Pubblicato il 29/03/2024
N. 01141/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2024, integrato da motivi aggiunti, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Ugri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Palillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lvm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della delibera del Commissario Straordinario n. 176 datata 25.01.2024, comunicata con nota prot. n. 18201 datata 31.01.2024, ed occorrendo avverso questa, che dispone l’aggiudicazione alla L.V.M. S.r.l. della pubblica gara d’appalto, Lotto 1, CIG 9736608719, riguardante i servizi di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non e radioattivi presso la A.S.P. di Agrigento, coi relativi allegati, proposte e pareri, nonché avverso il provvedimento di ammissione alla gara della ditta stessa;
– dei verbali di gara, pubblici e riservati, segnatamente in data 5 giugno, 17 agosto, 26 settembre, 14 novembre e 22 dicembre 2023 ed allegati;
in via subordinata, occorrendo:
– della delibera commissariale n. 544 del 21.03.2023, del bando, del disciplinare ed il capitolato speciale di appalto, lex specialis di gara, in parte qua, di cui infra, anche dove se ne impone la incondizionata accettazione;
in via ulteriormente e maggiormente gradata e subordinata:
– dell’intera procedura o procedimento concorsuale de qua, al fine dell’integrale rinnovazione come infra;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
quanto riguarda al ricorso incidentale:
– dei verbali di gara 1, 2, 3, 4 e 5 relativi all’affidamento dei servizi di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non e radioattivi indetto dall’ A.S.P. di Agrigento, nella parte in cui la Ugri s.r.l. non è stata esclusa dalla procedura di gara di che trattasi nonostante l’insanabile irregolarità di parte della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e della Lvm S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 7 febbraio 2024, la società UGRI S.r.l. impugna gli atti relativi al lotto n.1 della procedura aperta telematica indetta dalla A.S.P. di Agrigento per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi e radioattivi prodotti dalle proprie strutture sanitarie (da aggiudicarsi mediante il criterio di cui all’art. 95, co. 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016).
Articola i seguenti motivi di ricorso che possono essere così sintetizzati:
1) la società L.V.M. s.r.l., risultata aggiudicataria, sarebbe carente del requisito di idoneità con riferimento alla iscrizione alla CCIAA che avrebbe dovuto essere conforme alla categoria merceologica oggetto di appalto;
2) l’ASP di Agrigento avrebbe aggiudicato l’appalto alla controinteressata in assenza delle convenzioni con gli impianti di smaltimento dei rifiuti: la convenzione stipulata con l’impianto Bifolco s.r.l. non sarebbe satisfattiva dei requisiti di gara, in quanto suddetto impianto non sarebbe adibito a smaltimento e/o recupero di tutti i rifiuti inclusi nell’appalto;
3) la Commissione, benché inutilmente sollecitata sul punto dalla ricorrente, avrebbe ritenuto dimostrata la capacità economica e tecnica della L.V.M. S.r.l., valorizzando la esecuzione di alcuni servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di gara, senza tuttavia considerare che gli importi indicati erano logaritmici e sproporzionati in difetto rispetto ai valori economici ed ai numeri dell’appalto;
4) dopo che le offerte economiche erano già note, la Commissione, avvedutasi del fatto che la L.V.M. S.r.l. non avesse in realtà prodotto le due convenzioni richieste dalla lex specialis, ma soltanto le relative dichiarazioni di impegno e che avesse poi omesso talune altre dichiarazioni, avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, invitandola ad integrare la documentazione sciogliendo poi positivamente la riserva a seguito di tale, successiva, produzione documentale.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’A.S.P. di Agrigento e la società L.V.M. s.r.l.; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale notificato e depositato il 16/02/2024, deducendo che la ricorrente principale in esito alla seduta di gara del 14 dicembre 2023, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara: avrebbe errato la Commissione nel considerare valide le due convenzioni della Ugri con gli impianti Ecofarma s.r.l. e Progetto Ecologia s.r.l.; in particolare non sarebbero valide le sottoscrizioni riportate, sia nella dichiarazione di disponibilità del 17.04.2023 degli impianti della Progetto Ecologia s.r.l., sia nella convenzione del 11.04.2023 prodotte da Ugri nel corso della gara; inoltre anche nel merito detta convenzione non avrebbe potuto essere positivamente valutata dalla stazione appaltante, non comprendendosi quali siano gli obblighi assunti dalle parti.
Con motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2024, la ricorrente ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario n. 176 del 25 gennaio 2024, gli atti e i verbali di gara, già impugnati con il ricorso introduttivo, nella parte in cui, approvando le decisioni e l’operato della Commissione e la proposta di aggiudicazione, avrebbero ventilato l’inidoneità dell’elemento tecnico offerto dalla UGRI S.r.l. riguardante la individuazione dell’impianto di smaltimento in capo alla ECORECUPERI S.r.l., la cui autorizzazione (A.I.A. D.D.G. n. 562 del 11 Ottobre 2012), trascorsi dieci anni, si trovava in fase di rinnovo e riesame, ai sensi ed agli effetti dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006, giusta istanza del gestore del 12 febbraio 2021 ed ancora del 16 febbraio 2022.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2024, uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti.
Sempre in via preliminare giova richiamare le disposizioni salienti del disciplinare di gara il quale, ai fini della partecipazione, al punto 6.1. stabiliva che: “Costituiscono requisiti di idoneità per ciascun lotto:
– Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.
– Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”.
Il successivo punto 6.3, rubricato requisiti di capacità tecnica e professionale, prevedeva che: “Il concorrente deve produrre elenco delle principali forniture come quelli oggetto della presente gara, nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, resi in favore di strutture sanitarie pubbliche o private”.
Ancora, al punto 15, il disciplinare di gara stabiliva che l’offerta dovesse contenere: “Convenzione con l’impianto di smaltimento e/o recupero, in possesso delle autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/06, in cui saranno conferiti i rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e convenzione con l’impianto alternativo, regolarmente autorizzato, che opererà in caso di impedimenti di forza maggiore o per manutenzione dell’impianto principale”.
Secondo consolidata giurisprudenza l’ordine delle questioni impone di dare sempre priorità al gravame principale poiché, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe comunque di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale (salvo accertarne l’infondatezza ai fini della regolazione delle spese di giudizio come si vedrà innanzi), con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1737/2024; T.A.R. Lazio, Roma, n. 15844/2023; T.A.R. Veneto, n. 1943/2023).
Cionondimeno, ove ritenuto infondato il ricorso principale verrà esaminato anche quello incidentale considerato che limitatamente al lotto n.1, oggetto del presente ricorso, sono state ammesse solo due imprese, UGRI s.r.l. e L.V.M. s.r.l., le quali, con i rispettivi gravami, hanno dedotto con effetto escludente la violazione del sopra citato art. 15 del disciplinare.
Passando all’esame del ricorso principale rileva il Collegio che il disciplinare al punto 6.1. non richiedeva l’iscrizione per attività “coincidente” con quella oggetto dell’appalto, ma si limitava a stabilire che detta iscrizione fosse semplicemente “coerente” con quelle oggetto della categoria merceologica; la controinteressata, in sede di presentazione della documentazione amministrativa, ha allegato visura ordinaria di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento nella quale, oltre ad essere riportata l’iscrizione per l’attività di autotrasporto per conto terzi, risulta altresì trascritto l’oggetto sociale (raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali e pericolosi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti), nonché l’Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 -rifiuti speciali – e per la categoria 5 rifiuti speciali pericolosi, necessarie per l’esecuzione del servizio messo a gara. Conseguentemente, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta dalla controinteressata (visura Registro Imprese, Albo Nazionale Gestori Ambientali, esecuzione di servizi analoghi contrattualizzati e regolarmente eseguiti e fatturati) il seggio di gara legittimamente ha rilevato l’effettivo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, tra l’altro per conto di strutture sanitarie pubbliche o private.
Inoltre, in considerazione degli ulteriori rilievi formulate dalla ricorrente durante lo svolgimento delle operazioni di gara, il seggio di gara ha proceduto all’acquisizione d’ufficio delle visure storiche camerali di entrambe le due società ammesse e, dalla visura storica della L.V.M., è emerso che sono intervenute delle modifiche d’Ufficio – “acquisizione d’ufficio variazione albo nazionale gestori ambientali” – registrate in data antecedente a quella di indizione dell’appalto. Inoltre, emerge chiaramente che la società L.V.M. è iscritta per le categorie definite dal Decreto del 3 giugno 2014 n. 120 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Risulta evidente, pertanto, che la L.V.M. è abilitata all’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti di cui alla categoria 4 e 5 con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quest’ultima riportata nella visura camerale.
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa poiché omette di riportare i dati relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie relative alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, espressamente richiesti per partecipare alla gara bandita dall’ASP di Agrigento, a nulla rilevando la mancata denuncia dell’inizio di detta attività al Registro delle imprese.
Peraltro, come sul punto correttamente dedotto dalla difesa dell’ASP, le denunce al Conservatore per l’annotazione al Registro delle Imprese ex art. 2193 c.c. di atti e documenti rilevanti, intervenuti durante l’intera vita dell’impresa, hanno natura dichiarativa e non costituiva, essendo finalizzate alla sola conoscibilità e all’eventuale imponibilità dei terzi.
Da quanto sopra esposto consegue l’infondatezza del primo motivo, avendo la controinteressata sufficientemente dimostrato di avere un’iscrizione coerente con l’oggetto dell’appalto.
Del pari infondato risulta il secondo motivo.
Ed invero il capitolato tecnico di gara, all’art. 12, si limita a stabilire che dovranno essere prodotti:
“- Convenzione con l’impianto di smaltimento e/o recupero in possesso delle autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/06 in cui saranno conferiti i rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e convenzione con l’impianto alternativo, regolarmente autorizzato, che opererà in caso di impedimenti di forza maggiore o per manutenzione dell’impianto principale. Entrambi gli impianti dovranno essere il più vicino possibile al luogo di produzione dei rifiuti (art. 8 comma 3 lett. c) DPR 254/2003); Nell’ipotesi che dovesse verificarsi la contemporanea indisponibilità degli impianti (principale e alternativo) la ditta dovrà comunque assicurare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, entro i tempi prescritti dalla normativa vigente senza ulteriori oneri per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
– Dichiarazioni di impegno dei suddetti impianti di smaltimento o recupero (principale e alternativo) a ricevere i rifiuti speciali”.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente principale, il capitolo tecnico richiedeva esclusivamente che gli impianti, debitamente autorizzati per lo smaltimento e/o recupero, siano disponibili ad accettare i rifiuti e che siano autorizzati a farlo.
La legge di gara non stabiliva quali modalità di recupero dovessero essere autorizzate.
Nel capitolato speciale d’appalto testualmente si legge: “Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi deve avvenire secondo le disposizioni di legge. In particolare, si fa riferimento all’art. 10 del D.P.R. 254/03, che prevede lo smaltimento di tali rifiuti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati. Per l’esercizio delle operazioni di smaltimento, l’impianto, individuato dalla ditta aggiudicataria, deve avere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in tema di rifiuti. Qualora al soggetto aggiudicatario venga meno la disponibilità degli impianti di termodistruzione individuati è tenuto a comunicare tempestivamente la sede del nuovo impianto, unitamente alla relativa autorizzazione, senza fare subire al servizio alcuna interruzione. In tal caso, l’Azienda sarà, comunque, sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta”.
L’intento della stazione appaltante, come precisato nel capitolato speciale all’art. 15, era dunque quello di procedere a termodistruzione presso appositi impianti nel caso di smaltimento diretto dei rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo (non sterilizzabili), senza escludere altre forme previste di gestione del rifiuto consentite dalla normativa vigente, ossia sterilizzazione e smaltimento/recupero successivo.
Quindi la parte esecutiva del capitolato, inerente lo smaltimento presso impianto di termodistruzione (art. 15), fa specifico riferimento ai rifiuti sanitari pericolosi non sterilizzati, ma che, ad ogni modo, non costituiscono i soli rifiuti oggetto di appalto, essendo comprese altre tipologie di rifiuti sanitari pericolosi sterilizzabili e/o soggetti ad altre procedure di smaltimento o recupero.
In altri termini, l’avvio del procedimento di termodistruzione dei rifiuti sanitari pericolosi avrebbe dovuto essere una delle modalità di gestione del rifiuto, ma non l’unica, essendo consentito anche il recupero ove ammissibile, in ottemperanza alla normativa vigente (D.lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/03). Evidentemente, da ciò consegue che il bando di gara considerava ammissibili ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto la gestione di tutte le procedure che, seppur diverse dalla termodistruzione, avrebbero permesso comunque lo smaltimento/ recupero del rifiuto, come quelle proposte dalla BIFOLCO con cui la L.V.M. aveva stipulato convenzione.
Il terzo motivo – con cui la ricorrente principale ha sostenuto che sebbene la lex specialis non prevedesse particolari requisiti in termini di fatturato ovvero di esperienza pregressa, l’amministrazione avrebbe errato nel ritenere sussistente la capacità tecnico economica della controinteressata – oltre a risultare generico riceve smentita dalla produzione in corso di procedura da parte di LVM di una polizza assicurativa di importo nettamente superiore a quello previsto nel disciplinare in conformità a quanto previsto dal punto 6.2 del disciplinare che espressamente prevedeva che a comprova del requisito l’O.E. “in applicazione di quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del D.lgs. 50/16, può presentare copia conforme di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo a base d’asta del singolo lotto per il quale l’operatore economico intende concorrere”.
Anche le doglianze della ricorrente principale rivolte al bando – che a suo dire consentirebbe una partecipazione troppo ampia – risultano parimenti generiche, oltre che in palese contrasto con il principio di massima concorrenza che permea la disciplina degli appalti pubblici.
Quanto al quarto motivo, è sufficiente osservare che, come eccepito sia dalla resistente ASP che dalla controinteressata, l’attivazione del soccorso istruttorio non ha determinato alcuna modifica del contenuto economico delle offerte né alcun vantaggio partecipativo, essendo stato esperito in favore di entrambi gli operatori in gara e solo a comprova di un requisito di esecuzione che necessariamente attiene alla fase di verifica della reale capacità di eseguire l’appalto. Invero nessuna lesione della par condicio o della trasparenza delle operazioni di gara può essere contestata nel caso di specie essendo immutabile ed immutato il contenuto delle offerte.
Risulta infondato anche il quinto motivo in considerazione di quanto rilevato dal Dipartimento Regionale dell’Assessorato dell’Acqua e dei rifiuti che, con nota prot. n. 49586 del 6.11.2023, in riscontro a quanto richiesto dal Seggio di gara, testualmente ha risposto che “… il progetto autorizzato con DDG 562/12 risulta non completamente realizzato e solo in parte in servizio, in particolare non risultano in esercizio le lenee di incenerimento e di Autodemolizione; “…L’installazione risulta avere un Piano di Monitoraggio e di Controllo non approvato dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”; “… si ravvisano una serie di elementi critici, amministrativi e tecnico-gestionali, che impongono un ulteriore approfondimento di merito, rinviato all’istruttoria della procedura di rinnovo/riesame (art. 29 -octies del d.lgs. 152/2006) …”.
A fronte di tali elementi di incertezza, del tutto correttamente il Seggio di gara ha ritenuto non valida l’autorizzazione posseduta da Ecorecuperi s.r.l. in ordine all’adeguamento dell’impianto di incenerimento rifiuti a nulla rilevando la deduzione della ricorrente relativa al fatto che a tutt’oggi la stessa, già aggiudicataria della vecchia procedura di gara, conferisce i rifiuti alla suddetta società.
Da quanto fin qui esposto consegue l’infondatezza del ricorso principale.
Cionondimeno la Sezione ritiene di esaminare ugualmente nel merito l’impugnazione incidentale che, per le ragioni che si andranno ad illustrare risulta fondato con la conseguenza, che la ricorrente, a prescindere da quanto sopra rilevato esaminando il quinto motivo del ricorso principale, avrebbe dovuto comunque essere esclusa dalla procedura in esame.
Risulta in particolare fondata la censura con la quale la società L.V.M. ha dedotto che la convenzione con la Progetto Ecologia s.r.l. non può ritenersi un atto giuridicamente valido, stante l’assenza di valide sottoscrizioni apposte da entrambe le parti.
La ricorrente principale tenta di superare tale censura invocando quella giurisprudenza che ammette la produzione del contratto di avvalimento da parte dell’offerente che non l’ha sottoscritto in allegato all’offerta che vale a farne proprio il contenuto, con decorrenza dalla presentazione della offerta a cui è allegato (Cons. Stato, Sez. V, 21.05.2020 n. 3209).
Tuttavia nel caso di specie, in cui la convenzione riporta la sola sottoscrizione del legale rappresentante della società titolare dell’impianto senza quella del legale rappresentante della Ugri s.r.l., anche la prima firma è carente, essendo mera copia per immagine di una firma olografa apposta su un documento nativo digitale.
Deve dunque convenirsi con la difesa della ricorrente incidentale nel ritenere che, in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento in possesso della Ugri s.r.l., rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa al legale rappresentante della Progetto Ecologia s.r.l., e di ciò avrebbe dovuto accorgersi la Commissione non essendovi prova della riconducibilità di una siffatta sottoscrizione alla effettiva volontà del legale rappresentante della società titolare dell’impianto.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza secondo cui “il soccorso istruttorio è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione o della integrazione successiva si è comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Ipotesi che, nel caso di difetto di sottoscrizione dell’atto (che implica l’inefficacia o il mancato perfezionamento dell’atto), non può verificarsi, posto che – in questi casi – l’elemento mancante acquisito con il soccorso istruttorio (l’apposizione della sottoscrizione o di altro elemento che completa l’atto) si concreta sempre quando detto termine è decorso” (Cons. Stato, Sez. 23/03/2021, n. 2483).
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):
– respinge il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti;
– accoglie il ricorso incidentale.
Condanna la società UGRI S.r.l.al pagamento delle spese di lite in favore della ASP di Agrigento e della Lvm S.r.l., liquidandole in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori e refusione del contributo unificato versato dalla controinteressata per il ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano | |
IL SEGRETARIO