PREMESSE

Rif. gara del 12.12.2022. 

L’aggiudicataria RTI [III] impugna la propria esclusione (revoca dell’aggiudicazione).

SUL MOTIVO RELATIVO ALLA REGOLARITA’ FISCALE

La ricorrente, esclusa sulla base dell’illegittimità della certificazione negativa dell’A.G.E, impugna la propria esclusione.

Il TAR respinge.
La certificazione negativa dell’Agenzia delle entrate (per importi oltre la soglia di rilevanza) comporta l’esclusione, non essendo sindacabile dal G.A..
Rilevano, ai fini dell’irregolarità fiscale, anche gli importi dovuti per sanzioni e interessi.

Sulla sindacabilità delle certificazioni dell’AGE.

2. Avverso il provvedimento di esclusione e la revoca dell’aggiudicazione la [III] s.r.l. ha proposto ricorso … sulla base dei motivi così … sintetizzati. 

I. Violazione dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 48 DPR 602/73, in quanto nel caso in esame l’inadempimento da parte del mandante riguarderebbe esclusivamente il mancato pagamento di interessi e sanzioni e non l’omesso pagamento di “imposte e tasse”, come espressamente previsto dall’art. 80 citato. … l’art. 80 … deve essere interpretata in modo letterale e non è suscettibile di interpretazione estensiva…. Ne discende, quindi, l’invalidità del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, l’illegittimità della revoca.

3. Il ricorso è infondato.

In primo luogo, osserva il Collegio che secondo la prevalente giurisprudenza a fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, l’esclusione costituisce un atto dovuto.

Ed invero è stato stabilito che “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013)” (TAR Campania, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114).

Sulla rilevanza a fini ostativi degli importi per sanzioni e interessi.

In secondo luogo, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non persuade nemmeno nel merito.

Ritiene la società ricorrente che, stante la lettura rigorosa dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n.50/2016, la fattispecie in questione non sia riconducibile al novero delle violazioni rilevanti quali motivi di esclusione, venendo in considerazione il mancato pagamento di “sanzioni ed interessi” e non di “imposte e tasse”.

Rileva in contrario il Collegio che l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone sul punto che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, e che l’art. 48-bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento ad euro 5.000 avendo cura di precisare che tale importo deriva dall’omesso “versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo” al predetto importo.

È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del quale la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, contenga l’indicazione dell’ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l’inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti” (cfr per tutte TAR Campania n.755/2022).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie le sanzioni e gli interessi non pagati dal mandante sono strettamente collegati al tributo, in quanto dovuti in ragione e in conseguenza del mancato tempestivo versamento di imposte (e non come nella fattispecie oggetto della sentenza n. 548/2019 del Tar dell’Umbria – richiamata dalla ricorrente – di mere irregolarità connesse ad adempimenti di ordine contabile o dichiarativo, del tutto svincolate dall’esatta determinazione dell’imposta dovuta e dal puntuale versamento del relativo importo).

Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini della valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso