorrente corrisposto a titolo di contributo unificato nel presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Manuela Bucca, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Diego Spampinato   Giuseppa Leggio
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO