Pubblicato il 05/03/2024
N. 00881/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2023, proposto da
Badia Grande Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99279313D6, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Cassibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Rugolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, Soc. Coop. Soc. Liberty Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della Determinazione n. 9414 del 15.11.2023 del Comune di Messina (Dipartimento Servizi Alla Persona e alle Imprese Servizio – Politiche Sociali);
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ed in particolare:
– dei verbali di gara n.1 del 20/10/2023 e n. 6 del 9/11/2023 e di seduta riservata n.2 del 23/10/2023, n.3 del 25/10/2023, n.4 del 03/11/23 e n. 5 del 9/11/2023;
– della proposta di aggiudicazione della gara alla RTI costituendo Coop. Azione Sociale e Coop. Liberty con un punteggio complessivo di 74,00/100 come da verbale del 9/11/2023 (seduta pubblica).
quanto al ricorso incidentale presentato da Soc. Coop. Soc. Azione Sociale il 18/12/2023:
– dei medesimi atti del procedimento sopra elencati, nella parte in cui dispongono l’ammissione in gara dell’offerta della Coop. Badia Grande ed approvano i verbali di gara in parte qua;
– nelle parti e nei limiti d’interesse dichiarati con i motivi di ricorso incidentale, il bando di gara, pubblicato il 6 luglio 2023, con il quale il Comune di Messina ha indetto una procedura apera “per l’affidamento, con il criterio di cui all’art. 95, comma 7, dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell’ambito del Progetto SAI/SIPROIMI – cat. Ordinari – Periodo 01/07/2023-31/12/2025. C.I.G.: 99279313D6 – Numero gara: 9187887 – CUP: F41H22000410001”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, di Soc. Coop. Soc. Azione Sociale e di Soc. Coop. Soc. Liberty Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Badia Grande Società Cooperativa Sociale (già affidataria di precedente servizio più volte prorogato) ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Messina per l’affidamento dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell’ambito del Progetto SAI/SIPROIMI – cat. Ordinari – Periodo 01.07.2023-31.12.2025, per ventisette posti, per un valore complessivo a base gara pari ad € 1.071.385,11 e si è collocata al secondo posto (con punti 72,66 punti) preceduta dal RTI Società Cooperativa Sociale Azione Sociale -mandataria – Società Cooperativa Liberty Onlus – mandante (con punti 74,00) al quale è stato aggiudicato il servizio.
Con il ricorso in esame, la Badia Grande Società Cooperativa Sociale (di seguito, anche solo “Badia Grande”) ha chiesto l’annullamento degli atti di gara per i seguenti motivi, molti dei quali formulati sulla base della documentazione fornita dalla S.A. in riscontro all’istanza di accesso agli atti.
1) Violazione della lex specialis (Bando di gara) – Sezione II, art. 2. (Requisiti di ordine speciale) – 2.1 – Capacità economico-finanziaria. Omessa produzione, richiesta a pena di esclusione della documentazione attestante la capacità economico- finanziaria della mandante.
2)Violazione della lex specialis (Bando di gara) – Sezione II – 2.2 – Capacità tecnico- professionale. Omessa produzione, da parte della mandante, della dichiarazione del possesso, del requisito di capacità tecnico professionale della pluriennale e consecutiva esperienza.
3)Violazione della lex specialis (Bando di gara) – Sezione II – 3. Luogo di esecuzione- Violazione e falsa applicazione dell’art.19 del D.M. del 18/11/2019 del Ministero dell’Interno (G.U. n.284 del 04/12/2019) e del Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, sotto il duplice profilo:
-3. a) dell’omessa produzione della “relazione redatta da un tecnico regolarmente iscritto all’ordine” per l’immobile di via San Cosimo – Villa Castanea che parte ricorrente afferma essere stato richiesto a pena di esclusione;
-3. b) inoltre, sempre in relazione al predetto immobile, in seno all’allegato denominato “B”, viene indicata, in relazione alla “camera C”, una capacità di posti letto “2” su una superficie di mq. 13,65, quindi una “metratura” ritenuta insufficiente rispetto ai 14 mq. Richiesti dall’art.19 del D.M. del 18/11/2019 del Ministero dell’Interno (G.U. n.284 del 04/12/2019) e dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
4) Violazione della lex specialis (Bando di gara) – Sezione III – lett. M. Omessa produzione del DUGE da parte della mandante.
5) Violazione della lex specialis (Bando di gara) – Sezione IV – Modalità Per La Costituzione Dei Depositi Cauzionali. Omessa produzione, da parte della mandante, della garanzia provvisoria.
6) Violazione e falsa applicazione lex specialis (Bando di gara) – Sezione VI – Procedura di Aggiudicazione – Criteri Generali di Valutazione delle Offerte – Servizi Aggiuntivi (art. 35 linee guida D.M. 18/11/2019). Parte ricorrente afferma che sarebbero stati illegittimamente valutati “servizi aggiuntivi” non documentati e precisa che dalla decurtazione dei 23 illegittimamente attribuiti all’aggiudicataria, conseguirebbe l’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Il Comune di Messina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha fornito, tra le altre, le seguenti difese:
– la mandante ha reso la dichiarazione sui requisiti di capacità tecnica e professionale, come documentato dalla documentazione depositata in giudizio il 14 dicembre 2023 (v. doc.9.1-9.50);
– alla domanda è stata allegata la documentazione relativa all’immobile (doc. 9 doc. 9.6-doc. 9.10;
– l’art. 19 del D.M. del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, né il Manuale operativo prescrivono requisiti dimensionali minimi, in termini di metri quadrati delle camere delle strutture. In ogni caso “anche a voler ammettere che la camera non debba essere inferiore a mq 14,00 (il che non è), detto requisito merita di essere interpretato cum grano salis, dando rilievo, nella specie, alla circostanza che, nel caso di specie, l’ipotetica difformità strutturale è pari a 0,35 mq e sconta quindi ad una differenza minimale”;
– la mandante Liberty ha prodotto il DGUE (v. doc. 9.50);
– è stata prodotta la garanzia fideiussoria rilasciata in favore della mandataria (doc. 9.27) con la precisazione che il bando non richiedeva garanzia provvisoria e polizza fideiussoria a pena di esclusione;
6) il RTI ha prodotto, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, i protocolli di intesa tra le società cooperative costituenti lo stesso RTI ed enti del terzo settore idonei a comprovare la capacità del medesimo di operare nel territorio di riferimento (doc. 9.29- 9.44).
Con memoria depositata il 15 dicembre 2023 parte ricorrente:
– con riferimento al secondo motivo di ricorso (omessa produzione della dichiarazione circa la capacità tecnico-professionale della mandante), pur prendendo atto che la mandante aveva prodotto la relativa dichiarazione ha contestato l’inidoneità dei servizi indicati a dimostrare l’esperienza “almeno biennale” (v. pagg. 5-6 della memoria); ha, inoltre, contestato che sia la mandante, sia la mandataria del costituendo RTI, nell’elencazione dei servizi a comprova del possesso della capacità tecnico – professionale, riportano il valore contrattuale e non quello relativo all’importo effettivamente fatturato; contesta, infine, la mancata allegazione del patto di integrità;
– ha insistito sulla carenza di cui al punto 3.a;
– quanto al motivo sub 3.b ha precisato che il requisito di superficie di mq. 14,00 è espressamente richiesto dall’art. 2 del D.M. del Ministero della Salute 5 luglio 1975;
– ha insistito nel mancato deposito della garanzia fideiussoria da parte della mandante;
– con riferimento al sesto motivo di ricorso (illegittima attribuzione di punteggio per servizi aggiuntivi non dimostrati), la ricorrente pur prendendo atto che l’aggiudicataria aveva prodotto “alcuni protocolli di intesa” ritiene gli stessi inidonei a comprovare l’esistenza di una “rete territoriale” (v. pag. 8 della memoria).
La controinteressata si è costituita in giudizio e ha controdedotto ai motivi di ricorso e ha preliminarmente evidenziato che l’amministrazione aveva parzialmente riscontrato l’istanza di accesso agli atti della ricorrente e che, pertanto, buona parte delle omissioni contestate dalla ricorrente non corrispondono alla realtà documentale; ha, inoltre, affermato che la mandante ha caricato, sulla piattaforma, sia il DUGE contenente anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economia e finanziaria e al riguardo produce attestazione del RUP, sia la dichiarazione suo possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa.
Quanto al motivo 3.a) ha confermato di non aver inserito, pur essendone in possesso, la relazione del tecnico iscritto all’albo con riferimento all’immobile di via San Cosimo (v. doc. n. 5 depositato il 17 dicembre 2023), ritenendo la previsione d’esclusione riferita alle sole “schede descrittive per la struttura/alloggio messo a disposizione”, non anche agli altri documenti non testualmente indicati quali “schede”. In ogni caso, ha opposto eccezione di nullità della clausola, ai sensi dell’art. 83, comma 8° del D.lgs. n. 50/2016, ove interpretata nel senso di sanzionare con l’esclusione l’omessa allegazione della relazione tecnica.
Con riferimento al motivo 3.b) ha rilevato che né l’art. 19 del DM Interno 18 novembre 2109, né il Manuale Operativo recando indicazioni di misure precise e che, in ogni caso, il regolamento edilizio tipo adottato per la Regione Siciliana, che rappresenta ratione temporis il referente normativo alla stregua del quale verificare il requisito in questione, non contiene il parametro dimensionale invocato dalla ricorrente.
In ogni caso, ove si dovesse ritenere applicabile il DM Sanità invocato dalla ricorrente lo scostamento sarebbe sostanzialmente irrilevante, tenuto conto della generale tolleranza del 2%.
Quanto all’omessa produzione della garanzia fideiussoria da parte della mandante, la controinteressata ha richiamato la sez. III, punto M, del bando che nella parte relativa alla cauzione provvisoria, specifica che “In caso di R.T.I. o consorzio non costituito il versamento va effettuato dall’Ente indicato come mandatario o in caso di polizza fideiussoria con intestazione allo stesso”.
Con riferimento al sesto motivo (attribuzione di punteggio aggiuntivo per servizi non documentati), la controinteressata rileva che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Liberty ha prodotto16 protocolli di intesa.
La controinteressata ha, inoltre, proposto un ricorso incidentale con cui ha censurato, l’omessa produzione, da parte della ricorrente:
1) delle dichiarazioni ex art. 80 da parte del consigliere di amministrazione in carica con funzioni vicarie di vice-presidente;
2) delle dichiarazioni ex art. 80 da parte del presidente cessato dalla carica il 3 agosto 2022 (quindi meno di un anno dalla pubblicazione dal bando) “non potendosi ritenere che il self-cleaning genericamente dichiarato, lo esonerasse dall’adempimento”;
3) e la reticente e incompleta dichiarazione di vicende valutabili quali gravi illeciti professionali.
Ha, inoltre, formulato due motivi subordinati all’eventuale accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Con memoria depositata il 25 gennaio 2024, la ricorrente:
– ha insistito nella censura relativa all’omessa produzione del DGUE che sarebbe stato attestato dal RUP, ma non trasmesso;
– ha insistito nel terzo motivo di ricorso, sia sotto il profilo dell’omessa produzione della relazione del tecnico, sia per la ritenuta inidoneità dei locali sulla base dell’art. 2 del DM Sanità 5 luglio 1975.
– con riferimento al quinto motivo (omessa produzione della garanzia provvisoria da parte della mandante) ha sostenuto, per la prima volta, che “dall’analisi della garanzia successivamente esaminata per intervenuta produzione in giudizio, si è potuto riscontrare come la stessa sia esclusivamente intestata alla Azione Sociale Società Cooperativa Sociale quale “operatore singolo” e non anche nella qualità di “mandatario del costituendo RTI” e risulta, dunque, priva della sottoscrizione da parte del Mandante” , ritenendo anche che sia stata rilasciata in forma ridotta tenendo conto della sola certificazione di qualità della mandataria;
– ha, inoltre, insistito nel sesto motivo di ricorso.
Ha, infine, replicato alle censure articolate nel ricorso per motivi aggiunti.
Con memoria depositata il 7 gennaio 2024, il Comune di Messina ha sostenuto, in sintesi:
-che la produzione del DGUE da parte di Liberty è stato documentato in giudizio;
– che il bando di garo avrebbe correlato la sanzione dell’esclusione all’omessa produzione delle “schede descrittive per la struttura/alloggio messo a disposizione” e non anche degli altri documenti indicati nel prosieguo della clausola anzidetta, quali “una planimetria dei locali, con almeno n. 4 fotografie [n. 2 esterno e n. 2 interno] per ogni struttura, ed una relazione redatta da un tecnico, regolarmente iscritto all’ordine che non sono “schede”;
– che il bando non richiedeva la produzione della garanzia a pena di esclusione, fermo restando che la cooperativa azione Sociale, mandataria del costituendo RTI ha presentato la prestato la garanzia in tale qualità;
– quanto, infine, al sesto motivo ha rilevato che i protocolli di intesa con enti e associazioni locali inverano documentazione idonea a dimostrare l’attivazione delle risorse e reti territoriali evidenziando proprio la collaborazione tra le imprese del costituendo RTI e i soggetti operanti nel territorio di riferimento nei termini richiesti dal bando di gara, che peraltro, non indicava un documento specifico da allegare per dimostrare l’attivazione di risorse e reti territoriali.
Le parti hanno scambiato repliche a alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato.
Nel primo motivo parte ricorrente censura l’omessa produzione, da parte della mandante Liberty, della dichiarazione circa la capacità economico-finanziaria e nel quarto motivo censura l’omessa produzione, sempre da parte della mandante, del DGUE e sostiene che “per tali motivi”, il RTI aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara.
I motivi sono infondati, poiché, risulta documentata dalla SA resistente (v. doc. n. 9.50) il DGUE prestato dalla Liberty recante a pag. 20 la dichiarazione sul fatturato annuo e sul fatturato specifico, con l’ulteriore precisazione che la circostanza che sebbene la documentazione richiesta in sede di accesso agli atti sia stata parzialmente soddisfatta, tuttavia l’amministrazione ha depositato, agli atti del giudizio, l’integrale documentazione di gara. Ne consegue il rigetto del primo e del quarto motivo.
2. Nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’omessa produzione, da parte della mandante Liberty, della dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica costituito dalla biennale e consecutiva esperienza nel medesimo servizio. Anche in questo caso la fondatezza del motivo è smentita dalla documentazione in atti (v. in particolare, doc, n, 9.48 depositato dalla S.A.). Né possono trovare ingresso le ulteriori censure formulate dalla ricorrente con la memoria depositata il 15 dicembre 2023 (v. punto II, pagg. 5-6) riguardanti la ritenuta inidoneità e insufficienza dei servizi allegati dalla mandante e dalla mandataria, trattandosi di motivi di nuovi (riscontrati a seguito del documentale eseguito dal Comune di Messina) afferenti a profili estranei all’oggetto del motivo come formulato nel ricorso introduttivo (avente ad oggetto esclusivamente la carenza “documentale”) e che, pertanto, dovevano essere ritualmente introdotti con ricorso per motivi aggiunti (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 1419; TAR Sicilia- Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2952; Sez. I, 27 luglio 2023, n. 2359 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.
3. Nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione del bando (Sezione II – 3. Luogo di esecuzione) sotto il duplice profilo:
a) dell’omessa allegazione, in relazione all’immobile di via San Cosimo, della “relazione redatta da un tecnico, regolarmente iscritto all’ordine”;
b) della non conformità della camera di “C” con una capacità di 2 posti letto su una superficie di mq. 13,65, ritenuta insufficiente “in ragione dei 14 mq. “richiesti” dall’art.19 del D.M. del 18/11/2019 del Ministero dell’Interno e dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
3.1 Occorre innanzitutto richiamare il bando che alla Sezione II – 3.- Luogo di esecuzione dispone che “Il servizio dovrà essere eseguito nel territorio del Comune di Messina presso la struttura messa a disposizione dal Comune sita nel Rione Villa Lina, destinata all’accoglienza di 15 ospiti e presso una o due strutture/appartamenti messi a disposizione della D.A. (…) Le strutture dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art.19 del D.M. del 18/11/2019 del Ministero dell’Interno e dal Manuale operativo (…). I soggetti partecipanti alla gara dovranno compilare ed allegare, pena l’esclusione, le seguenti schede descrittive per la struttura/alloggio messo a disposizione:
1. scheda come da “Allegato B “, nonché una planimetria dei locali, con almeno n. 4 fotografie [n. 2 esterno e n. 2 interno] per ogni struttura, ed una relazione redatta da un tecnico, regolarmente iscritto all’ordine;
2. dichiarazione come da “Allegato B1 “(dichiarazione idoneità strutture/immobili);
3. Modello dichiarazione di attivazione”.
3.1.1 Quanto alla censura sub a) il Collegio rileva che è pacifico tra le parti che la relazione non sia stata allegata alla documentazione di gara, come confermato dalla parte resistente nelle proprie difese; circa il contenuto prescrittivo della clausola va osservato che sebbene la stessa preveda – con espressa comminatoria di esclusione – un elenco di documenti indicati dalla numerazione progressiva e dall’aggettivo “seguenti” (circostanza questa che potrebbe indurre a ritenere che fosse stata richiesta l’allegazione, pena l’esclusione, di tutta la documentazione indicata), tuttavia, il riferimento alle “schede descrittive” ed altri documenti oggettivamente non qualificabili in termini di “schede descrittive” (tra cui la contestata relazione del tecnico) hanno indubbiamente reso la clausola, nel complesso, alquanto ambigua e non univoca nell’indicazione della documentazione richiesta a pena di esclusione, circostanza questa già sufficiente – a prescindere da ogni ulteriore questione sulla nullità della clausola – a far operare il soccorso istruttorio in applicazione dei consolidati principi di favor partecipationis e di stratta interpretazione delle clausole di esclusione (cfr. giurisprudenza consolidata, tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9277; 13 ottobre 2023, n. 8966 e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3706).
3.2 Quanto al rilievo sub b) relativo alla ritenuta difformità della superficie della camera per due ospiti (inferiore a 14 mq) il Collegio osserva quanto segue:
L’art. 19 del DM Interno non prescrive direttamente alcun requisito dimensionale e rinvia alla generale conformità “alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro”.
Il “manuale operativo” non reca alcuna indicazione dimensionale limitandosi all’indicazione che “…La ripartizione dei posti letto per stanza deve tenere conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati, anche di movimento (come anche previsto dalle singole normative regionali)”.
Ne consegue che il generico richiamo operato nel ricorso introduttivo alla normativa sopra indicata non consente di individuare il parametro di riferimento concretamente violato.
3.2.1 Nella memoria depositata il 15 dicembre 2023, parte ricorrente invoca, per la prima volta, l’applicazione dell’art. 2 del DM Sanità del 5 luglio 1975 senza tenere conto, però, che per effetto della disposizione introdotta dall’art. 10, comma 2° del D.L. 76/2020, i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali; anche in questo caso, parte ricorrente si limita ad un generico richiamo all’art. 2 del DM Sanità del 5 luglio 1975, senza alcun indizio in ordine alla concreta applicazione dei relativi parametri in considerazione della data di realizzazione dell’immobile e del regime urbanistico. Il motivo, pertanto, così come proposto è infondato.
3.2.2 Solo per completezza espositiva va precisato che sebbene la normativa attualmente in vigore nella Regione Siciliana, anche sotto il profilo dei requisiti di abitabilità/agibilità, è contenuta del regolamento tipo approvato con D.P.R.S. n 553/GAB del 5 luglio 2023 (come sostenuto dalla controinteressata), tuttavia le dimensioni minime fissate dall’art. 34, comma 4° (anch’esso richiamato dalla controinteressata) riguardano “gli edifici di nuova edificazione”, tra i quali non rientra quello per cui è causa (per il quale risulta rilasciato un titolo in sanatoria nel 2001 – v. relazione del tecnico incaricato depositata in atti).
4. Nel quinto motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell’omessa produzione, da parte della mandante, della garanzia provvisoria e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto entrambe richieste dal bando di gara- sez. IV, lett. N) e N.1) e ritiene che, per tale ragione, il RTI doveva essere escluso dalla gara.
4.1 Al riguardo occorre premettere che il bando di gara, in ordine alle modalità per la costituzione dei depositi cauzionali (Sezione 4, pagg. 12-13, lett. N) e N.1) richiedeva (senza alcuna comminatoria di esclusione) l’inserimento, nella busta “documentazione amministrativa” della garanzia provvisoria con la precisazione che “In caso di R.T.I. o consorzio …il versamento va effettuato dal mandatario o in caso di polizza fideiussoria con intestazione allo stesso”(lett. N) e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (lett. N.1) con la precisazione, anche in questo caso, che “In caso di R.T.I. o consorzio detto impegno dovrà essere assunto nei confronti del Mandatario o di quello indicato come tale.” Ne consegue il rigetto del quinto motivo ricorso concernete l’omessa produzione delle garanzie da parte della mandante atteso che le stesse sono state allegate dalla mandataria, in conformità alle sopra richiamate disposizioni del bando.
4.2 Considerazioni analoghe a quella già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso valgono anche per le ulteriori censure formulate dalla ricorrente nella memoria del 15 dicembre 2023 (pag. 7) nella quale parte ricorrente censura la ritenuta inidoneità della cauzione provvisoria rilasciata alla Coop Azione “come impresa singola e non come mandataria dell’RTI” trattandosi, anche in questo caso, di motivo nuovo tardivamente e irritualmente introdotto con atto non notificato.
5. Nel sesto motivo di ricorso parte ricorrente censura l’illegittima attribuzione all’aggiudicataria di punteggio per “servizi aggiuntivi” elencati alle lett. B1-B2-B3-B4 che la controinteressata non avrebbe documentato (v. pag. 7 “l’offerta tecnica presentata dalla RTI controinteressata è carente di qualsivoglia documento a corredo dei servizi indicati”).
5.1 Sul punto, le disposizioni contenute a pag. 15 del bando di gara circa i “servizi aggiuntivi” richiedevano che “(…) il proponente deve illustrare, attraverso adeguata e probante documentazione, le sinergie con il tessuto sociale e la propria capacità di coinvolgimento della rete territoriale di sostegno tramite protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti con i soggetti istituzionali e le organizzazioni del Terzo Settore …”.
5.1.1 La documentazione depositata in giudizio dal Comune di Messina e dalla controinteressata concernente 16 “protocolli di intesa” con enti e associazioni, smentisce, in punto di fatto, la censurata mancanza di documentazione richiesta dalla lex specialis, con la conseguenza che il motivo, così come proposto e finalizzato a censurare la mancanza di documentazione è infondato.
5.1.2 Parte ricorrente a pag. 8-9 della memoria depositata il 15 dicembre 2023 afferma che “Seppure l’RTI abbia prodotto alcuni protocolli d’intesa, gli stessi non sono in alcun modo riconducibili alla concreta attuazione dei servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta tecnica …e non possono considerarsi funzionali alla dimostrazione dell’esistenza di una rete territoriale, limitandosi, l’RTI, nella propria offerta tecnica, ad una mera elencazione di attività non riconducibili a nessuno dei sottoscrittori dei protocolli d’intesa allegati.”
Anche in questo – analogamente a quanto già osservato per altre censure – si tratta di un motivo nuovo con il quale si sostituisce alla denunziata carenza di documentazione la ritenuta inidoneità della documentazione che doveva eventualmente costituire oggetto di impugnativa con ricorso per motivi aggiunti. Ne consegue, pertanto, il rigetto del sesto motivo di ricorso.
6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto il ricorso principale è infondato e va, quindi, respinto e, per l’effetto, in applicazione del principio della ragione più liquida, il ricorso incidentale proposto dal RTI aggiudicatario va dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, come da consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. II, 26 gennaio 2024, n. 359; Sez. III, 28 settembre 2023, n. 2810; Sez. V, 20 settembre 2023, n. 2774; Sez. I, 28 novembre 2022, n. 3092).
7. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto del concreto svolgimento della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente FF, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Agnese Anna Barone | ||
IL SEGRETARIO