Pubblicato il 29/02/2024
N. 00762/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2023, proposto da
S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9705148D7A, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, Soc. Cons. a r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
Tmp S.r.l., Compark S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione n. 754 di settore (n. gen. 2318) del 21 settembre 2023, con cui il Comune di Milazzo ha approvato la proposta di determinazione n. 69205 del 20 settembre 2023 di annullamento in autotutela della determinazione n. 520 di settore (n. gen. 1606) del 3 luglio 2023 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla “SIS Segnaletica Industriale Stradale” s.r.l. della concessione del servizio di gestione controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre nel Comune di Milazzo (ME), CIG 9705148D7A;
– della comunicazione di avvio del procedimento n. 62584 del 18 agosto 2023 di annullamento in autotutela della aggiudicazione della concessione del servizio di gestione controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre nel Comune di Milazzo (ME), CIG 9705148D7A;
– dell’atto integrativo n. 62822 del 21.8.2023 alla predetta comunicazione di avvio di procedimento in autotutela della aggiudicazione della predetta concessione del servizio di gestione controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre nel Comune di Milazzo (ME), CIG 9705148D7A;
– della deliberazione n. 213 del 6 settembre 2023 con cui il Comune di Milazzo ha disposto, nelle more di un’eventuale definizione di altri modelli gestionali, l’avvio delle attività necessarie e propedeutiche per lo svolgimento del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su strada in amministrazione diretta, da avviarsi all’esito del procedimento di autotutela per l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio a SIS Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. e, in particolare, entro il 2 ottobre 2023;
– di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto;
nonché, per la condanna
ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente o, comunque, per il riconoscimento di idoneo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’odierna società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Milazzo per la concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento di durata triennale (Determina n. 520 del 3 luglio 2023), ottenendone l’aggiudicazione.
Con verbale del 25 luglio 2023 veniva effettuata la consegna delle aree alla concessionaria, in via d’urgenza, tanto che questa provvedeva alla installazione dei parcometri e alla realizzazione della segnaletica orizzontale.
Tuttavia, con comunicazione del 14 agosto 2023, la società ricorrente veniva convocata “al fine di calibrare gli assetti organizzativi e i livelli occupazionali del servizio in oggetto in linea con quanto disposto dal disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto”, mentre la medesima p.a. disponeva la sospensione del servizio a decorrere dal 16 agosto 2023.
1.2. Il 18 agosto 2023 veniva avviato dalla stazione appaltante un procedimento per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, poi effettivamente emesso (n. 2318 del 21.09.2023) e poggiante sulle seguenti motivazioni:
1- violazione dei contenuti minimi dell’offerta prescritti dalla lex specialis di gara, non avendo l’aggiudicataria tenuto conto della necessità di assicurare lo svolgimento del servizio mediante l’assunzione di 15 dipendenti (inquadrati al V livello del CCNL Terziario per 30 ore a settimana), per un monte ore annuo pari a 27.405 ore. In tal senso, l’assunzione prevista dalla società ricorrente di dipendenti per sole 15.600 ore annue avrebbe consentito alla medesima di effettuare un rialzo del 167% sull’importo posto a base di gara, superiore a quello delle altre concorrenti;
2- violazione della clausola sociale e contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in sede amministrativa rispetto a quelle contenute nell’offerta tecnica per le seguenti ragioni:
a. nel modulo di offerta sarebbe stata indicata, quale costo della manodopera, la somma di euro 12.591, quantificando in euro 755.821 gli oneri aziendali per la sicurezza. Pur avendo parte ricorrente spiegato tale circostanza in sede di giustificazioni dell’offerta presentata, su richiesta del RUP e del Dirigente di settore, facendo riferimento a un mero errore materiale di inversione delle due voci di costo, la società non avrebbe potuto beneficiare di alcun soccorso istruttorio in tal senso, in quanto normativamente escluso in relazione all’offerta economica, come peraltro precisato anche dal Disciplinare di gara;
b. nel DGUE, la società ricorrente avrebbe indicato di voler affidare in subappalto l’attività di rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale, nonché quella di installazione della segnaletica verticale e dei parcometri. Tuttavia, in sede di giustificazione dell’offerta economica, ha poi dichiarato “di non aver destinato alcuna somma alla remunerazione del costo del lavoro delle suddette lavorazioni che ha inteso dare in subappalto”, non avendo dunque tenuto in considerazione una rilevante voce di costo;
c. “moltiplicando il costo orario indicato da SIS s.r.l. (in sede di giustificazioni dell’offerta economica) di € 19,234 per il monte ore annuo di impiego del personale dalla stessa indicato (in sede di offerta tecnica) di 15.600 ore, la risultante è pari a Euro 300.050,40, su base annua, e, quindi, di Euro 900.152,20 per il triennio, con un maggior costo di circa 150.000,00 Euro rispetto a quello asseritamente specificato in sede di offerta economica”, pari a euro 755.821,00 per il triennio. Il costo della manodopera indicato in sede di giustificazione dell’offerta non coinciderebbe con quello dichiarato nella fase di presentazione dell’offerta stessa;
d. la società ricorrente, pur avendo dichiarato con il DGUE di “accettare, senza condizioni o riserva alcuna, la clausola sociale prevista nel capitolato speciale di gara”, impegnandosi così ad assumere, per tutta la durata della concessione, 15 ausiliari del traffico di V livello del CCNL terziario addetti alla precedente gestione della concessione-servizio, avrebbe invece, secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ridotto “l’orario di lavoro (30 ore settimanali) e il tempo (solo 3 mesi l’anno per 8 dipendenti a fronte del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) dagli stessi effettuato nella precedente gestione”, per un totale complessivo di 15.600 ore annue, e ciò anche in violazione del monte ore minimo indicato nei documenti di gara, pari a 27.405;
3- violazione della lex specialis di gara in relazione ai contenuti dell’offerta tecnica. Il punto 27 “Busta B – Offerta tecnica” e il punto 4.2 del bando di gara avrebbero previsto che il concorrente avrebbe dovuto predisporre l’offerta tecnica “nel rispetto dei contenuti prescritti dal capitolato speciale e di concessione e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla Stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione … con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione sia di natura quantitativa che qualitativa”, precisando che “l’omessa formulazione di offerta di uno o più criteri determinerà l’esclusione dalla procedura di gara”. Orbene, secondo la prospettazione del Comune, la società ricorrente avrebbe violato tale previsione, perché:
a. “…ha dichiarato che il monte ore settimanale è stato calcolato per garantire la copertura nelle fasce orarie più rilevanti sul piano dell’afflusso veicolare e dell’utilizzo delle aree di sosta, … non ha indicato né le fasce orarie genericamente definite più rilevanti e nemmeno la distribuzione del personale nelle dette face orarie”;
b. “… ha asserito che saranno studiati orari controllo da parte del personale caratterizzati da flessibilità e non ripetizione in modo da non determinare la ripetitività e quindi la prevedibilità del controllo verso l’utenza, nell’ottica di incentivare il pagamento della tariffa e la disponibilità degli stalli di sosta … non ha indicato la concreta organizzazione del servizio posto”;
c. “…ha asserito che per quanto concerne la stagione estiva, con l’attivazione della sosta a pagamento nella zona balneare e con l’estensione delle fasce orarie fino a tarda notte, l’organizzazione dei turni sarà curata dalla società scrivente in funzione dei periodi di maggiore picco turistico e di particolari eventi, sulla base della profonda conoscenza di SIS maturata in relazione al Comune di Caltanissetta … non ha indicato la concreta organizzazione del servizio per dimostrare come (con quale personale e modalità) lo avrebbe coperto fino a tarda notte e nei periodi di maggiore picco turistico (non indicati) e degli eventi straordinari specificati in offerta, così come ha impropriamente ritenuto di poter trasferire a Milazzo i dati acquisiti e (non esposti) nel Comune di Caltanissetta che, peraltro, ha caratteristiche non omogenee con il Comune di Milazzo”.
1.3. Nelle more della definizione del procedimento in autotutela, così come sopra motivato, la Giunta Comunale adottava una deliberazione con cui disponeva l’avvio delle attività propedeutiche per lo svolgimento del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su strada in amministrazione diretta, da avviarsi all’esito del prefato procedimento di secondo grado e in attesa di una eventuale individuazione di altri modelli gestionali.
1.4. L’atto introduttivo del giudizio, con cui sono state impugnate le determinazioni del Comune elencate in epigrafe, risulta affidato alle seguenti censure:
I) violazione degli artt. 7, 10 e 21 nonies della l. 7.8.1990, n. 241, in quanto, da un lato, il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione conterrebbe motivazioni nuove e, comunque, diverse rispetto a quelle esternate con l’atto di avvio del procedimento e, per altro verso, esso sarebbe comunque sprovvisto sia dell’esternazione delle ragioni di pubblico interesse che dell’esito della loro comparazione con gli interessi privati coinvolti, ossia di elementi necessari per la legittimità di un intervento in autotutela, così come stabilito dall’art. 21-nonies della legge generale sul procedimento amministrativo;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, co. 1 e 3 della l. n. 241/1990, con riferimento ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa – violazione e falsa applicazione degli artt. 30, co. 1, e 97 d.lgs. n. 50/2016 – violazione dell’art. 37 del disciplinare di gara e dell’art. 18 del capitolato speciale – eccesso di potere – contraddittorietà – inesistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – ingiustizia ed illogicità manifesta – violazione dei principi del favor partecipationis e di libera concorrenza.
Con la seconda articolata censurata parte ricorrente ha proposto deduzioni specifiche con riferimento a ciascuno dei motivi posti alla base del provvedimento impugnato, così come sopra riepilogati;
III) violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione degli artt. 3 e 2-quinquies della l. 7.8.1990, n. 241 – violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa – eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.
Con l’ultimo mezzo di impugnazione parte ricorrente ha censurato la legittimità della determinazione della Giunta Comunale, dal momento che avrebbe sostanzialmente anticipato l’esito del procedimento di annullamento in autotutela ancora pendente, disponendo la gestione diretta del servizio.
2. Si è costituito in giudizio il Comune resistente che ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.
3. Con l’ordinanza n. 533/2023 l’istanza cautelare incidentalmente formulata con il gravame è stata accolta ai soli fini della celere fissazione dell’udienza pubblica ex art. 55, co. 10, del codice di rito amministrativo.
4. In vista dell’udienza di discussione, il 29 gennaio 2024 la società ricorrente ha presentato una memoria conclusionale, cui ha replicato l’Amministrazione locale intimata il 3 febbraio 2024.
5. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
6. Il primo motivo di gravame va disatteso.
In disparte la qualificazione sostanziale quale provvedimento di annullamento d’ufficio, ovvero quale atto di ritiro, della determinazione impugnata, derivante dalla mancata efficacia del provvedimento di aggiudicazione in assenza dell’esaurimento della prescritta fase procedimentale della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, con ogni discendente conseguenza in punto di non necessità di avvio del procedimento e di motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla caducazione dell’aggiudicazione (cfr. da ultimo, C.g.a. n. 625/2023), la censura si palesa comunque infondata in quanto, ferma la bontà del ragionamento sopra esposto, la p.a. ha comunque inviato alla società ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento, così come ha pure motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla rimozione degli atti di gara (pag. 19 del provvedimento impugnato).
Per quanto attiene, poi, alle aggiunte apportate dall’Amministrazione in sede di provvedimento finale rispetto a quanto preannunciato con la precedente comunicazione di avvio del procedimento, va evidenziato come parte ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione che la prospettata lesione del contraddittorio infraprocedimentale si sarebbe risolta in un vizio insanabile dell’atto a valle, tanto che questo sarebbe stato di tenore diverso ove il dialogo tra p.a. e privato si fosse svolto in maniera completa ed esaustiva ex ante, come peraltro confermato dall’infondatezza dei successivi motivi di gravame.
7. Col secondo mezzo di impugnazione, come sopra preannunciato, parte ricorrente ha effettuato una capillare contestazione delle plurime motivazioni poste a base del provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione resistente.
Al riguardo, il Collegio deve in primo luogo evidenziare come a venire in rilievo sia una determinazione che rientra nel genus dei c.d. atti “plurimotivati”, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato. Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 3201/2023; in termini, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012).
Venendo all’esame dei singoli profili di censura mossi avverso gli autonomi capi della motivazione del provvedimento gravato essi devono essere ritenuti infondati per le ragioni di seguito precisate.
7.1. Per quanto attiene al primo aspetto, relativo alla violazione dei contenuti minimi dell’offerta prescritti dalla lex specialis di gara, per aver l’aggiudicataria modificato il monte ore annuo per lo svolgimento del servizio oggetto della procedura, va rilevato come, diversamente da quanto sostenuto con il gravame, tale dato, contenuto nell’elaborato denominato “calcolo del valore stimato del contratto (servizio tariffato) e dei relativi costi a carico del concessionario”, risulta essere parte integrante del progetto approvato con la determina a contrarre e posto a base di gara. In tal senso, peraltro, il disciplinare ha espressamente previsto che quelli individuati dal progetto fossero elementi minimi inderogabili, cui ciascun operatore economico avrebbe dovuto attenersi ai fini della formulazione della propria offerta, proponendo un aumento rispetto al canone base messo a gara e individuato dalla stazione appaltante per garantire l’espletamento del servizio.
Del resto, così come già evidenziato dal Consiglio di Stato in un caso di affidamento del servizio di vigilanza di alcuni immobili di proprietà di altra Amministrazione, con statuizioni estendibili al caso di specie, “Il monte ore non può che essere determinato in modo uguale per tutti i concorrenti nel suo ammontare e tale da essere noto a tutti, così che gli operatori economici interessati, nel rispetto della par condicio, siano posti nelle condizioni di poter formulare l’offerta e, in particolare, l’offerta nelle sezioni relative ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza” (Cons. Stato, Sezione V, n. 8990/2023).
Diversamente opinando, ossia consentendo ai concorrenti di modulare a proprio piacimento il monte ore necessario per lo svolgimento del servizio posto a base di gara, si determinerebbe l’inammissibile facoltà per gli operatori economici di presentare delle offerte prendendo a riferimento non più parametri predeterminati. e uguali per tutti i ricorrenti, ma elementi diversi e autoreferenziali, rispondenti a mere logiche egoistiche di natura imprenditoriale, con discendente violazione del principio della par condicio che deve ammantare le procedure selettive di tipo comparativo tra cui rientra quella oggetto dell’odierno contenzioso.
Pur essendo sufficiente il respingimento dell’anzidetto profilo di doglianza rivolto verso un capo autonomo della motivazione, trattandosi di provvedimento amministrativo di carattere plurimotivato, come sopra anticipato, il Collegio ritiene di dover esaminare anche le ulteriori censure veicolate dall’atto introduttivo del giudizio.
7.2. Ulteriore aspetto riguarda la contestazione della violazione della clausola sociale e della asserita contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla società ricorrente in sede amministrativa e in quella di presentazione dell’offerta tecnica.
7.2.1. Il Collegio ritiene di poter sorvolare sulla inversione, nel modulo di offerta presentato, tra l’importo previsto per gli oneri aziendali per la sicurezza e quello per i costi della manodopera, atteso che pur volendo aderire alla tesi di parte ricorrente il ricorso sarebbe comunque infondato alla luce delle considerazioni in precedenza effettuate e dei rilievi successivi.
7.2.2. Ulteriore aspetto riguarda la mancata quantificazione dei costi relativi alla manodopera per l’attività di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché per l’installazione dei parcometri, che la ditta avrebbe indicato di voler affidare in subappalto.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente dette voci di costo avrebbero un valore irrisorio, senza considerare che, le tre lavorazioni di cui sopra, prese singolarmente, non supererebbero la soglia del 2% del valore dell’affidamento, prevista dalla normativa vigente per la qualificazione quale subappalto dell’attività conferita a terzi.
Anche tali deduzioni non colgono nel segno.
Ontologicamente errata è anzitutto la scomposizione delle tre attività affidate a terzi che, pertanto, devono essere considerate nella loro complessità ai fini della verifica della sussistenza, o meno, di un subappalto. Come ammesso dalla stessa società ricorrente, peraltro, è la stessa stazione appaltante ad aver indicato l’incidenza dell’attività di rifacimento/manutenzione segnaletica orizzontale nella misura dell’1,65% del valore di concessione, mentre quella dell’installazione della segnaletica verticale in misura dello 0,70% e, da ultimo, quella dell’installazione dei parcometri in misura dello 0,62% del valore di concessione, con ciò significando che il valore soglia del 2% sopra citato risulta essere superato.
Come evidenziato dal Comune resistente, poi, il capitolato speciale ha posto a carico del concessionario la realizzazione e la manutenzione (anche) della segnaletica stradale, prevedendo un apposito computo metrico estimativo di tale attività posto a base di gara, dal quale è possibile apprezzare anche la quantificazione dei costi per la manodopera per l’esecuzione di tali lavori, non sussistendo alcuna esimente per la società ricorrente che, diversamente da quanto prospettato e come correttamente indicato dall’Ente locale intimato, avrebbe dovuto indicare i costi della manodopera impiegata dal subappaltatore.
7.2.3. Ulteriore profilo riguarda la non coincidenza, così come rilevata dall’Amministrazione resistente col provvedimento gravato, tra i costi complessivi per la manodopera relativi al triennio dichiarati in sede di offerta da parte della società ricorrente (pari a euro 755.821,00), con quelli successivamente forniti in sede di giustificazione dell’offerta economica, dove il costo orario ivi indicato, pari ad euro 19,234, moltiplicato per il monte ore annuo offerto (15.600 ore), determinerebbe un costo annuo di euro 300.050,40, ossia ben 900.152,20 euro nel triennio, a fronte dei 755.821,00 dichiarati in precedenza.
La difesa di SIS S.r.l. si appunta sul fatto che le tabelle ministeriali da prendersi a riferimento per il calcolo del costo della manodopera prevedono due tipologie di monte ore, quello teorico (figurativo) e quello effettivo (al netto di ferie dovute al personale, assenze per malattia, ecc.). Applicando il monte ore figurativo, quindi, il costo orario della manodopera sarebbe di euro 16,02, rendendo perfettamente in linea il costo stimato in sede di offerta.
Del resto, ove ha indicato 15.600 ore annue, la società ricorrente avrebbe fatto riferimento al monte ore teorico (figurativo), prevedendo così un costo della manodopera di euro 250.272 per i primi due anni e di 255,277 per il terzo (per un totale complessivo di euro 755.821), con un costo orario medio di euro 16,04. Laddove, invece, si dovesse tener conto del monte ore reale, che SIS S.r.l. ritiene di dover ridurre del 20% in linea con quanto previsto dalla prefata tabella ministeriale, esso sarebbe pari a 13.035 ore, con un costo della manodopera, a questo punto, corrispondente al valore orario di euro 19,234/h.
Anche tali deduzioni non convincono il Collegio.
Come si evince dagli atti di causa risulta evidente che la società ricorrente abbia, da un lato, ridotto il monte ore annuo del servizio oggetto di concessione rispetto a quanto indicato dalla stazione appaltante, così come già rilevato in precedenza, ma poi, in sede di giustificazioni dell’offerta economica, al fine di superare le perplessità della p.a. sulla quantificazione degli effettivi costi della manodopera, ha addirittura sostenuto che le 15.600 ore, già inferiori rispetto a quanto posto a base di gara, non sarebbero neppure reali ma figurative, motivo per cui ove avesse dovuto applicare il costo effettivo del personale indicato nelle tabelle ministeriali, e non quello teorico preso a riferimento in sede di offerta, avrebbe potuto impiegare il personale solamente per 13.035 ore annue, in luogo delle 15.600 dichiarate, e tanto basta per ritenere infondata ogni contestazione di parte ricorrente sul punto.
7.2.4. Ultimo aspetto è quello relativo al mancato rispetto della clausola sociale prevista dal bando di gara ed espressamente accettata dalla società ricorrente con il DGUE.
Secondo il Comune, in particolare, SIS S.r.l. avrebbe indebitamente decurtato l’orario di lavori dei dipendenti che si era impegnata ad assumere, passandolo a trenta ore settimanali e, per otto di loro, l’impiego sarebbe stato garantito solo per tre mesi l’anno, a fronte di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la precedente gestione.
Parte ricorrente si difende sostenendo come la scelta, eminentemente imprenditoriale, di prevedere maggiore manodopera soltanto nel periodo estivo, in considerazione del maggior afflusso di fruitori delle aree di sosta a pagamento, sarebbe insindacabile da parte della p.a., tenuto conto che il rispetto degli obblighi promananti dalla clausola sociale va comunque bilanciato con le esigenze organizzative d’impresa.
Anche tali deduzioni vanno disattese.
In disparte il fatto che, come sopra evidenziato, facendo riferimento al monte ore annuo effettivo, ossia a quello reale, SIS S.r.l. impiegherebbe gli anzidetti lavoratori per un periodo di tempo ancora inferiore rispetto a quanto indicato in sede di offerta, posto che il monte ore reale è pari a 13.035 ore e non a 15.600 ore, ciò che risulta essere dirimente è la circostanza che, non solo, il monte ore annuo non può essere inteso come modificabile dai concorrenti alla procedura selettiva, come sopra già evidenziato, ma anche che l’impegno al rispetto della clausola sociale è stato assunto dalla società ricorrente in sede di presentazione della propria offerta, senza che le statuizioni del bando relative a tali previsioni siano state gravate in questa sede processuale.
7.3. L’ultimo profilo ad essere contestato con la seconda e articolata censura è quello contenuto nella porzione del provvedimento impugnato con cui è stata contestata la violazione delle previsioni racchiuse al punto 27 “Busta B – Offerta tecnica” e al punto 4.2 del bando di gara, per non ave parte ricorrente compiutamente indicato, in sede di offerta tecnica, una serie di elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione circa l’idoneità delle prestazioni proposte.
SIS S.r.l., da parte sua, ritiene di aver esaustivamente toccato tutti gli aspetti salienti relativi alla gestione della concessione-servizio di cui trattasi, non potendo pretendersi che essa, nella sua veste di concessionario privato, sia tenuta ad entrare nel merito dei minimi dettagli operativi di gestione dell’attività affidatale dal pubblico potere.
Al riguardo, il Collegio deve rilevare come il motivo di esclusione in questione non risulta essere stato contestato per intero dalla parte ricorrente che, invero, ha dedotto solo con riferimento ad una minima parte di esso, non potendosi ritenere le sue prospettazioni meritevoli di accoglimento, fermo restando che, pur volendo in astratto ritenere fondate dette deduzioni, le stesse non sarebbero comunque in grado di portare all’annullamento dell’atto impugnato, alla luce della legittimità degli altri capi autonomi della motivazione.
Per le ragioni suesposte, il secondo e articolato motivo proposto con l’atto introduttivo del giudizio deve ritenersi infondato.
8.1. Venendo all’ultima censura, con essa la società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune avrebbe disposto l’affidamento diretto del servizio, anticipando gli effetti del procedimento di autotutela ancora in itinere e senza provvedere ad alcuno scorrimento di graduatoria.
La doglianza è destituita di fondamento.
8.2. Quanto al primo aspetto, risulta per tabulas che l’affidamento diretto del servizio sia stato disposto solo “…all’esito del procedimento di autotutela per l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio a SIS Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.”, non essendo stato anticipato, dalla Giunta, alcun esito procedimentale mediante l’atto di indirizzo in questione, tanto che l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione è stato posto in essere dal dirigente competente dell’Amministrazione intimata.
La scelta del Comune di non voler procedere con lo scorrimento della graduatoria ma di passare ad una gestione diretta del servizio, rientrando nella ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione dei pubblici servizi locali, non può essere contestata in questa sede giudiziale, vista, da un lato, la genericità delle censure prospettate dalla società ricorrente e, dall’altro lato, la circostanza che essa non avrebbe alcun interesse, a seguito della sua esclusione dalla gara, a contestare il mancato scorrimento della graduatoria formatasi all’esito della procedura selettiva di cui trattasi, venendo in rilievo delle situazioni giuridiche soggettive (interessi legittimi di tipo pretensivo) riconducibili agli altri concorrenti non aggiudicatari e ancora presenti in graduatoria.
9. Per tali ragioni, il ricorso va respinto in quanto infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore del Comune resistente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Daniele Profili | Aurora Lento | |
IL SEGRETARIO